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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/08/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 76/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
(c.f. ), nato a [...], il [...]e residente in Controparte_1 C.F._2
AM (CS), alla Monte Bianco, 5, entrambi rappresentati e difesi come da procura in atti dall'avv. Teresa PIRILLO (c.f.
del foro di Paola, che intende ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria C.F._3 relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica: e presso il cui studio sito in AM (CS) Via Dogana, 258/B sono Email_1 elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 23.01.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in AM (Cs) il 10.01.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 del medesimo comune al n. 2 parte II serie A, precisando che dalla loro unione è nato un figlio: , nato a Persona_1 Cetraro (CS) il 23/06/2010. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il IG. è disoccupato ed è titolare di invalidità civile, mentre la Controparte_1 sig.ra lavora saltuariamente;
Parte_1
- che con il trascorrere del tempo i rapporti tra di loro si sono deteriorati a causa di divergenze caratteriali insormontabili tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) la IG.ra ha già lasciato, di comune accordo con il coniuge, la casa Parte_1 coniugale portando con sé tutti i suoi effetti personali;
3) la casa coniugale sita in AM, Via Monte Bianco, 5, catastalmente identificata al Foglio 5, particella 383, sub 6, di proprietà del IG. resta nella completa Controparte_1 disponibilità dello stesso;
4) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori ma risiederà con la madre. Persona_1
Nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e il figlio, il padre potrà vederlo quando vorrà, compatibilmente con la volontà del minore, le sue esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti. In ogni caso il padre avrà diritto di vederlo tre giorni a settimana, tenendo conto degli impegni dello stesso, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e compatibilmente con gli interessi scolastici del minore, oltre a due sabati al mese compreso il pernotto fino a domenica sera alle ore 20,00; le festività Natalizie ad anni alterni secondo il seguente calendario: 24, 25 e 26 dicembre con il padre dalle ore 15:30 del 24 alle ore 21:00 del 26; 31 dicembre e 01 gennaio con la madre;
le festività Pasquali ad anni alterni, Pasqua con la madre;
lunedì di Pasquetta con il Padre;
per le vacanze estive, 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto da concordare tra i genitori, entro il mese di maggio di ogni anno. 5) Le parti si impegnano a rispettare il piano genitoriale allegato al presente ricorso e da ritenersi parte integrante di esso, avente ad oggetto la gestione del figlio minore;
6) Il IG. , s'impegna a versare alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per il figlio euro 300,00 (euro trecento) mensili, somma che Persona_1 sarà versata alla sottoscrizione del presente accordo ed entro i primi quindici giorni del mese sulla Postepay evolution intestata alla sig.ra contraddistinta dal Parte_1 seguente codice IBAN [...]. La predetta somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno per come previste dalle linee guida adottate dal Tribunale di Paola in data
07.11.2017;
7) Entrambi i genitori si impegnano a concedersi reciproco assenso all'inscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie Persona_1 autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore valida anche per Persona_1 l'espatrio. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute del figlio minore, (scuola, cure, sport, tempo libero …) verrà presa in accordo tra i due genitori;
8) I coniugi dichiarano sin da ora che hanno regolarizzato tra di loro tutti gli aspetti patrimoniali.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 76/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni CP_1 contratto in AM (Cs) il 10.01.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 del medesimo comune al n. 2 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative al figlio minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AM (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di AM (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 76/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
(c.f. ), nato a [...], il [...]e residente in Controparte_1 C.F._2
AM (CS), alla Monte Bianco, 5, entrambi rappresentati e difesi come da procura in atti dall'avv. Teresa PIRILLO (c.f.
del foro di Paola, che intende ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria C.F._3 relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica: e presso il cui studio sito in AM (CS) Via Dogana, 258/B sono Email_1 elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 23.01.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in AM (Cs) il 10.01.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 del medesimo comune al n. 2 parte II serie A, precisando che dalla loro unione è nato un figlio: , nato a Persona_1 Cetraro (CS) il 23/06/2010. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il IG. è disoccupato ed è titolare di invalidità civile, mentre la Controparte_1 sig.ra lavora saltuariamente;
Parte_1
- che con il trascorrere del tempo i rapporti tra di loro si sono deteriorati a causa di divergenze caratteriali insormontabili tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) la IG.ra ha già lasciato, di comune accordo con il coniuge, la casa Parte_1 coniugale portando con sé tutti i suoi effetti personali;
3) la casa coniugale sita in AM, Via Monte Bianco, 5, catastalmente identificata al Foglio 5, particella 383, sub 6, di proprietà del IG. resta nella completa Controparte_1 disponibilità dello stesso;
4) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori ma risiederà con la madre. Persona_1
Nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra il padre e il figlio, il padre potrà vederlo quando vorrà, compatibilmente con la volontà del minore, le sue esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti. In ogni caso il padre avrà diritto di vederlo tre giorni a settimana, tenendo conto degli impegni dello stesso, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e compatibilmente con gli interessi scolastici del minore, oltre a due sabati al mese compreso il pernotto fino a domenica sera alle ore 20,00; le festività Natalizie ad anni alterni secondo il seguente calendario: 24, 25 e 26 dicembre con il padre dalle ore 15:30 del 24 alle ore 21:00 del 26; 31 dicembre e 01 gennaio con la madre;
le festività Pasquali ad anni alterni, Pasqua con la madre;
lunedì di Pasquetta con il Padre;
per le vacanze estive, 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto da concordare tra i genitori, entro il mese di maggio di ogni anno. 5) Le parti si impegnano a rispettare il piano genitoriale allegato al presente ricorso e da ritenersi parte integrante di esso, avente ad oggetto la gestione del figlio minore;
6) Il IG. , s'impegna a versare alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per il figlio euro 300,00 (euro trecento) mensili, somma che Persona_1 sarà versata alla sottoscrizione del presente accordo ed entro i primi quindici giorni del mese sulla Postepay evolution intestata alla sig.ra contraddistinta dal Parte_1 seguente codice IBAN [...]. La predetta somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno per come previste dalle linee guida adottate dal Tribunale di Paola in data
07.11.2017;
7) Entrambi i genitori si impegnano a concedersi reciproco assenso all'inscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie Persona_1 autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore valida anche per Persona_1 l'espatrio. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute del figlio minore, (scuola, cure, sport, tempo libero …) verrà presa in accordo tra i due genitori;
8) I coniugi dichiarano sin da ora che hanno regolarizzato tra di loro tutti gli aspetti patrimoniali.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 76/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni CP_1 contratto in AM (Cs) il 10.01.2009 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 2009 del medesimo comune al n. 2 parte II serie A;
- omologa le condizioni relative al figlio minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AM (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di AM (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo