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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. dott.ssa Luciana Nicoli' Giudice dott.ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1921/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
AL AO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.to GALEAZZI ROBERTO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AR (TR) in data 11 Agosto 1973 tra l'odierno ricorrente e la sig.ra CP_2
, iscritto nei registri di matrimonio del Comune di AR (TR) dell'anno 1973 -
[...]
Parte 2 - Serie A - n. 8 in regime di comunione dei beni;
- dichiarare che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra menzionato avvenga alle condizioni di seguito trascritte:
- premesso che i coniugi hanno definito ogni rapporto di natura patrimoniale e che i figli di quest'ultimi sono maggiorenni ed economicamente autosufficiente, disporre che il Sig.
, odierno ricorrente, corrisponderà a titolo di assegno divorzile alla CP_1 sig.ra la somma mensile di € 300,00, con rivalutazione annuale sulla Controparte_2 base degli indici entro il 5 di ogni mese.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
Per parte resistente:
“Tutto ciò premesso, l'esponente, salva e riservata, nel merito e per l'istruttoria ogni più ampia precisazione, da svolgersi con i successivi scritti difensivi, così conclude:
Piaccia al Tribunale adito, in esito all'accoglimento della richiesta di divorzio avanzata da controparte, riconoscere il diritto all'assegno divorzile a favore della resistente
per l'importo equivalente all'attuale assegno di mantenimento ovvero Controparte_2 nella diversa misura che il Sig. Giudice riterrà equa e giusta.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/11/2024, ha chiesto che il Tribunale CP_1 pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (TR) in data 11 Agosto 1973 con , iscritto nei registri di matrimonio del Controparte_2
Comune di AR (TR) dell'anno 1973 - Parte 2 - Serie A - n.
8. Il ricorrente ha esposto:
- che dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...]; Persona_1
nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti;
- che con sentenza n. 473/2017, pubblicata il 19 Giugno 2017, l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale, ponendo a carico del ricorrente contribuito di €500,00 per il mantenimento della odierna resistente, ora pari ad € 589,19, a seguito della rivalutazione AT;
- che le parti avrebbero di recente definito ogni precedente rapporto di natura patrimoniale avendo venduto la casa in comproprietà, sita in AR Via La Valle n. 3 (tale bene risultava l'unico immobile di proprietà dell'odierno ricorrente), oltre ad avere con separato accordo provveduto alla reciproca liquidazione in denaro dei restanti beni mobili, con corresponsione da parte del ricorrente di importo superiore al valore della quota di proprietà dell'immobile alla resistente, per pagare pregressi debiti nei confronti della stessa;
- che il ricorrente già prima della separazione a all'attualità vive nella casa dell'anziana madre, contribuendo in buona parte alle spese, e alle cure per la stessa con aumento dei costi sostenuti rispetto alla data della separazione;
- che il ricorrente, percepisce una pensione di € 1.576,00, quale unico reddito, asseritamente non sufficiente a fare fronte alle numerose spese;
- che al contrario la resistente, prossima alla possibile percezione di pensione sociale, vivrebbe insieme al fratello, celibe, che provvederebbe ai costi abitativi, con il reddito dallo stesso percepito, potendo la resistente far fronte alle proprie necessità, anche con la consistente somma di denaro ricevuta in conseguenza della vendita della casa familiare;
-che il contributo per il mantenimento della resistente, allo stato di € 589,19, sarebbe elevato e non più sostenibile per il ricorrente, con conseguente richiesta di ridurre tale contributo ad € 300,00 mensili.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_2 degli effetti civili del matrimonio sussistendone i presupposti di legge. La resistente ha esposto:
-che le ragioni della crisi e poi della fine del rapporto coniugale sarebbero addebitabili all' che avrebbe repentinamente posto fine al vincolo coniugale CP_1
-che all'esito del procedimento di separazione veniva disposta l'assegnazione alla moglie della ex casa coniugale, immobile in comproprietà tra la stessa e il di lei fratello, determinando assegno di mantenimento in proprio favore in € 500,00 con rivalutazione AT, importo divenuto pari ad €. 589,19 mensili;
- che le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti sarebbero immutate rispetto all'epoca della sentenza di separazione, essendo la resistente casalinga, priva di redditi non avendo mai lavorato, per scelta condivisa con l'ex marito, con impossibilità di percepire una pensione da lavoro, in assenza di contributi, non potendo in considerazione dell'età, 73 anni, reperire occupazione;
- che il ricorrente percepirebbe pensione media di circa €. 1.576,00;
- che, pertanto, l'assegno divorzile dovrebbe essere quantificato in modo da consentire alla resistente di far fronte alle proprie necessità, non potendo la stessa accedere alla percezione del c.d. assegno sociale, disponibile per i soggetti con un'età superiore a 67 anni che versano in stato di indigenza economica, fissato in € 534,41 euro per 13 mesi, in presenza del contributo corrisposto dal ricorrente a titolo di mantenimento;
Tanto premesso la resistente ha concluso nei termini riportati in epigrafe. All'udienza di comparizione delle parti, il ricorrente ha dichiarato di risiedere in immobile di proprietà della madre convivente, di percepire pensione di € 1500 mensili circa, di non avere proprietà immobiliari;
la resistente di risiedere in immobile in comproprietà con il fratello di non percepire redditi al di fuori del contributo al mantenimento corrisposto dal ricorrente di essere proprietaria del 50% della casa di abitazione (50% di proprietà del fratello convivente). All'esito dell'udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori, con conferma del contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente per il mantenimento della resistente e sua eventuale riduzione ad euro 300 (oltre Istat annuale) con decorrenza dal mese successivo alla eventuale percezione da parte della resistente dell'assegno sociale, confermando in mancanza, l'importo in essere.
Nella successiva udienza le parti, ritenuta la controversia di natura documentale, hanno chiesto che la decisione fosse rimessa al Collegio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e della definizione del procedimento;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegno divorzile
La resistente ha chiesto venga posto a carico dell' assegno divorzile, l' non CP_1 CP_1 si è opposto alla domanda, sussistendo tra le parti divergenze esclusivamente sulla quantificazione dell'importo di tale contributo.
Nel merito il Collegio rileva come con la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018 è stata affermata la funzione composita dell'assegno divorzile, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione solo laddove verificate all'esito del giudizio di separazione, per esempio con accoglimento di domande di addebito).
Per applicare i richiamati principi occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi-ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Il quantum dell'assegno divorzile deve soddisfare tanto la funzione assistenziale, quanto la funzione perequativo-compensativa dello stesso, pertanto l'oggetto del giudizio dovrà estendersi sia al raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, per verificare la sussistenza dello squilibrio e dell'eventuale situazione del coniuge richiedente, per garantire allo stesso la necessaria assistenza post matrimoniale (in caso di insufficienza di propri mezzi), sia all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
Nel caso di specie, all'esito del procedimento è stata provata la seguente situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il ricorrente è pensionato e percepisce i seguenti redditi:
730/2024 reddito complessivo lordo annuo € 24.535
730/2023 reddito complessivo lordo annuo € 22.854
Vive con la madre nell'abitazione della stessa suddividendo i relativi costi (i costi sostenuti per asserite necessitò della madre oltre a non essere stati adeguatamente dimostrati, sono comunque recessivi rispetto al diritto dell'ex coniuge di ottenere l'assegno divorzile). Dalla vendita della casa in comune tra le parti il ricorrente ha ricavato circa € 36.000 (detratto dall'importo ottenuto dalla vendita della casa -pari ad € 81.000- le spese, la quota dovuta alla ricorrente, nonché le somme corrisposte alla resistente per debiti pregressi).
La resistente, casalinga per l'intera vita matrimoniale, circostanza incontestata, non ha redditi propri;
convive con il fratello, suddividendo i costi abitativi, nella casa di cui è comproprietaria. Ha ricavato la somma di € 18.665 dalla vendita dell'immobile di cui era comproprietaria con il ricorrente, oltre alla somma di € 14.000 per debiti pregressi dello stesso. La totale assenza di specializzazione per aver la resistente svolto attività casalinga per l'intera vita coniugale, l'età della ormai in età pensionabile, fanno ritenere CP_2 che non possa procurarsi congrui redditi propri.
Alla luce di tali risultanze dalle quali emerge la rilevante sperequazione reddituale delle parti, deve essere analizzata la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'assegno divorzile in considerazione dei richiamati orientamenti della Suprema Corte.
Quanto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile emerge che la resistente allo stato non ha redditi. Quanto alla situazione del ricorrente lo stesso percepisce congrua pensione, sussiste pertanto il presupposto per il riconoscimento in capo alla resistente dell'assegno divorzile, nella sua componente assistenziale.
Analizzando la componente compensativa-perequativa, occorre considerare il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner. Nella specie deve ritenersi provato che la resistente ha partecipato alla vita matrimoniale con l'apporto della attività casalinga per la durata del lungo matrimonio.
Accertata la sostanziale assenza di redditi in capo alla resistente e la impossibilità per la stessa di procurarne, in considerazione dell'età, considerati la pensione dell'Orsini, considerate le disponibilità patrimoniali delle parti, valutata la lunga durata del matrimonio, il Collegio stima equo confermare sostanzialmente quale importo dell'assegno divorzile, quello determinato nei provvedimenti presidenziali, quantificandolo in € 590,00, oltre rivalutazione annuale AT. Il Collegio intende, altresì, confermare quanto previsto nel provvedimento provvisorio disponendo la riduzione di tale importo ad € 300 mensili in caso di versamento del c.d. assegno sociale alla resistente.
Quanto alle modalità di corresponsione dell'assegno devono essere confermate quelle in essere prevedendo che il contributo sia versato entro il giorno 5 di ogni mese.
In relazione alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in ARRONE il 11/08/1973; Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di ARRONE (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973, atto n. 8, parte II, serie A); determina in complessivi € 590,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, Parte_2 da versare, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'AT (fermi nelle more i provvedimenti provvisori), prevedendo che in caso di percezione da parte della resistente di assegno sociale, l'importo dell'assegno divorzile sarà ridotto, con decorrenza dal mese successivo alla percezione di tale indennità, ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale AT;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Velletti Presidente rel. dott.ssa Luciana Nicoli' Giudice dott.ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1921/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
AL AO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.to GALEAZZI ROBERTO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AR (TR) in data 11 Agosto 1973 tra l'odierno ricorrente e la sig.ra CP_2
, iscritto nei registri di matrimonio del Comune di AR (TR) dell'anno 1973 -
[...]
Parte 2 - Serie A - n. 8 in regime di comunione dei beni;
- dichiarare che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra menzionato avvenga alle condizioni di seguito trascritte:
- premesso che i coniugi hanno definito ogni rapporto di natura patrimoniale e che i figli di quest'ultimi sono maggiorenni ed economicamente autosufficiente, disporre che il Sig.
, odierno ricorrente, corrisponderà a titolo di assegno divorzile alla CP_1 sig.ra la somma mensile di € 300,00, con rivalutazione annuale sulla Controparte_2 base degli indici entro il 5 di ogni mese.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
Per parte resistente:
“Tutto ciò premesso, l'esponente, salva e riservata, nel merito e per l'istruttoria ogni più ampia precisazione, da svolgersi con i successivi scritti difensivi, così conclude:
Piaccia al Tribunale adito, in esito all'accoglimento della richiesta di divorzio avanzata da controparte, riconoscere il diritto all'assegno divorzile a favore della resistente
per l'importo equivalente all'attuale assegno di mantenimento ovvero Controparte_2 nella diversa misura che il Sig. Giudice riterrà equa e giusta.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/11/2024, ha chiesto che il Tribunale CP_1 pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (TR) in data 11 Agosto 1973 con , iscritto nei registri di matrimonio del Controparte_2
Comune di AR (TR) dell'anno 1973 - Parte 2 - Serie A - n.
