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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17524 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 39942/2021 R.G. il 30.6.2021 e vertente tra
e dei soci falliti in proprio Parte_1 [...]
e n. 224/2008, in persona del Curatore pro tempore, Parte_2 Parte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abatecola, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di Controparte_2
procuratrice speciale della rappresentata e difesa dagli Controparte_3
avv.ti Benedetto Gargani e Marco Amore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Nocco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.6.2021 il e Parte_1
dei soci falliti in proprio e , n. 224/2008, in persona del Curatore Parte_2 Parte_3
pro tempore, chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione insorta nei confronti della sig.ra sul compendio immobiliare caduto nella successione in morte del sig. Controparte_1 Pt_1
(deceduto in data 3.6.2009) per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie
[...]
del predetto, come operata dalla sentenza n. 1564/2014 emessa dal Tribunale di Roma in data
22.1.2014, con assegnazione in suo favore delle quote di comproprietà delle unità immobiliari descritte in atto di citazione, fino a concorrenza della metà del complessivo valore dell'asse ereditario oggetto di riduzione;
in via gradata e per il caso di accertamento della mancata reintegra della quota di riserva dei legittimari pretermessi (ossia dei soci falliti, sigg.ri e Pt_3
a seguito dell'assegnazione delle quote cadute in successione, chiedeva Parte_2
disporsi l'assegnazione in suo favore anche delle residue quote di titolarità della sig.ra degli CP_1
immobili in oggetto fino a concorrenza della quota di riserva e, in via subordinata, l'assegnazione del ricavato dalla vendita dei beni fino a concorrenza della quota di metà dell'intero compendio ereditario del sig. nonostante regolare notifica, la sig.ra non si Parte_1 Controparte_1
costituiva in giudizio e, all'udienza del 23.3.2022, ne veniva dichiarata la contumacia.
Successivamente, acquisita la documentazione ipocatastale relativa ai beni oggetto di domanda di divisione giudiziale e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposta la chiamata in causa dei creditori ipotecari, Controparte_4
e Crèdit Agricole Italia s.p.a. (come rappresentata in atti), che, costituitisi in giudizio
[...]
e pur non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, chiedevano farsi salve le rispettive ragioni creditorie sui cespiti gravati dalle correlate iscrizioni ipotecarie;
successivamente, disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della compiuta valutazione degli immobili oggetto di domanda ed acquisito l'elaborato peritale, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 25.6.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) allorquando la causa, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è
stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La composita domanda di divisione giudiziale e restituzione, come proposta dal Fallimento attore nell'ambito del presente giudizio, trova il proprio fondamento nelle statuizioni di cui alla sentenza n. 1564/2014 emessa dal Tribunale di Roma in data 22.1.2014, con cui, in accoglimento della sua domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie del sig. (proposta in Parte_1
luogo dei soci falliti in proprio, sigg.ri e in quanto legittimari totalmente Pt_3 Parte_2
pretermessi), veniva disposta la riduzione delle disposizioni di cui al testamento pubblico del
14.11.2008 fino a concorrenza della quota di riserva dei due legittimari (pari, complessivamente,
ad ½ del patrimonio ereditario) ed autorizzata l'azione esecutiva sulla quota della metà del compendio ereditario del sig. a fronte di tale statuizione, il Fallimento attore Parte_1
propone nell'ambito del presente giudizio la duplice domanda di scioglimento della comunione formatasi nei confronti dell'erede testamentaria, sig.ra sulle unità immobiliari che CP_1
compongono l'asse ereditario del de cuius, con assegnazione in suo favore della totalità delle quote cadute in successione (domanda di divisione/assegnazione) e, per il caso di mancata ricostituzione della quota di riserva pur a fronte di dette attribuzioni, anche delle residue quote di proprietà degli immobili in oggetto, come ricadenti nella titolarità della sig.ra fino alla CP_1
ricostituzione della quota di riserva dei legittimari falliti (ovvero, per il caso di vendita, degli importi ricavati dall'alienazione dei beni).
