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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 19.02.2024 al n. 877 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via Fonseca 14, presso lo studio dell'Avv. Nicola
Marotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale residente in [...]CP_1 C.F._2
(NA) alla Via F. Confalonieri n. 20 int. 4;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 27.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.02.2024, la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 14.05.1999 a Nola (NA) (atto n.8 – Parte I – Serie A – anno 1999) e che dalla loro unione nascevano tre figli: , nata a [...] il [...], , nato a [...] Per_1 Per_2 Gennaro Vesuviano (NA) il 19.6.2002, e nata a [...] il [...], esponeva che Controparte_2
il Tribunale di Nola aveva emesso, in data 08.02.2023, decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi.
Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e la conferma delle condizioni della separazione omologate con il decreto del 08.02.2023.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza di comparizione del 27.01.2025, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalla parte, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in giudizio CP_1
nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, come da visto del 28.02.2024. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola in data 08.02.2023.
Quanto ai provvedimenti accessori, rilevato che nulla appare mutato rispetto al tempo della separazione, si ritiene, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, di confermare l'affido della minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso Controparte_2
la madre cui resta assegnata la casa familiare. Quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre, si conferma il calendario Controparte_2
previsto nelle condizioni della separazione omologate dal Tribunale di Nola, così come richiesto, tra l'altro, da parte ricorrente ovvero: durante la settimana, il sig. potrà vedere e tenere CP_1
con sé la figlia minore, anche di notte con pernottamento presso la propria abitazione, concordando preventivamente modalità e tempistica con la ricorrente;
il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nei fine settimana alternati con pernottamento presso la propria abitazione;
durante le festività natalizie, la minore starà con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza, in base ad accordi presi di volta in volta dagli stessi, e preferibilmente, ma non esclusivamente, con le seguenti modalità: Vigilia di Natale e Capodanno con il padre, Vigilia di Capodanno e Natale con la madre;
durante le festività pasquali, la figlia minore sarà affidata alternativamente ai genitori, in base ad accordi presi di volta in volta dagli stessi, e preferibilmente, ma non esclusivamente, con le seguenti modalità: Pasqua con la madre e Lunedì in Albis con il padre;
il sig. potrà vedere e CP_1
tenere con sé la figlia minore alternativamente il giorno dei loro compleanni e dei loro onomastici;
durante il periodo estivo, la figlia minore trascorrerà ogni anno il mese di luglio Controparte_2
con la madre ed il mese di agosto con il padre ed inoltre sia la madre che il padre, previo avviso, potranno vedere, nei suddetti periodi estivi, la propria figlia minore.
Circa le questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) la ricorrente vive nell'abitazione assegnatale in sede di separazione unitamente ai tre figli;
non lavora e non risulta essere proprietaria di alcun immobile;
per quanto riguarda i figli, come dedotto dalla ricorrente: Per_1
è una studentessa universitaria, ha terminato gli studi ed è disoccupato mentre la minore Per_2
frequenta il liceo scientifico;
2) il resistente, come dichiarato dalla ricorrente, Controparte_2 vive presso la madre ed espleta l'attività di imbianchino.
Orbene, atteso che la situazione economica e patrimoniale è rimasta pressoché invariata rispetto a quanto emerso nel giudizio di separazione e non essendo stati, tra l'altro, forniti ulteriori elementi tali da far ritenere il contrario, si ritiene di confermare l'obbligo, a carico del resistente, di contribuire al mantenimento dei tre figli, versando alla GN entro il 5 di ogni mese, la Parte_1
somma pari ad euro 500,00, mediante bonifico sulla carta di credito della Banca Sella – IBAN:
[...]EM000460191; tale importo è rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Va confermato, altresì, l'obbligo a carico del resistente di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 14.05.1999 a Nola (NA) (atto n.8 – Parte I
– Serie A – anno 1999);
c) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso Controparte_2
la madre;
d) assegna la casa familiare in Nola (NA) alla Via Stella 18 alla GN;
Parte_1
e) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli , CP_1 Per_1
e versando alla GN , entro il 5 di ogni mese, la Per_2 Controparte_2 Parte_1
somma pari ad euro 500,00 mediante bonifico sulla carta di credito della Banca Sella – IBAN:
[...]EM000460191; tale importo è rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse della prole, individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 e previamente documentate;
h) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 19.02.2024 al n. 877 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via Fonseca 14, presso lo studio dell'Avv. Nicola
Marotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale residente in [...]CP_1 C.F._2
(NA) alla Via F. Confalonieri n. 20 int. 4;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 27.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.02.2024, la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 14.05.1999 a Nola (NA) (atto n.8 – Parte I – Serie A – anno 1999) e che dalla loro unione nascevano tre figli: , nata a [...] il [...], , nato a [...] Per_1 Per_2 Gennaro Vesuviano (NA) il 19.6.2002, e nata a [...] il [...], esponeva che Controparte_2
il Tribunale di Nola aveva emesso, in data 08.02.2023, decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi.
Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e la conferma delle condizioni della separazione omologate con il decreto del 08.02.2023.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza di comparizione del 27.01.2025, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalla parte, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in giudizio CP_1
nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, come da visto del 28.02.2024. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola in data 08.02.2023.
Quanto ai provvedimenti accessori, rilevato che nulla appare mutato rispetto al tempo della separazione, si ritiene, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, di confermare l'affido della minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso Controparte_2
la madre cui resta assegnata la casa familiare. Quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre, si conferma il calendario Controparte_2
previsto nelle condizioni della separazione omologate dal Tribunale di Nola, così come richiesto, tra l'altro, da parte ricorrente ovvero: durante la settimana, il sig. potrà vedere e tenere CP_1
con sé la figlia minore, anche di notte con pernottamento presso la propria abitazione, concordando preventivamente modalità e tempistica con la ricorrente;
il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nei fine settimana alternati con pernottamento presso la propria abitazione;
durante le festività natalizie, la minore starà con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza, in base ad accordi presi di volta in volta dagli stessi, e preferibilmente, ma non esclusivamente, con le seguenti modalità: Vigilia di Natale e Capodanno con il padre, Vigilia di Capodanno e Natale con la madre;
durante le festività pasquali, la figlia minore sarà affidata alternativamente ai genitori, in base ad accordi presi di volta in volta dagli stessi, e preferibilmente, ma non esclusivamente, con le seguenti modalità: Pasqua con la madre e Lunedì in Albis con il padre;
il sig. potrà vedere e CP_1
tenere con sé la figlia minore alternativamente il giorno dei loro compleanni e dei loro onomastici;
durante il periodo estivo, la figlia minore trascorrerà ogni anno il mese di luglio Controparte_2
con la madre ed il mese di agosto con il padre ed inoltre sia la madre che il padre, previo avviso, potranno vedere, nei suddetti periodi estivi, la propria figlia minore.
Circa le questioni economiche, le risultanze processuali hanno evidenziato che: 1) la ricorrente vive nell'abitazione assegnatale in sede di separazione unitamente ai tre figli;
non lavora e non risulta essere proprietaria di alcun immobile;
per quanto riguarda i figli, come dedotto dalla ricorrente: Per_1
è una studentessa universitaria, ha terminato gli studi ed è disoccupato mentre la minore Per_2
frequenta il liceo scientifico;
2) il resistente, come dichiarato dalla ricorrente, Controparte_2 vive presso la madre ed espleta l'attività di imbianchino.
Orbene, atteso che la situazione economica e patrimoniale è rimasta pressoché invariata rispetto a quanto emerso nel giudizio di separazione e non essendo stati, tra l'altro, forniti ulteriori elementi tali da far ritenere il contrario, si ritiene di confermare l'obbligo, a carico del resistente, di contribuire al mantenimento dei tre figli, versando alla GN entro il 5 di ogni mese, la Parte_1
somma pari ad euro 500,00, mediante bonifico sulla carta di credito della Banca Sella – IBAN:
[...]EM000460191; tale importo è rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Va confermato, altresì, l'obbligo a carico del resistente di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 14.05.1999 a Nola (NA) (atto n.8 – Parte I
– Serie A – anno 1999);
c) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso Controparte_2
la madre;
d) assegna la casa familiare in Nola (NA) alla Via Stella 18 alla GN;
Parte_1
e) disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli , CP_1 Per_1
e versando alla GN , entro il 5 di ogni mese, la Per_2 Controparte_2 Parte_1
somma pari ad euro 500,00 mediante bonifico sulla carta di credito della Banca Sella – IBAN:
[...]EM000460191; tale importo è rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie nell'interesse della prole, individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 e previamente documentate;
h) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)