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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 705/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4735/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SE - Via Santa Chiara 44 81100 SE CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOSPENS_RIMBORS n. 50382-0 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4735/25 il contribuente impugna il provvedimento di Sospensione – Rimborso o Utilizzo in
Compensazione del Credito IVA, II Trimestre, Anno d'Imposta 2025, Cronologico 50382/0, Importo
€ 475.577,42, notificato in data 26/08/2025 da Agenzia delle Entrata Direzione Provinciale di SE.
Con l'impugnato provvedimento l'ufficio ha disposto ai sensi dell'art.23 del d.lgs n. 472/1997 la sospensione del rimborso IVA per € 475.577,42 tenuto conto che a carico della società, come da informazioni presenti nei sistemi informativi in ausilio all'attività di controllo, risultano carichi pendenti di importo superiore al suddetto credito.
L'istante deduce l'assenza dei presupposti applicativi di cui all'art. 23 D.lgs. 472/97 della sospensione del rimborso IVA, poiché fondata su meri PVC non definitivi, contestando l'esistenza del credito tributario esposto nell'impugnato provvedimento, atteso che i rilievi di cui ai p.v.c. ivi richiamati risultano smentiti dalla CGT di
SE (Sent. 2581/2025).
Il contribuente ha dedotto, altresì, l'incongruità della richiesta di polizza fideiussoria.
Si è costituito il resistente Agenzia delle Entrate, contestando le argomentazioni di controparte, puntualizzando in particolare come il p.v.c. è atto qualificante idonea ragione di credito dell'Erario per l'applicazione dell'art. 23 D.lgs. 472/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla circostanza che Il PVC non può essere considerato un carico pendente ex art. 23 D.Lgs. n.
472/97, trattandosi all'evidenza di un atto istruttorio ed endoprocedimentale, giova osservare che secondo un orientamento giurisprudenziale deve ritenersi legittimo il diniego di rimborso di IVA, in dipendenza dell'adozione di provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione di un PVC dal quale emergano ragioni di credito in favore dell'Amministrazione Finanziaria.
A tal riguardo deve richiamarsi, secondo tale orientamento, il regime sospensivo del pagamento di cui all'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923.
Il provvedimento di fermo amministrativo, disciplinato dal cit. art. 69, costituisce una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, volto a sospendere, in presenza di una
"ragione di credito" della stessa Amministrazione, un eventuale pagamento dovuto, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l'Amministrazione abbia (ovvero pretenda di avere) nei confronti del suo creditore.
Presupposto normativo di applicabilità dell'istituto in esame, difatti, non è la prova dell'esistenza del credito bensì la mera "ragione di credito", la quale può derivare anche da un PVC, non dovendosi necessariamente fondare sull'adozione dei conseguenti (eventuali) avvisi di accertamento ( c.f.r. in tal senso. Cassazione civile sez. trib., 12/02/2019 n. 4038).
Successivamente la giurisprudenza ha mutato orientamento, puntualizzando la differenza tra gli istituti di cui al fermo amministrativo ex R.D. n. 2440 del 1923, ex art. 69.e la sospensione del rimborso ai sensi dell'art. 23 D.lgs n. 472/92, affermandosi come per l'applicazione dell'art. 23 D.lgs n. 472/92 sia necessaria la notifica di un atto accertativo del credito ( c.f.r. Cass. P.IVA_2/24; Cassazione civile sez. un., 31/01/2020
n. 2320; Cas, n. 1292/20).
Priva di pregio risulta essere la circostanza che tale secondo orientamento giurisprudenziale si riferisce a decisioni attinenti all'applicazione del art. 23 cit. nella formulazione previgente a quella riferibile al caso in esame, dove appunto si statuiva che “ il rimborso può essere sospeso se e' stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorche' non definitivo”, mentre invece per effetto della modifica normativa del citato art. 23 a far data dal 1.1.2016 – applicabile al caso di specie - la sospensione può esser adottata non solo in presenza di un atto di contestazione ma allorquando a carico del contribuente risulti qualsivoglia “provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi”.
Ed invero, tenuto conto della natura meramente probatoria del processo verbale di constatazione, il quale
è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese ( c.f.r. Corte di Cassazione ordinanza n. P.IVA_3 del 1° luglio
2022 ), risultando la fase accertativa del credito formalizzata solo con il successivo avviso di accertamento, questo Collegio stima come il p.v.c. non può esser considerato un atto accertativo del tributo in senso stretto, atteso che il p.v.c. è atto dal valore meramente probatorio e come tale non è neanche impugnabile in via autonoma ( c.f.r Cass. P.IVA_4/2007).
In ragione di quanto esposto, tenuto conto della mancata formalizzazione di uno specifico atto accertativo del credito tributario, questo giudicante stima il ricorso come meritevole di accoglimento.
Gli ulteriori motivi di contestazione risultano assorbiti nel motivo di accoglimento che precede.
Circa il regime delle spese, tenuto conto del richiamo a orientamento giurisprudenziale di recente consolidato, si stima equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di SE, sez IV, così decide: -accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di sospensione del rimborso Nominativo_1 Trimestre 2025; - compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in SE nella Camera di Consiglio del 6.2.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott.
RE ER Dott.ssa RA IT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4735/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SE - Via Santa Chiara 44 81100 SE CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOSPENS_RIMBORS n. 50382-0 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4735/25 il contribuente impugna il provvedimento di Sospensione – Rimborso o Utilizzo in
Compensazione del Credito IVA, II Trimestre, Anno d'Imposta 2025, Cronologico 50382/0, Importo
€ 475.577,42, notificato in data 26/08/2025 da Agenzia delle Entrata Direzione Provinciale di SE.
Con l'impugnato provvedimento l'ufficio ha disposto ai sensi dell'art.23 del d.lgs n. 472/1997 la sospensione del rimborso IVA per € 475.577,42 tenuto conto che a carico della società, come da informazioni presenti nei sistemi informativi in ausilio all'attività di controllo, risultano carichi pendenti di importo superiore al suddetto credito.
L'istante deduce l'assenza dei presupposti applicativi di cui all'art. 23 D.lgs. 472/97 della sospensione del rimborso IVA, poiché fondata su meri PVC non definitivi, contestando l'esistenza del credito tributario esposto nell'impugnato provvedimento, atteso che i rilievi di cui ai p.v.c. ivi richiamati risultano smentiti dalla CGT di
SE (Sent. 2581/2025).
Il contribuente ha dedotto, altresì, l'incongruità della richiesta di polizza fideiussoria.
Si è costituito il resistente Agenzia delle Entrate, contestando le argomentazioni di controparte, puntualizzando in particolare come il p.v.c. è atto qualificante idonea ragione di credito dell'Erario per l'applicazione dell'art. 23 D.lgs. 472/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla circostanza che Il PVC non può essere considerato un carico pendente ex art. 23 D.Lgs. n.
472/97, trattandosi all'evidenza di un atto istruttorio ed endoprocedimentale, giova osservare che secondo un orientamento giurisprudenziale deve ritenersi legittimo il diniego di rimborso di IVA, in dipendenza dell'adozione di provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione di un PVC dal quale emergano ragioni di credito in favore dell'Amministrazione Finanziaria.
A tal riguardo deve richiamarsi, secondo tale orientamento, il regime sospensivo del pagamento di cui all'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923.
Il provvedimento di fermo amministrativo, disciplinato dal cit. art. 69, costituisce una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, volto a sospendere, in presenza di una
"ragione di credito" della stessa Amministrazione, un eventuale pagamento dovuto, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l'Amministrazione abbia (ovvero pretenda di avere) nei confronti del suo creditore.
Presupposto normativo di applicabilità dell'istituto in esame, difatti, non è la prova dell'esistenza del credito bensì la mera "ragione di credito", la quale può derivare anche da un PVC, non dovendosi necessariamente fondare sull'adozione dei conseguenti (eventuali) avvisi di accertamento ( c.f.r. in tal senso. Cassazione civile sez. trib., 12/02/2019 n. 4038).
Successivamente la giurisprudenza ha mutato orientamento, puntualizzando la differenza tra gli istituti di cui al fermo amministrativo ex R.D. n. 2440 del 1923, ex art. 69.e la sospensione del rimborso ai sensi dell'art. 23 D.lgs n. 472/92, affermandosi come per l'applicazione dell'art. 23 D.lgs n. 472/92 sia necessaria la notifica di un atto accertativo del credito ( c.f.r. Cass. P.IVA_2/24; Cassazione civile sez. un., 31/01/2020
n. 2320; Cas, n. 1292/20).
Priva di pregio risulta essere la circostanza che tale secondo orientamento giurisprudenziale si riferisce a decisioni attinenti all'applicazione del art. 23 cit. nella formulazione previgente a quella riferibile al caso in esame, dove appunto si statuiva che “ il rimborso può essere sospeso se e' stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorche' non definitivo”, mentre invece per effetto della modifica normativa del citato art. 23 a far data dal 1.1.2016 – applicabile al caso di specie - la sospensione può esser adottata non solo in presenza di un atto di contestazione ma allorquando a carico del contribuente risulti qualsivoglia “provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi”.
Ed invero, tenuto conto della natura meramente probatoria del processo verbale di constatazione, il quale
è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese ( c.f.r. Corte di Cassazione ordinanza n. P.IVA_3 del 1° luglio
2022 ), risultando la fase accertativa del credito formalizzata solo con il successivo avviso di accertamento, questo Collegio stima come il p.v.c. non può esser considerato un atto accertativo del tributo in senso stretto, atteso che il p.v.c. è atto dal valore meramente probatorio e come tale non è neanche impugnabile in via autonoma ( c.f.r Cass. P.IVA_4/2007).
In ragione di quanto esposto, tenuto conto della mancata formalizzazione di uno specifico atto accertativo del credito tributario, questo giudicante stima il ricorso come meritevole di accoglimento.
Gli ulteriori motivi di contestazione risultano assorbiti nel motivo di accoglimento che precede.
Circa il regime delle spese, tenuto conto del richiamo a orientamento giurisprudenziale di recente consolidato, si stima equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di SE, sez IV, così decide: -accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di sospensione del rimborso Nominativo_1 Trimestre 2025; - compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in SE nella Camera di Consiglio del 6.2.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott.
RE ER Dott.ssa RA IT