8. Il ricorrente ha esposto:
- che dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...]; Persona_1
nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti;
- che con sentenza n. 473/2017, pubblicata il 19 Giugno 2017, l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale, ponendo a carico del ricorrente contribuito di €500,00 per il mantenimento della odierna resistente, ora pari ad € 589,19, a seguito della rivalutazione AT;
- che le parti avrebbero di recente definito ogni precedente rapporto di natura patrimoniale avendo venduto la casa in comproprietà, sita in AR Via La Valle n. 3 (tale bene risultava l'unico immobile di proprietà dell'odierno ricorrente), oltre ad avere con separato accordo provveduto alla reciproca liquidazione in denaro dei restanti beni mobili, con corresponsione da parte del ricorrente di importo superiore al valore della quota di proprietà dell'immobile alla resistente, per pagare pregressi debiti nei confronti della stessa;
- che il ricorrente già prima della separazione a all'attualità vive nella casa dell'anziana madre, contribuendo in buona parte alle spese, e alle cure per la stessa con aumento dei costi sostenuti rispetto alla data della separazione;
- che il ricorrente, percepisce una pensione di € 1.576,00, quale unico reddito, asseritamente non sufficiente a fare fronte alle numerose spese;
- che al contrario la resistente, prossima alla possibile percezione di pensione sociale, vivrebbe insieme al fratello, celibe, che provvederebbe ai costi abitativi, con il reddito dallo stesso percepito, potendo la resistente far fronte alle proprie necessità, anche con la consistente somma di denaro ricevuta in conseguenza della vendita della casa familiare;
-che il contributo per il mantenimento della resistente, allo stato di € 589,19, sarebbe elevato e non più sostenibile per il ricorrente, con conseguente richiesta di ridurre tale contributo ad € 300,00 mensili.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_2 degli effetti civili del matrimonio sussistendone i presupposti di legge. La resistente ha esposto:
-che le ragioni della crisi e poi della fine del rapporto coniugale sarebbero addebitabili all' che avrebbe repentinamente posto fine al vincolo coniugale CP_1
-che all'esito del procedimento di separazione veniva disposta l'assegnazione alla moglie della ex casa coniugale, immobile in comproprietà tra la stessa e il di lei fratello, determinando assegno di mantenimento in proprio favore in € 500,00 con rivalutazione AT, importo divenuto pari ad €. 589,19 mensili;
- che le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti sarebbero immutate rispetto all'epoca della sentenza di separazione, essendo la resistente casalinga, priva di redditi non avendo mai lavorato, per scelta condivisa con l'ex marito, con impossibilità di percepire una pensione da lavoro, in assenza di contributi, non potendo in considerazione dell'età, 73 anni, reperire occupazione;
- che il ricorrente percepirebbe pensione media di circa €. 1.576,00;
- che, pertanto, l'assegno divorzile dovrebbe essere quantificato in modo da consentire alla resistente di far fronte alle proprie necessità, non potendo la stessa accedere alla percezione del c.d. assegno sociale, disponibile per i soggetti con un'età superiore a 67 anni che versano in stato di indigenza economica, fissato in € 534,41 euro per 13 mesi, in presenza del contributo corrisposto dal ricorrente a titolo di mantenimento;
Tanto premesso la resistente ha concluso nei termini riportati in epigrafe. All'udienza di comparizione delle parti, il ricorrente ha dichiarato di risiedere in immobile di proprietà della madre convivente, di percepire pensione di € 1500 mensili circa, di non avere proprietà immobiliari;
la resistente di risiedere in immobile in comproprietà con il fratello di non percepire redditi al di fuori del contributo al mantenimento corrisposto dal ricorrente di essere proprietaria del 50% della casa di abitazione (50% di proprietà del fratello convivente). All'esito dell'udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori, con conferma del contributo al mantenimento posto a carico del ricorrente per il mantenimento della resistente e sua eventuale riduzione ad euro 300 (oltre Istat annuale) con decorrenza dal mese successivo alla eventuale percezione da parte della resistente dell'assegno sociale, confermando in mancanza, l'importo in essere.
Nella successiva udienza le parti, ritenuta la controversia di natura documentale, hanno chiesto che la decisione fosse rimessa al Collegio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e della definizione del procedimento;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegno divorzile
La resistente ha chiesto venga posto a carico dell' assegno divorzile, l' non CP_1 CP_1 si è opposto alla domanda, sussistendo tra le parti divergenze esclusivamente sulla quantificazione dell'importo di tale contributo.
