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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 14/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2606/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del 14 maggio 2025 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2606/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CORSO SILVIA Parte_1 P.IVA_1
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO e dell'avv. GIORGETTI REANA;
Resistente
Udienza del giorno 14 maggio 2025 alle ore 12,01 dinanzi al Giudice compaiono per la ricorrente
'avv. Silvia Del Corso e per la resistente gli Parte_1 Controparte_1
avv.ti Reana Giorgetti e Francesco Esposito Ziello.
L'avv. Silvia del Corso precisa le conclusioni come segue: insiste nell'ammissione delle prove già avanzate e chiede che il Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente i Controparte_1
Cecina via del Paratino n.40, C.F.Partita IVA al risarcimento dei danni subiti dalla P.IVA_2
a seguito dell'inadempimento al contratto di compravendita 13.3.2023 descritto in Parte_1 narrativa, quantificati in € 115.425,00, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi ai sensi del D.lvo 231/02 dal giorno della domanda al saldo, con vittoria di spese ed onorari”;
Gli avv.ti Reana Giorgetti e Francesco Esposito Ziello precisano le conclusioni come segue: insistono nella conversione nel rito ordinario, nell'ammissione delle prove indicate in atti e Nel merito perché il pagina 1 di 5 Tribunale voglia accertare e dichiarare la nullità del contratto intercorso tra le parti e della clausola che prevede un prezzo inferiore a quello di costo, che nessun inadempimento è stato commesso da e che nulla è dovuto a Voglia quindi rigettare Controparte_1 Parte_1
tutte le domande svolte da perché infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, Voglia Parte_1
pronunciare la risoluzione del contratto ritenuto intercorso tra le parti per eccessiva onerosità sopravvenuta, e, conseguentemente, respingere tutte le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, in via riconvenzionale, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare a pagare a quale differenziale di prezzo dovuto Parte_1 Controparte_1 ex art. 7 Dlgs 198/2021 la somma di € 142.537,32 o quella diversa ritenuta di legge, oltre interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria dei compensi e delle spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cnpa come per legge.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e gli avv.ti Reana Giorgietti e Francesco Esposito
Fir Ziello riportano anche alle difese esplicate con la nota depositata in data 13 maggio 2025, che deve qui m at intendersi come integralmente richiamata e trascritta.
o
D
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12,18. a:
E
S Alle ore 12,44 il Giudice esce dalla Camera di Consiglio e dà pubblica lettura della sentenza che segue. P
O
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SI
T
O IL TRIBUNALE DI LIVORNO ZI
E I. Con ricorso ai sensi dell'art. 281 – decies cpc depositato in data 28 settembre 2023, CP_2 LL
[.. mandava la condanna della società al pagamento della somma di
[...] Controparte_1 R
A euro 115.425,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento per inadempimento al contrato di N
C compravendita del 13 marzo 2023. E
S
A sostegno della domanda la società ricorrente deduceva che con contratto in data 13 marzo 2023 C
O
E aveva acquistato dalla società venditrice 130 Kg di olio extra vergine di Controparte_1 m es oliva al prezzo di euro 4,45 al kg. al prezzo di euro 578.500,00, oltre IVA. so
D
a: In esecuzione del contratto la società venditrice aveva consegnato solo Controparte_1 N
a 101.000 Kg. di olio ed era rimasta debitrice di 28.500 Kg. di olio. mi ria
Per tenere fede ai propri impegni contrattuali, la società ricorrente acquistava olio al prezzo di euro l
C
A 8,50 al kg. con un danno patrimoniale di euro 115.425,00, corrispondente alla differenza di costo di Fir
m acquisto (€ 8,50-4,45 = € 4,05) moltiplicato per il quantitativo mancante (Kg.28.500). a
Q ua II. Con comparsa depositata in data 15 gennaio 2024, si costituiva in giudizio la società
[...][.
[. d eccepiva che: Parte_2 S eri pagina 2 di 5 al
#:
1c bc
61
3e ec la proposta n.332 del 13 marzo 2023 emesso da non integrava un contratto Controparte_1
in quanto era stata inviata a mezzo email del 13 marzo 2023 e non presentava, come disposto dagli artt.
20 e 21 del Dlgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la firma elettronica digitale, avanzata o qualificata per acquisire l'efficacia di cui all'art. 2702 CC, il contratto era, comunque, nullo in quanto non presentava i requisiti previsti dal D. Lgs. n.198/2021, non era sottoscritto dai contraenti, non integrava un'ipotesi di contratto quadro, prevedeva un termine di pagamento di 90 giorni, superiore al termine di 60 giorni previsto dal citato D. Lgs.;
, quale unico legale rappresentante dell' non riconosceva di Controparte_3 Controparte_1 aver scritto e predisposto gli allegati, di aver scritto, di aver sottoscritto e di aver inviato l'email del
13.03.2023; trattandosi di contratto nullo la società convenuta non era obbligata a consegnare i rimanenti 28.500 kg.
Di olio al prezzo di euro 4,45 al kg;
il contratto doveva, in subordine, essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta perché dal presso di 4,90 al kg di dicembre 2022 il presso era salito a euro 6,95 al kg. a giugno 2023 e a euro 8,55 a fine luglio 2023; la nullità del contratto e la risoluzione dello stesso comportavano la nascita delle obbligazioni restitutorie;
il valore dell'olio consegnato ad doveva essere determinato nella misura di Parte_1
euro 594.212,32 sulla base del costo di acquisto e del costo di importazione, con la conseguenza che doveva essere condannata a pagare la somma di 142.537,32, pari alla differenza Parte_1
positiva tra il prezzo pagato di euro 451.675,00 ed il valore attuale dell'olio di euro 594.212,32.
In conclusione, la domanda della doveva essere respinta e la stessa doveva essere Parte_1
condannata a pagare alla società la somma di euro 142.537,32 o la minore Controparte_1
somma di euro 81.637,66, oltre IVA.
III. La domanda di adempimento avanzata dalla deve essere respinta. Parte_1
Va premesso che dalla lettura del documento n.2 prodotto dalla società ricorrente, costituito dall'ordine n.332 del 13 marzo 2023, emerge che le parti avevano previsto il pagamento di parte del prezzo di euro
300.820,00 al giorno 31 maggio 2023 e della restante parte di euro 300.820,00 al giorno 30 giugno
2023.
Il testo dell'ordine porta a qualificare l'accordo come contratto di cessione ai sensi dell'art. 2 I comma lettera e) decreto legislativo 8 novembre 2021 n.198, non essendo prevista una esecuzione contestuale della consegna del prodotto alimentare e del pagamento del corrispettivo.
pagina 3 di 5 Fatta questa premessa, occorre richiamare l'art.3 del citato D.Lgs. n.198/2021 a mente del quale il contratto di cessione deve obbligatoriamente essere concluso mediante atto scritto.
Nel caso di specie, risulta provato che l'ordine è stato inviato a mezzo email del 13 marzo 2023 dall'indirizzo di posta elettronica della società a quello della Controparte_1
Parte_1
Tale forma non soddisfa quella scritta richiesta dal citato art. 3.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023: “La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam".
Il contratto è quindi nullo per difetto di forma ai sensi degli artt. 1325 n.4 e 1418 II comma cc.
Il contratto nullo non produce effetto con la conseguenza che non può chiedere il Parte_1
risarcimento per inadempimento.
Per l'effetto della dichiarazione di nullità, la società deve restituire la Controparte_1
somma ricevuta di euro 451.675,00 e la eve essere condannata a restituire 101.500 Parte_1
kg. di olio extravergine di oliva estratto a freddo ad una temperatura inferiore dei 27 gradi tratto da olive del raccolto 2022/2023.
Ovviamente, mancando la domanda della alla restituzione di quanto versato, non Parte_1
può essere emessa una condanna restitutoria nei confronti della società Controparte_1
La società deduce che la ricorrente non potrebbe oggettivamente CP_1 Controparte_1 restituire l'olio della stessa qualità di quello ricevuto e dovrebbe quindi versare una somma di denaro determinata in base al costo di acquisto dell'olio da parte della società Controparte_1
nella misura di euro 594.212,32.
La tesi giuridica è infondata in quanto all'obbligazione di ripetere la prestazione eseguita in base al contratto nullo non si applicano le disposizioni del D. Lgs. n.198/2021, ma le regole dettate dal codice civile in materia di indebito oggettivo, ai sensi degli artt. 2033 e seguenti cc.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 2993 del 31/01/2019: “nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali. Ne consegue che, ai pagina 4 di 5 fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede”.
