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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/08/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5093/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/05/2025 da
, con il proc. e dom. avv. VARUTTI MAVIA Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. VIRGOLIN CRISTINA Parte_2
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent.
241/2024 del 12/09/2024, pubblicata il 16/09/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 11/02/2007), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed (il Per_2
1 01/04/2010), minore, e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SAN
GIOVANNI AL NATISONE (UD) il 09/09/2006 tra , nato Parte_1
a CORMONS (GO) il 17/03/1973, e , nata a Parte_2
MODICA (RG) il 16/06/1976, alle seguenti condizioni:
1. dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori, Per_2
i quali provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
2. Dà atto che la figlia minore avrà collocamento prevalente con la Per_2
madre sig.ra presso la quale manterrà la residenza. Parte_2
3. Dispone che la casa familiare di San Giovanni al Natisone (UD), via
Francesco Baracca n. 33, in comproprietà tra i coniugi, rimanga assegnata, con l'uso di tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra Parte_2
[...]
2 4. Dà atto che le parti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia Per_2
5. Dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a far frequentare alla figlia minore i loro nuovi compagni con gradualità e con modalità rispettose della sua sensibilità; i genitori, inoltre, consapevoli dell'importanza per la figlia minore, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi.
6. Dispone che il padre abbia facoltà di visita infrasettimanale della figlia minore, indicativamente nella giornata del mercoledì, prelevandola al termine delle lezioni scolastiche e/o dalle attività sportive e/o dalla casa materna alle 18.30 trattenendola con sé poi per la cena e riaccompagnandola presso la casa materna entro le ore 21.00 o le ore
22.00 nel periodo estivo;
dispone, inoltre, che il padre tenga con sé la figlia minore nei fine settimana a cadenza quindicinale prelevandola alle ore
15.30 del sabato presso la casa materna e riaccompagnandovela la domenica entro le ore 21.00 o le ore 22.00 durante il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni della minore e comunque sempre nel rispetto dei suoi desideri.
7. Dispone che i genitori si accordino di anno in anno su come suddividere tra di loro il periodo delle vacanze natalizie e pasquali che ciascuno trascorrerà con la figlia minore, nel rispetto comunque del criterio dell'alternanza tra il giorno di Natale e quello di Capodanno e tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Prende atto che la sig.ra si Pt_2
impegna a comunicare preventivamente entro il 30 novembre di ciascun
3 anno al sig. l'eventuale organizzazione di un suo soggiorno con la Pt_1
figlia minore in Sicilia nel periodo delle vacanze natalizie.
8. Dispone che durante le vacanze estive la figlia minore trascorra con il padre quindici giorni anche non consecutivi in periodo da concordare per iscritto con la madre entro il giorno 30 maggio di ciascun anno;
il padre durante il periodo di vacanza con la figlia minore si impegna ad assicurare la sua presenza con la stessa.
9. Dispone che, salvo diversi accordi, la figlia minore trascorra con la madre il giorno del compleanno di questa e con il padre il compleanno di questo, dovendosi quindi sospendere per quel giorno l'ordinaria previsione di trattenimento come disciplinata al precedente punto 6.
10. Prende atto che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi di destinazione di eventuali viaggi con la figlia minore e garantire regolari comunicazioni tra la stessa e l'altro genitore.
11. Dispone che il padre sig. a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli ed corrisponda alla madre sig.ra Per_1 Per_2
un assegno mensile di euro 760,00 (euro 380,00 per Parte_2
ciascuno) entro il giorno 20 di ogni mese, importo concordato con decorrenza dal febbraio 2024 e già rivalutato a febbraio 2025 e quindi con prossima rivalutazione ISTAT annuale a febbraio 2026 e poi per ciascun anno.
12. Le spese straordinarie in favore dei figli individuate come da
Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di famiglia sezione di Udine (prot.
n. 1505/2015 del 28/08/15), che le parti danno atto di conoscere, sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre.
