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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 459/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Legale Rappresentante Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPPN00434-2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPPN00434-2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPPN00434-2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 996/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 srl,con sede in Catanzaro, impugna la intimazione di pagamento n. TDYIPPN00434/2023 del 28.12.202 notificato l'08.01.2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate , scaturente dall'avviso di accertamento n. TDY03T10000 5-22 per € 34.536,92 in materia di imposte IVA, IRES ed IRAP compreso interessi e sanzioni per l'anno 2016.Eccepisce la carenza di motivazione e la insussistenza della pretesa tributaria. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari a favore dei procuratori distrattari come da legge.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, rilevando quanto segue : 1 ) in data 15.06.2022, la soc. Ricorrente_1 srl ha impugnato il suddetto Avviso di Accertamento dinanzi alla CTP di Catanzaro,giudizioRGR 2670/2022;2) ai sensi dell'art. 15 DPR 602/73 e art. 29 comma 1) del DL 78/2010, l'Agenzia ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme derivanti dall'accertamento per 1/3 degli ammontari corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio, con relativi interessi( iscrizione a ruolo a titolo provvisorio;
3) le somme derivanti dall'avviso di accertamento sono così individuate: I.V.A. - MAG. IMPOSTA 16.463,00 IRAP - MAG.
IMPOSTA 737,00 IRES - MAG. IMPOSTA 20.579,00 SANZIONI 27.781,00 Totale: 65.560,0 ; 4 )in data
27/11/2023, è stata depositata la sentenza n° 2731/03/2023, con cui la Corte di Giustizia tributaria così si
è espressa “ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.409,00 oltre accessori come per legge. …”. 5 ) la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata costituisce il mero prosieguo dell'attività di riscossione frazionata del tributo erariale iniziata con l'iscrizione del primo terzo al momento dell'impugnazione dell'Avviso di Accertamento. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 22.10.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in via preliminare che il thema decidendum è già stato oggetto di esame nel merito dell'avviso di accertamento, impugnato dalla società ricorrente , giudizio concluso con la sentenza n° 2731/03/2023, con cui la Corte di Giustizia tributaria così si è espressa “ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.409,00 oltre accessori come per legge. …”. La conferma dell'avviso di accertamento legittima la parte resistente al prosieguo dell'attività di riscossione. Il ricorso è infondato e di conseguenza va rigettato. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle Entrate, liquidate in € 2.020,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Catanzaro, 22 ottobre 2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 459/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Legale Rappresentante Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPPN00434-2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPPN00434-2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TDYIPPN00434-2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 996/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 srl,con sede in Catanzaro, impugna la intimazione di pagamento n. TDYIPPN00434/2023 del 28.12.202 notificato l'08.01.2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate , scaturente dall'avviso di accertamento n. TDY03T10000 5-22 per € 34.536,92 in materia di imposte IVA, IRES ed IRAP compreso interessi e sanzioni per l'anno 2016.Eccepisce la carenza di motivazione e la insussistenza della pretesa tributaria. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari a favore dei procuratori distrattari come da legge.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro, rilevando quanto segue : 1 ) in data 15.06.2022, la soc. Ricorrente_1 srl ha impugnato il suddetto Avviso di Accertamento dinanzi alla CTP di Catanzaro,giudizioRGR 2670/2022;2) ai sensi dell'art. 15 DPR 602/73 e art. 29 comma 1) del DL 78/2010, l'Agenzia ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme derivanti dall'accertamento per 1/3 degli ammontari corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio, con relativi interessi( iscrizione a ruolo a titolo provvisorio;
3) le somme derivanti dall'avviso di accertamento sono così individuate: I.V.A. - MAG. IMPOSTA 16.463,00 IRAP - MAG.
IMPOSTA 737,00 IRES - MAG. IMPOSTA 20.579,00 SANZIONI 27.781,00 Totale: 65.560,0 ; 4 )in data
27/11/2023, è stata depositata la sentenza n° 2731/03/2023, con cui la Corte di Giustizia tributaria così si
è espressa “ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.409,00 oltre accessori come per legge. …”. 5 ) la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata costituisce il mero prosieguo dell'attività di riscossione frazionata del tributo erariale iniziata con l'iscrizione del primo terzo al momento dell'impugnazione dell'Avviso di Accertamento. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 22.10.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in via preliminare che il thema decidendum è già stato oggetto di esame nel merito dell'avviso di accertamento, impugnato dalla società ricorrente , giudizio concluso con la sentenza n° 2731/03/2023, con cui la Corte di Giustizia tributaria così si è espressa “ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.409,00 oltre accessori come per legge. …”. La conferma dell'avviso di accertamento legittima la parte resistente al prosieguo dell'attività di riscossione. Il ricorso è infondato e di conseguenza va rigettato. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle Entrate, liquidate in € 2.020,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Catanzaro, 22 ottobre 2025.