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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1359/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 717/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Comune di Maiori - Corso Reginna 71 84010 Maiori SA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2557/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPV19-379 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 636/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Maiori per il pagamento della TARI 2019, per € 20.932,00, relativo ad un lido balneare in località Erchie. Contestava l'avviso di accertamento per i motivi, che possono essere così riassunti: a) Nullità dell'avviso per errore materiale nella determinazione delle superfici e delle tariffe applicate;
b) Violazione dell'art. 3, comma 3, della L. 241/1990
e dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000 per difetto di motivazione;
c) Illegittimità delle sanzioni irrogate per omessa indicazione dei criteri di determinazione delle stesse;
d) Mancata allegazione di atti endoprocedimentali e violazione del diritto di difesa del contribuente;
e)Violazione dell'art. 7, comma 1, dello
Statuto dei diritti del Contribuente e dell'art. 30, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale TARI;
f)
Assenza dei presupposti di imponibilità del tributo ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993.
Il Comune di Maiori, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento e la corretta determinazione delle superfici tassabili sulla base della concessione demaniale n. 9/2011, che - a suo dire- aveva modificato le superfici precedentemente dichiarate.
Con la sentenza impugnata l'adita Corte accoglieva il ricorso condannando il Comune alle spese di lite.
Ritenevano i primi giudici fondati tutti i motivi d'impugnazione. In primo luogo, la sussistenza di un errore materiale nella determinazione delle superfici posto che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risultava l'occupazione delle superfici originarie, riconosciute dalla sentenza della CTP di Salerno n. 412/2005
e successive pronunce,mentre il Comune “non ha fornito prove sufficienti per giustificare la modifica delle superfici rispetto alla denuncia di variazione del 2006”. Fondati poi sarebbero: il difetto di motivazione per mancanza di spiegazione dei criteri di calcolo delle superfici e delle tariffe nonché dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi. Infine, riteneva la sussistenza della violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata allegazione degli atti endoprocedimentali.
Avverso la decisione è insorto il Comune, deducendone l'erroneità per violazione e falsa applicazione delle norme disciplinanti la T.A.R.I e l'omesso esame ed erronea valutazione della documentazione depositata in giudizio, dalla quale si evincerebbe chiaramente che le superfici tassate sono quelle derivanti dalla concessione n. 9 del 2011, mentre le sentenze richiamate riguarderebbero annualità precedenti. Né spetterebbe al contribuente una riduzione tariffaria, a mente del regolamento comunale. L'avviso di accertamento poi sarebbe sufficientemente motivato, posto che “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a supporto della richiesta di pagamento sono state puntualmente e dettagliatamente illustrate, ponendo il contribuente in grado di esercitare le sue difese”. Neppure sussisterebbe il difetto della motivazione in ordine al calcolo delle sanzioni e degli interessi. Infatti, nell'atto impugnato, nella tabella a p. 4, sarebbero chiaramente indicate e le modalità di calcolo della sanzione e specificati i tassi applicati per ciascun anno con relativo calcolo. Infine, non sussisterebbe l'obbligo di riportare in motivazione o di allegare all'atto impositivo documenti o provvedimenti già noti al contribuente.
Si è costituito il contribuente, il quale preliminarmente ha dedotto l'inammissibilità dell'appello assumendone la genericità. Nel merito ha insistito nel rigetto dell'appello invocando l'assoluta correttezza del decisum della
Corte di primo grado, rilevando in particolare che la concessione demaniale n. 9/2011, rubricata “variazione alla concessione n. 27/2008 rep. 1053”, a cui il Comune di Maiori rimanda per il calcolo della base imponibile per la determinazione delle superfici tassabili e delle tariffe applicabili, non ha modificato le superfici condotte dal ricorrente, rilevanti ai fini del tributo Tari, ma ha semplicemente recepito l'istanza assunta al protocollo del Comune n.9620 del 07/07/2011 con cui il sig. Resistente_1 ha chiesto la modifica della concessione demaniale, e precisamente, l'inserimento - in sostituzione - dell'oggetto di cui alla precedente concessione demaniale n.28/2002 .
All'udienza odierna, sentiti la relatrice e il difensori delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto, occorre precisare che il Comune di Maiori in data 29/01/2024 ha disposto lo sgravio parziale del provvedimento impugnato per l'importo di € 3.522,00, confermando per il resto integralmente la residua pretesa di € 17.410,00.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi deve essere rigettata.
