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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
ST NI, RE
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5/2024 depositato il 02/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area RL - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cs - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17352106 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Area RL e del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio
Cosentino, Ricorrente_1 ha impugnato la richiesta formale di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento contributo consortile anno 2023.
Con i motivi di ricorso si denuncia: 1) carenza di motivazione dell'atto impugnato con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di calcolo dell'imposta e alla mancata indicazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza adottati;
2) infondatezza della pretesa tributaria per assenza di specifici vantaggi sui fondi tassati;
3) assenza del piano di classifica.
Area RL si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso, mentre non si è costituito il consorzio convenuto.
La ricorrente ha depositato memorie con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, all'udienza del 9.12.25 le parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che Area RL non ha fornito prova della notifica alla contribuente del prodromico avviso di pagamento richiamato nella memoria di costituzione e riferito all'annualità di imposta oggetto di causa.
Ciò chiarito, il ricorso merita accoglimento sia sotto il profilo della infondatezza della pretesa tributaria, sia sotto il profilo del difetto di motivazione.
Sotto il primo profilo si osserva che il ricorrente, come suo onere, ha dimostrato l'insussistenza di opere e benefici per l'immobile tassato. Tanto il ricorrente ha provato attraverso la consulenza di parte allegata al ricorso avverso la quale i convenuti non hanno preso specifica posizione. A ciò si aggiunga che una volta che il ricorrente ha dedotto che l'immobile tassato non è ricompreso in un perimetro di contribuenza, la prova del contrario doveva essere fornita dagli enti convenuti, ma ciò non è avvenuto.
Sotto il secondo profilo si rileva che il provvedimento impugnato contiene esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica per i fondi descritti, mentre non contiene la specifica motivazione costituita dall'indicazione del Piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass. n.
17066/2010). In particolare, va osservato che l'individuazione della ragione giustificativa della pretesa esercitata dal consorzio assume un ruolo pregnante, in quanto quest'ultimo, quale ente impositore, deve dimostrare l'esistenza di un vantaggio immediato e diretto, cioè un incremento di valore, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene, allorquando il contributo è richiesto per opere di bonifica (cfr., Cass. n. 8770/2009; Cass. n.
23530/2011), mentre l'onere probatorio si atteggia diversamente allorquando il contributo si ricollega a spese istituzionali ovvero di utilità comune, atteso che in questo caso grava sul consorzio esclusivamente l'onere di allegare che la riscossione del contributo è motivata con riferimento ad un piano di classifica relativo al territorio consortile, recante i criteri per il riparto della contribuenza, approvato con delibera della giunta regionale, spettando in tal caso al contribuente l'onere della specifica contestazione della legittimità formale del provvedimento ovvero dell'esattezza del suo contenuto (cfr., sul punto, Cass. 26009/08; Cass. n.
17066/10).
In mancanza di puntuale motivazione costituita dal riferimento al piano di classifica del territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, recanti i criteri per il riparto della contribuenza, non risulta in alcun modo delimitato l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con la conseguenza che il contribuente non è stato posto in grado di conoscere l'"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
Peraltro, va evidenziato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art. 23, lettera A, Legge regionale 11/03 nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei consorzi, sia dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.
La controvertibilità delle questioni sottese alla materia oggetto di causa, caratterizzata da contrastanti pronunce di legittimità e di merito, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la richiesta formale di pagamento impugnata;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso il 9.12.25
Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo
Il Giudice
Dr. Antonio Cestone
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
IZ ALDO, Presidente
ST NI, RE
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5/2024 depositato il 02/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area RL - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Alto Jonio Cs - 94017400782
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17352106 TRIB.CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di Area RL e del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio
Cosentino, Ricorrente_1 ha impugnato la richiesta formale di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento contributo consortile anno 2023.
Con i motivi di ricorso si denuncia: 1) carenza di motivazione dell'atto impugnato con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di calcolo dell'imposta e alla mancata indicazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza adottati;
2) infondatezza della pretesa tributaria per assenza di specifici vantaggi sui fondi tassati;
3) assenza del piano di classifica.
Area RL si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso, mentre non si è costituito il consorzio convenuto.
La ricorrente ha depositato memorie con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso, all'udienza del 9.12.25 le parti costituite hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che Area RL non ha fornito prova della notifica alla contribuente del prodromico avviso di pagamento richiamato nella memoria di costituzione e riferito all'annualità di imposta oggetto di causa.
Ciò chiarito, il ricorso merita accoglimento sia sotto il profilo della infondatezza della pretesa tributaria, sia sotto il profilo del difetto di motivazione.
Sotto il primo profilo si osserva che il ricorrente, come suo onere, ha dimostrato l'insussistenza di opere e benefici per l'immobile tassato. Tanto il ricorrente ha provato attraverso la consulenza di parte allegata al ricorso avverso la quale i convenuti non hanno preso specifica posizione. A ciò si aggiunga che una volta che il ricorrente ha dedotto che l'immobile tassato non è ricompreso in un perimetro di contribuenza, la prova del contrario doveva essere fornita dagli enti convenuti, ma ciò non è avvenuto.
Sotto il secondo profilo si rileva che il provvedimento impugnato contiene esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica per i fondi descritti, mentre non contiene la specifica motivazione costituita dall'indicazione del Piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass. n.
17066/2010). In particolare, va osservato che l'individuazione della ragione giustificativa della pretesa esercitata dal consorzio assume un ruolo pregnante, in quanto quest'ultimo, quale ente impositore, deve dimostrare l'esistenza di un vantaggio immediato e diretto, cioè un incremento di valore, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene, allorquando il contributo è richiesto per opere di bonifica (cfr., Cass. n. 8770/2009; Cass. n.
23530/2011), mentre l'onere probatorio si atteggia diversamente allorquando il contributo si ricollega a spese istituzionali ovvero di utilità comune, atteso che in questo caso grava sul consorzio esclusivamente l'onere di allegare che la riscossione del contributo è motivata con riferimento ad un piano di classifica relativo al territorio consortile, recante i criteri per il riparto della contribuenza, approvato con delibera della giunta regionale, spettando in tal caso al contribuente l'onere della specifica contestazione della legittimità formale del provvedimento ovvero dell'esattezza del suo contenuto (cfr., sul punto, Cass. 26009/08; Cass. n.
17066/10).
In mancanza di puntuale motivazione costituita dal riferimento al piano di classifica del territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, recanti i criteri per il riparto della contribuenza, non risulta in alcun modo delimitato l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con la conseguenza che il contribuente non è stato posto in grado di conoscere l'"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
Peraltro, va evidenziato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art. 23, lettera A, Legge regionale 11/03 nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei consorzi, sia dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”.
La controvertibilità delle questioni sottese alla materia oggetto di causa, caratterizzata da contrastanti pronunce di legittimità e di merito, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la richiesta formale di pagamento impugnata;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso il 9.12.25
Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo
Il Giudice
Dr. Antonio Cestone