Occorre premettere che, sulla base della produzione documentale acquisita agli atti del presente giudizio, non risulta possibile procedere alla completa ricostruzione del patrimonio ereditario caduto nella successione in morte del sig. e quindi rapportarne al complessivo Parte_1
valore (previa riunione fittizia) l'ammontare della quota di riserva dei due legittimari pretermessi;
sul punto della ricostruzione del patrimonio ereditario risulta silente anche la sentenza n. 1564/2014 del Tribunale di Roma che, omettendo la ricostruzione del relictum, del donatum e delle passività, si limita alla sola statuizione relativa alla riduzione delle disposizioni testamentarie (attributive dell'intero patrimonio alla sig.ra ) fino a concorrenza Controparte_1
della quota di riserva (pari ad ¼ ciascuno) dei due legittimari pretermessi (e, quindi, alla metà
del patrimonio ereditario).
Non rinvenendosi alcuna contezza di eventuali altri beni (ad esempio, conti correnti, beni mobili,
ecc.) caduti nella successione del sig. e dovendo limitare la disamina alle sole quote di Pt_1
titolarità immobiliare di cui consta l'appartenenza al patrimonio ereditario, si rileva che, ad esclusione degli immobili medio tempore alienati dalla sig.ra e di quelli oggetto di procedure CP_1
esecutive, risultano cadute nella successione del predetto (ed attualmente in comunione inter
partes) la quota di ½ del locale sito in Roma, alla via Nomentana, n. 205/213; l'intera proprietà
del locale sito in Roma, alla via Nomentana, n. 219; la quota pari ad ½ della proprietà
dell'appartamento e del locale siti in Ardea, alla via dei Gigli, n. 8 e l'intera proprietà del locale sito in Roma, alla via Appio Claudio, n. 302/B.
Dalla disamina della documentazione in atti (ed in particolare degli atti di provenienza delle singole unità immobiliari oggetto del presente giudizio) si rileva che l'unità immobiliare sita in
Roma, alla via Nomentana, n. 205/213 venne acquistata dal sig. in comunione Parte_1
con il sig. in data 18.12.1968 con atto a rogito del notaio Parte_1 Persona_1
da Roma e risulta, pertanto, caduta in ragione di metà nella successione del de cuius; l'unità
immobiliare sita in Roma, alla via Nomentana, n. 219, risulta essere stata acquistata per l'intero dal sig. con atto del notaio da Roma del 27.2.1969 e Parte_1 Persona_2
risulta, pertanto, caduta per l'intero nella successione del predetto;
le unità immobiliari site in
Ardea, alla via dei Gigli, n. 8 (appartamento e box auto) risultano essere state acquistate in comproprietà (in ragione di ½ ciascuno) dai sigg.ri e con atto Parte_1 Controparte_1
del notaio da Roma del 10.4.1990 e risultano, pertanto, essere cadute in ragione Persona_3
di ½ nella successione del sig. l'unità immobiliare sita in Roma, alla via Appio Claudio, Pt_1
n. 302/B risulta essere pervenuta in piena proprietà al sig. in forza di atto di Parte_1
divisione a rogito del notaio da Roma del 7.7.1993 ed è, pertanto, caduta per Persona_4
l'intero nella successione del predetto. Da ciò consegue che la riduzione disposta dalla sentenza n. 1564/20014 del Tribunale di Roma
del 14.1.2014 ha determinato la titolarità del Fallimento attore (in luogo dei due legittimari pretermessi) sulla quota di ¼ dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Nomentana, n.
205/2013; sulla quota di ½ dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Nomentana, n. 219;
sulla quota di ¼ delle unità immobiliari site in Ardea, alla via dei Gigli, n. 8 e sulla quota di ½
dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Appio Claudio, n. 302/B; si osserva ancora, in riferimento all'immobile sito alla via Nomentana, n. 205/2013, che lo stesso risulta appartenere,
in comproprietà indivisa ed in ragione di ½, ad un soggetto estraneo al presente giudizio (il sig.
, nei cui confronti non è mai stato integrato il contraddittorio, con conseguente Parte_1
impossibilità di pervenire alla divisione giudiziale dell'immobile nella sua interezza.
Sempre sotto il profilo della compiuta (nei limiti del possibile) ricostruzione del patrimonio ereditario del sig. si rileva che risulta documentata in atti l'avvenuta alienazione, Parte_1
da parte della convenuta, dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Nomentana, n. 222, con atto del 28.7.2010 a rogito del notaio da Roma per il complessivo prezzo di € Persona_5
1.060.000,00 nonché del terreno sito in Aprilia (LT) alla via Vulcano, con atto per notaio Per_6
da Anzio del 19.4.2010 per il complessivo prezzo di € 25.000,00; sebbene gli atti di
[...]
compravendita (e le correlate trascrizioni) siano stati depositati tardivamente in giudizio da parte attrice soltanto in allegato alla memoria conclusionale di replica, si rileva la sostanziale ammissibilità degli stessi, che non costituiscono documenti (del tutto) nuovi, in quanto le dette alienazioni risultavano già documentate in atti nella relazione tecnica estimativa a firma dell'ing.
allegata all'atto di citazione. Controparte_5
E pertanto, a fronte delle alienazioni sopra menzionate, che hanno avuto ad oggetto beni caduti nella successione del sig. rispetto ai quali risulta operativa la riduzione disposta Parte_1
dalla sentenza n. 1564/2014 del Tribunale di Roma e che hanno determinato l'incasso, da parte della convenuta, del complessivo importo di € 1.085.000,00, sussiste il credito restitutorio, in capo al Fallimento attore per il complessivo importo di € 542.500,00.
Per quanto attiene alla domanda di divisione giudiziale soccorrono, ai fini della concreta attribuzione ai comproprietari del diritto di proprietà esclusiva sulla pars rei in base alle rispettive quote di titolarità, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di giudizio ai fini della stima degli immobili, della determinazione del loro valore e della verifica della loro regolarità
edilizio/urbanistica e conformità catastale;
sulla base degli accertamenti peritali espletati in corso di causa è emersa la conformità catastale degli immobili oggetto di causa, la regolarità
edilizio/urbanistica degli stessi e la loro non comoda divisibilità in natura;
si osserva inoltre che le unità immobiliari site in Ardea, alla via dei Gigli, n. 8, risultano gravate da ipoteca in favore della Crèdit Agricole Italia s.p.a. in riferimento alla quota dei 6/8 di titolarità della sig.ra CP_1
mentre su tutti gli immobili, e relativamente alla quota di titolarità della sig.ra insiste CP_1
l'iscrizione ipotecaria in favore dell . Controparte_4
Gli accertamenti peritali espletati in corso di causa hanno attribuito all'unità immobiliare sita in
Roma, alla via Nomentana, n. 205/213, il complessivo valore di € 23.300,00; all'unità
immobiliare sita in Roma, alla via Nomentana, n. 219, il complessivo valore di € 362,500,00;
all'unità immobiliare sita in Roma, alla via Appio Claudio, n. 302/B, il complessivo valore di €
125.200,00 ed alle unità immobiliari site in Ardea, alla via dei Gigli, n. 8, il complessivo valore di € 254.000,00.
Nella impossibilità di divisione in natura ed a fronte delle iscrizioni ipotecarie gravanti su tutti gli immobili oggetto di domanda, ai fini dello scioglimento della comunione, appare necessario procedere alla vendita delle unità immobiliari site in Roma, alla via Appio Claudio, n. 302/B, alla via Nomentana, n. 219 ed in Ardea, alla via dei Gigli, n. 8, mediante delega delle operazioni ad un professionista, con attribuzione del ricavato agli odierni contendenti in ragione delle rispettive quote, come sopra menzionate (ossia della quota di ½ dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Nomentana, n. 219, della quota di ¼ delle unità immobiliari site in Ardea, alla via dei Gigli,
n. 8 e della quota di ½ dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Appio Claudio, n. 302/B in favore del ); in presenza delle menzionate iscrizioni ipotecarie, come gravanti a carico Parte_1
della quota di titolarità della sig.ra risulta preclusa la possibilità di assegnazione delle CP_1
stesse direttamente in favore del Fallimento, dal momento che, ai sensi dell'art. 2825, comma
4, c.c. “…i creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni
diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui
dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data
di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni
precedentemente ipotecati o ceduti…”; nella fattispecie in esame, a fronte della previa iscrizione ipotecaria in favore della Crèdit Agricole Italia s.p.a. e dell Controparte_4
(come risultante dalla certificazione notarile in atti), sugli importi che saranno ricavati dall'alienazione degli immobili in oggetto, deve in primo luogo trovare soddisfazione il credito dei predetti, ai sensi dell'art. 2825, comma 4, c.c., mentre sull'eventuale residuo, in sede di distribuzione, potrà trovare soddisfazione il credito restitutorio del attore, fino a Parte_1
concorrenza dell'importo di € 542.500,00.
Per quanto attiene all'unità immobiliare sita in Roma, alla via Nomentana, n. 205/213, che risulta caduta in ragione di ½ nella successione del sig. e, in ragione della residua metà Parte_1
in proprietà di soggetto estraneo al presente giudizio, si rileva che, sebbene la domanda di divisione sia limitata (come chiarito da parte attrice in sede di scritti conclusionali) alla sola quota ereditaria, non ne risulta possibile la vendita per l'intero, stante la mancata partecipazione del comproprietario al presente giudizio, sicchè si rende necessaria l'assegnazione, in favore del
, della quota di ¼ (come riveniente dalla operata riduzione), per il complessivo valore Parte_1
di € 5.825,00 (importo da detrarre dal credito restitutorio di € 542.500,00 in sede di distribuzione del ricavato), mentre la restante quota di 1/4, rientrante nella titolarità della convenuta, risulta gravata da ipoteca in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione e non può essere fatta oggetto di assegnazione in favore del attore. Parte_1
Deve, pertanto, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il compimento delle operazioni di vendita degli immobili e di ripartizione del ricavato nelle quote sopra menzionate, ossia di ½ dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Nomentana, n. 219, di ¼
delle unità immobiliari site in Ardea, alla via dei Gigli, n. 8 e di ½ dell'unità immobiliare sita in
Roma, alla via Appio Claudio, n. 302/B in favore del attore e delle restanti quote in Parte_1
favore della sig.ra (sul cui ricavato devono trovare previa soddisfazione le Controparte_1
ragioni dei due creditori ipotecari e devoluzione dell'eventuale residuo in favore del Parte_1
attore fino a concorrenza dell'importo di € 536.675,00). La liquidazione delle spese è rimessa alla regolamentazione definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
e dei soci falliti in proprio e Parte_1 Parte_2
n. 224/2008, in persona del Curatore pro tempore, con atto di citazione Parte_3
notificato in data 9.6.2021 nei confronti di , con la chiamata in causa della Controparte_1
(come rappresentata in atti) e dell' Controparte_3 [...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ogni altra istanza Controparte_4
ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente inter partes in riferimento al seguente compendio immobiliare in comproprietà pro indiviso tra gli odierni contendenti:
- quota di ½ del locale sito in Roma, alla via Nomentana n. 205/213, piano T, censito in N.C.E.U.
del Comune di Roma al foglio 575, part. 123, cat. C/2;
- locale commerciale su due livelli sito in Roma, alla via Nomentana, n. 219, piano T e S1, censito in N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 575, part. 128, sub. 5, cat. C/1;
- locale commerciale sito in Roma, alla via Appio Claudio, n. 302/B, piano T, censito in N.C.E.U.
del Comune di Roma al foglio 965, part. 161, sub. 9, cat. C/1;
- quota di ¼ del villino sito in Ardea (Roma), località Lido dei Pini, alla via dei Gigli, n. 8, censita in Catasto del detto Comune al foglio 56, part. 549, sub. 1 (corte adibita a giardino), sub. 2
(abitazione cat. A/7) e sub. 3 (box auto, cat. C/6);---
2) dispone la divisione dei beni oggetto del compendio e per l'effetto assegna al
[...]
e dei soci falliti in proprio e Parte_1 Parte_2
n. 224/2008, in persona del Curatore pro tempore, la quota di ¼ del locale Parte_3
sito in Roma, alla via Nomentana n. 205/213, piano T, censito in N.C.E.U. del Comune di Roma
al foglio 575, part. 123, cat. C/2;--- 3) dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il compimento delle operazioni divisionali, da effettuarsi mediante delega della vendita dei beni immobili di cui al capo 1) – ad eccezione di quello oggetto di assegnazione al precedente capo 2) - al prezzo base di
€ 362.500,00 per il locale commerciale su due livelli sito in Roma, alla via Nomentana, n. 219;
di € 125.200,00 per il locale commerciale sito in Roma, alla via Appio Claudio, n. 302/B e di €
254.000,00 per le unità immobiliari (villino, corte e box auto) site in Ardea (Roma), località Lido
dei Pini, alla via dei Gigli, n. 8, con successiva ripartizione del ricavato nelle quote indicate in parte motiva;
---
4) spese al definitivo.---
Roma, 14.12.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi