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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1585/2023 trattenuta in riserva all'udienza ex art 352 c.p.c. del 27.05.2025 rimessa la collegio per la decisione con ordinanza del 07.06.2025
promossa da:
con l'avvocato FRARACCI MARIA INES con domicilio eletto Parte_1 in VIA LIVATINO 9 42100 REGGIO EMILIA
- appellante –
contro e con l'avvocato Controparte_1 Controparte_2
ALESSANDRO NIZZOLI e MANENTI NICOLA e con domicilio eletto in VIA PAOLO BORSELLINO 22 42124 REGGIO NELL'EMILIA
- appellata –
contro
GIÀ Controparte_3 con gli Avv.ti FEDERICO CAMOZZI (e MASSIMO NESPOLI con domicilio CP_4
Email_1 Email_2
- appellata –
contro con l'avv. FABIO COCO elettivamente Controparte_5 domiciliata presso lo studio del medesimo in MILANO, AL CORSO EUROPA 13
1 - appellata –
- contro
- appellato contumace - Controparte_6
in punto di: appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n° 709/2023 del Tribunale di
Reggio Emilia, depositata in data 9/6/2023
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
INCERTI e la figlia citavano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_6
(già loro promotore finanziario), la banca e la investimenti
[...] CP_4 CP_3 [...]
(in quanto preponenti del predetto tra il 2008 ed il 2014), CP_7 Parte_1 moglie del e , genitori della appellante e suoceri del CP_6 Persona_1 Persona_2 ora deceduti, chiedendone la condanna al rimborso della somma di € 670.000,00 distratta nel corso CP_6 degli anni dal promotore e depositate sui conti della moglie e dei suoceri. Parte_1
Le attrici assumevano di essere state indotte dal promotore a sottoscrivere assegni bancari che avrebbero dovuto servire per prelevare la provvista per investimenti finanziari, ricevendoli dalle clienti lasciando in bianco l'indicazione del beneficiario con la sola sottoscrizione dell'emittente e la compilazione dell'importo, per poi compilarli indicando quali beneficiari talvolta la moglie , talaltra uno dei suoceri, ed Parte_1 infine portandoli all'incasso e trattenendo le relative somme.
Deducevano che il consegnava poi alle clienti delle false rendicontazioni bancarie volte a celare le CP_6 sparizioni dei denari ed a fare apparire investimenti di entità assai maggiore di quella effettiva.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree, in via preliminare, eccependo la CP_4 carenza di legittimazione attiva delle attrici e l'intervenuta prescrizione dei diritti dalle stesse azionati, nel merito perché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva hiedendo il rigetto delle domande attoree, in via Controparte_5 preliminare eccependo la per propria carenza di legittimazione passiva, nel merito, l' infondatezza delle stesse in fatto e in diritto, in via subordinata con condanna di l pagamento di tutte le somme che la stessa fosse CP_6 condannata a pagare alle attrici .
in proprio e in qualità di erede in proprio e erede di Parte_1 Persona_2 [...] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, in via preliminare eccepiva la Per_1 carenza di legittimazione attiva e l'intervenuta prescrizione, nel merito l'infondatezza delle stesse, con domanda
2 in via subordinata, di accertamento della colpa concorrente delle attrici ex art. 1227 c.c. nel caso di accoglimento della domanda attorea.
Con sentenza n. ex art. 281 sexies c.p.c. n° 709/2023, il Tribunale di Reggio Emilia così decideva:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Controparte_2 [...]
Controparte_8 Controparte_5
Parte_1 Controparte_6
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_8 [...]
Controparte_5 Parte_1
- condanna l pagamento della somma di euro 465.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed Controparte_6 interessi legali, da calcolarsi come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., in favore di Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice E Controparte_3
E
[...] Controparte_5
Parte_1
- condanna al pagamento della somma di euro 22.426,00 per compensi e di euro 1.800,78 Controparte_6 per esborsi, in favore di parte attrice, oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. e I.V.A.
