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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 17/07/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 5630 dell'anno 2022 promossa da
Pt_1
CONTRO
@@convenuto_ordinanza@@;
E NEI CONFRONTI DI
Email_1
[...]
Si da atto che sono presenti
[...]
Email_2
[...]
. I procuratori delle parti discutono la causa
[...]
oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura alla presenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1 TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/09/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 5630 dell'anno 2022 promossa da
(avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO ); Parte_2
CONTRO
(avv. ); _1
Si da atto che sono presenti l'avv. Riccioli in sostituzione dell'avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO per Parte_2
la quale discute la causa oralmente e si riporta ai propri atti
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5630 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA DANTE 55 90141 Parte_2
PALERMO, presso l'Avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
_1
– convenuto –
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1174/2022 emesso il 21.03.2022, all'esito del procedimento R.G. n. 1544/2022, in favore della con il quale il Tribunale di Palermo le aveva ingiunto il _1
pagamento di euro 124.495,21 (IVA inclusa), oltre interessi moratori ex
d.lgs. 231/2002 e spese legali.
Esponeva che il decreto ingiuntivo sarebbe stato chiesto ed ottenuto
3 per un credito asseritamente vantato dalla in relazione a _1
presunti corrispettivi contrattuali di cui a due contratti di mandato per la gestione dell'attività di autonoleggio senza conducente dell'01.03.2017
intercorsi tra le parti e portati da 19 fatture (e segnatamente dalle fatture dalla n. 16 alla n. 34 dell'anno 2021).
Con un unico e articolato motivo la formulava Parte_2
opposizione al decreto chiedendo che il Tribunale volesse:
“in via principale
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità
e/o, con qualsivoglia statuizione, revocare il decreto ingiuntivo
n°1174/2022 (rg 1544/2022) dei 18/21 marzo 2022 del Tribunale di
Palermo, risultando insussistente, nullo, infondato, non dovuto e comunque
sfornito di prova il diritto di credito in esso ingiunto;
in via subordinata
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto
ingiuntivo n°1174/2022 (rg 1544/2022) e, nella denegata ipotesi in cui
dovesse riconoscersi un residuo credito della nei confronti della _1
, disporre la compensazione giudiziale di questo con il Parte_2
credito di € 6.985,33 vantato dalla nei confronti della Parte_2
e determinare l'eventuale saldo da corrispondersi dall'una _1
all'altra parte;
in ogni caso
- condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite”
(cfr. conclusioni dell'atto di citazione).
Parte opposta, benché regolarmente citata, non si costituiva.
4 Il giudizio senza incombenti istruttori, indi veniva rinviato per la discussione e decisione previa concessione dei termini per note conclusionali e repliche.
L'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In punto di fatto, l'opponente rappresenta che con i contratti di mandato dell'01.03.2017 la , quale mandante, conferiva Parte_2
alla , quale mandataria, gli incarichi di gestione, per suo conto _1
e in suo nome, dell'attività di autonoleggio con i marchi e Parte_2
rispettivamente negli uffici a insegna – CP_2 Parte_2
di Treviso Aeroporto e di Trieste Aeroporto (cfr. allegati 1 e 2 CP_2
dell'atto di citazione).
Soggiungeva che l'articolo 12 di entrambi i contratti di mandato disciplinava i pagamenti della mandante in favore della mandataria tramite compensazione periodica dei crediti rispettivamente in dare e avere. Le parti dunque convenivano la compensazione contrattuale quale modo di estinzione delle loro reciproche obbligazioni pecuniarie.
In particolare, l'articolo citato così disponeva: “… a) entro il 30 di ogni
mese, la parte mandante invierà alla parte mandataria un prospetto scritto
recante le transazioni in ragione delle quali, salvo contestazioni, sono
maturati i singoli corrispettivi percentuali nel corso del mese precedente. b)
Le eventuali contestazioni in merito a tale prospetto dovranno essere
comunicate alla parte mandante a mezzo lettera raccomandata e/o fax
entro 10 giorni dal ricevimento del prospetto stesso. In mancanza, il detto
prospetto si intenderà approvato a tutti gli effetti di legge e negoziali;
c)
entro la fine del mese seguente al relativo periodo di corresponsione, la
5 parte mandante provvederà, pertanto, alla determinazione del conguaglio e
al pagamento del dare e alla riscossione dell'avere, anche a mezzo di
compensazione negoziale immediata o con successive partite dare/avere al
relativo pagamento, a ciò operando, se del caso, le relative variazioni fiscali
…”.
