Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00619/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2025, proposto da
SA RS, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andrano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria:
a) dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Andrano sull’istanza del 24.7.2024 trasmessa il 26.7.2024;
b) dell’obbligo della p.A. di provvedere espressamente sull’ istanza di cui al precedente punto a);
nonché per la condanna
- del Comune di Andrano a provvedere sull’istanza di cui al precedente punto a) nel termine designato ex art. 117, II comma, c.p.a.;
per la nomina di un commissario “ad acta” incaricato di:
- concludere il procedimento in caso di inerzia serbata dal Comune oltre il termine per l’adempimento spontaneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa LA OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Rilevato che:
- parte ricorrente, con il proposto gravame, ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Andrano sull’istanza presentata il 24.07.2024, avente ad oggetto “ Riqualificazione urbanistica dei terreni di sua proprietà in considerazione della decadenza del vincolo espropriativo impresso dal PRG comunale ”;
Considerato che parte ricorrente, con nota depositata in data 24.03.2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per aver il Comune di Andrano riscontrato l’istanza di che trattasi con provvedimento del 26.03.2025 in atti prodotto;
Ritenuto che a seguito dell’adozione del provvedimento espresso sull’istanza presentata dal ricorrente, non resta a questo Tribunale che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, di dover dichiarare irripetibili le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
LA OS, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LA OS | AN PA |
IL SEGRETARIO