Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 7738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7738 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07738/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04759/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4759 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Riccardi, Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Armenante, Alessandra Galdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del decreto prot.n.0-OMISSIS- rep.-OMISSIS-, a firma del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, con cui sono stati approvati gli atti ed i verbali della selezione del concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto n.-OMISSIS- e successivo bando di concorso pubblicato il 6 febbraio 2024 rep. -OMISSIS- per la copertura di n. 1 posto categoria EP posizione economica EP1 (codice concordo: -OMISSIS-) e, segnatamente, la graduatoria di merito nella parte in cui vede la ricorrente posizionata, a seguito della rinuncia della dott.ssa -OMISSIS-, solo al secondo posto anziché al primo ad essa spettantile, in virtù dell’effettivo punteggio di 5,50 dovuto per i titoli, in luogo degli attuali n.3,50 punti;
b) del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi con il quale si è preso atto della rinuncia della prima classificata in graduatoria (dott.ssa -OMISSIS-) e per l’effetto si è provveduto allo scorrimento della graduatoria ed all’individuazione, come primo classificato, nella persona del dott.-OMISSIS- (che per quanto si individua indentificato con il -OMISSIS-), se e per quanto occorra dell’eventuale contratto con questi stipulato chiedendo che venga dichiarata anche la disapplicazione;
c) in parte qua, della graduatoria definitiva, ove medio tempore approvata, in quanto allo stato e per quanto è dato conoscere, non risulta essere stata approvata e, comunque, non pubblicata;
d) del verbale n. -OMISSIS- con cui la commissione di gara ha attribuito i punteggi ai titoli dei candidati, del verbale n.-OMISSIS- e nelle relative griglie allegate (in formato excel) ciascuno nella parte in cui alla ricorrente sono stati attributi, rispettivamente punti n. 3, e punti 3,50 in luogo di quello spettante pari a 5,50 punti e di qualsiasi altro atto che riporta tale errata attribuzione di punteggio;
e) del verbale n. -OMISSIS- della Commissione di gara recante la graduatoria relativa alla prova scritta, alla valutazione dei titoli ed alla prova orale nella parte in cui riporta il punteggio a carico della dott.ssa -OMISSIS- di punti 51,50 in luogo di quello spettante per punti 53,50 se e per quanto occorra degli altri verbali della Commissione di gara, ivi compreso il verbale n. -OMISSIS-recante l’attribuzione del punteggio per le prove scritte;
f) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, e tra questi: tutti i verbali e/o le schede di valutazione della Commissione deputata alla disamina titoli e degli elaborati e prove; del verbale n. -OMISSIS-di approvazione della prova scritta, e del contratto di assunzione ove sottoscritto dal dott.-OMISSIS-; di ogni altra determinazione negativa incidente sulla posizione della ricorrente, ove esistente e non conosciuta, con riserva di motivi aggiunti.
Nonché per l’accertamento ai sensi dell’art. 116 C.P.A.