4 13. Dà atto che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio esclusivo della madre sig.ra Parte_2
e così la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà
[...]
operata e andrà a beneficio esclusivo della sig.ra Pt_2
14. Nulla a titolo di assegno di mantenimento tra le parti stante la loro indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita dai medesimi.
15. Dà atto che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_2
16. Dà atto che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di euro 25,00 contestualmente al Parte_2
versamento degli assegni di mantenimento per i figli di cui al precedente punto 11 un tanto a titolo di contribuzione alle spese di mantenimento ordinario del cane Ombra che rimarrà nella casa familiare, mentre le spese straordinarie, ad esempio quelle di cura, saranno sostenute da entrambi i coniugi per la giusta metà.
17. Dà atto che il sig. altresì si impegna a sostenere per Parte_1
intero le spese per le ricariche / spese di telefonia di entrambi i figli nonché
a pagare le rate della polizza assicurativa del motorino in uso al figlio la sig.ra si impegna a sostenere per intero le Per_1 Parte_2
spese per l'utenza internet per l'abitazione familiare.
18. Dà atto che le parti concordano di mantenere aperto il conto corrente tra di loro cointestato presso esclusivamente per il pagamento CP_1
del mutuo cointestato acceso con per l'acquisto della casa CP_2
familiare in comproprietà; pertanto, su detto conto corrente a decorrere dal
5 mese di maggio 2024 ciascuno accrediterà la giusta metà di spettanza della rata del mutuo fino alla sua integrale estinzione.
19. Dà atto che le parti dichiarano che le somme accreditate sui due libretti di deposito aperti presso la e intestati rispettivamente l'uno al CP_2
figlio e l'altro alla figlia rimangono in custodia della Per_3 Persona_4
sig.ra e i genitori si impegnano reciprocamente a Parte_2
concordare in via preventiva tra loro futuri depositi di somme e/o futuri prelievi su detti libretti.
20. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIOVANNI AL
NATISONE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 8, parte I del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Udine, li 24/07/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5093/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/05/2025 da
, con il proc. e dom. avv. VARUTTI MAVIA Parte_1
e da
, con il proc. e dom. avv. VIRGOLIN CRISTINA Parte_2
avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent.
241/2024 del 12/09/2024, pubblicata il 16/09/2024);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 11/02/2007), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, ed (il Per_2
1 01/04/2010), minore, e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SAN
GIOVANNI AL NATISONE (UD) il 09/09/2006 tra , nato Parte_1
a CORMONS (GO) il 17/03/1973, e , nata a Parte_2
MODICA (RG) il 16/06/1976, alle seguenti condizioni:
1. dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori, Per_2
i quali provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia e tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della figlia. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
2. Dà atto che la figlia minore avrà collocamento prevalente con la Per_2
madre sig.ra presso la quale manterrà la residenza. Parte_2
3. Dispone che la casa familiare di San Giovanni al Natisone (UD), via
Francesco Baracca n. 33, in comproprietà tra i coniugi, rimanga assegnata, con l'uso di tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra Parte_2
[...]
2 4. Dà atto che le parti prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia Per_2
5. Dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a far frequentare alla figlia minore i loro nuovi compagni con gradualità e con modalità rispettose della sua sensibilità; i genitori, inoltre, consapevoli dell'importanza per la figlia minore, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi.
6. Dispone che il padre abbia facoltà di visita infrasettimanale della figlia minore, indicativamente nella giornata del mercoledì, prelevandola al termine delle lezioni scolastiche e/o dalle attività sportive e/o dalla casa materna alle 18.30 trattenendola con sé poi per la cena e riaccompagnandola presso la casa materna entro le ore 21.00 o le ore
22.00 nel periodo estivo;
dispone, inoltre, che il padre tenga con sé la figlia minore nei fine settimana a cadenza quindicinale prelevandola alle ore
15.30 del sabato presso la casa materna e riaccompagnandovela la domenica entro le ore 21.00 o le ore 22.00 durante il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni della minore e comunque sempre nel rispetto dei suoi desideri.
