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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1594/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, LA
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3454/2021 depositato il 10/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2714/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 17/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032O01305/2015 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032O01305/2015 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032O01305/2015 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 s.r.l.,” in persona del rappresentante legale Nominativo_1, presentava ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TY7032O01305/2015 per IRES-IVA-IRAP ALTRO 2010,notificato in data 19.12.2014, sulla base delle risultanze della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2009.
La società eccepiva:
1. Violazione dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 218/1997.
2. Violazione dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
3. Violazione degli artt. 25, comma 1, e 55, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
4. Violazione degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 471 del 1997.
5. Nel merito la fondatezza della ricostruzione effettuata dall'Ufficio.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Siracusa contestava la fondatezza del ricorso
,chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 2714/2020 depositata il 17/11/2020,la CTP di Siracusa rigettava il ricorso proposto e condannava la società ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio in euro 1.500,00.
Per la riforma della sentenza di primo grado in data 10/06/2021 la società “Ricorrente_1 s.r.l.,” ha presentato appello per i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza riguardo la determinazione del reddito d'impresa;
2) illegittimità della condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita nel presente grado di giudizio, depositando le proprie controdeduzioni.
Chiede il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del grado di giudizio.
La controversia è stata ,quindi , sottoposta all'esame di questa Corte, nel corso dell'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. L'Agenzia delle Entrate, per la mancata omessa presentazione della dichiarazione per l'anno oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 41 D.P.R. n. 600/73 aveva determinato in via induttiva, a norma dell'art. 39, co. 2
D.P.R. n. 600/73, il reddito d'impresa della Società, supportato dai rilievi emersi dal P.V.C. della G.d.F..
La Corte rileva che la società non aveva esibito alcuna documentazione contabile-fiscale, relativamente alla vendita di n. 5 immobili siti in Solarino e Floridia.
Si è rilevata l'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per l'importo di €100.000.00, da tassare ai fini I.V.A.. Nei rogiti, sono stati indicati i pagamenti, ricevuti in acconto ed anche interamente.
Pertanto, l'Ufficio aveva ricostruito il volume d'affari della Società in via induttiva.
In riferimento alla mancata considerazione dei costi, ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile della Società, si fa osservare come il reddito d'impresa accertato sia derivato dalla differenza tra il totale dei ricavi accertati “induttivamente” per € 100.000,00 ed i costi relativi all'esercizio 2009.
I costi sono stati desunti dalla contabilità della società che ha esibito fatture relative costi e spese dell'esercizio
2009 per un ammontare complessivo di € 16.482,00.
L'Ufficio aveva riconosciuto i suddetti costi in diminuzione dei ricavi accertati, giungendo, in tal modo, alla determinazione del reddito d'impresa nella misura di € 83.518,00.
Per quanto concerne, la condanna alle spese del giudizio, la sentenza impugnata è legittima, avendo i primi giudici condannato la società ricorrente a rifondere le spese in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art.15 del D.Lgs.546/92.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione19, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi € 5.421,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, LA
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3454/2021 depositato il 10/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2714/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 17/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032O01305/2015 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032O01305/2015 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032O01305/2015 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 s.r.l.,” in persona del rappresentante legale Nominativo_1, presentava ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TY7032O01305/2015 per IRES-IVA-IRAP ALTRO 2010,notificato in data 19.12.2014, sulla base delle risultanze della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2009.
La società eccepiva:
1. Violazione dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 218/1997.
2. Violazione dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
3. Violazione degli artt. 25, comma 1, e 55, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
4. Violazione degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 471 del 1997.
5. Nel merito la fondatezza della ricostruzione effettuata dall'Ufficio.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Siracusa contestava la fondatezza del ricorso
,chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 2714/2020 depositata il 17/11/2020,la CTP di Siracusa rigettava il ricorso proposto e condannava la società ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio in euro 1.500,00.
Per la riforma della sentenza di primo grado in data 10/06/2021 la società “Ricorrente_1 s.r.l.,” ha presentato appello per i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza riguardo la determinazione del reddito d'impresa;
2) illegittimità della condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita nel presente grado di giudizio, depositando le proprie controdeduzioni.
Chiede il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del grado di giudizio.
La controversia è stata ,quindi , sottoposta all'esame di questa Corte, nel corso dell'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. L'Agenzia delle Entrate, per la mancata omessa presentazione della dichiarazione per l'anno oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 41 D.P.R. n. 600/73 aveva determinato in via induttiva, a norma dell'art. 39, co. 2
D.P.R. n. 600/73, il reddito d'impresa della Società, supportato dai rilievi emersi dal P.V.C. della G.d.F..
La Corte rileva che la società non aveva esibito alcuna documentazione contabile-fiscale, relativamente alla vendita di n. 5 immobili siti in Solarino e Floridia.
Si è rilevata l'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per l'importo di €100.000.00, da tassare ai fini I.V.A.. Nei rogiti, sono stati indicati i pagamenti, ricevuti in acconto ed anche interamente.
Pertanto, l'Ufficio aveva ricostruito il volume d'affari della Società in via induttiva.
In riferimento alla mancata considerazione dei costi, ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile della Società, si fa osservare come il reddito d'impresa accertato sia derivato dalla differenza tra il totale dei ricavi accertati “induttivamente” per € 100.000,00 ed i costi relativi all'esercizio 2009.
I costi sono stati desunti dalla contabilità della società che ha esibito fatture relative costi e spese dell'esercizio
2009 per un ammontare complessivo di € 16.482,00.
L'Ufficio aveva riconosciuto i suddetti costi in diminuzione dei ricavi accertati, giungendo, in tal modo, alla determinazione del reddito d'impresa nella misura di € 83.518,00.
Per quanto concerne, la condanna alle spese del giudizio, la sentenza impugnata è legittima, avendo i primi giudici condannato la società ricorrente a rifondere le spese in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art.15 del D.Lgs.546/92.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione19, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi € 5.421,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale