Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 24/04/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G.30932 Sent. 72/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
Vito Tenore Presidente Gaetano Berretta Giudice relatore Laura De Rentiis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n.30932 del registro di Segreteria, ed in relazione all’istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c., presentata, con comparsa depositata agli atti del giudizio, dal Signor ZZ IO (C.F. [...]), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall’avv. Alessandra Blasi del Foro di Milano (alessandra.blasi@milano.pecavvocati.it), con elezione di domicilio (anche digitale) in Milano, Via Mascheroni n. 31, presso lo studio del difensore e all’indirizzo pec alessandra.blasi@milano.pecavvocati.it.
Visto l’atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 18.7.2025.
Vista l’istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., presentata dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata agli atti del giudizio in data 29.12.2025.
Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell’art. 130, comma 1, c.g.c., depositato in data 1.12.2025.
Visto il Decreto n.2/2026, depositato in segreteria in data 6.2.2026, con il quale la Sezione ha accolto l’istanza di applicazione del rito abbreviato.
Uditi, all’udienza in camera di consiglio del 15.4.2026, il Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Selene Francesca Lupacchino e l’Avv. Alessandra Blasi per il convenuto ZZ IO.
FATTO
Con atto di citazione depositato il 18.7.2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio l’Arch. ZZ IO, Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) a far data dall’1.10.2019 , per sentirlo condannare – con imputazione a titolo di colpa grave - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro 262.012,70, asseritamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in conseguenza dell’intervenuta alienazione, nel contesto temporale 2020 - 2022, di tre terreni appartenenti al patrimonio comunale. Secondo l’organo requirente la cessione di tali terreni sarebbe stata gestita con modalità illecite in ragione della mancata corretta individuazione dell’effettivo valore dei beni oggetto di alienazione e del mancato espletamento di procedure di evidenza pubblica.
L’organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a seguito della ricezione di specifiche denunce del Segretario Comunale di Trezzano sul Naviglio (note del 16.11.2023, del 25.1.2024 e del 7.2.2024) e ha proceduto a svolgere l’attività istruttoria sulla base della documentazione trasmessa dall’ente territoriale e tramite l’acquisizione di elementi di valutazione del valore dei beni oggetto di cessione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A sostegno della domanda risarcitoria veniva riferito, in sintesi, quanto segue.
1) Vendita di un terreno sito in via Fucini, ang. Mascheroni, individuato al NCEU al fg. 1 mapp. 318, mq. 645.
- Con delibere consiliari n.74/2020 e n. 20/2021 veniva approvato il Documento Unico di Programmazione e la relativa nota di aggiornamento, dalle quali risultava che il valore del terreno in questione fosse pari ad euro 30.500,00.
- In data 08.06.2021 veniva presentata dal sig. NZ LU, legale rappresentante di Abitare & Co. s.r.l., una manifestazione di interesse all'acquisto del terreno.
- Successivamente alla comunicazione dell'avvio del procedimento per l'alienazione dell'area, alla comunicazione del prezzo dell’area pari ad euro 40.000,00 (importo leggermente maggiore di quello indicato nel Dup) e all’informativa al confinante Sig. Partegiani, il sig. NZ accettava il prezzo e, in data 03.11.2021, effettuava il pagamento.
- In data 19.11.2021, veniva concluso il contratto di compravendita tra Comune e Società;
- nonostante nel Dup il terreno fosse stato valorizzato e nel contratto di compravendita si facesse riferimento ad una stima redatta dall’arch. ZZ attestante il valore del terreno, tale stima non risultava agli atti.
- La valorizzazione del terreno in euro 40.000,00, accanto alla definizione di “reliquato che non riveste alcun interesse per l’ente” data dal medesimo arch. ZZ nella comunicazione del prezzo alla parte, consentiva a quest’ultimo di prescindere dall’espletamento di una procedura di evidenza pubblica.
- La Procura contabile conferiva un incarico all'Agenzia delle Entrate affinché determinasse il valore dell'area al momento dell’alienazione, alla luce della peculiarità del terreno e della relativa destinazione; il valore veniva quantificato in euro 190.610,82 (nota prot. n. 9630/2024).
2) Vendita di un terreno sito in via Caravaggio, individuato al NCEU al fg. 6 mapp. 1228, mq. 520.
- Con delibere consiliari n.74/2020 e n. 20/2021 veniva approvato il Dup e la relativa nota di aggiornamento, dalle quali risultava che il valore del terreno in questione fosse pari ad euro 13.000,00.
- In data 28.05.2021 veniva presentata dal sig. GA IO una manifestazione di interesse all'acquisto del terreno.
- Successivamente alla comunicazione dell'avvio del procedimento per l'alienazione dell'area e del prezzo pari ad euro 13.000,00 - senza alcuna richiesta ai confinanti per la loro eventuale manifestazione di interesse sulla medesima area - il sig. GA accettava il prezzo e, in data 3.11.2021 effettuava il pagamento.
- In data 23.09.2021, veniva concluso il contratto di compravendita tra il Comune e il Sig. GA.
- Nonostante nel Dup il terreno fosse stato valorizzato e nel contratto di compravendita si facesse riferimento ad una stima redatta dall’arch. ZZ attestante il valore del terreno, tale stima non risultava agli atti.
- La valorizzazione del terreno in euro 13.000,00, accanto alla definizione di “reliquato che non riveste alcun interesse per l’ente” data dal medesimo arch. ZZ, consentiva a quest’ultimo di prescindere dall’espletamento di una procedura di evidenza pubblica.
- a fronte di ciò, la Procura contabile incaricava l'Agenzia delle Entrate di determinare il valore dell'area in questione, che veniva quantificato in euro 84.870,98 (nota prot. n. 9629/2024).
- I confinanti dell’area ceduta, ignari dell’intenzione del Comune di procedere all’alienazione (stante l’assenza di una procedura ad evidenza pubblica e l’assenza di una specifica informativa), venuti a conoscenza del trasferimento, presentavano ricorso al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dei provvedimenti inerenti alla procedura di alienazione e il relativo contratto di compravendita. - Il Tar per la Lombardia (investito della vicenda dopo che il Consiglio di Stato aveva ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa e aveva, in riforma della sentenza di primo grado, rimesso la causa al medesimo Tar), con sentenza n. 2262/2024, prendeva atto dell’omesso coinvolgimento dei confinanti “quantomeno attraverso un’adeguata pubblicizzazione della procedura stessa ovvero mediante la comunicazione agli stessi dell’avvio della procedura in parola” e, conseguentemente, annullava la determinazione n. 808/2021 con cui era stato approvato lo schema di compravendita.
- Sebbene il Tar si fosse limitato ad annullare soltanto il provvedimento amministrativo di approvazione del contratto di compravendita, dichiarando inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita, quest’ultimo sarebbe destinato a perdere efficacia atteso che il Comune – come comunicato dal Segretario Comunale - avrebbe “avviato delle interlocuzioni al fine di risolvere la controversia mediante la stipula di un accordo transattivo che, al fine di evitare il giudizio in sede civile, preveda la risoluzione consensuale del contratto di compravendita”).
3) Vendita di un terreno sito in via Goldoni, individuato al NCEU al fg. 7 mapp. 828, mq. 2.585,00.
- Con delibere consiliari n.74/2020 e n. 20/2021 veniva approvato il Dup e la relativa nota di aggiornamento, dalle quali risultava che il valore del terreno fosse pari ad euro 90.500,00.
- In data 3.10.2019 la società Tip Club srl congiuntamente a Seven Roads srl manifestavano l’interesse ad acquistare il terreno in oggetto. - In data 29.10.2019, l’arch. ZZ predisponeva una relazione di due pagine, denominata “Valutazione di stima”, nella quale dava atto che il terreno in questione tra il 1992 e il 2014 era stato concesso in uso alla società Tip Club nell'ambito della formazione del titolo edilizio per la costruzione di un albergo e che attualmente risultava come area giardino con essenze arboree e arbustive di pertinenza accessoria dell'hotel Blu Visconti di via Goldoni e concludeva affermando che “in relazione alla conformazione dell'area, della sua totale carenza di propria capacità edificatoria e la sua scarsa capacità di poter assolvere un'autonoma funzione, si ritiene che il maggior valore economico e commerciale che la stessa può sviluppare è se la stessa proseguisse a svolgere la funzione di pertinenza verde dell'albergo ristorante a destra adiacente” e che il valore dell’area poteva essere calcolato in euro 90.475,00.
- In data 2.3.2020, il Comune manifestava l’intento di voler procedere all’alienazione dell’area al prezzo sopra indicato (senza manifestare l’intenzione di procedere mediante evidenza pubblica e senza informare preventivamente i confinanti).
- Dopo aver domandato alla società Seven Roads srl, nel frattempo divenuta proprietaria dell’albergo, di confermare l’interesse all’acquisto ed aver ottenuto tale conferma, il Comune trasmetteva diversi solleciti al fine del perfezionamento della compravendita.
- La Seven Roads srl, che nel frattempo aveva ottenuto una rateizzazione, versava l’importo concordato in tre rate.
- Con determina n. 312/2022, veniva approvato lo schema dell’atto di compravendita.
- In data 27.04.2022 il Comune procedeva alla stipula del contratto di compravendita a favore del legale rappresentante della Seven Roads srl.
- Venivano omesse le procedure di evidenza pubblica.
- La Procura contabile conferiva un incarico all'Agenzia delle Entrate affinché determinasse il valore dell'area al momento dell’alienazione.
- Il valore veniva quantificato in euro 231.983,09 (nota prot. n. 9631/2024).
Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale contestava al convenuto di aver omesso, con condotta gravemente negligente, di elaborare una congrua valutazione del valore dei beni immobili oggetto di alienazione e di aver proceduto alle cessioni in assenza di procedure di evidenza pubblica.
Il pregiudizio erariale imputabile alla condotta dell’Arch. ZZ veniva quantificato nelle seguenti componenti.
1) Terreno di Via Fucini.
Il danno erariale veniva fissato in misura pari alla differenza tra il valore del bene immobile individuato nella stima dell’Agenzia delle Entrate (prudentemente ridotto del 10%) e il prezzo di compravendita (euro 171.549,74 – euro 40.000,00 = euro 131.549,74).
2) Terreno di Via Caravaggio.
Stante la ritenuta inefficacia del contratto di compravendita, il danno erariale non veniva rapportato alla differenza di stima, ma limitato alla somma di euro 12.153,18, corrispondente alle spese legali sostenute dall’ente territoriale per il giudizio innanzi al Tar. Tali esborsi non si sarebbero verificati se i confinanti non avessero adito il Giudice Amministrativo lamentando l’omessa adozione di una forma di pubblicità idonea a garantire la loro partecipazione al procedimento di alienazione.
3) Terreno di Via Goldoni.
Il pregiudizio veniva quantificato in misura pari alla differenza tra il valore del bene immobile individuato nella stima dell’Agenzia delle Entrate (prudentemente ridotto del 10%) e il prezzo di compravendita (euro 208.784,78 – euro 90.475,00= euro 118.309,78).
Il danno complessivo addebitabile all’Arch. ZZ veniva pertanto quantificato nella somma di euro 262.012,70.
La Procura Regionale dava conto di aver fatto precedere il deposito dell’atto di citazione dalla notificazione dell’invito a fornire deduzioni e dopo aver analizzato e confutato le deduzioni difensive presentate dal convenuto nella fase preprocessuale, concludeva domandando la sua condanna al risarcimento, in favore del Comune di Trezzano sul Naviglio, della somma di euro 262.012,70, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 25.7.2025, il giudizio veniva fissato per l’udienza dibattimentale del 29.1.2026.
Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 29.12.2025, si è costituito in giudizio l’Arch. ZZ IO, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Blasi del Foro di Milano.
Il convenuto ha riepilogato gli svolgimenti processuali e le contestazioni avanzate dall’organo requirente nei propri confronti e dopo aver eccepito l’infondatezza della prospettazione accusatoria formulata dalla Procura Regionale ed aver rimarcato la correttezza della propria condotta, ha formulato tuttavia istanza di definizione abbreviata del giudizio di responsabilità (art. 130 c.g.c.) con il pagamento della somma di euro 50.000,00, pari a circa il 20% della somma oggetto di richiesta risarcitoria.
Veniva inoltre richiesto di apporre sull'originale della sentenza e di ogni provvedimento pronunciato nei confronti dell’Arch. ZZ IO un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle sue generalità e di altri dati identificativi.
Sull’istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria depositata agli atti del giudizio in data 1.12.2025, ha espresso parere favorevole alla definizione agevolata, sia in ordine all’an, sia in ordine al quantum proposto.
Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del 30.12.2025, il giudizio relativo all’istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato è stato quindi chiamato per la camera di consiglio del 29.1.2026, nella quale l’Avv. Alessandra Blasi ha formulato istanza di adeguamento della somma di euro 50.000,00 proposta per la definizione del procedimento con il rito abbreviato, in considerazione delle previsioni legislative introdotte con la Legge n.1/2026, in vigore dal 22.1.2026.
Premesso che la somma prevista per la definizione del procedimento con rito abbreviato non può superare il 50% della domanda risarcitoria e che la novella legislativa ha introdotto, in generale, un limite di addebito del 30% rispetto al danno erariale azionato, la difesa ha domandato la riduzione proporzionale della somma agevolata.
Sull’istanza della difesa la Procura Regionale ha ritenuto di confermare il parere reso sull’originaria istanza e si è rimessa alle valutazioni del Collegio in ordine alla quantificazione della somma dovuta per la definizione del rito abbreviato.
Con Decreto n.2/2026, depositato in segreteria in data 6.2.2026, l’istanza di applicazione del rito abbreviato è stata accolta.
La Sezione, avuto riguardo alle evidenze fattuali della vicenda controversa, ha ritenuto ammissibile l’istanza, non essendo in particolare ravvisabile, nella fattispecie, un doloso arricchimento del convenuto.
Il Decreto n.2/2026 ha inoltre preso in considerazione la richiesta di adeguamento della somma proposta per la definizione del giudizio abbreviato sulla base delle previsioni della Legge n.1/2026.
E’ stato evidenziato quanto segue.
“L’art. 1 della Legge n.1/2026 ha in particolare previsto (comma 1, lettera a, punto n.5) l’integrazione dell’art.1 della Legge n.20/1994 con l’introduzione di un comma 1-octies, a mente del quale “ Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”.
Premesso che la stessa Legge n.1/2026 ha previsto (art.6) che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”, la Sezione ritiene che l’istanza formulata dalla difesa del convenuto debba essere presa in considerazione, atteso che la definizione agevolata con il pagamento di una somma di euro 50.000,00 a fronte di un pregiudizio erariale eventualmente imputabile, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria nel giudizio di merito, in misura non superiore a euro 262.012,70 x 30% = euro 78.603,80 (somma ragionevolmente inferiore al biennio stipendiale percepito dal convenuto all’epoca dei fatti), determinerebbe obiettivamente il superamento del limite del 50% previsto dall’art. 130, comma 1, c.g.c. per la quantificazione della somma agevolata rispetto alla “pretesa risarcitoria azionata in citazione”.
Si osserva sul punto che se è vero che l’art.130, comma 1, individua il limite della somma agevolata nel 50% della domanda della Procura Regionale, è altrettanto vero che tale somma risarcitoria azionata, in caso di accoglimento della domanda, deve necessariamente formare oggetto, secondo la nuova disciplina introdotta dall’art.1 della Legge n. 1/2026, di una definitiva ed automatica quantificazione pari a “…un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo…”. Con la conseguenza che il limite massimo della somma addebitabile nel giudizio abbreviato – allo scopo di rendere effettiva la concreta praticabilità dell’istituto – non può non tenere conto di tali decurtazioni.
Premesso pertanto che il limite del 50% imputabile al convenuto deve essere individuato nella somma di euro 78.603,80 x 50% = euro 39.301,90, il Collegio reputa ragionevole, sulla base di una sommaria delibazione, propria del rito, della complessiva vicenda, fissare tale importo per la definizione agevolata.
La somma così determinata, pari al 50% dell’importo risarcitorio, non è meramente simbolica, costituendo, invece, un serio, per quanto parziale, ristoro del pregiudizio provocato all’ente di appartenenza. Parimenti, per la sua non irrisoria entità, appare soddisfare anche lo scopo della deterrenza che, congiunto a quello restitutorio, caratterizza la responsabilità amministrativa (Corte costituzionale, sentenza n. 371/1998)”.
L’istanza di definizione con rito abbreviato veniva pertanto accolta nei termini sopra indicati, con conseguente ammissione alla definizione del giudizio con il pagamento, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del decreto presidenziale, della somma di euro 39.301,90.
Non veniva invece accolta l’istanza di oscuramento dei dati del convenuto.
Il giudizio è stato conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7 c.g.c., all’odierna camera di consiglio, nella quale la difesa della parte istante ha chiesto la definizione del giudizio, essendo stato provveduto al pagamento concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante deposito dell’attestazione di pagamento. Con riguardo alle spese del giudizio, ne veniva domandata la compensazione.
Il Pubblico Ministero ha concordato in merito all’intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale e si è associato alle conclusioni della difesa, concordando sulla compensazione delle spese del giudizio.
DIRITTO
L’art.130, comma 1 del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.
I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che “Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno…. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.
Il comma 8 statuisce infine che “il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”. Il comma 9 definisce espressamente “non impugnabile” la sentenza pronunciata in primo grado.
Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n.2/2026, come comprovato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente l’ordinativo di incasso n.1038 del Comune di Trezzano sul Naviglio, emesso in data 13.2.2026 a fronte del versamento tramite bonifico bancario in data 11.2.2026 (data regolamento 12.2.2026), della somma prevista di euro 39.301,90 da parte del convenuto ZZ IO.
Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti dell’Arch. ZZ IO, ai sensi dell’art.130, comma 8, del codice di giustizia contabile.
Non può invece essere accolta l’istanza di oscuramento dei dati, atteso che non ricorrono nella fattispecie ragioni che debbano indurre il giudice a disporre d’ufficio il richiesto oscuramento, non essendo ravvisabili dati meritevoli di particolare protezione, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, neppure si ravvisa una particolare delicatezza della vicenda oggetto del giudizio.
La giurisprudenza ha infatti chiarito, a tal riguardo, che l'istanza non possa limitarsi ad un generico riferimento all'incidenza negativa, sulla sfera personale dell'interessato, del mancato oscuramento dei dati, ma debba riferire le specifiche e peculiari circostanze del caso concreto, che rendano evidenti le ragioni di opportunità dell'anonimizzazione (v. Corte di cassazione, n. 4167/2022 e giurisprudenza conforme ivi richiamata), nel caso di specie non esplicitate all’atto della richiesta.
Le spese del giudizio, nell’accordo delle parti e sulla base di una complessiva analisi della vicenda controversa, possono formare oggetto di compensazione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,
Dichiara
definito ex art.130, comma 8, del Codice Giustizia Contabile, il giudizio abbreviato nei confronti del Sig. ZZ IO.
Spese compensate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.4.2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Berretta) (Prof. Vito Tenore)
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 24/04/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)