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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7152/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031787344000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: cpome in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 034 2024 00317873 44000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - NE e notificata il 27 luglio 2024, per il pagamento della somma totale di euro 348,23, in conseguenza del mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2021, per il motoveicolo targato Targa_1 e per l'autoveicolo targato Targa_2
Il ricorrente ha rilevato il mancato invio di avviso di accertamento o di altro atto propedeutico, difetto di motivazione e violazione del principio di irretroattività della legge e ha chiesto che la cartella impugnata sia, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore.
Si è costituita la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - NE non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo parte ricorrente ha rilevato che la cartella impugnata, relativa al pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2021, è stata emessa pur non essendo stata essa proceduta da avviso di accertamento, da avviso bonario o da altro atto.
Il motivo è infondato.
La Regione, infatti, può procedere direttamente mediante iscrizione a ruolo, con conseguente emissione della cartella di pagamento, senza necessità che essa sia preceduta da avviso di accertamento, tanto per il tributo quanto per interessi e sanzioni, in forza delle previsioni dell'art. 6 della l.r. 27 dicembre 2023, 56 (1.
Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione), nonché dell'art. 17, coma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto motivazione.
Il motivo è privo di qualsiasi fondamento, giacché non dato neanche ipotizzare quale possa essere la motivazione di una cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica, in relazione alla quale sono previsti importi e scadenze prefissate.
Risulta infondato, infine, il motivo relativo alla violazione del principio di irretroattività della legge, giacché, in relazione agli atti del procedimento e ai provvedimenti amministrativi, vige il principio per il quale si applica la legge vigente al momento della loro adozione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le incertezze che hanno caratterizzato la materia, nonché il carattere recente delle norme regionali che hanno innovato il precedente sistema, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Spese compensate
Il Giudice Monocratico
NN NN
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7152/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031787344000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: cpome in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 034 2024 00317873 44000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - NE e notificata il 27 luglio 2024, per il pagamento della somma totale di euro 348,23, in conseguenza del mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2021, per il motoveicolo targato Targa_1 e per l'autoveicolo targato Targa_2
Il ricorrente ha rilevato il mancato invio di avviso di accertamento o di altro atto propedeutico, difetto di motivazione e violazione del principio di irretroattività della legge e ha chiesto che la cartella impugnata sia, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore.
Si è costituita la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - NE non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo parte ricorrente ha rilevato che la cartella impugnata, relativa al pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2021, è stata emessa pur non essendo stata essa proceduta da avviso di accertamento, da avviso bonario o da altro atto.
Il motivo è infondato.
La Regione, infatti, può procedere direttamente mediante iscrizione a ruolo, con conseguente emissione della cartella di pagamento, senza necessità che essa sia preceduta da avviso di accertamento, tanto per il tributo quanto per interessi e sanzioni, in forza delle previsioni dell'art. 6 della l.r. 27 dicembre 2023, 56 (1.
Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione), nonché dell'art. 17, coma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto motivazione.
Il motivo è privo di qualsiasi fondamento, giacché non dato neanche ipotizzare quale possa essere la motivazione di una cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica, in relazione alla quale sono previsti importi e scadenze prefissate.
Risulta infondato, infine, il motivo relativo alla violazione del principio di irretroattività della legge, giacché, in relazione agli atti del procedimento e ai provvedimenti amministrativi, vige il principio per il quale si applica la legge vigente al momento della loro adozione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le incertezze che hanno caratterizzato la materia, nonché il carattere recente delle norme regionali che hanno innovato il precedente sistema, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Spese compensate
Il Giudice Monocratico
NN NN