CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data in data 1/8/2024 nel procedimento a carico di TE AN, n. a Sant'Agata di Militello il 6/12/1977 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc.Gen. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di TE AN avverso il provvedimento del Gip che applicava nei suoi confronti la misura della custodia in carcere in relazione a più ipotesi di intestazione fittizia (la prima aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen.), annullava il provvedimento genetico e disponeva la rimessione in libertà del prevenuto. 1 (SL. Penale Sent. Sez. 2 Num. 794 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 22/11/2024 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 273, comma 1, 125, 192 cod.proc.pen. e 512bis cod.pen. nonché la mera apparenza della motivazione. Il P.m. ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata, onde escludere un quadro gravemente indiziario in ordine alle plurime intestazioni fittizie oggetto di incolpazione provvisoria, si è soffermata sulle vicende legate alla Infrastrutture M&B s.r.I., pervenendo poi alla medesima conclusione in relazione alle altre tre persone giuridiche riconducibili all'indagato attraverso una rete di prestanomi. In particolare, ha ritenuto l'insussistenza in capo al TE, al momento dell'intestazione alla coniuge EL De LU IT di parte del capitale sociale di Infrastrutture, sia dei presupposti applicativi di una misura di prevenzione sia di un quadro indiziario in ordine al fati:o che l'interessato potesse presumere l'avvio di un procedimento di prevenzione patrimoniale nei suoi confronti. A tal fine il collegio cautelare ha valorizzato la distanza temporale fra l'intestazione fittizia della società ed una precedente vicenda giudiziaria in relazione alla quale il TE era stato destinatario di una misura cautelare reale (adottata dal Gip di Messina nel luglio 2012) che aveva interessato numerose società allo stesso riconducibili;
la circostanza che si era trattato di un sequestro disposto ai sensi dell'art. 12 sexies DJ. 306/92; l'esito del processo instaurato, nell'ambito del quale dapprima era stata esclusa l'aggravante mafiosa in relazione all'addebito di favoreggiamento personale e successivamente, in appello, era stata pronunciata declaratoria di prescrizione. Osserva il P.m. che la motivazione rassegnata è affetta dai vizi denunziati laddove esclude la sussistenza dei presupposti applicativi di una misura di prevenzione a carico del TE senza tener conto dei requisiti legali per la configurabilità della pericolosità qualificata rilevante ex art. 4 D. Lgs 159/2011 e trascura la giurisprudenza di legittimità relativa all'irrilevanza dell'avvenuta instaurazione del procedimento di prevenzione al fine della configurabilità del delitto ex art. 512bis cod.pen., rilevando ai fini dell'integrazione dello scopo elusivo il fondato timore dell'avvio del procedimento. Aggiunge che, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, il Tribunale cautelare non ha valutato integralmente la conversazione ambientale n. 536 del 15/1/2024 ed è incorso in grave illogicità motivazionale e in violazione di legge laddove ha evidenziato che il precedente sequestro subito dall'indagato era stato disposto ai sensi dell'art. 12 sexies D.I. 306/92, senza considerare che la confisca, in relazione ai reati compresi nel catalogo normativo, si estendeva anche ai beni di cui il condannato aveva disponibilità per interposta persona e la circostanza storica relativa alla pregressa ablazione di beni formalmente intestati a prestanome costituisce elemento suscettibile di essere valorizzato nella ricostruzione dell'elemento psicologico dell'indagato all'atto dell'intestazione fittizia in contestazione. 