Sul tema generale occorre rimarcare che la Suprema Corte di Cassazione, (v. ordinanza n. 3124 del 2 febbraio 2022 ), ha ribadito che “nel processo tributario l'appello è da ritenersi valido anche se difetti di un requisito formale che, tuttavia, non è così rilevante da incidere e rendere illegittimo il ricorso. In un'ottica di conservazione degli atti processuali, la mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sé, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto (Cass. n. 7585/03; n. 25751/13, n. 20418/14)”. In particolare, la S. C. così si espressa:
“In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, i quali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni" (Cass., odinanza n. 20379 del 24/08/2017; Cass. sentenza n. 6473 del 06/05/2002). "Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello (per difetto di specificità dei motivi), prevista dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'articolo 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, (dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione)" ( negli stessi termini, v. più di recente Cassazione n. 1030/2024, che ha escluso l'inammissibilità ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur implicitamente, in termini inequivoci;
nonché Cass., ord. n. 15878 Anno 2025, la quale precisa che l'onere di specificità è assolto quando le argomentazioni dell'appellante, anche se ripetitive rispetto al primo grado, sono tali da “inficiare il fondamento logico giuridico” della decisione impugnata.
L'appello, se pure ammissibile, risulta tuttavia infondato.
Preliminare, in ragione della natura dirimente, risulta l'esame del primo e del secondo motivo d'appello.
Con il primo il Comune deduce l'erroneità della sentenza che ha accolto la censura relativa all'erroneità della determinazione delle superfici occupate. Con il secondo la sentenza viene censurata nella parte in cui ha accolto il motivo del difetto di motivazione in ordine alla determinazione delle superfici occupate.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente attenendo il secondo alla motivazione del provvedimento e il primo alla prova della ricorrenza degli esatti presupposti per il calcolo della superficie .
La seconda censura non merita di essere accolta, dovendosi confermare sul punto il ragionamento svolto dai primi giudici sulla mancanza di motivazione in ordine al mutamento della determinazione delle superfici occupate rispetto ai precedenti anni d'imposta.
Vero è che, nella specie, ratione temporis, non è applicabile la recente riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), operata dal D.Lgs. 219/2023, attuativo della delega fiscale (L. 111/2023) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, il cui novellato art. 7 valorizza la centralità della motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, occorre ricordare, da un lato, che già il testo precedente alla riforma esplicitamente richiedeva che il provvedimento impositivo contenesse una motivazione secondo i criteri dell'art. 3 L.241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, e, dall'altro lato, che la riforma ha recepito i più recenti orientamenti emergenti dalla giurisprudenza, i quali hanno sempre di più valorizzato la motivazione dell'atto impositivo, rilevando la necessità che dallo stesso risultino chiaramente comprensibili le ragioni di fatto e di diritto, al fine di delimitare l'ambito della pretesa fiscale e di mettere il contribuente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. Di qui l'affermazione che “l'obbligo può essere assolto anche “per relationem”, cioè facendo riferimento a un altro atto”, purché sia conosciuto dal contribuente ( giurisprudenza pacifica, v. da ult. Cass. ord. n. 32267/2025 ) . Il principio codificato in materia di imposte dirette (art. 42 del
D.P.R. 600/1973) trova applicazione a tutti i tributi, in quanto la motivazione dell'atto impositivo rappresenta una garanzia fondamentale per il contribuente e un limite per il giudice, il quale non può sostituirsi all'Amministrazione Finanziaria, convalidando un atto sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente addotte. ( Cass.n. 14331 del 22 maggio 2024 ).
Orbene, il provvedimento oggetto del presente giudizio, pur contenendo gli elementi per l'individuazione dei beni e della relativa categoria, l'estensione degli stessi, di quelli per i quali la tassa è stata calcolata per l'intero anno e quelli invece soggetti a tassazione stagionale, il richiamo della delibera dell'Ente con la quale sono state stabilite le tariffe in riferimento all'annualità in discussione, non spiega in che modo sono state calcolate le superfici, neppure richiamando la concessione, invocata invece solo negli atti difensivi. Tale omissione, oltre a ledere il diritto di difesa del contribuente, non consente al giudice di esercitare un controllo effettivo sulle ragioni che sostengono l'adozione del provvedimento impugnato e la correttezza dell'istruttoria.
Il richiamo da parte dell'avviso di accertamento alla concessione n.9/2011 sarebbe stato oltremodo necessario in presenza di difformi calcoli contenuti in precedenti avvisi di accertamento. Sarebbe stato altresì necessario che l'Ente impositore avesse spiegato del perché si fosse pervenuti ad un aumento di superficie senza neppure effettuare una verifica amministrativa.
Tanto basta per confermare sul punto la decisione impugnata.