La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento della domanda dell'opposizione e della domanda risarcitoria proposte proposta in primo grado, sulla base di unico motivo con cui si duole dell' erronea motivazione in punto di compensazione delle spese di lite tra le parti attrici totalmente soccombenti Controparte_1
e e la parte convenuta integralmente
[...] Controparte_2 Parte_1 vittoriosa.
Si costituiva concludendo per la declaratoria di passaggio in Controparte_5 giudicato dei capi della sentenza di primo grado riguardanti la società, con vittoria di spese.
Si costituivano INCERTI e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
Si costituiva nuova Controparte_3 denominazione di , chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese. CP_4
rimaneva contumace. Controparte_6
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.05.2025 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura il capo di sentenza che ha compensato le spese nei confronti di parte attrice, ritenendo insussistenti i gravi ed eccezionali motivi ex art. 92 cod.proc.civ.
Nella fattispecie, la questione trova disciplina ratione temporis nell'art. 92 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente (il giudizio risulta introdotto nel 2020), a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di
3 assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»;
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento, alle ipotesi tipizzate va aggiunta quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Resta valido il principio- enunciato dalle Sezioni Unite nell'arresto del 22.2.2012 n. 2572 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (per tutte: Cass. sez. III 26/09/2017, n. 22333) in relazione al testo dell'art. 92 c.p.c., comma 2, vigente anteriormente al D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13 – secondo cui la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
Il primo giudice ha ritenuto che “La sussistenza di elementi di oggettiva incertezza, in fatto, idonei ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori della fondatezza della domanda attorea, integra le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l'art. 92, co. 2, c.p.c. giustifica la deroga alla regola della soccombenza, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite tra parte attrice e e Controparte_9 Controparte_5 Parte_1
L'iter processuale evidenzia come parte attrice non fosse in grado di avere contezza dell'estraneità dei soggetti convenuti riguardo la condotta lesiva dei propri diritti, attesa la indicazione quali beneficiari, e poi giranti, degli assegni emessi da parte attrice di e dei Parte_1
di lei genitori i e;
della specifica enunciazione in atto Persona_3 Persona_2
introduttivo della domanda di restituitone nei confronti di;
del Parte_1
disconoscimento da parte di della sottoscrizione quale girante egli Parte_1
assegni, effettuata in sede di comparsa di costituzione in giudizio, e non effettuata in sede di mediazione, cui nondimeno la stessa aveva partecipato;
della istanza di verificazione delle sottoscrizioni avanzata da parte attrice, non avendo questa prestato acquiescenza al disconoscimento;
dello stato della uale moglie del “che era, a seconda dei Pt_1 CP_6
casi, delegato o cointestatario dei conti correnti presso ed Controparte_10 Controparte_11 della sig.ra (…) certamente in possesso dei bancomat e dei codici per poter Parte_1
effettuare operazioni presso gli ATM evoluti sui conti correnti intestati alla moglie ed ai suoceri presso ed ” (cfr, comparsa di costituzione . Controparte_10 Controparte_11 Pt_1
4 Ebbene, tali evidenze configurano ad avviso del Collegio una “situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio” messa in luce dalla pronuncia della
Corte Costituzionale in tema di compensazione delle spese di giudizio, richiamato dal primo giudice, il cui iter formativo appare puntuale e scevro da incongruenze, giungendo alla motivazione che, ad avviso di questo Collegio, non è meritevole di riconsiderazione.
Il motivo non è merita di accoglimento ed è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza tra parte appellante e e Controparte_1
liquidate come in dispositivo. Controparte_2
Nulla per le spese per le altre parti, non avendo l'appellante svolto alcuna domanda nei confronti delle medesime.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n° 709/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore di e Controparte_1
in solido delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Controparte_2
3.473,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla
L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di Consiglio del
22 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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