2 L'ordinanza impugnata, ad avviso del P.m., ha sopravvalutato la vicenda processuale nel cui ambito era intervenuto il provvedimento ablatorio dal momento che la ricostruzione del fine elusivo non richiede per la sua configurabilità che l'indagato/ imputato abbia poi subito condanne definitive e consequenziali confische. Il ricorrente sostiene, inoltre, che il collegio cautelare abbia errato nell'escludere la finalità elusiva dell'intestazione fittizia alla luce di altre finalità alternative, quale i difficili rapporti con gli enti creditizi ovvero i rapporti intrattenuti con gli enti pubblici in materia di appalti. Il tribunale, pur avendo correttamente richiamato il principio per cui la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, lo ha erroneamente declinato, trascurando la contestazione del concorso nel reato di un secondo reale intestatario, con finalità agevolative di un'articolazione di Cosa Nostra, evenienza che paventa ulteriori finalità legate alla necessità di veicoli societari in grado di ottenere autorizzazioni ovvero l'iscrizione nella white list per partecipare ad appalti pubblici. La valorizzazione, onde escludere il fine elusivo, della strumentalità dell'intestazione fittizia per garantire la partecipazione a pubbliche procedure è, secondo il ricorrente, contraddittoria rispetto al dato storico della condanna irrevocabile del coindagato CC CO per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, motivata propria dallo scopo dì acquisire il controllo di attività economiche quali forniture per la realizzazione di opere pubbliche e private, concessioni e appalti. Aggiunge il P.m. che risulta erronea e illogica anche l'argomentazione relativa all'assenza di condotte o attività ulteriori rispetto all'atto di costituzione o trasferimento richiesto dalla giurisprudenza nel caso di intestazione a soggetti per i quali opera la presunzione di interposizione fittizia, senza svolgere alcuna considerazione in ordine alla circostanza, pure segnalata dal Gip emittente, relativa al fatto che le risorse utilizzate per la costituzione di Infrastrutture e per i successivi aumenti di capitale provenivano, attraverso un meccanismo di buste paga false, da Toga s.r.l, compagine a sua volta oggetto di fittizia intestazione e riconducibile al TE, e parimenti riguardo agli esiti delle intercettazioni telefoniche. Il collegio cautelare ha in particolare omesso la motivazione in ordine alle vicende inerenti le acquisizioni immobiliari effettuate da Toga s.r.I., società utilizzata per l'acquisto di tre immobili di pregio in Milano adibiti a residenza familiare dell'indagato, e alle successive operazioni di vendita degli stessi a soggetti compiacenti al fine di porli al riparo da iniziative giudiziarie, trasferimenti sottesi da un ordito di natura simulatoria inteso a far apparire i fondi utilizzati come derivanti da mutui fondiari sebbene risulti provata in atti la retrocessione al Bontennpo dei fondi mutuati da parte del congiunto formale intestatario del mutuo stesso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Il collegio cautelare ha dato atto che, nella specie, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dall'indagato e delle emergenze investigative acquisite, deve ritenersi pacifica ed incontestata la riferibilità al TE delle società Infrastrutture M&B s.r.1, AG Milano s.r.I., Toga s.r.l. e Gio.Ga s.r.I., avendo il ricorrente alimentato i flussi finanziari che hanno consentito la costituzione delle sopradette compagini e i successivi aumenti di capitale. 1.1 L'ordinanza impugnata ha, tuttavia, ritenuto (pag. 21 e segg.) con riguardo all'elemento soggettivo del dolo elusivo delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale che non sussistessero al momento delle contestate intestazioni fittizie elementi tali da far presumere all'interessato l'avvio di un procedimento a suo carico inteso all'ablazione dei beni a lui riconducibili. Al riguardo ha analizzato le evidenze relative al proc. pen. n. 8319/2010, che aveva visto il TE cautelato in relazione al delitto di cui all'art. 378 cod.pen. (per aver agevolato la latitanza di AS IZ) aggravato dalla finalità mafiosa, esclusa in esito al processo di primo grado, e conclusosi in appello con declaratoria di prescrizione. Ha evidenziato che, sebbene in fase di indagini fosse stata accertata la riferibilità all'indagato di una serie di società intestate a prestanomi, non era stata elevata rubrica ai sensi dell'art. 12 quinquies L. 356/92 e il Tribunale di Patti con la sentenza di primo grado aveva revocato il sequestro preventivo delle società stesse, disposto a norma dell'art. 12 sexies della legge citata. Ha aggiunto che le dichiarazioni dei collaboratori Bisognano e D'Amico, già richiamate nella cennata sentenza dei Tribunale di Patti, relative ai contatti intrattenuti dal TE con esponenti mafiosi operanti nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, non danno conto che all'epoca il predetto operasse nel settore edile agevolando la consorteria. Alla luce degli esiti processuali sopra richiamati e delle connesse emergenze valorizzate dal Gip emittente, tenuto conto del tempo trascorso tra le condotte contestate e il precedente giudiziario, il Tribunale cautelare ha escluso che al momento delle intestazioni fittizie sussistesse una situazione tale da allarmare il TE, facendogli temere la possibilità dell'instaurazione a suo carico di un procedimento di prevenzione. 1.2 La valutazione dell'ordinanza impugnata non presta il fianco a censura in quanto ricostruisce i presupposti fattuali direttamente evocati dall'organo inquirente e dal Gip a fondamento del dolo elusivo, operando uno scrutinio che non palesa significativi errori interpretativi o decisive frizioni logiche. In particolare, non appaiono conferenti gli argomenti del P.m. impugnante in ordine ai diversi canoni valutativi del processo penale rispetto al procedimento di prevenzione ove rapportati alla dimensione squisitamente soggettiva del dolo specifico né è stata chiarita la portata asseritamente dirimente della conversazione n. 356/2024 richiamata in ricorso. 4 La giurisprudenza di questa Corte, nel ribadire la natura di reato di pericolo astratto della fattispecie contestata, ha precisato che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura di prevenzione va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Rv. 266661 - 01;Sez. 2, n. 7317 del 18/11/2022 , dep. 2023, Rv. 284386 - 01), valutazione rispetto alla quale non possono ritenersi estranei sia il carattere risalente del precedente procedimento (iscritto nell'anno 2010), sia l'avvenuta esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa come pure lo scrutinio delle datate e generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 1.3 Né può condividersi il rilievo accordato dal ricorrente all'accertamento circa le ragioni del sequestro disposto illo tempore nei confronti delle società del TE ovvero se la misura fosse o meno giustificata dall'intestazione fittizia delle compagini vincolate. Invero, la circostanza che il sequestro sia stato revocato dal Tribunale di Patti all'esito della pronunzia di primo grado, che aveva escluso l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. (all'epoca art. 7 L. 356/92,) depone, in assenza di contestazioni ulteriori e diverse rispetto all'art. 378 cod.pen., per la riconduzione della misura nell'alveo del comma 2 dell'art. 12 sexies L. 356/92 né, comunque, ai fini della prova del dolo delle condotte per cui si procede, può annettersi rilievo esclusivo e decisivo ad una misura comunque revocata fin dal 12/11/2013. 2. Destituite di fondamento risultano le censure in ordine alle possibili finalità concorrenti. L'ordinanza impugnata ha evidenziato, in accordo con la giurisprudenza di questa Corte, che l'intestazione fittizia può rispondere a una pluralità di finalità eterogenee, rimarcando che in siffatte evenienze gli indici sulla finalità elusiva del procedimento di prevenzione devono presentare una particolare pregnanza e concretezza, nella specie non ravvisabile. Il collegio cautelare ha, in particolare, segnalato che alla circostanza relativa all'intestazione delle quote societarie alla moglie, cui s'accompagna il mantenimento di una personale partecipazione societaria da parte del ricorrrente, logicamente poco compatibile con un fine elusivo del tipo richiesto dalla norma incriminatrice, si somma l'emersione di finalità alternative stimate del tutto plausibili come quella di aggirare le difficoltà nei rapporti con le banche ovvero con gli enti pubblici in materia di appalti. Gli argomenti spesi dal P.m. per contrastare la motivazione censurata sono generici laddove richiamano l'inefficacia del dolo