-del diritto della dott.ssa -OMISSIS- ad esercitare l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti ed ai documenti elencati nella propria istanza di accesso del 18.08.2024 e successiva del 18.9.2024, anche previo annullamento della nota dell’11.09.2024 a firma del Direttore Generale dell’EN, con cui è stata solo parzialmente accolta la richiesta presentata dalla ricorrente in data 18.08.2024 mediante l’ostensione degli atti inerenti a quattro candidati inseriti in graduatoria generale di merito peraltro con documenti recanti numerosissimi “omissis” e senza possibilità di individuare la paternità degli elaborati.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 5/12/2024:
per l’annullamento:
1. della graduatoria di merito e degli atti della procedura concorsuale, per titoli ed esami (come approvati con decreto del 7 agosto2024, a firma del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, per la copertura di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, area Amministrativa-Gestionale, di cui al D.D.G. del 7 agosto 2024, prot. n. -OMISSIS-nella parte relativa ai voti attribuiti alla ricorrente principale e all’odierno ricorrente incidentale;
2. dei propedeutici verbale della Commissione di concorso, con particolare riguardo a quelli con i quali sono stati determinati e criteri di valutazione dei titoli e si è proceduto all’attribuzione del punteggio alle parti del presente contenzioso;
3. ove occorra e, in parte qua, del bando di concorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 12/3/2025:
Per l’annullamento:
g) della relazione prot. -OMISSIS-datata 07.01.2025, rep UOR -OMISSIS-Classif. VII/1 4 (a firma del dott. -OMISSIS-) denominata “relazione della commissione esaminatrice concorso per titoli ed esami per n. 1 posto categoria EP posizione economica EP1 area amministrativa-gestionale per le esigenze dell'area servizi alla didattica e ricerca codice concorso -OMISSIS- Bando DDG n. 7 prot. -OMISSIS-”, mai comunicata alla ricorrente; h) di tutti gli atti presupposti e non conosciuti ed ove mai esistenti, individuabili nell’atto sub g: h1) della lettera di invito da parte della Università degli Studi di Napoli l'Orientale indirizzata ai membri della commissione esaminatrice del concorso che per quanto è dato comprendere è tesa “al fine di illustrare le attività svolte e fornire una riposta puntuale e motivata ai rilievi sollevati a seguito del ricorso presentato al TAR Campania dalla candidata dott.ssa -OMISSIS- nonché nel ricorso incidentale presentato ex art. 42 cpa dal candidato-OMISSIS-”; h2) degli atti allegati alla lettera di cui al punto sub h1) che precede con copia della relativa lettera di trasmissione; h3) della missiva di convocazione della commissione esaminatrice con prova di trasmissione e consegna a tutti i suoi componenti per la riunione del 07.01.2025; h4) del verbale di riunione del 07.01.2025 della commissione esaminatrice; 5) del verbale di nomina dei componenti della commissione esaminatrice da parte dell'Amministrazione con indicazione dei criteri di scelta e relativo atto di individuazione; h6) delle lettere di conferimento incarico ai componenti della commissione esaminatrice da parte dell’EN; h7) del verbale di consegna della relazione datata 07.01.2025 da parte della commissione e copia degli atti relativi ai “successivi adempimenti” che ne sono seguiti da parte dell’EN, con riserva espressa di ulteriori motivi aggiunti all’esito della compiuta conoscenza degli atti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Napoli L'Orientale e di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. EL OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti, la dott.ssa -OMISSIS- è insorta avverso gli atti e la graduatoria di merito del concorso indetto dall’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto cat. EP, posizione economica EP1 area amministrativa-gestionale per le esigenze dell'area servizi alla didattica e ricerca, deducendone l’illegittimità, in estrema sintesi, in ragione dell’erroneità dei punteggi che la Commissione le ha attribuito per i titoli indicati nella domanda di partecipazione (e nel curriculum vitae).
2. – Lamenta, in particolare, censurandone il deficit di motivazione, da un lato l’illegittimità dell’attribuzione di un solo punto (1,00), in luogo dei due ai quali assume di aver titolo, a fronte dei quattro master di II livello conseguiti e della pertinente prescrizione (del bando e del verbale n. 1, allegato 2) che, per ciascuno di essi, riconosce punti 0,50, dall’altro, l’omesso riconoscimento di un punto (1,00) per l’idoneità per la categoria EP dalla medesima conseguita nel concorso interno bandito dallo stesso EN resistente nel 2023 (graduatoria del 07/12/2023 rep. n-OMISSIS-, indicata nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione.
Diversamente, ove cioè le fossero stati riconosciuti i due punti in tesi spettanti, conclude, avrebbe raggiunto un punteggio finale (pari a 53,50) utile a farle conseguire la prima posizione in graduatoria, occupata, allo stato, a seguito dell’espunzione della prima graduata (con punteggio pari a 60,50), dal controinteressato dott.-OMISSIS- (con punteggio pari a 52,50).
3. – Costituitasi in giudizio, l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale ha rivendicato la legittimità degli atti impugnati deducendo che per due dei quattro master è stato assegnato un punteggio pari a zero in applicazione del criterio, previsto nel bando, dell’attinenza dei titoli rispetto al posto messo a concorso mentre, con riferimento all’idoneità per la categoria EP, la mancata attribuzione del punto troverebbe giustificazione nella natura della procedura concorsuale alla quale ha preso parte la ricorrente, risultata idonea all’esito di una progressione verticale interna (indetta con D.D.G n.-OMISSIS-) e non, invece, all’esito di un concorso pubblico in senso stretto.
