TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/10/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 148/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
O che lo rappresenta e difende per procura in atti, Ricorrente Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1 ma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa – Ufficio CP_2
di Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio CP_3
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allega di essere stata assunta come docente a tempo determinato per gli aa.ss
2017/18, 2018/19; 2019/20, 2020/21 maturando per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale ( pari a gg_ 68,38_) ; chiedeva quindi la condanna del convenuto CP_1 al pagamento della complessiva somma di euro 3.825,17 a titolo di indennità per ferie non godu- te, secondo i conteggi esposti in ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma
8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( sentenza C.G.UE n° 18.1.24 nel- la causa C-218/22).
Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conse- guenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso, allegando: Controparte_4 che nell'individuazione dei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici re- gionali devono essere imputati a ferie tutti i giorni feriali che ricadono nel periodo di sospensione delle lezioni, compresi i sabati;
che successivamente all'entrata in vigore del comma 55, dell'art. 1,
1 della Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall'1.1.2013, è consentita la “monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettan- ti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l'obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto, ai fini della monetizza- zione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie”; che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Ha contestato in ogni caso i conteggi della ricorrente e in mero subordine riconosciuto come do- vuta una minor somma pari a 2.870,65
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc .
Si osserva
La domanda va accolta per le ragioni che seguono.
Il quadro normativo
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni defi- niti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Sta- to e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consenti- ta per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di so- stituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la fi- nanza pubblica”.
Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabili- sce poi “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministra- zione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commis- sione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trat- tamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del li- mite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a de- correre dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplina- re ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario sup- 2 plente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didat- tiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spet tanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate e quindi in conformità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di rife- rimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione Lavo- ro (n 14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso av- viso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, diret- tiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sen- tenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitu- tiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considera- to automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”
E' poi utile evidenziare quanto ritenuto in tempi recenti dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord.
n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva.
Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19
CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno sco- lastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle fe- rie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo ob- bligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle 3 ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere libera- mente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro,
i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il dato- re di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tem- pi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il da- tore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuo- la, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazio- ne delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che la do- cente non è stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui.
Dal canto suo, il resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. CP_1
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di la- voro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35
CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 2870,65 ,come risulta dai conteggi offerti in comunica- zione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli inte- ressi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
4 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore Controparte_4 parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 2870,65 il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la ri- valutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1314,00 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in fa- vore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.; IVA e Cassa come per leg- ge
Sentenza resa a seguito di discussione in forma scritta ex art 127 ter cpc e depositata in data 22.10.25 in Cuneo
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
O che lo rappresenta e difende per procura in atti, Ricorrente Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1 ma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa – Ufficio CP_2
di Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo D'Azeglio CP_3
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allega di essere stata assunta come docente a tempo determinato per gli aa.ss
2017/18, 2018/19; 2019/20, 2020/21 maturando per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale ( pari a gg_ 68,38_) ; chiedeva quindi la condanna del convenuto CP_1 al pagamento della complessiva somma di euro 3.825,17 a titolo di indennità per ferie non godu- te, secondo i conteggi esposti in ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma
8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incondizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( sentenza C.G.UE n° 18.1.24 nel- la causa C-218/22).
Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conse- guenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso, allegando: Controparte_4 che nell'individuazione dei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici re- gionali devono essere imputati a ferie tutti i giorni feriali che ricadono nel periodo di sospensione delle lezioni, compresi i sabati;
che successivamente all'entrata in vigore del comma 55, dell'art. 1,
1 della Legge n. 228/2012 e quindi a decorrere dall'1.1.2013, è consentita la “monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura dei giorni di ferie spettan- ti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Fermo restando l'obbligo di fruire delle ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto, ai fini della monetizza- zione a nulla rileva se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie”; che le ferie dei docenti con contratti per supplenza breve o fino al 30 giugno possono essere monetizzate solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Ha contestato in ogni caso i conteggi della ricorrente e in mero subordine riconosciuto come do- vuta una minor somma pari a 2.870,65
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc .
Si osserva
La domanda va accolta per le ragioni che seguono.
Il quadro normativo
Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12, che dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni defi- niti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Sta- to e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consenti- ta per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di so- stituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la fi- nanza pubblica”.
Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L.135/2012) stabili- sce poi “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministra- zione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commis- sione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trat- tamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del li- mite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a de- correre dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplina- re ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario sup- 2 plente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didat- tiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spet tanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Tanto premesso, deve considerarsi che tali norme vanno poi interpretate e quindi in conformità alle norme del diritto dell'Unione per come interpretate dalla Corte di Giustizia , secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di rife- rimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Giova poi ricordare che secondo quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione sezione Lavo- ro (n 14268/5 Maggio 2022) e n. 16715 del 17,6.24) “il docente precario che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto alla indennità sostituiva a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso av- viso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, diret- tiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sen- tenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitu- tiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considera- to automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”
E' poi utile evidenziare quanto ritenuto in tempi recenti dalla Corte di Cassazione, sez. lav., ord.
n. 13440 del 15.5.2024, che affronta la questione del diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva.
Più nello specifico, la Cassazione ha rilevato che la normativa contrattuale previgente (art. 19
CCNL Scuola 2006/2009) non obbligava i docenti precari a fruire delle ferie durante l'anno sco- lastico. Pertanto, se non avevano potuto goderle per motivi non imputabili a loro, avevano diritto al pagamento di un'indennità sostitutiva. Nella seconda parte dell'ordinanza, la Corte affronta la questione specifica del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte dei docenti precari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di diritto alle ferie, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del suo diritto alle fe- rie e della possibilità di perderle se non le fruisce. Se il datore di lavoro non adempie a questo ob- bligo, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che: i docenti precari non sono obbligati a fruire delle 3 ferie durante l'anno scolastico. A differenza dei docenti a tempo indeterminato, i quali possono essere obbligati a fruire delle ferie d'ufficio, i docenti precari hanno la facoltà di decidere libera- mente quando godere delle proprie ferie;
le ferie non godute dai docenti precari possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Ciò significa che, al termine del loro rapporto di lavoro,
i docenti precari hanno diritto a ricevere una indennità per le ferie che non hanno goduto;
il dato- re di lavoro è tenuto a informare i docenti precari del loro diritto alle ferie e della possibilità di perderle se non fruite. La scuola ha l'obbligo di comunicare ai docenti precari le modalità e i tem- pi per la fruizione delle ferie, nonché le conseguenze del mancato godimento delle stesse;
se il da- tore di lavoro non adempie all'obbligo di informazione, i docenti precari ha diritto all'indennità sostitutiva anche per le ferie non richieste. In caso di mancata comunicazione da parte della scuo- la, i docenti precari hanno diritto a ricevere il compenso economico per tutte le ferie maturate e non godute, indipendentemente dal fatto che le abbiano o meno richieste.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazio- ne delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
Nel caso di specie, risulta non contestato, e pertanto provato ex art. 115, co.1, c.p.c., che la do- cente non è stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione limitatamente agli anni scolastici residui.
Dal canto suo, il resistente non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. CP_1
Considerato il quadro normativo sopra riportato, deve ritenersi che il diritto alla monetizzazione delle ferie sorge solo nel momento in cui il dipendente può godere delle ferie e, nel caso di specie, solo al momento della cessazione del rapporto.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute in relazione agli aa.ss. in cui ha prestato servizio in virtù di contratti di la- voro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche da liquidarsi ai sensi dell'art. 35
CCNL Scuola Vigente e condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la relativa indennità in misura pari ad euro 2870,65 ,come risulta dai conteggi offerti in comunica- zione dalla parte resistente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di completezza, di ragionevolezza e di coerenza;
il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli inte- ressi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
4 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare in favore Controparte_4 parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 2870,65 il tutto oltre interessi legali e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la ri- valutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1314,00 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre contributo unificato se versato, con distrazione in fa- vore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.; IVA e Cassa come per leg- ge
Sentenza resa a seguito di discussione in forma scritta ex art 127 ter cpc e depositata in data 22.10.25 in Cuneo
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
5