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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9953/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
NC LD UD
ND MA UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9953/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. GRIFFINI MARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. GRIFFINI MARA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, celebrato in
VI (BS) in data 11.09.1993, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VI al n. 18, Parte II Serie A dell'anno 1993, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di VI (BS), alle seguenti condizioni:
1)La casa coniugale, sita in VI (BS) strada Ceresole Nere n. 16/H, precedentemente di proprietà della sig.ra , con atto di donazione n. 178916 di Rep. e n. 21229 di Racc. Parte_1
Notaio Dott.ssa in data 19.09.2013, dalla medesima donata al figlio Persona_1 Pt_2
riservandosi, per sé e dopo di sé per il proprio marito , il diritto di abitazione
[...] CP_1
1 con diritto di accrescimento reciproco per tutta la durata della vita del più longevo dei due, nell'interesse primario del figlio , verrà abitata da entrambi i coniugi, unitamente al Parte_2 figlio sino a quando quest'ultimo deciderà di disporre della medesima come Parte_2 meglio ritenuto.
1) Per provvedere alle esigenze alimentari, di trasporto e per il divertimento del figlio Pt_2
i genitori, sino a quando quest'ultimo vivrà fuori casa e sino a quando non sarà
[...] economicamente autosufficiente, provvederanno a versare ciascuno la somma mensile di € 150,00 sul conto corrente del figlio , per un totale complessivo di € 300,00 mensili. Qualora Parte_2 il figlio ritornerà a vivere ancora nella casa famigliare e sia ancora non Parte_2 economicamente autosufficiente, visto che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio, gli stessi provvederanno a versare al figlio, per i suoi bisogni personali, quali ad esempio divertimento e trasporto, la somma mensile di € 100,00 ciascuno, per un totale di € 200,00.
3) Le spese di carattere straordinario per il figlio , come da “Protocollo di intesa sul Parte_2 regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” sottoscritto dal Tribunale di Brescia in data 14.07.2016, che si allega, verranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
4) Qualora il figlio una volta terminato lo stage, non dovesse trovare un'attività Parte_2 lavorativa e, quindi, dovesse tornare ad essere a carico dei genitori, la detrazione delle spese straordinarie del medesimo ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%.
5) Qualora il figlio una volta terminato lo stage, non dovesse trovare un'attività Parte_2 lavorativa e, quindi, dovesse tornare a carico dei genitori, il medesimo rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) I coniugi, rimanendo a vivere entrambi nella medesima abitazione, unitamente al figlio Pt_2
concordano che entrambi faranno fronte alle spese di manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'abitazione ed alle spese per le varie utenze nella misura del 50% ciascuno. Il coniuge che non dovesse più vivere più nella casa famigliare, e dal momento in cui uscirà dalla medesima, provvederà a pagare il 50% delle sole spese di straordinaria manutenzione, mentre nulla pagherà per le spese di ordinaria manutenzione e per le utenze.
7) Nulla disporre circa l'assegno divorzile, in quanto i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
***
2 Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a PO (BS) in data 11.9.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di PO al n.18, parte II, serie A, anno 1993.
Dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Parte_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
4466/2020 (R.G. 406/2020) pubblicato in data 15.7.2020 all'esito della camera di consiglio del
14/7/2020, a seguito della prima udienza celebratasi in data 7.7.2020.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
NC LD UD
ND MA UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9953/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. GRIFFINI MARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. GRIFFINI MARA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, celebrato in
VI (BS) in data 11.09.1993, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VI al n. 18, Parte II Serie A dell'anno 1993, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di VI (BS), alle seguenti condizioni:
1)La casa coniugale, sita in VI (BS) strada Ceresole Nere n. 16/H, precedentemente di proprietà della sig.ra , con atto di donazione n. 178916 di Rep. e n. 21229 di Racc. Parte_1
Notaio Dott.ssa in data 19.09.2013, dalla medesima donata al figlio Persona_1 Pt_2
riservandosi, per sé e dopo di sé per il proprio marito , il diritto di abitazione
[...] CP_1
1 con diritto di accrescimento reciproco per tutta la durata della vita del più longevo dei due, nell'interesse primario del figlio , verrà abitata da entrambi i coniugi, unitamente al Parte_2 figlio sino a quando quest'ultimo deciderà di disporre della medesima come Parte_2 meglio ritenuto.
1) Per provvedere alle esigenze alimentari, di trasporto e per il divertimento del figlio Pt_2
i genitori, sino a quando quest'ultimo vivrà fuori casa e sino a quando non sarà
[...] economicamente autosufficiente, provvederanno a versare ciascuno la somma mensile di € 150,00 sul conto corrente del figlio , per un totale complessivo di € 300,00 mensili. Qualora Parte_2 il figlio ritornerà a vivere ancora nella casa famigliare e sia ancora non Parte_2 economicamente autosufficiente, visto che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio, gli stessi provvederanno a versare al figlio, per i suoi bisogni personali, quali ad esempio divertimento e trasporto, la somma mensile di € 100,00 ciascuno, per un totale di € 200,00.
3) Le spese di carattere straordinario per il figlio , come da “Protocollo di intesa sul Parte_2 regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” sottoscritto dal Tribunale di Brescia in data 14.07.2016, che si allega, verranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
4) Qualora il figlio una volta terminato lo stage, non dovesse trovare un'attività Parte_2 lavorativa e, quindi, dovesse tornare ad essere a carico dei genitori, la detrazione delle spese straordinarie del medesimo ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%.
5) Qualora il figlio una volta terminato lo stage, non dovesse trovare un'attività Parte_2 lavorativa e, quindi, dovesse tornare a carico dei genitori, il medesimo rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) I coniugi, rimanendo a vivere entrambi nella medesima abitazione, unitamente al figlio Pt_2
concordano che entrambi faranno fronte alle spese di manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'abitazione ed alle spese per le varie utenze nella misura del 50% ciascuno. Il coniuge che non dovesse più vivere più nella casa famigliare, e dal momento in cui uscirà dalla medesima, provvederà a pagare il 50% delle sole spese di straordinaria manutenzione, mentre nulla pagherà per le spese di ordinaria manutenzione e per le utenze.
7) Nulla disporre circa l'assegno divorzile, in quanto i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
***
2 Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a PO (BS) in data 11.9.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di PO al n.18, parte II, serie A, anno 1993.
Dall'unione è nato il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Parte_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Brescia n.
4466/2020 (R.G. 406/2020) pubblicato in data 15.7.2020 all'esito della camera di consiglio del
14/7/2020, a seguito della prima udienza celebratasi in data 7.7.2020.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
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