Anche il primo motivo d'appello non risulta fondato.
Dalla documentazione depositata dal contribuente si evince che la concessione demaniale n. 9/2011, rubricata “variazione alla concessione n. 27/2008 rep. 1053”, ( neppure richiamata nell'atto) non ha modificato le superfici occupate dal ricorrente, rilevanti ai fini del tributo Tari, ma “ha semplicemente recepito l'istanza assunta al protocollo del Comune n.9620 del 07/07/2011 con cui il sig. Resistente_1 ha chiesto la modifica della concessione demaniale su indicata, e precisamente, l'inserimento - in sostituzione - dell'oggetto di cui alla precedente concessione demaniale n.28/2002”.
A fronte della documentazione relativa al complesso iter amministrativo, per cui l' ampliamento della superficie occupata previsto dalla concessione n. 27/2028 era stato poi ridimensionato in attesa del definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato, il Comune non ha fornito prove convincenti neppure in sede giudiziaria.
A sostegno dell'errore denunciato nella determinazione delle aree, l'appellato e la sentenza impugnata invocano alcune sentenze rese dal giudice tributario.
Di contro, il Comune evidenzia che tali decisioni sono state rese per periodi precedenti al 2011 e quindi alla concessione sulla cui base sarebbe stato calcolato il tributo per il 2019. Occorre tuttavia stigmatizzare che, come già sopra evidenziato, dal provvedimento impugnato non emergono elementi utili alla comprensione del mutamento delle superfici rispetto a quelle precedentemente calcolate per la determinazione dell'IMU nei precedenti anni, tanto più che non viene fatto alcun richiamo alla concessione che avrebbe comportato un mutamento della superficie occupata.
La conferma della sentenza impugnata in punto di difetto di motivazione dell'atto, e mancanza di prova, assorbono gli altri motivi di illegittimità del provvedimento accolti dal primo giudice e oggetto dell'appello, il quale , pertanto, non può che essere rigettato, ferma restando la possibilità di riedizione del provvedimento impositivo, previa eventuale verifica, che accerti se siano intervenuti mutamenti in ordine alla superficie originariamente occupata.
Le spese di entrambi i gradi possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda, che ha dato luogo ad equivoci in ordine all'esatta determinazione delle superfici occupate.
.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ITRI OLGA MARIA, Relatore
RUSSO GUARRO FRANCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 717/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Comune di Maiori - Corso Reginna 71 84010 Maiori SA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2557/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPV19-379 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 636/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Maiori per il pagamento della TARI 2019, per € 20.932,00, relativo ad un lido balneare in località Erchie. Contestava l'avviso di accertamento per i motivi, che possono essere così riassunti: a) Nullità dell'avviso per errore materiale nella determinazione delle superfici e delle tariffe applicate;
b) Violazione dell'art. 3, comma 3, della L. 241/1990
e dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000 per difetto di motivazione;
c) Illegittimità delle sanzioni irrogate per omessa indicazione dei criteri di determinazione delle stesse;
d) Mancata allegazione di atti endoprocedimentali e violazione del diritto di difesa del contribuente;
e)Violazione dell'art. 7, comma 1, dello
Statuto dei diritti del Contribuente e dell'art. 30, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale TARI;
f)
Assenza dei presupposti di imponibilità del tributo ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993.
Il Comune di Maiori, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento e la corretta determinazione delle superfici tassabili sulla base della concessione demaniale n. 9/2011, che - a suo dire- aveva modificato le superfici precedentemente dichiarate.
Con la sentenza impugnata l'adita Corte accoglieva il ricorso condannando il Comune alle spese di lite.
Ritenevano i primi giudici fondati tutti i motivi d'impugnazione. In primo luogo, la sussistenza di un errore materiale nella determinazione delle superfici posto che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risultava l'occupazione delle superfici originarie, riconosciute dalla sentenza della CTP di Salerno n. 412/2005
e successive pronunce,mentre il Comune “non ha fornito prove sufficienti per giustificare la modifica delle superfici rispetto alla denuncia di variazione del 2006”. Fondati poi sarebbero: il difetto di motivazione per mancanza di spiegazione dei criteri di calcolo delle superfici e delle tariffe nonché dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi. Infine, riteneva la sussistenza della violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata allegazione degli atti endoprocedimentali.
Avverso la decisione è insorto il Comune, deducendone l'erroneità per violazione e falsa applicazione delle norme disciplinanti la T.A.R.I e l'omesso esame ed erronea valutazione della documentazione depositata in giudizio, dalla quale si evincerebbe chiaramente che le superfici tassate sono quelle derivanti dalla concessione n. 9 del 2011, mentre le sentenze richiamate riguarderebbero annualità precedenti. Né spetterebbe al contribuente una riduzione tariffaria, a mente del regolamento comunale. L'avviso di accertamento poi sarebbe sufficientemente motivato, posto che “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a supporto della richiesta di pagamento sono state puntualmente e dettagliatamente illustrate, ponendo il contribuente in grado di esercitare le sue difese”. Neppure sussisterebbe il difetto della motivazione in ordine al calcolo delle sanzioni e degli interessi. Infatti, nell'atto impugnato, nella tabella a p. 4, sarebbero chiaramente indicate e le modalità di calcolo della sanzione e specificati i tassi applicati per ciascun anno con relativo calcolo. Infine, non sussisterebbe l'obbligo di riportare in motivazione o di allegare all'atto impositivo documenti o provvedimenti già noti al contribuente.
Si è costituito il contribuente, il quale preliminarmente ha dedotto l'inammissibilità dell'appello assumendone la genericità. Nel merito ha insistito nel rigetto dell'appello invocando l'assoluta correttezza del decisum della
Corte di primo grado, rilevando in particolare che la concessione demaniale n. 9/2011, rubricata “variazione alla concessione n. 27/2008 rep. 1053”, a cui il Comune di Maiori rimanda per il calcolo della base imponibile per la determinazione delle superfici tassabili e delle tariffe applicabili, non ha modificato le superfici condotte dal ricorrente, rilevanti ai fini del tributo Tari, ma ha semplicemente recepito l'istanza assunta al protocollo del Comune n.9620 del 07/07/2011 con cui il sig. Resistente_1 ha chiesto la modifica della concessione demaniale, e precisamente, l'inserimento - in sostituzione - dell'oggetto di cui alla precedente concessione demaniale n.28/2002 .
All'udienza odierna, sentiti la relatrice e il difensori delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto, occorre precisare che il Comune di Maiori in data 29/01/2024 ha disposto lo sgravio parziale del provvedimento impugnato per l'importo di € 3.522,00, confermando per il resto integralmente la residua pretesa di € 17.410,00.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi deve essere rigettata.
Sul tema generale occorre rimarcare che la Suprema Corte di Cassazione, (v. ordinanza n. 3124 del 2 febbraio 2022 ), ha ribadito che “nel processo tributario l'appello è da ritenersi valido anche se difetti di un requisito formale che, tuttavia, non è così rilevante da incidere e rendere illegittimo il ricorso. In un'ottica di conservazione degli atti processuali, la mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sé, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto (Cass. n. 7585/03; n. 25751/13, n. 20418/14)”. In particolare, la S. C. così si espressa:
“In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, i quali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni" (Cass., odinanza n. 20379 del 24/08/2017; Cass. sentenza n. 6473 del 06/05/2002). "Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello (per difetto di specificità dei motivi), prevista dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'articolo 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, (dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione)" ( negli stessi termini, v. più di recente Cassazione n. 1030/2024, che ha escluso l'inammissibilità ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur implicitamente, in termini inequivoci;
nonché Cass., ord. n. 15878 Anno 2025, la quale precisa che l'onere di specificità è assolto quando le argomentazioni dell'appellante, anche se ripetitive rispetto al primo grado, sono tali da “inficiare il fondamento logico giuridico” della decisione impugnata.
L'appello, se pure ammissibile, risulta tuttavia infondato.
Preliminare, in ragione della natura dirimente, risulta l'esame del primo e del secondo motivo d'appello.
Con il primo il Comune deduce l'erroneità della sentenza che ha accolto la censura relativa all'erroneità della determinazione delle superfici occupate. Con il secondo la sentenza viene censurata nella parte in cui ha accolto il motivo del difetto di motivazione in ordine alla determinazione delle superfici occupate.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente attenendo il secondo alla motivazione del provvedimento e il primo alla prova della ricorrenza degli esatti presupposti per il calcolo della superficie .
La seconda censura non merita di essere accolta, dovendosi confermare sul punto il ragionamento svolto dai primi giudici sulla mancanza di motivazione in ordine al mutamento della determinazione delle superfici occupate rispetto ai precedenti anni d'imposta.
