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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 19/09/2025, n. 31458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31458 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA TI EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31458 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 01/07/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di TI AN e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania considerato che il ricorrente TI ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione delle due querele presentate dalla persona offesa, con rituale accettazione;
che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); che, nel caso di specie, le querele sono state ritualmente rimesse dal querelante e la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata, sicché sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva, ed il ricorso è stato tempestivamente proposto;
rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché i reati si sono estinti, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela;
osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico del querelato, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 01/07/2025. ,
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31458 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 01/07/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso di TI AN e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania considerato che il ricorrente TI ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione delle due querele presentate dalla persona offesa, con rituale accettazione;
che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); che, nel caso di specie, le querele sono state ritualmente rimesse dal querelante e la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata, sicché sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva, ed il ricorso è stato tempestivamente proposto;
rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché i reati si sono estinti, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela;
osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico del querelato, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 01/07/2025. ,