alternativo rispetto al quadro indiziario, evocando a conferma dello spessore dello stesso il contestato concorso nella fittizia intestazione di Infrastrutture s.r.l. di CC CO, già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Il ricorrente non si confronta con l'ampia e puntuale motivazione dell'ordinanza impugnata che, alle pagg.24 e segg., dopo aver richiamato la natura di reato istantaneo con effetti permanenti della fattispecie, ha precisato che l'epoca di consumazione dell'intestazione fittizia relativa a Infrastrutture deve essere individuata alla data del 5 23/5/2019, ovvero all'atto della costituzione della società e di intestazione alla Di LU IT del 75,6 delle quote, e in seguito, eventualmente, al momento degli aumenti di capitale, l'ultimo dei quali avvenuto a inizio del 2023. Ha, quindi, evidenziato l'assenza di elementi che attestino contatti tra il TE e lo CC in epoca precedente il giugno 2023 e l'esclusiva riferibilità al TE delle provviste finanziarie utilizzate per la costituzione della compagine e gli incrementi del capitale iniziale. Ha inoltre ricordato che, sebbene sia in astratto ipotizzabile il concorso dell'extraneus, diverso dal titolare occulto e dal prestanome, nella specie non vi sono elementi per sostenere l'esistenza di un previo accordo inteso ad agevolare l'intestazione fittizia di cui si discorre. 3. L'ordinanza impugnata ha, altresì, evidenziato a pag. 24, con riguardo ai presupposti oggettivi della condotta contestata, che le società, con la sola eccezione di Toga, vedono la partecipazione diretta o indiretta, ma pur sempre palese dell'indagato nel capitale sociale mentre le restanti partecipazioni sono intestate alla coniuge, in assenza di attività ulteriori intese ad occultare la soggettiva riferibilità delle società stesse al ricorrente, con conseguente difetto di idoneità delle condotte di fittizia intestazione rispetto alla concreta capacità elusiva richiesta dalla norma. 3.1 Il Collegio ha fatto applicazione del principio, non pacifico nel panorama giurisprudenziale, secondo cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie. (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368-02; Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 265408-01). Altro filone giurisprudenziale ritiene sufficiente ai fini dell'integrazione della materialità del reato l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Rv. 270035 - 01; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Rv. 268200 - 01;Sez. 2, n. 7999 del 01/02/2017, Rv. 269545 - 01). 6 62^ Nella specie, le diverse opzioni interpretative non incidono sulla tenuta logica della motivazione in quanto, incontroversa la materialità delle condotte contestate, gli elementi di fatto ulteriori richiesti dal primo orientamento ridondano sulla prova dell'elemento soggettivo in termini rafforzativi della pregnanza del dolo specifico. 3.2 Tanto premesso, il P.m. lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia a tal fine considerato il meccanismo fraudolento messo in atto dal TE per la creazione delle provviste finanziarie utilizzate per la costituzione di Infrastrutture, asserendo che il ricorso alla creazione di buste paga artefatte sarebbe indice di volontà elusiva. L'argomento non persuade al pari di quello inerente le acquisizioni immobiliari di Toga s.r.l. giacché il congegno di accumulazione della provvista investita in Infrastrutture e gli espedienti usati per l'acquisto di immobili destinati a residenza familiare, se palesano i connotati fraudolenti e simulatori delle rispettive operazioni, nulla attestano circa la loro finalizzazione all'elusione di possibili future misure di prevenzione. Non è fuor di luogo rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282645 - 01;Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 251750 - 01), ove l'espressione avverbiale richiama la necessità di un elemento soggettivo ancorato a emergenze fattuali specifiche ed attuali, e non meramente congetturali, in ordine al rischio di ablazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato siccome infondato. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 22 novembre 2024
P.Q.M.
o La Consigliera estensore La Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc.Gen. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di TE AN avverso il provvedimento del Gip che applicava nei suoi confronti la misura della custodia in carcere in relazione a più ipotesi di intestazione fittizia (la prima aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen.), annullava il provvedimento genetico e disponeva la rimessione in libertà del prevenuto. 1 (SL. Penale Sent. Sez. 2 Num. 794 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 22/11/2024 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 273, comma 1, 125, 192 cod.proc.pen. e 512bis cod.pen. nonché la mera apparenza della motivazione. Il P.m. ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata, onde escludere un quadro gravemente indiziario in ordine alle plurime intestazioni fittizie oggetto di incolpazione provvisoria, si è soffermata sulle vicende legate alla Infrastrutture M&B s.r.I., pervenendo poi alla medesima conclusione in relazione alle altre tre persone giuridiche riconducibili all'indagato attraverso una rete di prestanomi. In particolare, ha ritenuto l'insussistenza in capo al TE, al momento dell'intestazione alla coniuge EL De LU IT di parte del capitale sociale di Infrastrutture, sia dei presupposti applicativi di una misura di prevenzione sia di un quadro indiziario in ordine al fati:o che l'interessato potesse presumere l'avvio di un procedimento di prevenzione patrimoniale nei suoi confronti. A tal fine il collegio cautelare ha valorizzato la distanza temporale fra l'intestazione fittizia della società ed una precedente vicenda giudiziaria in relazione alla quale il TE era stato destinatario di una misura cautelare reale (adottata dal Gip di Messina nel luglio 2012) che aveva interessato numerose società allo stesso riconducibili;
la circostanza che si era trattato di un sequestro disposto ai sensi dell'art. 12 sexies DJ. 306/92; l'esito del processo instaurato, nell'ambito del quale dapprima era stata esclusa l'aggravante mafiosa in relazione all'addebito di favoreggiamento personale e successivamente, in appello, era stata pronunciata declaratoria di prescrizione. Osserva il P.m. che la motivazione rassegnata è affetta dai vizi denunziati laddove esclude la sussistenza dei presupposti applicativi di una misura di prevenzione a carico del TE senza tener conto dei requisiti legali per la configurabilità della pericolosità qualificata rilevante ex art. 4 D. Lgs 159/2011 e trascura la giurisprudenza di legittimità relativa all'irrilevanza dell'avvenuta instaurazione del procedimento di prevenzione al fine della configurabilità del delitto ex art. 512bis cod.pen., rilevando ai fini dell'integrazione dello scopo elusivo il fondato timore dell'avvio del procedimento. Aggiunge che, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, il Tribunale cautelare non ha valutato integralmente la conversazione ambientale n. 536 del 15/1/2024 ed è incorso in grave illogicità motivazionale e in violazione di legge laddove ha evidenziato che il precedente sequestro subito dall'indagato era stato disposto ai sensi dell'art. 12 sexies D.I. 306/92, senza considerare che la confisca, in relazione ai reati compresi nel catalogo normativo, si estendeva anche ai beni di cui il condannato aveva disponibilità per interposta persona e la circostanza storica relativa alla pregressa ablazione di beni formalmente intestati a prestanome costituisce elemento suscettibile di essere valorizzato nella ricostruzione dell'elemento psicologico dell'indagato all'atto dell'intestazione fittizia in contestazione. 2 L'ordinanza impugnata, ad avviso del P.m., ha sopravvalutato la vicenda processuale nel cui ambito era intervenuto il provvedimento ablatorio dal momento che la ricostruzione del fine elusivo non richiede per la sua configurabilità che l'indagato/ imputato abbia poi subito condanne definitive e consequenziali confische. Il ricorrente sostiene, inoltre, che il collegio cautelare abbia errato nell'escludere la finalità elusiva dell'intestazione fittizia alla luce di altre finalità alternative, quale i difficili rapporti con gli enti creditizi ovvero i rapporti intrattenuti con gli enti pubblici in materia di appalti. Il tribunale, pur avendo correttamente richiamato il principio per cui la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, lo ha erroneamente declinato, trascurando la contestazione del concorso nel reato di un secondo reale intestatario, con finalità agevolative di un'articolazione di Cosa Nostra, evenienza che paventa ulteriori finalità legate alla necessità di veicoli societari in grado di ottenere autorizzazioni ovvero l'iscrizione nella white list per partecipare ad appalti pubblici. La valorizzazione, onde escludere il fine elusivo, della strumentalità dell'intestazione fittizia per garantire la partecipazione a pubbliche procedure è, secondo il ricorrente, contraddittoria rispetto al dato storico della condanna irrevocabile del coindagato CC CO per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, motivata propria dallo scopo dì acquisire il controllo di attività economiche quali forniture per la realizzazione di opere pubbliche e private, concessioni e appalti. Aggiunge il P.m. che risulta erronea e illogica anche l'argomentazione relativa all'assenza di condotte o attività ulteriori rispetto all'atto di costituzione o trasferimento richiesto dalla giurisprudenza nel caso di intestazione a soggetti per i quali opera la presunzione di interposizione fittizia, senza svolgere alcuna considerazione in ordine alla circostanza, pure segnalata dal Gip emittente, relativa al fatto che le risorse utilizzate per la costituzione di Infrastrutture e per i successivi aumenti di capitale provenivano, attraverso un meccanismo di buste paga false, da Toga s.r.l, compagine a sua volta oggetto di fittizia intestazione e riconducibile al TE, e parimenti riguardo agli esiti delle intercettazioni telefoniche. Il collegio cautelare ha in particolare omesso la motivazione in ordine alle vicende inerenti le acquisizioni immobiliari effettuate da Toga s.r.I., società utilizzata per l'acquisto di tre immobili di pregio in Milano adibiti a residenza familiare dell'indagato, e alle successive operazioni di vendita degli stessi a soggetti compiacenti al fine di porli al riparo da iniziative giudiziarie, trasferimenti sottesi da un ordito di natura simulatoria inteso a far apparire i fondi utilizzati come derivanti da mutui fondiari sebbene risulti provata in atti la retrocessione al Bontennpo dei fondi mutuati da parte del congiunto formale intestatario del mutuo stesso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Il collegio cautelare ha dato atto che, nella specie, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dall'indagato e delle emergenze investigative acquisite, deve ritenersi pacifica ed incontestata la riferibilità al TE delle società Infrastrutture M&B s.r.1, AG Milano s.r.I., Toga s.r.l. e Gio.Ga s.r.I., avendo il ricorrente alimentato i flussi finanziari che hanno consentito la costituzione delle sopradette compagini e i successivi aumenti di capitale. 1.1 L'ordinanza impugnata ha, tuttavia, ritenuto (pag. 21 e segg.) con riguardo all'elemento soggettivo del dolo elusivo delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale che non sussistessero al momento delle contestate intestazioni fittizie elementi tali da far presumere all'interessato l'avvio di un procedimento a suo carico inteso all'ablazione dei beni a lui riconducibili. Al riguardo ha analizzato le evidenze relative al proc. pen. n. 8319/2010, che aveva visto il TE cautelato in relazione al delitto di cui all'art. 378 cod.pen. (per aver agevolato la latitanza di AS IZ) aggravato dalla finalità mafiosa, esclusa in esito al processo di primo grado, e conclusosi in appello con declaratoria di prescrizione. Ha evidenziato che, sebbene in fase di indagini fosse stata accertata la riferibilità all'indagato di una serie di società intestate a prestanomi, non era stata elevata rubrica ai sensi dell'art. 12 quinquies L. 356/92 e il Tribunale di Patti con la sentenza di primo grado aveva revocato il sequestro preventivo delle società stesse, disposto a norma dell'art. 12 sexies della legge citata. Ha aggiunto che le dichiarazioni dei collaboratori Bisognano e D'Amico, già richiamate nella cennata sentenza dei Tribunale di Patti, relative ai contatti intrattenuti dal TE con esponenti mafiosi operanti nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, non danno conto che all'epoca il predetto operasse nel settore edile agevolando la consorteria. Alla luce degli esiti processuali sopra richiamati e delle connesse emergenze valorizzate dal Gip emittente, tenuto conto del tempo trascorso tra le condotte contestate e il precedente giudiziario, il Tribunale cautelare ha escluso che al momento delle intestazioni fittizie sussistesse una situazione tale da allarmare il TE, facendogli temere la possibilità dell'instaurazione a suo carico di un procedimento di prevenzione. 1.2 La valutazione dell'ordinanza impugnata non presta il fianco a censura in quanto ricostruisce i presupposti fattuali direttamente evocati dall'organo inquirente e dal Gip a fondamento del dolo elusivo, operando uno scrutinio che non palesa significativi errori interpretativi o decisive frizioni logiche. In particolare, non appaiono conferenti gli argomenti del P.m. impugnante in ordine ai diversi canoni valutativi del processo penale rispetto al procedimento di prevenzione ove rapportati alla dimensione squisitamente soggettiva del dolo specifico né è stata chiarita la portata asseritamente dirimente della conversazione n. 356/2024 richiamata in ricorso. 4 La giurisprudenza di questa Corte, nel ribadire la natura di reato di pericolo astratto della fattispecie contestata, ha precisato che la valutazione circa il pericolo di elusione della misura di prevenzione va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Rv. 266661 - 01;Sez. 2, n. 7317 del 18/11/2022 , dep. 2023, Rv. 284386 - 01), valutazione rispetto alla quale non possono ritenersi estranei sia il carattere risalente del precedente procedimento (iscritto nell'anno 2010), sia l'avvenuta esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa come pure lo scrutinio delle datate e generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 1.3 Né può condividersi il rilievo accordato dal ricorrente all'accertamento circa le ragioni del sequestro disposto illo tempore nei confronti delle società del TE ovvero se la misura fosse o meno giustificata dall'intestazione fittizia delle compagini vincolate. Invero, la circostanza che il sequestro sia stato revocato dal Tribunale di Patti all'esito della pronunzia di primo grado, che aveva escluso l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. (all'epoca art. 7 L. 356/92,) depone, in assenza di contestazioni ulteriori e diverse rispetto all'art. 378 cod.pen., per la riconduzione della misura nell'alveo del comma 2 dell'art. 12 sexies L. 356/92 né, comunque, ai fini della prova del dolo delle condotte per cui si procede, può annettersi rilievo esclusivo e decisivo ad una misura comunque revocata fin dal 12/11/2013. 2. Destituite di fondamento risultano le censure in ordine alle possibili finalità concorrenti. L'ordinanza impugnata ha evidenziato, in accordo con la giurisprudenza di questa Corte, che l'intestazione fittizia può rispondere a una pluralità di finalità eterogenee, rimarcando che in siffatte evenienze gli indici sulla finalità elusiva del procedimento di prevenzione devono presentare una particolare pregnanza e concretezza, nella specie non ravvisabile. Il collegio cautelare ha, in particolare, segnalato che alla circostanza relativa all'intestazione delle quote societarie alla moglie, cui s'accompagna il mantenimento di una personale partecipazione societaria da parte del ricorrrente, logicamente poco compatibile con un fine elusivo del tipo richiesto dalla norma incriminatrice, si somma l'emersione di finalità alternative stimate del tutto plausibili come quella di aggirare le difficoltà nei rapporti con le banche ovvero con gli enti pubblici in materia di appalti. Gli argomenti spesi dal P.m. per contrastare la motivazione censurata sono generici laddove richiamano l'inefficacia del dolo alternativo rispetto al quadro indiziario, evocando a conferma dello spessore dello stesso il contestato