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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
NA IO, AT
SALVO MICHELE, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1541/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRES-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRES-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRES-ALTRO 2017 - INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRES-ALTRO 2019
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IVA-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IVA-ALTRO 2017
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRAP 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRAP 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3755/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l. proponeva ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impugnando l'intimazione di pagamento n. 0682025901123/4465000, relativa all'irrogazione di sanzioni e richiesta di versamento della somma di euro 1.060.236,98. La parte ricorrente deduceva l'inesistenza della notifica della cartella presupposta, poiché il messaggio PEC avrebbe contenuto soltanto un file PDF privo di firma digitale, non conforme ai requisiti di documento informatico. In via subordinata, la ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella per mancanza di atti prodromici validamente notificati. Si eccepiva, infine, la nullità dell'accertamento presupposto per assenza di sottoscrizione “in originale” sull'atto notificato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, eccependo: l'inammissibilità del ricorso per la regolarità della notificazione delle cartelle e degli atti prodromici nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per le censure attinenti al merito dell'accertamento. Interveniva volontariamente l'Agenzia delle Entrate, deducendo che era stata validamente notificata via PEC l'intimazione di pagamento in data
4 luglio 2022, come da ricevute prodotte, e che la intimazione di pagamento impugnata era stata emessa dal'Agenzia – Riscossione perché la pregressa intimazione era risultata non pagata. Precisava, peraltro, che l'avviso di accertamento pregresso era stato impugnato e che la sentenza definitiva aveva confermato uno dei rilievi formulati da cui era originata l'intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato. In materia di riscossione, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 ammette la notifica a mezzo PEC con attribuzione di efficacia probatoria ai documenti informatici, prevedendo la valutazione del formato e della riconducibilità del documento all'autore. La Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella/notifica via PEC è valida anche con allegato PDF, purché la provenienza dall'ente notificante sia certa e siano prodotte le ricevute PEC;
non è richiesto, di per sé, il formato.p7m o la firma digitale sull'allegato per la perfezione della notifica ( Cass., ord. 30922/2024). Sui presunti vizi prodromici si osserva che l'intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973 è impugnabile solo per vizi propri;
i vizi eventuali degli atti presupposti dovevano essere dedotti nei termini di legge al momento della loro notificazione. Peraltro
l'Agenzia delle Entrate ne ha provato la validità. Infine, più volte la Giurisprudenza di legittimità (Cass.
16293/2024) ha affermato che l'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione e che la copia analogica è validamente notificabile Per completezza, inoltre, si richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 6477/2024) sulla nullità sanabile dell'atto informatico privo di firma digitale, ove sia raggiunto lo scopo e certa la paternità e riferibilità tramite PEC.
La Corte, quindi, ritiene di rigettare il ricorso e condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per ogni parte costituita.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 10.000,00 per ciascuna parte costituita.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
NA IO, AT
SALVO MICHELE, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1541/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRES-ALTRO 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRES-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRES-ALTRO 2017 - INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRES-ALTRO 2019
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IVA-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IVA-ALTRO 2017
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRAP 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRAP 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 06820259011234465 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3755/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l. proponeva ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impugnando l'intimazione di pagamento n. 0682025901123/4465000, relativa all'irrogazione di sanzioni e richiesta di versamento della somma di euro 1.060.236,98. La parte ricorrente deduceva l'inesistenza della notifica della cartella presupposta, poiché il messaggio PEC avrebbe contenuto soltanto un file PDF privo di firma digitale, non conforme ai requisiti di documento informatico. In via subordinata, la ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella per mancanza di atti prodromici validamente notificati. Si eccepiva, infine, la nullità dell'accertamento presupposto per assenza di sottoscrizione “in originale” sull'atto notificato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, eccependo: l'inammissibilità del ricorso per la regolarità della notificazione delle cartelle e degli atti prodromici nonché la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per le censure attinenti al merito dell'accertamento. Interveniva volontariamente l'Agenzia delle Entrate, deducendo che era stata validamente notificata via PEC l'intimazione di pagamento in data
4 luglio 2022, come da ricevute prodotte, e che la intimazione di pagamento impugnata era stata emessa dal'Agenzia – Riscossione perché la pregressa intimazione era risultata non pagata. Precisava, peraltro, che l'avviso di accertamento pregresso era stato impugnato e che la sentenza definitiva aveva confermato uno dei rilievi formulati da cui era originata l'intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato. In materia di riscossione, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 ammette la notifica a mezzo PEC con attribuzione di efficacia probatoria ai documenti informatici, prevedendo la valutazione del formato e della riconducibilità del documento all'autore. La Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella/notifica via PEC è valida anche con allegato PDF, purché la provenienza dall'ente notificante sia certa e siano prodotte le ricevute PEC;
non è richiesto, di per sé, il formato.p7m o la firma digitale sull'allegato per la perfezione della notifica ( Cass., ord. 30922/2024). Sui presunti vizi prodromici si osserva che l'intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602/1973 è impugnabile solo per vizi propri;
i vizi eventuali degli atti presupposti dovevano essere dedotti nei termini di legge al momento della loro notificazione. Peraltro
l'Agenzia delle Entrate ne ha provato la validità. Infine, più volte la Giurisprudenza di legittimità (Cass.
16293/2024) ha affermato che l'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione e che la copia analogica è validamente notificabile Per completezza, inoltre, si richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 6477/2024) sulla nullità sanabile dell'atto informatico privo di firma digitale, ove sia raggiunto lo scopo e certa la paternità e riferibilità tramite PEC.
La Corte, quindi, ritiene di rigettare il ricorso e condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per ogni parte costituita.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 10.000,00 per ciascuna parte costituita.