Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10295 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10295/2025REG.PROV.COLL.
N. 07406/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7406 del 2022, proposto da Ciro Iodice, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1221/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. EL Di RL;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-È impugnata la sentenza che ha respinto il ricorso per l’annullamento:
a) del provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica Igiene Ambientale – Servizio edilizia privata del Comune di Torre del Greco prot. n. 5301 del 23.1.2018, successivamente notificato, con cui è stata respinta l'istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente in relazione ad opere che si assumono abusivamente realizzate in Torre del Greco alla via Leopardi n. 12 e di cui all'ordinanza di demolizione n. 322 del 6.4.2015;
b) del provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica Igiene Ambientale – Servizio edilizia privata del Comune di Torre del Greco prot. n. 6820 del 30.1.2018, successivamente notificato, con cui è stato rettificato il provvedimento di cui alla precedente lettera a) ed è stata respinta l'istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente in relazione ad opere che si assumono abusivamente realizzate in Torre del Greco alla via Leopardi n. 12 e di cui all'ordinanza di demolizione n. 322 del 6.4.2015;
c) della proposta di non accoglimento delle predette istanze, di cui alla relazione del tecnico istruttore in data 12.12.2017, citata nei provvedimenti sub a) e b) e mai conosciuta;
d) del provvedimento di cui alla nota prot. 000638 del 3.1.2018;
e) della nota del tecnico istruttore del 19.1.2018, menzionata nei provvedimenti sub a) e b) e
non conosciuta;
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
2.- L’appello deduce:
I) Error in judicando – Fondatezza del primo motivo di gravame rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 146, 148 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e delle L. Reg. nn. 54/1980, 65/1981 e 10/1982 – Incompetenza – Difetto di istruttoria e dei presupposti – Vizio del procedimento .
Il TAR ha erroneamente respinto il primo motivo con cui si censurava il provvedimento di diniego giacché il Dirigente dell’ufficio tecnico, senza interpellare l’Autorità preposta alla tutela del vincolo, ha espresso un giudizio di non sanabilità delle opere non in relazione ad aspetti edilizi, ma paesaggistici; non spettava, infatti, ad esso dirigente l’autonomo potere di qualificazione delle opere al fine dell’applicazione della norma di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, dovendo esprimersi sul punto obbligatoriamente, e con parere vincolante, l’Autorità statale.
II) Omessa pronunzia – Error in judicando – Motivazione apparente – Fondatezza del secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 12 del P.T.P. approvato con D.M. 4.7.2002 e del vigente P.R.G. del Comune di Torre del Greco – Difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Illogicità – Travisamento ”.
La sentenza non ha esaminato i motivi di impugnazione svolti avverso il diniego di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica, volti a dimostrare la possibilità di sanare le opere realizzate.
III) Error in judicando – Omessa pronunzia – Fondatezza del terzo motivo di gravame rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 del D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 146, 149 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004, dell’art. 2 del D.P.R. n. 31/2017 e del D.M. 5.7.1975 – Violazione e falsa applicazione del vigente P.R.G. e del P.T.P. approvato con D.M. 4.7.2002 – Difetto di motivazione – Difetto dei presupposti – Illogicità – Travisamento .
Per ciò che concerne le modificazioni prospettiche, anch’esse ritenute dal Comune non sanabili, la decisione impugnata non ha esaminato le censure proposte, limitandosi a richiamare una precedente sentenza intervenuta fra le parti, la quale, tuttavia, non ha affrontato il tema della sanabilità degli interventi in esame.
IV) Error in judicando – Omessa pronunzia – Fondatezza del quarto motivo di gravame rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 del D.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 146, 149 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 – Violazione e falsa applicazione del vigente P.R.G. e del P.T.P. approvato con D.M. 4.7.2002 – Difetto di motivazione – Difetto dei presupposti – Illogicità – Travisamento .
Anche per quanto concerne la sanabilità degli interventi riguardanti le sistemazioni esterne, il TAR ha effettuato un laconico riferimento ad una statuizione circa “la correttezza del criterio del collegamento funzionale delle varie opere con l’abuso edilizio principale”.
V) Error in judicando – Omessa pronunzia – Fondatezza del quinto motivo di gravame rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 del D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 146, 149 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004, dell’art. 2 del D.P.R. n. 31/2017 – Violazione e falsa applicazione del vigente P.R.G. e del P.T.P. approvato con D.M. 4.7.2002 – Difetto di motivazione – Difetto dei presupposti – Illogicità – Travisamento .
Anche in tal caso l’insanabilità è desunta non da un (invero inesistente) contrasto con la normativa paesaggistica ovvero con le norme del P.R.G., ma esclusivamente dal fatto che le opere sono “funzionali e strettamente connesse” all’individuato incremento volumetrico. Trattandosi, poi, di un intervento di manutenzione straordinaria ovvero di restauro e risanamento conservativo, lo stesso era realizzabile ai sensi della strumentazione urbanistica (art. 36 del P.R.G.), nonché ai sensi dell’art. 7 lettera g) del P.T.P. che consente in tutte le zone l’esecuzione di “Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate.
3.- Ha resistito il comune appellato.
4.- Alla udienza straordinaria del 1° ottobre 2025, la causa è passata in decisione.
5.- L’appello è infondato.
6.- È in particolare infondato il primo motivo con cui il ricorrente censura la illegittima, a suo dire, sequenza procedimentale seguita dal comune, che si sarebbe sostanzialmente pronunciato in ordine ai profili di compatibilità paesaggistica omettendo di chiedere l’obbligatorio e vincolante parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
La doglianza non è fondata in quanto è consolidato nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui, quando l’intervento per il quale è richiesto il titolo sia precluso in assoluto nell’area di riferimento, il procedimento deve arrestarsi ad una fase preliminare rispetto al giudizio di compatibilità paesaggistica. In sostanza, laddove l’istanza sia destinata a sfociare in un immediato rigetto per la radicale inammissibilità dell’attività edilizia, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è superfluo e anzi comporta un ingiustificato aggravamento del procedimento, in quanto l’autorità preposta verrebbe inutilmente onerata di un’attività priva di utilità. D’altronde, ai sensi dell’art. 167, quarto comma, lett. a) del D.Lgs. n.42/2004, l’accertamento di compatibilità paesaggistica può riguardare esclusivamente lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. Pertanto, in presenza di opere che abbiano determinato creazione o aumento di volume, come nel caso di specie, il rigetto dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce esito vincolato del procedimento.
7.- Gli altri motivi dell’appello possono essere esaminati congiuntamente e si appalesano sia inammissibili che infondati, in quanto tendono ad ottenere un’altra valutazione in merito a quanto già statuito da questo Consiglio di Stato, sezione seconda, con la sentenza 3 giugno 2024, n. 4973, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 322/2017, proprio in riferimento ai medesimi manufatti per i quali è qui richiesto il rilascio dell’accertamento di conformità.
In particolare, è calato il giudicato sulla natura dell’intervento realizzato come nuova costruzione, anziché come ristrutturazione edilizia, sul rilievo che “ non è revocabile in dubbio che le opere in questione abbiano determinato un radicale stravolgimento dell’immobile, configurando un intervento di nuova costruzione ”.
L’abuso contestato consiste infatti: 1) nell’aumento di volume per circa 10,00 mq. e di altezza per m. 6,50, realizzato chiudendo la rientranza del fabbricato che prima si presentava a forma di “L” e, attualmente, risulta di forma rettangolare; 2) nel cambio prospettico, con trasformazione di finestre in vani ingressi, aperture di finestre e realizzazione di una rientranza adibita a terrazzo; 3) nella realizzazione di una platea in calcestruzzo (cls.) di circa mq. 320 e di altezza media di m.0,25, in adiacenza al fabbricato; 4) nella pavimentazione con sanpietrini del viale di accesso al fabbricato, di circa mq. 140; 5) nella realizzazione, sul varco di accesso alla proprietà, di un cancello in ferro a due battenti, avente una lunghezza di m. 4,40 e un’altezza media di m. 2,30 e di un cancello pedonale di lunghezza di m. 1,50 e di altezza di m. 2,30, entrambi sorretti da tre colonne in muratura; 6) nella realizzazione, sul viale comune alle proprietà che si immette su Via -OMISSIS-, di un ulteriore cancello in ferro a due battenti, avente una lunghezza di circa m. 4,00 e un’altezza media di m. 2,30, sorretto da due colonne in muratura.
In buona sostanza, l’abuso ha determinato non solo un apprezzabile aumento volumetrico, ma anche un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della struttura originaria, trasformata dalla forma a “L” all’attuale forma rettangolare.
Inoltre, nella fattispecie non può che applicarsi il consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. Di conseguenza, non colgono nel segno i tentativi del ricorrente di concentrare l’attenzione sulla sanabilità dei singoli abusi, peraltro non contestati, trattandosi di opere che conferiscono all’immobile, unitamente considerate, caratteristiche planivolumetriche del tutto difformi ai titoli edilizi.
8.- In definitiva, l’appello va respinto.
9.- Le spese di lite sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l’appellante a rifondere in favore del comune appellato le spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di RL, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL Di RL |
IL SEGRETARIO