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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17041 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11712/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11712/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 04/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. DE CARO MAURO. Parte_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11712 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 4.12.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Via Tuscolana n. 404, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 CP_1
NC de AR che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Mauro De AR per procura in atti,
- ricorrente -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Via del CP_1 CP_1
Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dal
Funzionario Delegato Paola Gilardi per procura in atti,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ex art. 22 legge n. 689/81, proponeva opposizione avverso la Parte_1 determinazione dirigenziale n. 47680/2021/8/1/1 del 27.12.2021 dell'importo di euro 25.999,20, oltre le spese, emessa per violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 12/99 per occupazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Il ricorrente eccepiva di non essere occupante ma componente dell'originario nucleo familiare, che pendeva giudizio di accertamento nel subentro della locazione, di aver diritto alla sanatoria ex legge n. 1 del 27.2.2020, il travisamento dei fatti, la mancanza di istruttoria, il difetto di motivazione e l'applicazione del principio di specialità per la presenza di una disposizione penale.
Si costituiva evidenziando l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
All'udienza del 4.12.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della impugnata determinazione dirigenziale, parte opposta per il rigetto della domanda e il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'opposizione non può trovare accoglimento.
L'art. 15, 3° comma, della l.r. n. 12/99 sanziona “chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo”.
Parte opponente non ha dimostrato l'esistenza di un valido titolo, vale a dire di un contratto di locazione intestato, idoneo a dimostrare la legittima occupazione dell'immobile, essendo irrilevanti eventuali comportamenti concludenti, quale la tolleranza dell'amministrazione nell'occupazione dell'immobile o l'invio dei bollettini di pagamento.
Infatti, la pubblica amministrazione non può, anche quando agisca “iure privatorum”, assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta ed il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio non potendo darsi rilievo a comportamenti taciti, né a manifestazioni di volontà altrimenti date, essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 97 della Costituzione (tra le tante Cass. civ., Sez. I, 26/10/2007, n. 22537; App. Palermo, Sez. I, 30/09/2013; App. L'Aquila, 24/11/2012; Cons. Stato,
Sez. V, 20/04/2012, n. 2317).
Per altro profilo, il subentro nell'immobile non è mai automatico, essendo comunque necessario un provvedimento di assegnazione: “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dall'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117, comma 4, Cost.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 20/12/2019, n. 34161).
In particolare questa pronuncia precisa che “Può peraltro rilevarsi che la censura muove da una premessa, quella della acquisizione ex lege del diritto al subentro per il solo fatto del possesso dei requisiti, in contrasto con l'interpretazione, in netta prevalenza accolta nella giurisprudenza di questa
Corte, e qui condivisa, secondo cui in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 17/09/2004, n. 18738; v. anche Cass.
09/05/2017, n. 11230; 04/07/2017, n. 16466). Secondo la prevalente e preferibile interpretazione/a tale schema ricostruttivo non si sottrae la disciplina dettata dalla citata L.R. Lazio n. 12 del 1999 (che interviene in materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni ex art. 117 Cost., comma 4 (cfr. Corte Cost. sent. n. 94 del 2007)”, che “Come è stato condivisibilmente rilevato (v.
Cass. n. 11230 del 2017) l'intero sistema risulta invero imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP” e che “La disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, della Legge Regionale, individua infatti (in relazione all'art. 11, commi 5 e 6 della Legge Regionale) i soggetti componenti del "nucleo familiare" legittimati attivamente ad esercitare il "diritto di subentro nell'assegnazione", ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti prescritti dalla L.R. Lazio n. 12 del
1999, art. 11, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa”.
In definitiva, mancando un provvedimento di assegnazione, l'occupazione è senza titolo.
Del pari l'ordinanza impugnata deve ritenersi sufficientemente motivata attraverso il richiamo al verbale di constatazione, dove sono elencati tutti i motivi della contestazione ed è indicata la normativa violata.
Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V Ord., 19/11/2019,
n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189;
Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989, n. 2323.
Più precisamente, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato
“per relationem”, non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, neanche tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (Cass. civ., Sez. VI - 2, 01/09/2014, n. 18469; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2009, n. 17104).
Per quanto concerne la pendenza di un giudizio di accertamento del subentro nella locazione, allo stato non risulta alcuna pronuncia giurisdizionale in questo senso, né osta la pendenza di un giudizio di sanatoria, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione capitolina.
Non può neanche trovare applicazione l'art. 9 della legge n. 689/81 per essere stato contestato al ricorrente l'art. 633 cp.
Infatti, “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 22/12/2011, n. 28379; Cass. civ.,
Sez. I, 08/03/2005, n. 5047).
Orbene, mentre l'art. 633 c.p. tutela il patrimonio, l'art. 15 della legge regionale n. 12 del 6.8.1999 è posto a tutela dell'esigenza di carattere pubblico che gli alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative siano assegnati a chi ha i presupposti per ottenerlo attraverso un controllo dell'amministrazione e secondo una graduatoria ancorata a parametri oggettivi, dunque un interesse giuridico del tutto distinto dalla mera tutela della proprietà del bene: “Non sussiste rapporto di specialità, a norma dell'art. 9 L. n. 689 del 1981, tra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma quarto, L. n. 513 del 1977, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. L'illecito amministrativo, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine impedire il consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari” (Cass. pen., Sez.
II, Sentenza, 01/10/2008, n. 3880; Cass. pen., Sez. II, 02/12/1999, n. 2697).
Nulla sulle spese, considerando che l'amministrazione è stata rappresentata da un proprio funzionario, dunque non ha diritto a compensi ed a spese, se non documentate: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato - come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (Cass. civ. Sez. II, 27/04/2016, n. 8413. Nello stesso senso Cass. civ. Sez.
II, 24/05/2011, n. 11389).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) nulla sulle spese.
Roma, 4.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11712/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 04/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. DE CARO MAURO. Parte_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 11712 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 4.12.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Via Tuscolana n. 404, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 CP_1
NC de AR che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Mauro De AR per procura in atti,
- ricorrente -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Via del CP_1 CP_1
Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dal
Funzionario Delegato Paola Gilardi per procura in atti,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ex art. 22 legge n. 689/81, proponeva opposizione avverso la Parte_1 determinazione dirigenziale n. 47680/2021/8/1/1 del 27.12.2021 dell'importo di euro 25.999,20, oltre le spese, emessa per violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 12/99 per occupazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Il ricorrente eccepiva di non essere occupante ma componente dell'originario nucleo familiare, che pendeva giudizio di accertamento nel subentro della locazione, di aver diritto alla sanatoria ex legge n. 1 del 27.2.2020, il travisamento dei fatti, la mancanza di istruttoria, il difetto di motivazione e l'applicazione del principio di specialità per la presenza di una disposizione penale.
Si costituiva evidenziando l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
All'udienza del 4.12.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della impugnata determinazione dirigenziale, parte opposta per il rigetto della domanda e il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'opposizione non può trovare accoglimento.
L'art. 15, 3° comma, della l.r. n. 12/99 sanziona “chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo”.
Parte opponente non ha dimostrato l'esistenza di un valido titolo, vale a dire di un contratto di locazione intestato, idoneo a dimostrare la legittima occupazione dell'immobile, essendo irrilevanti eventuali comportamenti concludenti, quale la tolleranza dell'amministrazione nell'occupazione dell'immobile o l'invio dei bollettini di pagamento.
Infatti, la pubblica amministrazione non può, anche quando agisca “iure privatorum”, assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta ed il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio non potendo darsi rilievo a comportamenti taciti, né a manifestazioni di volontà altrimenti date, essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 97 della Costituzione (tra le tante Cass. civ., Sez. I, 26/10/2007, n. 22537; App. Palermo, Sez. I, 30/09/2013; App. L'Aquila, 24/11/2012; Cons. Stato,
Sez. V, 20/04/2012, n. 2317).
Per altro profilo, il subentro nell'immobile non è mai automatico, essendo comunque necessario un provvedimento di assegnazione: “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dall'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117, comma 4, Cost.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 20/12/2019, n. 34161).
In particolare questa pronuncia precisa che “Può peraltro rilevarsi che la censura muove da una premessa, quella della acquisizione ex lege del diritto al subentro per il solo fatto del possesso dei requisiti, in contrasto con l'interpretazione, in netta prevalenza accolta nella giurisprudenza di questa
Corte, e qui condivisa, secondo cui in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 17/09/2004, n. 18738; v. anche Cass.
09/05/2017, n. 11230; 04/07/2017, n. 16466). Secondo la prevalente e preferibile interpretazione/a tale schema ricostruttivo non si sottrae la disciplina dettata dalla citata L.R. Lazio n. 12 del 1999 (che interviene in materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni ex art. 117 Cost., comma 4 (cfr. Corte Cost. sent. n. 94 del 2007)”, che “Come è stato condivisibilmente rilevato (v.
Cass. n. 11230 del 2017) l'intero sistema risulta invero imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP” e che “La disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, della Legge Regionale, individua infatti (in relazione all'art. 11, commi 5 e 6 della Legge Regionale) i soggetti componenti del "nucleo familiare" legittimati attivamente ad esercitare il "diritto di subentro nell'assegnazione", ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti prescritti dalla L.R. Lazio n. 12 del
1999, art. 11, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa”.
In definitiva, mancando un provvedimento di assegnazione, l'occupazione è senza titolo.
Del pari l'ordinanza impugnata deve ritenersi sufficientemente motivata attraverso il richiamo al verbale di constatazione, dove sono elencati tutti i motivi della contestazione ed è indicata la normativa violata.
Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V Ord., 19/11/2019,
n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189;
Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989, n. 2323.
Più precisamente, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato
“per relationem”, non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, neanche tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (Cass. civ., Sez. VI - 2, 01/09/2014, n. 18469; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2009, n. 17104).
Per quanto concerne la pendenza di un giudizio di accertamento del subentro nella locazione, allo stato non risulta alcuna pronuncia giurisdizionale in questo senso, né osta la pendenza di un giudizio di sanatoria, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione capitolina.
Non può neanche trovare applicazione l'art. 9 della legge n. 689/81 per essere stato contestato al ricorrente l'art. 633 cp.
Infatti, “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 22/12/2011, n. 28379; Cass. civ.,
Sez. I, 08/03/2005, n. 5047).
Orbene, mentre l'art. 633 c.p. tutela il patrimonio, l'art. 15 della legge regionale n. 12 del 6.8.1999 è posto a tutela dell'esigenza di carattere pubblico che gli alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative siano assegnati a chi ha i presupposti per ottenerlo attraverso un controllo dell'amministrazione e secondo una graduatoria ancorata a parametri oggettivi, dunque un interesse giuridico del tutto distinto dalla mera tutela della proprietà del bene: “Non sussiste rapporto di specialità, a norma dell'art. 9 L. n. 689 del 1981, tra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma quarto, L. n. 513 del 1977, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. L'illecito amministrativo, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine impedire il consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari” (Cass. pen., Sez.
II, Sentenza, 01/10/2008, n. 3880; Cass. pen., Sez. II, 02/12/1999, n. 2697).
Nulla sulle spese, considerando che l'amministrazione è stata rappresentata da un proprio funzionario, dunque non ha diritto a compensi ed a spese, se non documentate: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato - come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (Cass. civ. Sez. II, 27/04/2016, n. 8413. Nello stesso senso Cass. civ. Sez.
II, 24/05/2011, n. 11389).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) nulla sulle spese.
Roma, 4.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni