Art. 2.
Le caratteristiche delle misure e le modalita' per la loro verificazione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 .
Le caratteristiche delle misure e le modalita' per la loro verificazione e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 .