IV. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella Controparte_1
misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Controparte_1
respinta, così provvede: respinge la domanda di Parte_1
condanna a restituire a 101.500 kg. di olio Parte_1 Controparte_1
extravergine di oliva estratto a freddo ad una temperatura inferiore dei 27 gradi tratto da olive del raccolto 2022/2023; condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 Controparte_1
la somma di euro euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del 14 maggio 2025 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2606/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CORSO SILVIA Parte_1 P.IVA_1
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO e dell'avv. GIORGETTI REANA;
Resistente
Udienza del giorno 14 maggio 2025 alle ore 12,01 dinanzi al Giudice compaiono per la ricorrente
'avv. Silvia Del Corso e per la resistente gli Parte_1 Controparte_1
avv.ti Reana Giorgetti e Francesco Esposito Ziello.
L'avv. Silvia del Corso precisa le conclusioni come segue: insiste nell'ammissione delle prove già avanzate e chiede che il Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente i Controparte_1
Cecina via del Paratino n.40, C.F.Partita IVA al risarcimento dei danni subiti dalla P.IVA_2
a seguito dell'inadempimento al contratto di compravendita 13.3.2023 descritto in Parte_1 narrativa, quantificati in € 115.425,00, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi ai sensi del D.lvo 231/02 dal giorno della domanda al saldo, con vittoria di spese ed onorari”;
Gli avv.ti Reana Giorgetti e Francesco Esposito Ziello precisano le conclusioni come segue: insistono nella conversione nel rito ordinario, nell'ammissione delle prove indicate in atti e Nel merito perché il pagina 1 di 5 Tribunale voglia accertare e dichiarare la nullità del contratto intercorso tra le parti e della clausola che prevede un prezzo inferiore a quello di costo, che nessun inadempimento è stato commesso da e che nulla è dovuto a Voglia quindi rigettare Controparte_1 Parte_1
tutte le domande svolte da perché infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, Voglia Parte_1
pronunciare la risoluzione del contratto ritenuto intercorso tra le parti per eccessiva onerosità sopravvenuta, e, conseguentemente, respingere tutte le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, in via riconvenzionale, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare a pagare a quale differenziale di prezzo dovuto Parte_1 Controparte_1 ex art. 7 Dlgs 198/2021 la somma di € 142.537,32 o quella diversa ritenuta di legge, oltre interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria dei compensi e delle spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cnpa come per legge.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e gli avv.ti Reana Giorgietti e Francesco Esposito
Fir Ziello riportano anche alle difese esplicate con la nota depositata in data 13 maggio 2025, che deve qui m at intendersi come integralmente richiamata e trascritta.
o
D
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12,18. a:
E
S Alle ore 12,44 il Giudice esce dalla Camera di Consiglio e dà pubblica lettura della sentenza che segue. P
O
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SI
T
O IL TRIBUNALE DI LIVORNO ZI
E I. Con ricorso ai sensi dell'art. 281 – decies cpc depositato in data 28 settembre 2023, CP_2 LL
[.. mandava la condanna della società al pagamento della somma di
[...] Controparte_1 R
A euro 115.425,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento per inadempimento al contrato di N
C compravendita del 13 marzo 2023. E
S
A sostegno della domanda la società ricorrente deduceva che con contratto in data 13 marzo 2023 C
O
E aveva acquistato dalla società venditrice 130 Kg di olio extra vergine di Controparte_1 m es oliva al prezzo di euro 4,45 al kg. al prezzo di euro 578.500,00, oltre IVA. so
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a: In esecuzione del contratto la società venditrice aveva consegnato solo Controparte_1 N
a 101.000 Kg. di olio ed era rimasta debitrice di 28.500 Kg. di olio. mi ria
Per tenere fede ai propri impegni contrattuali, la società ricorrente acquistava olio al prezzo di euro l
C
A 8,50 al kg. con un danno patrimoniale di euro 115.425,00, corrispondente alla differenza di costo di Fir
m acquisto (€ 8,50-4,45 = € 4,05) moltiplicato per il quantitativo mancante (Kg.28.500). a
Q ua II. Con comparsa depositata in data 15 gennaio 2024, si costituiva in giudizio la società
[...][.
[. d eccepiva che: Parte_2 S eri pagina 2 di 5 al
#:
1c bc
61
3e ec la proposta n.332 del 13 marzo 2023 emesso da non integrava un contratto Controparte_1
in quanto era stata inviata a mezzo email del 13 marzo 2023 e non presentava, come disposto dagli artt.
20 e 21 del Dlgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la firma elettronica digitale, avanzata o qualificata per acquisire l'efficacia di cui all'art. 2702 CC, il contratto era, comunque, nullo in quanto non presentava i requisiti previsti dal D. Lgs. n.198/2021, non era sottoscritto dai contraenti, non integrava un'ipotesi di contratto quadro, prevedeva un termine di pagamento di 90 giorni, superiore al termine di 60 giorni previsto dal citato D. Lgs.;
, quale unico legale rappresentante dell' non riconosceva di Controparte_3 Controparte_1 aver scritto e predisposto gli allegati, di aver scritto, di aver sottoscritto e di aver inviato l'email del
13.03.2023; trattandosi di contratto nullo la società convenuta non era obbligata a consegnare i rimanenti 28.500 kg.
Di olio al prezzo di euro 4,45 al kg;
il contratto doveva, in subordine, essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta perché dal presso di 4,90 al kg di dicembre 2022 il presso era salito a euro 6,95 al kg. a giugno 2023 e a euro 8,55 a fine luglio 2023; la nullità del contratto e la risoluzione dello stesso comportavano la nascita delle obbligazioni restitutorie;
il valore dell'olio consegnato ad doveva essere determinato nella misura di Parte_1
euro 594.212,32 sulla base del costo di acquisto e del costo di importazione, con la conseguenza che doveva essere condannata a pagare la somma di 142.537,32, pari alla differenza Parte_1
positiva tra il prezzo pagato di euro 451.675,00 ed il valore attuale dell'olio di euro 594.212,32.
In conclusione, la domanda della doveva essere respinta e la stessa doveva essere Parte_1
condannata a pagare alla società la somma di euro 142.537,32 o la minore Controparte_1
somma di euro 81.637,66, oltre IVA.
III. La domanda di adempimento avanzata dalla deve essere respinta. Parte_1
Va premesso che dalla lettura del documento n.2 prodotto dalla società ricorrente, costituito dall'ordine n.332 del 13 marzo 2023, emerge che le parti avevano previsto il pagamento di parte del prezzo di euro
300.820,00 al giorno 31 maggio 2023 e della restante parte di euro 300.820,00 al giorno 30 giugno
2023.
Il testo dell'ordine porta a qualificare l'accordo come contratto di cessione ai sensi dell'art. 2 I comma lettera e) decreto legislativo 8 novembre 2021 n.198, non essendo prevista una esecuzione contestuale della consegna del prodotto alimentare e del pagamento del corrispettivo.
pagina 3 di 5 Fatta questa premessa, occorre richiamare l'art.3 del citato D.Lgs. n.198/2021 a mente del quale il contratto di cessione deve obbligatoriamente essere concluso mediante atto scritto.
Nel caso di specie, risulta provato che l'ordine è stato inviato a mezzo email del 13 marzo 2023 dall'indirizzo di posta elettronica della società a quello della Controparte_1
Parte_1
Tale forma non soddisfa quella scritta richiesta dal citato art. 3.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023: “La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam".
Il contratto è quindi nullo per difetto di forma ai sensi degli artt. 1325 n.4 e 1418 II comma cc.
Il contratto nullo non produce effetto con la conseguenza che non può chiedere il Parte_1
risarcimento per inadempimento.
Per l'effetto della dichiarazione di nullità, la società deve restituire la Controparte_1
somma ricevuta di euro 451.675,00 e la eve essere condannata a restituire 101.500 Parte_1
kg. di olio extravergine di oliva estratto a freddo ad una temperatura inferiore dei 27 gradi tratto da olive del raccolto 2022/2023.
Ovviamente, mancando la domanda della alla restituzione di quanto versato, non Parte_1
può essere emessa una condanna restitutoria nei confronti della società Controparte_1
La società deduce che la ricorrente non potrebbe oggettivamente CP_1 Controparte_1 restituire l'olio della stessa qualità di quello ricevuto e dovrebbe quindi versare una somma di denaro determinata in base al costo di acquisto dell'olio da parte della società Controparte_1
nella misura di euro 594.212,32.
La tesi giuridica è infondata in quanto all'obbligazione di ripetere la prestazione eseguita in base al contratto nullo non si applicano le disposizioni del D. Lgs. n.198/2021, ma le regole dettate dal codice civile in materia di indebito oggettivo, ai sensi degli artt. 2033 e seguenti cc.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 2993 del 31/01/2019: “nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali. Ne consegue che, ai pagina 4 di 5 fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede”.
IV. soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella Controparte_1
misura di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Controparte_1
respinta, così provvede: respinge la domanda di Parte_1
condanna a restituire a 101.500 kg. di olio Parte_1 Controparte_1
extravergine di oliva estratto a freddo ad una temperatura inferiore dei 27 gradi tratto da olive del raccolto 2022/2023; condanna pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 Controparte_1
la somma di euro euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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