Vero è che, nella specie, ratione temporis, non è applicabile la recente riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), operata dal D.Lgs. 219/2023, attuativo della delega fiscale (L. 111/2023) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, il cui novellato art. 7 valorizza la centralità della motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, occorre ricordare, da un lato, che già il testo precedente alla riforma esplicitamente richiedeva che il provvedimento impositivo contenesse una motivazione secondo i criteri dell'art. 3 L.241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, e, dall'altro lato, che la riforma ha recepito i più recenti orientamenti emergenti dalla giurisprudenza, i quali hanno sempre di più valorizzato la motivazione dell'atto impositivo, rilevando la necessità che dallo stesso risultino chiaramente comprensibili le ragioni di fatto e di diritto, al fine di delimitare l'ambito della pretesa fiscale e di mettere il contribuente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. Di qui l'affermazione che “l'obbligo può essere assolto anche “per relationem”, cioè facendo riferimento a un altro atto”, purché sia conosciuto dal contribuente ( giurisprudenza pacifica, v. da ult. Cass. ord. n. 32267/2025 ) . Il principio codificato in materia di imposte dirette (art. 42 del
D.P.R. 600/1973) trova applicazione a tutti i tributi, in quanto la motivazione dell'atto impositivo rappresenta una garanzia fondamentale per il contribuente e un limite per il giudice, il quale non può sostituirsi all'Amministrazione Finanziaria, convalidando un atto sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente addotte. ( Cass.n. 14331 del 22 maggio 2024 ).
Orbene, il provvedimento oggetto del presente giudizio, pur contenendo gli elementi per l'individuazione dei beni e della relativa categoria, l'estensione degli stessi, di quelli per i quali la tassa è stata calcolata per l'intero anno e quelli invece soggetti a tassazione stagionale, il richiamo della delibera dell'Ente con la quale sono state stabilite le tariffe in riferimento all'annualità in discussione, non spiega in che modo sono state calcolate le superfici, neppure richiamando la concessione, invocata invece solo negli atti difensivi. Tale omissione, oltre a ledere il diritto di difesa del contribuente, non consente al giudice di esercitare un controllo effettivo sulle ragioni che sostengono l'adozione del provvedimento impugnato e la correttezza dell'istruttoria.
Il richiamo da parte dell'avviso di accertamento alla concessione n.9/2011 sarebbe stato oltremodo necessario in presenza di difformi calcoli contenuti in precedenti avvisi di accertamento. Sarebbe stato altresì necessario che l'Ente impositore avesse spiegato del perché si fosse pervenuti ad un aumento di superficie senza neppure effettuare una verifica amministrativa.
Tanto basta per confermare sul punto la decisione impugnata.
Anche il primo motivo d'appello non risulta fondato.
Dalla documentazione depositata dal contribuente si evince che la concessione demaniale n. 9/2011, rubricata “variazione alla concessione n. 27/2008 rep. 1053”, ( neppure richiamata nell'atto) non ha modificato le superfici occupate dal ricorrente, rilevanti ai fini del tributo Tari, ma “ha semplicemente recepito l'istanza assunta al protocollo del Comune n.9620 del 07/07/2011 con cui il sig. Resistente_1 ha chiesto la modifica della concessione demaniale su indicata, e precisamente, l'inserimento - in sostituzione - dell'oggetto di cui alla precedente concessione demaniale n.28/2002”.
A fronte della documentazione relativa al complesso iter amministrativo, per cui l' ampliamento della superficie occupata previsto dalla concessione n. 27/2028 era stato poi ridimensionato in attesa del definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato, il Comune non ha fornito prove convincenti neppure in sede giudiziaria.
A sostegno dell'errore denunciato nella determinazione delle aree, l'appellato e la sentenza impugnata invocano alcune sentenze rese dal giudice tributario.
Di contro, il Comune evidenzia che tali decisioni sono state rese per periodi precedenti al 2011 e quindi alla concessione sulla cui base sarebbe stato calcolato il tributo per il 2019. Occorre tuttavia stigmatizzare che, come già sopra evidenziato, dal provvedimento impugnato non emergono elementi utili alla comprensione del mutamento delle superfici rispetto a quelle precedentemente calcolate per la determinazione dell'IMU nei precedenti anni, tanto più che non viene fatto alcun richiamo alla concessione che avrebbe comportato un mutamento della superficie occupata.
La conferma della sentenza impugnata in punto di difetto di motivazione dell'atto, e mancanza di prova, assorbono gli altri motivi di illegittimità del provvedimento accolti dal primo giudice e oggetto dell'appello, il quale , pertanto, non può che essere rigettato, ferma restando la possibilità di riedizione del provvedimento impositivo, previa eventuale verifica, che accerti se siano intervenuti mutamenti in ordine alla superficie originariamente occupata.
Le spese di entrambi i gradi possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda, che ha dato luogo ad equivoci in ordine all'esatta determinazione delle superfici occupate.
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P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.