3.1. – Il controinteressato, costituitosi, ha replicato alle censure sollevate in ricorso (con memoria dep. in data 26/11/2024) e ha spiegato, altresì, ricorso incidentale (con atto depositato in data 5/12/2024) deducendo, con riferimento alla valutazione dei titoli di servizio, in primis, di aver diritto all’assegnazione di punti 1,00 – anziché punti 0,50 – e, in secondo luogo, che alla ricorrente sarebbe stato riconosciuto, invece, un punteggio (punti 1,00), rispetto al suo, eccessivo e sproporzionato (spettandole, in tesi, punti 0,00 ovvero, al più, 0,50).
4. – In data 8/1/2025 l’Università resistente ha depositato in giudizio una relazione esplicativa della Commissione del concorso – impugnata dalla ricorrente con motivi aggiunti (dep. in data 12/3/2025) – nella quale sono contenuti chiarimenti a fonte dei rilievi censorei espressi nel ricorso principale e in quello incidentale.
5. – All’udienza pubblica del 24/9/2025, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche e depositato documenti, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande per come rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso principale è infondato, mentre i motivi aggiunti sono inammissibili.
7. – Non merita condivisione, in primis , la doglianza che si appunta sul deficit di motivazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione di concorso in relazione ai titoli di cui la ricorrente è in possesso.
7.1. – Va richiamato, sull’argomento, il consolidato orientamento della giurisprudenza, a mente del quale nei concorsi pubblici la valutazione numerica è legittima se sussistono, a monte, come nella specie, i criteri di massima cui riferire il giudizio (di recente si v. Cons. Stato, Sez. VII, 09/04/2024, n. 3235).
Si ritiene, più precisamente, che “[I] l voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica ” (T.A.R. Napoli, sez. IV, 16/04/2025, n. 3183).
8. – Nel caso di specie i menzionati “ criteri di massima ” e “ parametri di riferimento ” che consentono e rendono possibile siffatto, necessario “ raccordo ” con i punteggi assegnati dalla Commissione, sono costituiti dalle regole del bando di selezione (artt. 2, 3 e 8) e dall’allegato 2 – riferito alla “ Valutazione titoli ” – al verbale n. -OMISSIS-, concernente la seduta della Commissione, riunita con modalità telematica, appositamente convocata, come ivi indicato, “ per procedere alla definizione dei criteri di valutazione del concorso ”.
8.1. – Quanto ai “ master di II livello ”, il bando prescrive, all’art. 8, che “[S] aranno oggetto di valutazione unicamente i titoli attinenti al profilo messo a concorso, come descritto dall’art. 2 del presente bando […]” prevedendosi, per i “ titoli accademici ”, quale “ criterio generale ”, l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 5,00 (analogamente l’art. 3 del bando che fa riferimento, elencando i “ requisiti specifici ”, a “ titoli post-universitari quali dottorato di ricerca, diploma di specializzazione e master di II livello, attinenti alla professionalità richiesta ”).
Ciò posto, la Commissione ha specificato il menzionato “ criterio generale ”, come accennato, con il verbale del 17/04/2024 (con il cit. Allegato 2) nel quale ha ribadito che “[…] saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli attinenti al profilo messo a concorso, come descritto dall’art. 2 del bando di concorso […]” e ha puntualizzato, per i titoli costituiti da “ ulteriori lauree (L/LS/LM); diplomi di specializzazione e Master di I e II livello; dottorato di ricerca; altri titoli post laurea ”, che “i restanti punti saranno attribuiti fino ad un massimo di 3 (tre), salvo che per le ipotesi in cui abbia integrato il requisito di ammissione, per la valutazione degli ulteriori titoli di studio, se attinenti al profilo messo a concorso, secondo i punteggi indicati nella sottostante tabella […]”, nella quale si prevede, per i master di II livello, l’attribuzione di un punteggio pari a 0,50.
È dunque univoca, tanto nel bando di concorso quanto nell’allegato 2 cit ., l’indicazione del criterio della “ attinenza ” dei titoli alla “ professionalità richiesta ” ovvero al “ posto ” o al “ profilo messo a concorso ”.
8.2. – Con riguardo, invece, alla mancata assegnazione del punteggio (1,00) in relazione al conseguimento dell’idoneità, dichiarata dalla ricorrente nel curriculum vitae , nell’ambito di una progressione verticale indetta dal medesimo EN (con la cit. D.D.G. prot. n. -OMISSIS-) e riservata al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, il bando, all’art. 8, lett. C, nel quadro della categoria “[U] lteriori titoli valutabili attinenti al posto messo a concorso (punteggio massimo attribuibile pari a 3 punti) ”, che ricomprende anche gli “ incarichi professionali ”, prevede l’assegnazione di un punteggio, tra l’altro, a condizione che i candidati siano “ utilmente collocati in graduatoria di merito in altri concorsi per l’accesso alla categoria EP e nelle ex qualifiche ivi confluite o categorie e equiparate ” (mentre, nell’allegato B supra cit ., è riportata la medesima formulazione del bando con la specificazione che verranno riconosciuti punti 1,00 per ogni graduatoria, nel limite massimo di punti 2,00).
9. – Non è dato apprezzare, dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il lamentato vizio motivazionale, risultando evidente, di contro, che i criteri sottesi all’attribuzione dei punteggi ai titoli posseduti dai candidati sono stati predeterminati nel bando e hanno formato oggetto di specificazione da parte della Commissione, che li ha ulteriormente dettagliati nel cit. allegato 2 al verbale n. 1, con la conseguenza che la votazione numerica si profila adeguata a giustificare il giudizio reso dall’Organo valutativo sui titoli posseduti dai concorrenti.
La relativa doglianza, pertanto, va disattesa.
10. – Nel merito dei rilievi di parte ricorrente, è infondata la rivendicazione di punti 1,00 per l’idoneità conseguita nella cit . procedura interna indetta dal medesimo EN resistente, argomentata sul presupposto che risulterebbe integrata, nella specie, l’invocata previsione della lex specialis che riconosce punti 1,00 ai candidati “ utilmente collocati in graduatoria di merito in altri concorsi per l’accesso alla categoria EP e nelle ex qualifiche ivi confluite o categorie e equiparate ” (art. 8, lett. c, del bando; Allegato 2 al verbale n. 1, , p. 2).
10.1. – L’assunto posto alla base della superiore doglianza è inficiato dalla non equiparabilità delle progressioni verticali “interne” ai concorsi pubblici, sussistendo, come condivisibilmente osservato, una obiettiva “ disomogeneità tra i due termini di comparazione ” (T.A.R. Milano, sez. IV, 15/01/2024, n. 87); tanto si evince dalla non applicabilità alle procedure in questione delle disposizioni, che invece disciplinano i concorsi pubblici, relative alla durata triennale delle graduatorie e alla preferenza per il loro scorrimento, ove ancora in corso di validità al momento dell'assunzione del personale da reclutare (T.A.R. Milano, sez. IV, n. 87/2024, cit .), e dall’ulteriore rilievo che in una selezione per progressione verticale i componenti della commissione sono chiamati a valutare unicamente i titoli dei candidati sulla base di punteggi vincolati, non anche prove scritte e/o orali (T.A.R. Salerno, sez. III, 21/02/2024, n. 488).
10.2. – L’assegnazione, di conseguenza, di un punteggio pari a 0,00 trova pieno riscontro nel bando di gara e nel cit . allegato 2, nell’ambito dei quali il riferimento all’utile collocazione dei candidati nella “ graduatoria di merito in altri concorsi per l’accesso alla categoria EP e nelle ex qualifiche ivi confluite o categorie e equiparate ” deve essere interpretato, per costante giurisprudenza, “ in termini strettamente letterali ” (Cons. Stato, Sez. V, 16/05/2025, n. 4193), per l’effetto escludendo opzioni interpretative estensive – nella specie neppure logicamente supportate attese, come detto, le richiamate divergenze “ sul piano ontologico ” tra le progressioni verticali interne alle P.A. e il modello del concorso pubblico (T.A.R. Milano, sez. IV, n. 87/2024, cit .) – le quali risulterebbero lesive dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, come pure del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando.
11. – Tanto già di per sé sarebbe sufficiente alla reiezione del ricorso principale, posto che, anche a voler riconoscere alla ricorrente, in via del tutto ipotetica, l’ulteriore punteggio pari a 1,00 al quale assume di aver titolo per i due master di II livello non valorizzati, come rilevato dal controinteressato nel ricorso incidentale (p. 3) e non contestato ex adverso , a parità di punteggio (punti 52,50) prevarrebbe comunque quest’ultimo, in applicazione del criterio ex art. 10 del bando, lett. n) (minore età anagrafica).
12. – Nel merito, comunque, della suindicata contestazione riguardante il punteggio attribuito ai master, l’avviso del Collegio è che, a tutto concedere, qualche elemento di perplessità, in punto di ragionevolezza e logicità della valutazione di “ attinenza ” dei titoli rispetto al “ profilo messo a concorso ” compiuta dalla commissione in conformità a quanto stabilito dalla lex specialis potrebbe porsi, solamente, per il master di II livello in “ Tutela del rapporto di lavoro ” dell'Università telematica Pegaso, risultando invece immune da censure la mancata valorizzazione del master in “ Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana ” dell'Università Federico II, frutto di un giudizio assistito da adeguata credibilità sul piano razionale ed esente da profili di abnormità, maturato all’esito di una valutazione che appare frutto dell’esercizio, nella specie non patologico e scevro da profili di irragionevolezza, della discrezionalità tecnica propria della commissione di concorso.
12.1. – Tale ultima conclusione è indotta dalla lettura della (puntuale) descrizione delle caratteristiche del profilo richiesto dall’EN, contenuta nell’art. 2 del bando (“ Profilo e principali attività ”), nel quale le funzioni di elevato contenuto professionale, specialistico e gestionale ivi elencate, tutte declinate in funzione delle esigenze dell’area didattica, non presentano obiettivamente alcun “ ancoraggio ”, specifico e tangibile, peraltro neppure prospettato dalla ricorrente se non in termini meramente astratti, con il master in “ Criminologia ” (sui contenuti del quale nulla, peraltro, è stato allegato), nemmeno nella parte in cui sono elencate le “ competenze trasversali ”.
La valutazione della commissione si appalesa, in parte qua , dunque, esente da criticità.
13. – Ne discende, in conclusione, a ulteriore comprova dell’infondatezza del gravame principale, che quand’anche si ritenesse illegittima, perché irragionevole, la valutazione della commissione nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente i punti previsti – pari a 0,50 – per il master di II livello in “ Tutela del rapporto di lavoro ”, in ogni caso quest’ultima avrebbe titolo, in astratto, a un punteggio (pari a 52,00) insufficiente a colmare il divario con il controinteressato (che ha conseguito un punteggio pari a 52,50).
Il ricorso principale è dunque da respingere, siccome infondato.
14. – I motivi aggiunti sono inammissibili, siccome rivolti all’impugnazione di un atto all’evidenza privo di contenuto provvedimentale, avente natura esplicativa e ricognitiva – non anche integrativa ex post, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, tenuto conto di quanto sopra osservato in punto di adeguatezza, nella specie, della votazione numerica – delle ragioni sottese ai punteggi assegnati ai titoli della ricorrente e del controinteressato, alla luce delle censure articolate nel ricorso principale e incidentale.
15. – Né, in particolare, può trovare ingresso, siccome tardivamente formulato, come correttamente eccepito dal controinteressato, il rilievo critico sul punteggio assegnato (punti 1,00 e non 2,00, come indicato dalla ricorrente) al candidato -OMISSIS-per il dottorato di ricerca in “ Istituzioni giuridiche ed evoluzione economico sociale ”.
15.1. – La doglianza, infatti, è inammissibilmente articolata, per la prima volta, nei motivi aggiunti (p. 11), malgrado la ricorrente avesse acquisito conoscenza dei punteggi attribuiti al controinteressato dal suo primo accesso agli atti (in ogni caso avendone preso visione, al più tardi, il 16/10/2024: v. infra), effettuato in vista dell’impugnativa principale, avendo ottenuto – in data 11/9/2024 – copia dei verbali della Commissione e delle domande dei candidati ammessi; siffatta censura – peraltro formulata in modo perplesso (“[S] olo per far evincere la palese erroneità dell’intero operato e ribadendo la piena attinenza dei titoli a questo punto sulla scorta della interpretazione che si è inteso ora dare (come visto preclusa) andrebbero tolti al candidato dott. -OMISSIS-n. 2 punti per il “dottorato di ricerca in istituzioni giuridiche ed evoluzione economico sociale ”) – esula dal thema decidendum , per come introdotto con il ricorso principale, nel quale l’impugnazione dei verbali (nn. 3 e 4) con cui la commissione di gara ha attribuito i punteggi ai titoli dei candidati è limitata, infatti, alla “ parte in cui alla ricorrente sono stati attributi, rispettivamente punti n. 3, e punti 3,50 in luogo di quello spettante pari a 5,50 punti e di qualsiasi altro atto che riporta tale errata attribuzione di punteggio ”.
15.2. – Non si rivela persuasiva la replica, sul punto, della ricorrente, che obietta che gli atti ostesi in data 11/9/2024 contenevano “ omissioni e cancellature che precludevano finanche di attribuire ai vari candidati la paternità delle domande di concorso. Lo stesso è a dirsi per i verbali della commissione. Quindi la ricorrente non ha potuto neanche comprendere di chi fossero le domande (identificate solo con il numero progressivo attribuito in fase di presentazione) e i titoli vantati dai singoli candidati e di quali di questi fossero stati presi in considerazione e le motivazioni delle votazioni conseguite ” (memoria di replica, p. 4).
15.2.1. – In disparte il rilievo che, secondo quanto affermato dall’EN resistente, l’associazione del codice identificativo assegnato ai singoli candidati ne consentiva l’identificazione (e la stessa ricorrente, del resto, nelle premesse del ricorso, quando si riferisce al dott. -OMISSIS-precisa che lo stesso viene identificato con il codice -OMISSIS-), la replica sorvola sulla circostanza, documentata dagli atti versati in giudizio dall’EN (all. 15, 16, e 17 alla memoria del 18/10/2024), che con PEC del -OMISSIS- per il tramite di un delegato, la ricorrente ha chiesto di prendere contatti con l’Ufficio che detiene i documenti per la visione e/o estrazione di copia degli stessi in chiaro e senza omissis (come da invito dell’EN con nota prot. n. -OMISSIS-) e, in data 16/10/2024, l’avvocato all’uopo delegato dalla ricorrente, provvedeva a visionare ed estrarre copia dei documenti.
Di qui la tardività della doglianza, posto che il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato solo in data 10 marzo 2025.
16. – Quanto, infine, alla richiesta ex art. 116 c.p.a. concernente la “ ostensione degli atti tuttora mancanti tra cui quelli relativi ai candidati non posizionatisi nei primi 4 posti della graduatoria ”, non se ne ravvede l’utilità per la ricorrente, posto che risultano articolate, in ricorso e nei motivi aggiunti, doglianze avverso le valutazioni svolte dalla commissione che postulano una compiuta ricostruzione delle ragioni sottese a quelle scelte, oggetto di critica, con la conseguenza che non si configura un interesse attuale alla relativa ostensione; né a suffragarlo vale, ad avviso del Collegio, l’apodittica affermazione secondo cui tali documenti si rivelerebbero “ assolutamente necessari in quanto nel contesto nebuloso che connota gli atti della Commissione costituiscono uno strumento per comprendere gli effettivi criteri utilizzati per la valutazione di titoli simili o analoghi ”.
17. – L’infondatezza del ricorso principale e l’inammissibilità dei motivi aggiunti elide l’interesse del controinteressato allo scrutinio delle censure formulate con il ricorso incidentale, conseguentemente improcedibile.
18. – Le spese di giudizio, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando così dispone:
-rigetta il ricorso principale;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente principale in data 12/3/2025;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della P.A. resistente e del controinteressato, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuno di essi, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP TO, Presidente FF
EL OR, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL OR | PP TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.