concorso nella fittizia intestazione di Infrastrutture s.r.l. di CC CO, già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Il ricorrente non si confronta con l'ampia e puntuale motivazione dell'ordinanza impugnata che, alle pagg.24 e segg., dopo aver richiamato la natura di reato istantaneo con effetti permanenti della fattispecie, ha precisato che l'epoca di consumazione dell'intestazione fittizia relativa a Infrastrutture deve essere individuata alla data del 5 23/5/2019, ovvero all'atto della costituzione della società e di intestazione alla Di LU IT del 75,6 delle quote, e in seguito, eventualmente, al momento degli aumenti di capitale, l'ultimo dei quali avvenuto a inizio del 2023. Ha, quindi, evidenziato l'assenza di elementi che attestino contatti tra il TE e lo CC in epoca precedente il giugno 2023 e l'esclusiva riferibilità al TE delle provviste finanziarie utilizzate per la costituzione della compagine e gli incrementi del capitale iniziale. Ha inoltre ricordato che, sebbene sia in astratto ipotizzabile il concorso dell'extraneus, diverso dal titolare occulto e dal prestanome, nella specie non vi sono elementi per sostenere l'esistenza di un previo accordo inteso ad agevolare l'intestazione fittizia di cui si discorre. 3. L'ordinanza impugnata ha, altresì, evidenziato a pag. 24, con riguardo ai presupposti oggettivi della condotta contestata, che le società, con la sola eccezione di Toga, vedono la partecipazione diretta o indiretta, ma pur sempre palese dell'indagato nel capitale sociale mentre le restanti partecipazioni sono intestate alla coniuge, in assenza di attività ulteriori intese ad occultare la soggettiva riferibilità delle società stesse al ricorrente, con conseguente difetto di idoneità delle condotte di fittizia intestazione rispetto alla concreta capacità elusiva richiesta dalla norma. 3.1 Il Collegio ha fatto applicazione del principio, non pacifico nel panorama giurisprudenziale, secondo cui, in tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art.
2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie. (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368-02; Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 265408-01). Altro filone giurisprudenziale ritiene sufficiente ai fini dell'integrazione della materialità del reato l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Rv. 270035 - 01; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Rv. 268200 - 01;Sez. 2, n. 7999 del 01/02/2017, Rv. 269545 - 01). 6 62^ Nella specie, le diverse opzioni interpretative non incidono sulla tenuta logica della motivazione in quanto, incontroversa la materialità delle condotte contestate, gli elementi di fatto ulteriori richiesti dal primo orientamento ridondano sulla prova dell'elemento soggettivo in termini rafforzativi della pregnanza del dolo specifico. 3.2 Tanto premesso, il P.m. lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia a tal fine considerato il meccanismo fraudolento messo in atto dal TE per la creazione delle provviste finanziarie utilizzate per la costituzione di Infrastrutture, asserendo che il ricorso alla creazione di buste paga artefatte sarebbe indice di volontà elusiva. L'argomento non persuade al pari di quello inerente le acquisizioni immobiliari di Toga s.r.l. giacché il congegno di accumulazione della provvista investita in Infrastrutture e gli espedienti usati per l'acquisto di immobili destinati a residenza familiare, se palesano i connotati fraudolenti e simulatori delle rispettive operazioni, nulla attestano circa la loro finalizzazione all'elusione di possibili future misure di prevenzione. Non è fuor di luogo rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282645 - 01;Sez. 2, n. 45 del 24/11/2011, dep. 2012, Rv. 251750 - 01), ove l'espressione avverbiale richiama la necessità di un elemento soggettivo ancorato a emergenze fattuali specifiche ed attuali, e non meramente congetturali, in ordine al rischio di ablazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato siccome infondato. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 22 novembre 2024
P.Q.M.
o La Consigliera estensore La Presidente