Nel merito il Collegio rileva come con la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018 è stata affermata la funzione composita dell'assegno divorzile, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione solo laddove verificate all'esito del giudizio di separazione, per esempio con accoglimento di domande di addebito).
Per applicare i richiamati principi occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi-ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Il quantum dell'assegno divorzile deve soddisfare tanto la funzione assistenziale, quanto la funzione perequativo-compensativa dello stesso, pertanto l'oggetto del giudizio dovrà estendersi sia al raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, per verificare la sussistenza dello squilibrio e dell'eventuale situazione del coniuge richiedente, per garantire allo stesso la necessaria assistenza post matrimoniale (in caso di insufficienza di propri mezzi), sia all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
Nel caso di specie, all'esito del procedimento è stata provata la seguente situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il ricorrente è pensionato e percepisce i seguenti redditi:
730/2024 reddito complessivo lordo annuo € 24.535
730/2023 reddito complessivo lordo annuo € 22.854
Vive con la madre nell'abitazione della stessa suddividendo i relativi costi (i costi sostenuti per asserite necessitò della madre oltre a non essere stati adeguatamente dimostrati, sono comunque recessivi rispetto al diritto dell'ex coniuge di ottenere l'assegno divorzile). Dalla vendita della casa in comune tra le parti il ricorrente ha ricavato circa € 36.000 (detratto dall'importo ottenuto dalla vendita della casa -pari ad € 81.000- le spese, la quota dovuta alla ricorrente, nonché le somme corrisposte alla resistente per debiti pregressi).
La resistente, casalinga per l'intera vita matrimoniale, circostanza incontestata, non ha redditi propri;
convive con il fratello, suddividendo i costi abitativi, nella casa di cui è comproprietaria. Ha ricavato la somma di € 18.665 dalla vendita dell'immobile di cui era comproprietaria con il ricorrente, oltre alla somma di € 14.000 per debiti pregressi dello stesso. La totale assenza di specializzazione per aver la resistente svolto attività casalinga per l'intera vita coniugale, l'età della ormai in età pensionabile, fanno ritenere CP_2 che non possa procurarsi congrui redditi propri.
Alla luce di tali risultanze dalle quali emerge la rilevante sperequazione reddituale delle parti, deve essere analizzata la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'assegno divorzile in considerazione dei richiamati orientamenti della Suprema Corte.
Quanto alla componente assistenziale dell'assegno divorzile emerge che la resistente allo stato non ha redditi. Quanto alla situazione del ricorrente lo stesso percepisce congrua pensione, sussiste pertanto il presupposto per il riconoscimento in capo alla resistente dell'assegno divorzile, nella sua componente assistenziale.
Analizzando la componente compensativa-perequativa, occorre considerare il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner. Nella specie deve ritenersi provato che la resistente ha partecipato alla vita matrimoniale con l'apporto della attività casalinga per la durata del lungo matrimonio.
Accertata la sostanziale assenza di redditi in capo alla resistente e la impossibilità per la stessa di procurarne, in considerazione dell'età, considerati la pensione dell'Orsini, considerate le disponibilità patrimoniali delle parti, valutata la lunga durata del matrimonio, il Collegio stima equo confermare sostanzialmente quale importo dell'assegno divorzile, quello determinato nei provvedimenti presidenziali, quantificandolo in € 590,00, oltre rivalutazione annuale AT. Il Collegio intende, altresì, confermare quanto previsto nel provvedimento provvisorio disponendo la riduzione di tale importo ad € 300 mensili in caso di versamento del c.d. assegno sociale alla resistente.
Quanto alle modalità di corresponsione dell'assegno devono essere confermate quelle in essere prevedendo che il contributo sia versato entro il giorno 5 di ogni mese.
In relazione alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in ARRONE il 11/08/1973; Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di ARRONE (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973, atto n. 8, parte II, serie A); determina in complessivi € 590,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
a titolo di assegno divorzile ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, Parte_2 da versare, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre ad adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'AT (fermi nelle more i provvedimenti provvisori), prevedendo che in caso di percezione da parte della resistente di assegno sociale, l'importo dell'assegno divorzile sarà ridotto, con decorrenza dal mese successivo alla percezione di tale indennità, ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale AT;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti