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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EURO-
PEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e ss. c.p.c.
Nella causa iscritta al N. 2228/2024 del Ruolo Generale, promossa con ricorso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bozzoli del Foro di Pa- Parte_1 dova
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace -
Oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.lgs. 150/2011 avverso il silenzio dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di rilascio di visto di ingresso per ri- congiungimento familiare e risarcimento danni.
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, il sig.
, nato in [...] il [...], naturalizzatosi cittadino italiano, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il rilascio del visto di ingresso in favore della moglie e del figlio minorenne, , stante il protrarsi CP_2 Persona_1 dell'inerzia dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad e l'illegittimità del silenzio dalla mede- sima serbato.
1 In particolare il ricorrente deduce: (1) di essere regolarmente residente in Italia da oltre
15 anni e che, divenuto cittadino italiano, sin dal 2021 si attivava presso l'Ambasciata italiana ad Islamabad al fine di ottenere la legalizzazione dei documenti attestanti la pa- rentela e chiedere il rilascio del visto per motivi familiari in favore della moglie e del fi- glio nato nel 2020; (2) che per due anni, tuttavia, l'ambasciata non dava alcun riscontro a tali richieste, vedendosi così costretto a rivolgersi all'odierno proprio legale al fine di sol- lecitare il rilascio dei visti da parte della stessa;
(3) che nel persistere del silenzio dell'Amministrazione, pur a fronte del termine di legge previsto dall'art. 6, comma 5,
DPR 394/99, secondo cui il visto d'ingresso per motivi familiari deve essere rilasciato entro 30 giorni, l'istante presentava quindi l'odierno ricorso ex art. 30 d.lgs. 286/98 av- verso il silenzio – inadempimento sulla richiesta di visto per motivi familiari, chiedendo ne venga ordinato il rilascio, nonché il risarcimento del danno da liquidarsi in via equita- tiva.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
Orbene. Va innanzitutto considerato che nella fattispecie che qui occupa il soggetto ri- chiedente il ricongiungimento familiare nei confronti della coniuge e del figlio, stranieri extracomunitari, è un cittadino italiano.
Diversamente dall'ipotesi in cui detto ricongiungimento sia richiesto dallo straniero ex- tracomunitario, regolarmente soggiornante nel territorio italiano, ai sensi degli artt. 28,
29 e 29 bis del D. Lgs.vo 286/98 e successive modifiche e integrazioni, e per cui il rela- tivo procedimento si divide nelle due fasi (1) di rilascio del nulla osta da parte della
[...]
e (2) di rilascio del visto d'ingresso da parte dell'Autorità Controparte_3
Consolare, nel caso che il richiedente sia cittadino italiano il previo rilascio del Nulla osta da parte della non si rende, infatti, necessario. CP_4
Trova applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.30/2007 che ha recepito la Direttiva
2004/38/CE.
La prescrizione per l'ingresso nel territorio italiano dei familiari è quella dell'art. 5 del ri- chiamato decreto legislativo, che fa unicamente riferimento alla necessità di disporre del visto di ingresso (così art. 5, commi 2 e 3: … 2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è ri- chiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità eso- nera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuita- mente e con priorità rispetto alle altre richieste).
2 Ciò chiarisce la ragione per cui, nel caso di specie, non risulta allegato agli atti il nulla osta al rilascio del visto, non richiesto in quanto non necessario.
D'altro canto lo stesso art. 20 del d.lgs n. 150/2011 e ss. modifiche, contempla al pro- prio terzo comma l'ulteriore ipotesi per cui “La sentenza che accoglie il ricorso può di- sporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta”; talché, in definitiva, il giudice può essere chiamato ad accertare in via autonoma la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto, persino in assenza del nulla osta.
Quanto al diritto all'ingresso ed al soggiorno dei familiari dei cittadini italiani, è l'art. 2 del D. Lgs. 30/2007 che individua i “familiari” aventi tale diritto e tra questi, esattamen- te, il coniuge ed i figli minorenni, com'è nel caso in esame: art. 2 ….(omissis) … 1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registra- ta sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condi- zioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
…(omissis) …”.
Il ricorrente ed i su richiamati familiari rientrano dunque nell'ambito di applicazione di detta normativa, con diritto al rilascio dei visti una volta verificato il dedotto rapporto di parentela e coniugio.
Ciò considerato, si tratta poi di valutare l'eventuale inadempimento da parte dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad.
Al riguardo deve ritenersi innanzitutto provata la circostanza che il sig. Parte_1 avesse investito la medesima per la legalizzazione dei documenti e successivo rilascio del visto d'ingresso in favore dei propri congiunti come dimostrano le comunicazioni a mezzo Mail Pec alla stessa inviate dal legale dell'odierno ricorrente, rispettivamente in data 03.10.2023 e 06.11.2023.
Tali mail non sono state smentite in alcun modo dall'ambasciata, né in questa sede di- sconosciute dal ministero convenuto che non si è costituito in giudizio e per tale ragione costituiscono valida prova di quanto dedotto dal ricorrente.
A fronte della richiesta di legalizzazione dei documenti e rilascio dei visti non è tuttavia intervenuto alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione.
3 Pur in assenza di un provvedimento impugnato, il Tribunale deve ritenersi investito del potere di esaminare nel merito il ricorso proposto in quanto diversamente la parte si troverebbe nell'oggettiva impossibilità di vedere tutelate in giudizio le proprie ragioni per un tempo indefinito ovvero fino all'adozione di un provvedimento formale da parte dell'amministrazione, con conseguente violazione dei principi costituzionali dettati in tema di diritto di difesa e di quelli sottesi all'effettività del diritto comunitario.
Nello specifico, il silenzio serbato dall'Ambasciata di Italia ad Islamabad costituisce si- lenzio non qualificato non facendo da esso discendere l'ordinamento alcuna conseguen- za giuridica (a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto): trattasi, dunque, di silenzio-inadempimento che, in considerazione della particolare natura del diritto sog- gettivo leso, rientra nella competenza del Tribunale ordinario e non del Giudice ammi- nistrativo (art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998).
Il diritto al ricongiungimento familiare, infatti, costituisce un diritto fondamentale della persona umana che, come tale, non può essere sacrificato a tempo indeterminato da un comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione la quale deve ritenersi di con- seguenza onerata, pur nel bilanciamento degli interessi pubblicistici in gioco, di fornire una risposta al richiedente entro termini ragionevoli.
Nel caso di specie, va considerato che non essendo stata allegata dal ricorrente la copia della richiesta originariamente inoltrata alla rappresentanza diplomatica, né altra docu- mentazione da cui poter trarre certezza in ordine al tempo di proposizione della stessa e quindi che effettivamente si tratti di oltre due anni (prima dell'introduzione del giudizio), sono le Mail Pec della difesa e da questa prodotte a dimostrare l'intervenuta richiesta dei visti formulata dal sig. e come la stessa sia rimasta priva di riscontro Parte_1 dall'autunno del 2024.
L'esistenza di un problema di inadempimento da parte dell' Controparte_5
può dirsi comprovata in questi termini, non potendosi procrastinare sine die
[...]
l'espletamento della procedura per il rilascio del visto.
Ciò posto e ritenuti astrattamente sussistenti, per i motivi sopra esposti, il diritto del ri- corrente al ricongiungimento familiare di moglie e figlio minorenne nonché il ritardo nell'espletamento della procedura (che ad oggi non risulta ancora espletata), va conside- rato come nel caso concreto difetti - allo stato - un controllo di autenticità della docu- mentazione anagrafica e di stato di famiglia allegata dal ricorrente a prova dei rapporti di parentela, considerato tra l'altro che il sig. ha prodotto agli atti tale do- Parte_1
4 cumentazione munita della traduzione in lingua italiana mentre la stessa non appare le- galizzata (o, in epoca successiva, quantomeno apostillata, stante la recente adesione del
Pakistan alla Convenzione dell'Aja sull'Apostilla del 1961).
In ragione di ciò, considerato da un lato che il diritto all'unità familiare e quindi al ricon- giungimento familiare costituisce un diritto fondamentale della persona umana, e dall'altro che il rilascio del visto nei confronti del familiare è comunque subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute, la richiesta di va accolta affinché l'Ambasciata di Italia ad Islama- Parte_1 bad fissi l'appuntamento ai fini della legalizzazione dei documenti e, all'esito della positi- va verifica degli stessi, provveda al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento in favore dei familiari del richiedente, sig.ra (n. 06.09.2000 a Gujrat in CP_2 CP_5
) ed il figlio minorenne (n.08.08.2020 a Gujrat in Pakistan), ciò entro il
[...] Persona_1 termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte dello stesso.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno così si valuta.
La Legge n. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute al risarci- mento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Al riguardo va osservato come possa essere ritenuto “fatto notorio relativo” quello per cui il Pakistan è interessato da un assai importante flusso migratorio talché la rappresen- tanza diplomatica competente alle verifiche ed al rilascio dei visti è gravata da una enor- me mole di lavoro e si trova ad operare in condizioni particolarmente difficili, tanto che lo stesso legislatore all'art. 3 del D.L. n.145 del 2024 ha dato atto (seppur con riferimen- to alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri) che il Pakistan è un paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da docu- mentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge.
Ciò considerato, si ritiene che, certamente esclusa la violazione dolosa, neppure possa valutarsi la sussistenza di una inosservanza colposa da parte dell'amministrazione dei tempi di espletamento della pratica.
La relativa domanda non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono in ogni caso la soccombenza prevalente del Controparte_6
e, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del convenu-
[...] CP_1 to e della natura della controversia, vengono liquidate, previa applicazione delle diminu-
5 zioni di legge in considerazione della modesta attività processuale svolta, nei valori mi- nimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione - Prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1 ordina all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad (Pakistan) di provvedere alla fissazione di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti ed il rilascio, all'esito e secondo quanto in motivazione, del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della coniuge (n. 06.09.2000 a Gujrat in Pakistan) e del figlio mino- CP_2 renne (n.08.08.2020 a Gujrat in Pakistan), entro 20 (venti) giorni dalla Persona_1 comunicazione della presente sentenza;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
, che si liquidano in € 1.840,00 per onorari (comprensivi di rimborso for- Parte_1 fettario 15%), oltre anticipazioni ed accessori di legge, disponendo la distrazione in fa- vore dell'Avv. Caterina Bozzoli, antistataria.
Si comunichi.
Venezia, 19 Aprile 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
6
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EURO-
PEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e ss. c.p.c.
Nella causa iscritta al N. 2228/2024 del Ruolo Generale, promossa con ricorso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bozzoli del Foro di Pa- Parte_1 dova
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace -
Oggetto: ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.lgs. 150/2011 avverso il silenzio dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di rilascio di visto di ingresso per ri- congiungimento familiare e risarcimento danni.
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, il sig.
, nato in [...] il [...], naturalizzatosi cittadino italiano, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il rilascio del visto di ingresso in favore della moglie e del figlio minorenne, , stante il protrarsi CP_2 Persona_1 dell'inerzia dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad e l'illegittimità del silenzio dalla mede- sima serbato.
1 In particolare il ricorrente deduce: (1) di essere regolarmente residente in Italia da oltre
15 anni e che, divenuto cittadino italiano, sin dal 2021 si attivava presso l'Ambasciata italiana ad Islamabad al fine di ottenere la legalizzazione dei documenti attestanti la pa- rentela e chiedere il rilascio del visto per motivi familiari in favore della moglie e del fi- glio nato nel 2020; (2) che per due anni, tuttavia, l'ambasciata non dava alcun riscontro a tali richieste, vedendosi così costretto a rivolgersi all'odierno proprio legale al fine di sol- lecitare il rilascio dei visti da parte della stessa;
(3) che nel persistere del silenzio dell'Amministrazione, pur a fronte del termine di legge previsto dall'art. 6, comma 5,
DPR 394/99, secondo cui il visto d'ingresso per motivi familiari deve essere rilasciato entro 30 giorni, l'istante presentava quindi l'odierno ricorso ex art. 30 d.lgs. 286/98 av- verso il silenzio – inadempimento sulla richiesta di visto per motivi familiari, chiedendo ne venga ordinato il rilascio, nonché il risarcimento del danno da liquidarsi in via equita- tiva.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
Orbene. Va innanzitutto considerato che nella fattispecie che qui occupa il soggetto ri- chiedente il ricongiungimento familiare nei confronti della coniuge e del figlio, stranieri extracomunitari, è un cittadino italiano.
Diversamente dall'ipotesi in cui detto ricongiungimento sia richiesto dallo straniero ex- tracomunitario, regolarmente soggiornante nel territorio italiano, ai sensi degli artt. 28,
29 e 29 bis del D. Lgs.vo 286/98 e successive modifiche e integrazioni, e per cui il rela- tivo procedimento si divide nelle due fasi (1) di rilascio del nulla osta da parte della
[...]
e (2) di rilascio del visto d'ingresso da parte dell'Autorità Controparte_3
Consolare, nel caso che il richiedente sia cittadino italiano il previo rilascio del Nulla osta da parte della non si rende, infatti, necessario. CP_4
Trova applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.30/2007 che ha recepito la Direttiva
2004/38/CE.
La prescrizione per l'ingresso nel territorio italiano dei familiari è quella dell'art. 5 del ri- chiamato decreto legislativo, che fa unicamente riferimento alla necessità di disporre del visto di ingresso (così art. 5, commi 2 e 3: … 2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è ri- chiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità eso- nera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuita- mente e con priorità rispetto alle altre richieste).
2 Ciò chiarisce la ragione per cui, nel caso di specie, non risulta allegato agli atti il nulla osta al rilascio del visto, non richiesto in quanto non necessario.
D'altro canto lo stesso art. 20 del d.lgs n. 150/2011 e ss. modifiche, contempla al pro- prio terzo comma l'ulteriore ipotesi per cui “La sentenza che accoglie il ricorso può di- sporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta”; talché, in definitiva, il giudice può essere chiamato ad accertare in via autonoma la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto, persino in assenza del nulla osta.
Quanto al diritto all'ingresso ed al soggiorno dei familiari dei cittadini italiani, è l'art. 2 del D. Lgs. 30/2007 che individua i “familiari” aventi tale diritto e tra questi, esattamen- te, il coniuge ed i figli minorenni, com'è nel caso in esame: art. 2 ….(omissis) … 1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registra- ta sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condi- zioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
…(omissis) …”.
Il ricorrente ed i su richiamati familiari rientrano dunque nell'ambito di applicazione di detta normativa, con diritto al rilascio dei visti una volta verificato il dedotto rapporto di parentela e coniugio.
Ciò considerato, si tratta poi di valutare l'eventuale inadempimento da parte dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad.
Al riguardo deve ritenersi innanzitutto provata la circostanza che il sig. Parte_1 avesse investito la medesima per la legalizzazione dei documenti e successivo rilascio del visto d'ingresso in favore dei propri congiunti come dimostrano le comunicazioni a mezzo Mail Pec alla stessa inviate dal legale dell'odierno ricorrente, rispettivamente in data 03.10.2023 e 06.11.2023.
Tali mail non sono state smentite in alcun modo dall'ambasciata, né in questa sede di- sconosciute dal ministero convenuto che non si è costituito in giudizio e per tale ragione costituiscono valida prova di quanto dedotto dal ricorrente.
A fronte della richiesta di legalizzazione dei documenti e rilascio dei visti non è tuttavia intervenuto alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione.
3 Pur in assenza di un provvedimento impugnato, il Tribunale deve ritenersi investito del potere di esaminare nel merito il ricorso proposto in quanto diversamente la parte si troverebbe nell'oggettiva impossibilità di vedere tutelate in giudizio le proprie ragioni per un tempo indefinito ovvero fino all'adozione di un provvedimento formale da parte dell'amministrazione, con conseguente violazione dei principi costituzionali dettati in tema di diritto di difesa e di quelli sottesi all'effettività del diritto comunitario.
Nello specifico, il silenzio serbato dall'Ambasciata di Italia ad Islamabad costituisce si- lenzio non qualificato non facendo da esso discendere l'ordinamento alcuna conseguen- za giuridica (a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto): trattasi, dunque, di silenzio-inadempimento che, in considerazione della particolare natura del diritto sog- gettivo leso, rientra nella competenza del Tribunale ordinario e non del Giudice ammi- nistrativo (art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998).
Il diritto al ricongiungimento familiare, infatti, costituisce un diritto fondamentale della persona umana che, come tale, non può essere sacrificato a tempo indeterminato da un comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione la quale deve ritenersi di con- seguenza onerata, pur nel bilanciamento degli interessi pubblicistici in gioco, di fornire una risposta al richiedente entro termini ragionevoli.
Nel caso di specie, va considerato che non essendo stata allegata dal ricorrente la copia della richiesta originariamente inoltrata alla rappresentanza diplomatica, né altra docu- mentazione da cui poter trarre certezza in ordine al tempo di proposizione della stessa e quindi che effettivamente si tratti di oltre due anni (prima dell'introduzione del giudizio), sono le Mail Pec della difesa e da questa prodotte a dimostrare l'intervenuta richiesta dei visti formulata dal sig. e come la stessa sia rimasta priva di riscontro Parte_1 dall'autunno del 2024.
L'esistenza di un problema di inadempimento da parte dell' Controparte_5
può dirsi comprovata in questi termini, non potendosi procrastinare sine die
[...]
l'espletamento della procedura per il rilascio del visto.
Ciò posto e ritenuti astrattamente sussistenti, per i motivi sopra esposti, il diritto del ri- corrente al ricongiungimento familiare di moglie e figlio minorenne nonché il ritardo nell'espletamento della procedura (che ad oggi non risulta ancora espletata), va conside- rato come nel caso concreto difetti - allo stato - un controllo di autenticità della docu- mentazione anagrafica e di stato di famiglia allegata dal ricorrente a prova dei rapporti di parentela, considerato tra l'altro che il sig. ha prodotto agli atti tale do- Parte_1
4 cumentazione munita della traduzione in lingua italiana mentre la stessa non appare le- galizzata (o, in epoca successiva, quantomeno apostillata, stante la recente adesione del
Pakistan alla Convenzione dell'Aja sull'Apostilla del 1961).
In ragione di ciò, considerato da un lato che il diritto all'unità familiare e quindi al ricon- giungimento familiare costituisce un diritto fondamentale della persona umana, e dall'altro che il rilascio del visto nei confronti del familiare è comunque subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute, la richiesta di va accolta affinché l'Ambasciata di Italia ad Islama- Parte_1 bad fissi l'appuntamento ai fini della legalizzazione dei documenti e, all'esito della positi- va verifica degli stessi, provveda al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento in favore dei familiari del richiedente, sig.ra (n. 06.09.2000 a Gujrat in CP_2 CP_5
) ed il figlio minorenne (n.08.08.2020 a Gujrat in Pakistan), ciò entro il
[...] Persona_1 termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte dello stesso.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno così si valuta.
La Legge n. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute al risarci- mento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Al riguardo va osservato come possa essere ritenuto “fatto notorio relativo” quello per cui il Pakistan è interessato da un assai importante flusso migratorio talché la rappresen- tanza diplomatica competente alle verifiche ed al rilascio dei visti è gravata da una enor- me mole di lavoro e si trova ad operare in condizioni particolarmente difficili, tanto che lo stesso legislatore all'art. 3 del D.L. n.145 del 2024 ha dato atto (seppur con riferimen- to alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri) che il Pakistan è un paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da docu- mentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge.
Ciò considerato, si ritiene che, certamente esclusa la violazione dolosa, neppure possa valutarsi la sussistenza di una inosservanza colposa da parte dell'amministrazione dei tempi di espletamento della pratica.
La relativa domanda non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono in ogni caso la soccombenza prevalente del Controparte_6
e, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del convenu-
[...] CP_1 to e della natura della controversia, vengono liquidate, previa applicazione delle diminu-
5 zioni di legge in considerazione della modesta attività processuale svolta, nei valori mi- nimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione - Prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1 ordina all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad (Pakistan) di provvedere alla fissazione di un appuntamento per la legalizzazione dei documenti ed il rilascio, all'esito e secondo quanto in motivazione, del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della coniuge (n. 06.09.2000 a Gujrat in Pakistan) e del figlio mino- CP_2 renne (n.08.08.2020 a Gujrat in Pakistan), entro 20 (venti) giorni dalla Persona_1 comunicazione della presente sentenza;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
, che si liquidano in € 1.840,00 per onorari (comprensivi di rimborso for- Parte_1 fettario 15%), oltre anticipazioni ed accessori di legge, disponendo la distrazione in fa- vore dell'Avv. Caterina Bozzoli, antistataria.
Si comunichi.
Venezia, 19 Aprile 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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