Secondo la ricostruzione di parte opponente, la convenuta compensazione contrattuale è stata seguita e rispettata, senza contestazione alcuna, per tutto il periodo di vigenza dei contratti di mandato. Ed invero, con scrittura privata del 29.09.2021, le parti convenivano la risoluzione dei contratti di mandato per mutuo consenso e, in quella sede, la , in persona del suo “… amministratore _1
unico e legale rappresentante pro tempore Sig. …” “… Parte_3
dichiara[va] … di non avere null'altro a pretendere a qualunque titolo e per
nessuna causale …” (cfr. allegato 4 dell'atto di citazione).
A dire dell'opponente, a quel tempo, residuava unicamente un credito di euro 4.300,00 in relazione al quale, con atto di cessione del 26.10.2021
- successivo alle fatture azionate in monitorio - la dichiarava _1
che “… dai conteggi effettuati è emerso che la è creditrice della _1
di € 4.300,00 …” – e non del credito ingiunto di euro Parte_2
124.495,21 (cfr. allegato 5 dell'atto di citazione).
Tale residuo credito veniva poi ceduto pro quota a quattro soggetti persone fisiche, alle quali la effettuava i relativi Parte_2
pagamenti (cfr. distinte di bonifico allegate all'atto di cessione del credito di cui all'atto di citazione). Sicché, anche il residuo di euro 4.300,00,
dichiarato a credito dalla stessa opposta, veniva pagato dall'opponente,
6 con estinzione di tutte le poste di dare/avere in essere tra le parti.
In conclusione, l'opponente deduceva che le fatture dalla n. 16/2021
alla n. 32/2021 azionate dall'opposta nel ricorso monitorio e ingiunte con il decreto erano state tutte pagate.
Con riferimento alle ulteriori fatture n. 33/2021 e n. 34/2021 emesse dalla il 10.11.2021 - successivamente quindi alla definizione _1
integrale e “tombale” dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti - la contesta le causali ivi rispettivamente indicate, in modo del Parte_2
tutto generico e decontestualizzato, ovvero: “provvigioni stazione Trieste”
per euro 1.496,86 (IVA inclusa) e “provvigioni stazione Treviso” per euro
7.243,64 (IVA inclusa), nonché i rispettivi importi in quanto inesistenti,
mai documentati e non dovuti.
Ciò detto, in punto di diritto si rammenta che “L'opposizione a decreto
ingiuntivo, […], dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il
giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale
assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il
diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di
tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). […]” (Cass. n. 13240/2019).
Ebbene, circa la prova del credito, la dopo aver dato Parte_2
atto che le fatture indicate nel procedimento monitorio sono state quasi tutte saldate, ha proceduto a contestare il credito sottostante alle fatture n. 33/2021 e 34/2021 che – a suo dire - sarebbero state emesse dalla in assenza di alcun titolo giustificativo. _1
7 Sul punto, vanno preliminarmente richiamati i numerosi precedenti della Suprema Corte secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne consegue che, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. fra le altre Cass. n. 299/2016, Cass. n. 15383/2010).
In altre parole, se la fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituire valida prova del contratto o della sua esecuzione, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (così Cass. 9542/2018 e
Cass. n. 14363/2001).
Ciò detto, nell'odierno giudizio di opposizione, parte opponente non contesta il rapporto principale di mandato che è intercorso tra le parti,
ma fornisce prova della circostanza che il suddetto rapporto era stato risolto per mutuo consenso con effetto a partire dal 30.09.2021 e che a quella data le parti avevano già regolato le rispettive poste di credito.
Sicchè, ogni pretesa della successiva a tale data era da CP_3
ritenersi illegittima e comunque sfornita di prova.
8 Ebbene, a fronte di tali contestazioni era onere del creditore-opposto fornire nuovi elementi volti ad integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria e a giustificare l'emissione dei documenti contabili allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (ad esempio provando che le fatture erano state emesse per attività
successive alla scrittura privata di risoluzione consensuale del
29.09.2021); ma di tali prove non v'è traccia.
Alla luce di ciò, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della causa, si liquidano in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei minimi tariffari,
tenuto conto della contumacia dell'opposta, dell'attività effettivamente svolta e della semplicità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia della , in persona del legale rappresentante pro _1
tempore:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1174/2022, reso dal Tribunale di
Palermo, in data 21.03.2022 all'esito del procedimento portante
R.G. n. 1544/2022;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro _1
tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
9 euro 4.217,00, oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22.9.2025
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
10
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 17/07/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 5630 dell'anno 2022 promossa da
Pt_1
CONTRO
@@convenuto_ordinanza@@;
E NEI CONFRONTI DI
Email_1
[...]
Si da atto che sono presenti
[...]
Email_2
[...]
. I procuratori delle parti discutono la causa
[...]
oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura alla presenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1 TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/09/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 5630 dell'anno 2022 promossa da
(avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO ); Parte_2
CONTRO
(avv. ); _1
Si da atto che sono presenti l'avv. Riccioli in sostituzione dell'avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO per Parte_2
la quale discute la causa oralmente e si riporta ai propri atti
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5630 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA DANTE 55 90141 Parte_2
PALERMO, presso l'Avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
_1
– convenuto –
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1174/2022 emesso il 21.03.2022, all'esito del procedimento R.G. n. 1544/2022, in favore della con il quale il Tribunale di Palermo le aveva ingiunto il _1
pagamento di euro 124.495,21 (IVA inclusa), oltre interessi moratori ex
d.lgs. 231/2002 e spese legali.
Esponeva che il decreto ingiuntivo sarebbe stato chiesto ed ottenuto
3 per un credito asseritamente vantato dalla in relazione a _1
presunti corrispettivi contrattuali di cui a due contratti di mandato per la gestione dell'attività di autonoleggio senza conducente dell'01.03.2017
intercorsi tra le parti e portati da 19 fatture (e segnatamente dalle fatture dalla n. 16 alla n. 34 dell'anno 2021).
Con un unico e articolato motivo la formulava Parte_2
opposizione al decreto chiedendo che il Tribunale volesse:
“in via principale
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità
e/o, con qualsivoglia statuizione, revocare il decreto ingiuntivo
n°1174/2022 (rg 1544/2022) dei 18/21 marzo 2022 del Tribunale di
Palermo, risultando insussistente, nullo, infondato, non dovuto e comunque
sfornito di prova il diritto di credito in esso ingiunto;
in via subordinata
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto
ingiuntivo n°1174/2022 (rg 1544/2022) e, nella denegata ipotesi in cui
dovesse riconoscersi un residuo credito della nei confronti della _1
, disporre la compensazione giudiziale di questo con il Parte_2
credito di € 6.985,33 vantato dalla nei confronti della Parte_2
e determinare l'eventuale saldo da corrispondersi dall'una _1
all'altra parte;
in ogni caso
- condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite”
(cfr. conclusioni dell'atto di citazione).
Parte opposta, benché regolarmente citata, non si costituiva.
4 Il giudizio senza incombenti istruttori, indi veniva rinviato per la discussione e decisione previa concessione dei termini per note conclusionali e repliche.
L'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In punto di fatto, l'opponente rappresenta che con i contratti di mandato dell'01.03.2017 la , quale mandante, conferiva Parte_2
alla , quale mandataria, gli incarichi di gestione, per suo conto _1
e in suo nome, dell'attività di autonoleggio con i marchi e Parte_2
rispettivamente negli uffici a insegna – CP_2 Parte_2
di Treviso Aeroporto e di Trieste Aeroporto (cfr. allegati 1 e 2 CP_2
dell'atto di citazione).
Soggiungeva che l'articolo 12 di entrambi i contratti di mandato disciplinava i pagamenti della mandante in favore della mandataria tramite compensazione periodica dei crediti rispettivamente in dare e avere. Le parti dunque convenivano la compensazione contrattuale quale modo di estinzione delle loro reciproche obbligazioni pecuniarie.
In particolare, l'articolo citato così disponeva: “… a) entro il 30 di ogni
mese, la parte mandante invierà alla parte mandataria un prospetto scritto
recante le transazioni in ragione delle quali, salvo contestazioni, sono
maturati i singoli corrispettivi percentuali nel corso del mese precedente. b)
Le eventuali contestazioni in merito a tale prospetto dovranno essere
comunicate alla parte mandante a mezzo lettera raccomandata e/o fax
entro 10 giorni dal ricevimento del prospetto stesso. In mancanza, il detto
prospetto si intenderà approvato a tutti gli effetti di legge e negoziali;
c)
entro la fine del mese seguente al relativo periodo di corresponsione, la
5 parte mandante provvederà, pertanto, alla determinazione del conguaglio e
al pagamento del dare e alla riscossione dell'avere, anche a mezzo di
compensazione negoziale immediata o con successive partite dare/avere al
relativo pagamento, a ciò operando, se del caso, le relative variazioni fiscali
…”.
Secondo la ricostruzione di parte opponente, la convenuta compensazione contrattuale è stata seguita e rispettata, senza contestazione alcuna, per tutto il periodo di vigenza dei contratti di mandato. Ed invero, con scrittura privata del 29.09.2021, le parti convenivano la risoluzione dei contratti di mandato per mutuo consenso e, in quella sede, la , in persona del suo “… amministratore _1
unico e legale rappresentante pro tempore Sig. …” “… Parte_3
dichiara[va] … di non avere null'altro a pretendere a qualunque titolo e per
nessuna causale …” (cfr. allegato 4 dell'atto di citazione).
A dire dell'opponente, a quel tempo, residuava unicamente un credito di euro 4.300,00 in relazione al quale, con atto di cessione del 26.10.2021
- successivo alle fatture azionate in monitorio - la dichiarava _1
che “… dai conteggi effettuati è emerso che la è creditrice della _1
di € 4.300,00 …” – e non del credito ingiunto di euro Parte_2
124.495,21 (cfr. allegato 5 dell'atto di citazione).
Tale residuo credito veniva poi ceduto pro quota a quattro soggetti persone fisiche, alle quali la effettuava i relativi Parte_2
pagamenti (cfr. distinte di bonifico allegate all'atto di cessione del credito di cui all'atto di citazione). Sicché, anche il residuo di euro 4.300,00,
dichiarato a credito dalla stessa opposta, veniva pagato dall'opponente,
6 con estinzione di tutte le poste di dare/avere in essere tra le parti.
In conclusione, l'opponente deduceva che le fatture dalla n. 16/2021
alla n. 32/2021 azionate dall'opposta nel ricorso monitorio e ingiunte con il decreto erano state tutte pagate.
Con riferimento alle ulteriori fatture n. 33/2021 e n. 34/2021 emesse dalla il 10.11.2021 - successivamente quindi alla definizione _1
integrale e “tombale” dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti - la contesta le causali ivi rispettivamente indicate, in modo del Parte_2
tutto generico e decontestualizzato, ovvero: “provvigioni stazione Trieste”
per euro 1.496,86 (IVA inclusa) e “provvigioni stazione Treviso” per euro
7.243,64 (IVA inclusa), nonché i rispettivi importi in quanto inesistenti,
mai documentati e non dovuti.
Ciò detto, in punto di diritto si rammenta che “L'opposizione a decreto
ingiuntivo, […], dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il
giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale
assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il
diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di
tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). […]” (Cass. n. 13240/2019).
Ebbene, circa la prova del credito, la dopo aver dato Parte_2
atto che le fatture indicate nel procedimento monitorio sono state quasi tutte saldate, ha proceduto a contestare il credito sottostante alle fatture n. 33/2021 e 34/2021 che – a suo dire - sarebbero state emesse dalla in assenza di alcun titolo giustificativo. _1
7 Sul punto, vanno preliminarmente richiamati i numerosi precedenti della Suprema Corte secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne consegue che, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. fra le altre Cass. n. 299/2016, Cass. n. 15383/2010).
In altre parole, se la fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituire valida prova del contratto o della sua esecuzione, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (così Cass. 9542/2018 e
Cass. n. 14363/2001).
Ciò detto, nell'odierno giudizio di opposizione, parte opponente non contesta il rapporto principale di mandato che è intercorso tra le parti,
ma fornisce prova della circostanza che il suddetto rapporto era stato risolto per mutuo consenso con effetto a partire dal 30.09.2021 e che a quella data le parti avevano già regolato le rispettive poste di credito.
Sicchè, ogni pretesa della successiva a tale data era da CP_3
ritenersi illegittima e comunque sfornita di prova.
8 Ebbene, a fronte di tali contestazioni era onere del creditore-opposto fornire nuovi elementi volti ad integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria e a giustificare l'emissione dei documenti contabili allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (ad esempio provando che le fatture erano state emesse per attività
successive alla scrittura privata di risoluzione consensuale del
29.09.2021); ma di tali prove non v'è traccia.
Alla luce di ciò, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della causa, si liquidano in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei minimi tariffari,
tenuto conto della contumacia dell'opposta, dell'attività effettivamente svolta e della semplicità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia della , in persona del legale rappresentante pro _1
tempore:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1174/2022, reso dal Tribunale di
Palermo, in data 21.03.2022 all'esito del procedimento portante
R.G. n. 1544/2022;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro _1
tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi
9 euro 4.217,00, oltre rimborso spese vive, spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22.9.2025
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
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