Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 477
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancato invio di avviso di accertamento o avviso bonario

    La Regione può procedere direttamente mediante iscrizione a ruolo e emissione della cartella di pagamento, senza necessità di un avviso di accertamento, in forza dell'art. 6 della l.r. 27 dicembre 2023, 56 e dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    Il motivo è privo di fondamento, poiché per le cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche sono previsti importi e scadenze prefissate, rendendo ipotizzabile la motivazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività della legge

    Il principio di irretroattività non è violato, poiché per gli atti del procedimento e i provvedimenti amministrativi si applica la legge vigente al momento della loro adozione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 477
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 477
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo