Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 705
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Assenza dei presupposti per la sospensione del rimborso IVA ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 472/97

    Il Collegio ha ritenuto che il PVC, pur avendo fede privilegiata per i fatti attestati, non costituisce un atto accertativo del tributo in senso stretto e non può autonomamente giustificare la sospensione del rimborso ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 472/97, in assenza di un atto di accertamento formalizzato. La modifica normativa dell'art. 23 a decorrere dal 1.1.2016, che consente la sospensione in presenza di un provvedimento che accerti maggiori tributi, non è applicabile in assenza di tale atto formale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 705
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 705
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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