7. Dispone che i genitori si accordino di anno in anno su come suddividere tra di loro il periodo delle vacanze natalizie e pasquali che ciascuno trascorrerà con la figlia minore, nel rispetto comunque del criterio dell'alternanza tra il giorno di Natale e quello di Capodanno e tra il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. Prende atto che la sig.ra si Pt_2
impegna a comunicare preventivamente entro il 30 novembre di ciascun
3 anno al sig. l'eventuale organizzazione di un suo soggiorno con la Pt_1
figlia minore in Sicilia nel periodo delle vacanze natalizie.
8. Dispone che durante le vacanze estive la figlia minore trascorra con il padre quindici giorni anche non consecutivi in periodo da concordare per iscritto con la madre entro il giorno 30 maggio di ciascun anno;
il padre durante il periodo di vacanza con la figlia minore si impegna ad assicurare la sua presenza con la stessa.
9. Dispone che, salvo diversi accordi, la figlia minore trascorra con la madre il giorno del compleanno di questa e con il padre il compleanno di questo, dovendosi quindi sospendere per quel giorno l'ordinaria previsione di trattenimento come disciplinata al precedente punto 6.
10. Prende atto che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i luoghi di destinazione di eventuali viaggi con la figlia minore e garantire regolari comunicazioni tra la stessa e l'altro genitore.
11. Dispone che il padre sig. a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli ed corrisponda alla madre sig.ra Per_1 Per_2
un assegno mensile di euro 760,00 (euro 380,00 per Parte_2
ciascuno) entro il giorno 20 di ogni mese, importo concordato con decorrenza dal febbraio 2024 e già rivalutato a febbraio 2025 e quindi con prossima rivalutazione ISTAT annuale a febbraio 2026 e poi per ciascun anno.
12. Le spese straordinarie in favore dei figli individuate come da
Regolamento dell'Osservatorio del Diritto di famiglia sezione di Udine (prot.
n. 1505/2015 del 28/08/15), che le parti danno atto di conoscere, sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre.
4 13. Dà atto che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio esclusivo della madre sig.ra Parte_2
e così la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà
[...]
operata e andrà a beneficio esclusivo della sig.ra Pt_2
14. Nulla a titolo di assegno di mantenimento tra le parti stante la loro indipendenza economica e la capacità lavorativa acquisita dai medesimi.
15. Dà atto che l'assegno unico universale per i figli sarà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_2
16. Dà atto che il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'importo mensile di euro 25,00 contestualmente al Parte_2
versamento degli assegni di mantenimento per i figli di cui al precedente punto 11 un tanto a titolo di contribuzione alle spese di mantenimento ordinario del cane Ombra che rimarrà nella casa familiare, mentre le spese straordinarie, ad esempio quelle di cura, saranno sostenute da entrambi i coniugi per la giusta metà.
17. Dà atto che il sig. altresì si impegna a sostenere per Parte_1
intero le spese per le ricariche / spese di telefonia di entrambi i figli nonché
a pagare le rate della polizza assicurativa del motorino in uso al figlio la sig.ra si impegna a sostenere per intero le Per_1 Parte_2
spese per l'utenza internet per l'abitazione familiare.
18. Dà atto che le parti concordano di mantenere aperto il conto corrente tra di loro cointestato presso esclusivamente per il pagamento CP_1
del mutuo cointestato acceso con per l'acquisto della casa CP_2
familiare in comproprietà; pertanto, su detto conto corrente a decorrere dal
5 mese di maggio 2024 ciascuno accrediterà la giusta metà di spettanza della rata del mutuo fino alla sua integrale estinzione.
19. Dà atto che le parti dichiarano che le somme accreditate sui due libretti di deposito aperti presso la e intestati rispettivamente l'uno al CP_2
figlio e l'altro alla figlia rimangono in custodia della Per_3 Persona_4
sig.ra e i genitori si impegnano reciprocamente a Parte_2
concordare in via preventiva tra loro futuri depositi di somme e/o futuri prelievi su detti libretti.
20. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIOVANNI AL
NATISONE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 8, parte I del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Udine, li 24/07/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
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