Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 28/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01863/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2023, proposto da AS PR, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di LE e Avellino, Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Amalfi, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto prot. n. 20512-P dell’8 settembre 2023 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di LE e di Avellino;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso, ove occorra, l’atto soprintendizio prot. n. 19224-A del 22.8.2023, di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica riguardante le predette tettoie, nonché, ove occorra, la nota n. 0013730 del 12.7.2023 del Responsabile del Settore Ambiente, SUAP e Innovazione del Comune di Amalfi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di LE e Avellino e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per parte ricorrente il difensore Di Lieto Andrea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 7 novembre 2023 e depositato il successivo 4 dicembre 2023, PR AS ha chiesto l’annullamento dell’atto prot. n. 20512-P dell’8 settembre 2023 del Soprintendente della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di LE e di Avellino col quale è stato espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica di opere realizzate sull’immobile di sua proprietà, esponendo in fatto:
- di essere proprietario di un vetusto immobile, sito in Amalfi, piazza Municipio, n. 27, composto da cinque livelli (o piani), ricadente in zona 2 del P.U.T.;
- con l’ordinanza n. 37/U.D./2020, prot. n. 16467, del 29 dicembre 2020 il Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio del Comune di Amalfi ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate sine titulo o in difformità dal titolo abilitativo alla suddetta abitazione con riferimento in particolare al quarto e quinto piano ed a prospetti in affaccio all’interno dell’androne del fabbricato o su aree interne private;
- di aver, agli inizi del febbraio 2022, presentato la Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) in sanatoria per conseguire l’accertamento di conformità urbanistica con riferimento ad alcune opere, tra le quali due tettoie e un nuovo accesso all’unità immobiliare mediante il taglio della originaria parete in muratura posta a delimitazione del pianerottolo pertinenziale;
- la Commissione Locale per il Paesaggio, dopo che il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile aveva espresso parere edilizio/urbanistico favorevole con atto del 25 maggio 2022, prot. n. 8612, nella seduta del 23 giugno 2022, verbale n. 16, con prescrizioni;
- il Responsabile del procedimento in materia paesaggistica ha assunto proposta di parere favorevole il 19 luglio 2022;
- la relativa documentazione, con i detti pareri, è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di LE e Avellino con l’atto n. 12386 del 19 luglio 2022;
- il Soprintendente con l’atto n. 18476-P del 22 agosto 2022 ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria per tutti gli interventi oggetto della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, e, poi, con l’atto n. 19208-P del 2 settembre 2022 ha reso parere contrario all’accoglimento dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica;
- con l’atto n. 19430-P del 7 settembre 2022, la Soprintendenza, ricevuta la suddetta richiesta di proroga, avanzata tempestivamente, ha sospeso in autotutela il parere contrario di cui al suddetto atto 19208-P e concesso la proroga richiesta;
- in riscontro a tali osservazioni il Soprintendente con l’atto n. 20902-P del 27 settembre 2022 ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria con riferimento alle opere per le quali non c’era più controversia, mentre ha espresso parere contrario per due tettoie;
- a tale atto ha fatto seguito il provvedimento n. 18002 del 10 ottobre 2022 del Responsabile del settore ambiente, SUAP e Innovazione del Comune di Amalfi, col quale è stato disposto il diniego della sanatoria paesaggistica con riferimento alle predette due tettoie;
- avverso tale atto l’odierno ricorrente aveva proposto ricorso, n. R.G. 1996/2023, dinanzi a questo Tribunale, definito con la sentenza n. 654/2023 del 22 marzo 2023 che ha disposto l’annullamento del provvedimento, prot. n. 0018002 del 10 ottobre 2022;
- il Comune di Amalfi con atto del 12 luglio 2023, prot. n. 13730 ha richiesto nuovo parere alla Soprintendenza e il Soprintendente con l’atto n. 002051-P dell’8 settembre 2023, previa comunicazione del preavviso di rigetto, ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza di compatibilità paesaggistica con riguardo alle tettoie de quibus e al nuovo accesso all’unità immobiliare.
1.2. Il ricorrente ha, quindi, proposto nuovo ricorso avverso il suddetto parere, deducendo i motivi di illegittimità così di seguito rubricati: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del d.p.r. 380/2001, come succ. mod. ed int., degli art. 146, 149, 167 e 181 del d.lgs. 42/2004, del d.p.r. 31/2017 e dell’allegato a, del d.lgs. 222/2016 e dell’art. 17 della L.R. Camp. 35/1987. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e di motivazione. illegittimità derivata . II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del d.p.r. 380/2001, come succ. mod. ed int., degli art. 146, 149, 167 e 181 del d.lgs. 42/2004, del d.p.r. 31/2017 e dell’allegato a, del d.lgs. 222/2016 e dell’art. 17 della l.r. camp. 35/1987. Eccesso di potere per illogicità, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e di motivazione . III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del d.p.r. 380/2001, come succ. mod. ed int., degli art. 146, 149, 167 e 181 del d.lgs. 42/2004, del d.p.r. 31/2017 e dell’allegato a, del d.lgs. 222/2016 e dell’art. 17 della l.r. camp. 35/1987. Eccesso di potere per illogicità, carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e di motivazione . IV. Violazione degli artt. 11 e 13 del d.p.r. 31/2017 e dell’allegato B. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e di motivazione e carenza istruttoria .
1.3. Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
1.4. Alla pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2025, previo deposito di memorie ex art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto la nuova richiesta di parere non poteva essere avanzata sia perché si era consumato il potere soprintendizio di pronunciarsi per decorrenza termini; sia perché le suddette tettoie sarebbero state riconosciute “certamente di modesta entità ed hanno natura accessoria e, come tali, non sono incluse dal glossario tra le superfici utili” da questo Tribunale, con la sentenza n. 654/2023, e, quindi, rientrerebbero tra gli interventi di edilizia libera di cui al comma 1 e-quinquies dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 o tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 1, lett. b), del precedente art. 3, per cui sarebbero escluse dalla necessità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sia ai sensi dell’art. 149 del D.lgs. 42/2004, sia dell’allegato A, sub A.2, del D.P.R. 31/2017.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. La sentenza di questo Tribunale del 22 marzo 2023, n. 654, ha accolto il precedente ricorso presentato dall’odierno ricorrente, accertando la “modesta entità” e la “natura accessoria” delle tettoie, ma non ne ha escluso la necessità di una “valutazione in concreto del merito paesaggistico”. I riferimenti normativi utilizzati, infatti, dal Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non attengono agli interventi indicati dal comma 1, lett. e-quinquies ) dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 o agli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 1, lett. b), del precedente art. 3, bensì attengono alla procedura dettata dall’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 sull’autorizzazione paesaggistica “postuma” o “in sanatoria” che ha un limitato perimetro applicativo definito dal comma 4 del suddetto articolo ai soli lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, nonché per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il Tribunale, infatti, si sofferma sulla nozione di “superficie utile” rilevante ai fini paesaggistici, distinguendola dalla nozione rilevante ai fini della disciplina urbanistica comunale (Regolamento edilizio-tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni, in attuazione dell’art. 4, comma 1- sexies , del d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016) e ritiene illegittimo il provvedimento di diniego impugnato, in quanto per le tettoie realizzate dal ricorrente, non opera il divieto automatico di sanatoria.
3.3. Alla luce della lettura congiunta del dispositivo e della parte motiva della sentenza n. 654/2023 di questo Tribunale, emerge, quindi, che il c.d. "effetto conformativo" va delimitato alla mancata valutazione del merito paesaggistico delle tettoie oggetto di causa, senza poter attribuire alcuna ulteriore efficacia preclusiva per il successivo esercizio del potere da parte dell’amministrazione.
3.4. Ne discende che il Comune, in esecuzione della succitata sentenza, ha correttamente riavviato il procedimento ex art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 richiedendo, con nota prot. n. 13730 del 12 luglio 2023, alla Soprintendenza il rilascio del parere vincolante di competenza, nel rispetto dei termini prescritti dalla norma.
4. Il Collegio ritiene, invece, fondato il secondo motivo con il quale il ricorrente censura, in particolare, l’illegittimità della valutazione negativa resa con riferimento alla creazione di un nuovo accesso all’unità immobiliare, operato attraverso “il taglio della originaria parete in muratura posta a delimitazione del pianerottolo pertinenziale”, di “mt. 0,95 circa e altezza alla gronda pari a mt. 2,05”, in quanto si tratterebbe di intervento già assentito con espresso parere favorevole col giammai rimosso atto n. 20902-P del 27 settembre 2022.
4.1. Orbene, il parere richiamato si pronuncia in senso favorevole all’accertamento di compatibilità paesaggistica delle seguenti opere: - ringhiera in ferro (sviluppo lineare di circa mt. 8,00 e un'altezza di mt.1,05) a sostituzione del preesistente parapetto; - locale deposito esterno (mt. 0,80 x mt.0,70 ed altezza di mt.1,90) realizzato attraverso semplice apposizione di anta a chiusura di murature esistenti; - infisso posto al vano di ingresso, contestato al punto 6 dell’Ordinanza di Demolizione n. 37/2020, con il recepimento integrale delle prescrizioni rese dalla CLP. Il punto 6) della citata ordinanza di demolizione riguardava proprio “il nuovo accesso all’unità immobiliare mediante il taglio della originaria parete […]” e la Soprintendenza aveva assentito l’intervento limitandosi ad accogliere la prescrizione del CLP di sostituzione dell’infisso posto al vano di ingresso « con altro avente le stesse caratteristiche tipologiche, materiche, cromatiche e dimensionali degli infissi adiacenti al fine di armonizzare il prospetto sul quale sono inseriti », sicché ricorrono i presupposti per la consumazione del potere della Soprintendenza di valutazione degli aspetti paesaggistici di tale apertura.
4.2. Ne discende che la Soprintendenza, fermo restando il parere già reso sul nuovo accesso all’unità immobiliare, sarebbe potuta intervenire solo mediante il potere di autotutela da esercitarsi nel rispetto dei presupposti di legge, previa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado.
5. Con il terzo motivo il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dalla Soprintendenza, in quanto ritenuta contrastante con quanto accertato nella sentenza di questo Tribunale n. 654/2023, nonché viziata sotto il profilo del difetto istruttorio, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.
5.1. Il motivo non è fondato.
5.2. Quanto al censurato contrasto della nuova valutazione negativa della Soprintendenza con il dictum giudiziale, è stata già chiarita la portata conformativa dello stesso nel senso di non vincolare l’amministrazione in ordine al quomodo del riesercizio del potere valutativo del merito paesaggistico.
5.3. In ordine alle contestazioni relative alla valutazione effettuata dalla Soprintendenza, com'è noto, la Soprintendenza può ben svolgere una diversa e più penetrante valutazione della compatibilità dell'intervento edilizio progettato con i valori paesaggistici compendiati nella disciplina vincolistica. Il parere in questione è espressione di un potere ampiamente discrezionale, che si esprime tramite un giudizio di valore su elementi per lo più estetici, che inevitabilmente subiscono la soggettività e la sensibilità del valutatore. Di conseguenza, per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si trasformi nell'esercizio di un insindacabile arbitrio, è necessario che il provvedimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l' iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale (cfr., ex multis , T.A.R. Napoli, sez. VI, 5 maggio 2023, n. 2767). L'attività valutativa della Soprintendenza è senz'altro di tipo tecnico - discrezionale, come tale, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della irragionevolezza o del travisamento dei fatti; tuttavia, al fine di consentire un sindacato pur sempre pieno ed effettivo (ma non sostitutivo nel senso dell'impossibilità di sostituire le valutazioni tecniche del giudice a quelle operate dalla P.A.), è necessario che la motivazione del parere sia adeguata, ossia che dia conto delle ragioni per cui determinate opere sono ritenute incompatibili con il vincolo gravante sull'area (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VIII, 13 marzo 2023, n. 1608).
5.4. Applicando le coordinate normative ed ermeneutiche alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene che l'Autorità tutoria abbia rigorosamente motivato in merito all'interferenza impattante delle opere in contestazione rispetto allo scenario paesaggistico in rilievo. In particolare, è stato evidenziato che le due tettoie sono « totalmente estranee alle caratteristiche costruttive e tradizionali dei luoghi e appaiono totalmente incompatibili con le esigenze di tutela paesaggistica dell’area e, segnatamente, con i valori riconosciuti dal vincolo paesaggistico, la cui precipua finalità è di proteggere e valorizzare le peculiarità del sito, degli insediamenti antichi e delle visuali prospettiche di osservazione. Tali opere sono state realizzate su di un immobile di vetusta costruzione, ubicato all’interno del pregevole centro storico del capoluogo, e che risulta caratterizzato da un elevato valore architettonico e identitario in quanto armonicamente inserito nel borgo storico tutelato in quanto parte integrante degli elementi significativi che caratterizza l’insediamento storico di Amalfi. A differenza delle tradizionali tettoie in pagliarelle, tipiche dei luoghi e caratterizzate da leggerezza ed armonia con gli antichi luoghi, le tettoie realizzate sine titulo evidenti sui prospetti esterni del fabbricato, sono invece caratterizzate da massicce travi in legno lamellare e da un consistente pacchetto di copertura caratterizzato da copertura in tavolato di legno, listellatura di supporto, manto di tegole tipo e, addirittura, grondaie in rame ». La Soprintendenza ha, infine, analizzato anche i materiali utilizzati per la realizzazione delle tettoie e la loro non compatibilità con l’art. 26 del P.U.T. che prescrive che « i materiali devono essere usati in senso naturale e devono rivalutare l'alta tradizione artigianale delle maestranze locali. Sono da bandire pertanto nell'area quei materiali e quei manufatti che derivano direttamente da una standardizzazione a livello industriale […]», senza che, sul punto, il ricorrente abbia offerto elementi, né in sede procedimentale, né in sede processuale, tali da far emergere profili di irragionevolezza.
6. Per completezza va dichiarata l’infondatezza anche dell’ultimo motivo di ricorso con il quale, in subordine, è stata dedotta l’illegittimità del parere sfavorevole della Soprintendenza perché emesso oltre il termine prescritto dall’art. 11 del D.P.R. 31/2017, in quanto per le ragioni già esposte sopra, al § 3, gli interventi oggetto della valutazione soprintendizia rientrano nella disciplina dettata dall’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 sull’autorizzazione paesaggistica “postuma” o “in sanatoria”.
7. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è, quindi, parzialmente fondato e, per l’effetto il parere della Soprintendenza impugnato va annullato nella parte relativa alla valutazione negativa del nuovo accesso all’unità immobiliare, operato attraverso “il taglio della originaria parete in muratura posta a delimitazione del pianerottolo pertinenziale”.
8. La peculiarità della complessiva vicenda e il parziale accoglimento del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’atto prot. n. 20512-P dell’8 settembre 2023 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di LE e di Avellino nei limiti e ai sensi specificati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO