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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/10/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2029/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2029/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
28/10/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabiani Franco, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Como, Via
Albertolli, n. 9, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Michele Zanotti, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Livorno, Scali d'Azeglio, n. 20, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni: all'udienza del 28/10/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Parte attrice esponeva in fatto che: - nell'ambito dell'esercizio della propria attività imprenditoriale, accendeva presso la filiale di Follonica di Controparte_1 un conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il n. 8430.46,
[...] rispetto al quale veniva concessa un'agevolazione di credito, ossia un fido di cassa;
- la banca, inoltre, concedeva anche il c.d. anticipo fatture, accendendo due separati conti correnti accessori, contrassegnati dai nn. 24760.02 (operante dal I trimestre del 2012 al III trimestre del 2017) e 131.85.32 (operante dal IV trimestre 1988 al IV trimestre 1995); - le risultanze economiche per maturazione di interessi, commissioni e spese, maturate sul conto accessorio venivano girocontate sul conto corrente ordinario e poi trimestralmente capitalizzate;
- il rapporto di conto corrente si estingueva il 24.08.2017; - il correntista rivolgeva alla banca richiesta ex art. 119 TUB, attraverso una lettera raccomandata del
18.03.2019, al fine di ricevere copia dei documenti contrattuali e diffidando l'istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente addebitato sui conti correnti in applicazione dei titoli contestati, quantificandone gli importi;
- l'istituto di credito dava riscontro alla predetta richiesta con lettera del 13.05.2019, sostenendo la correttezza delle pratiche applicate ai conti correnti azionati e consegnando la documentazione contrattuale
(in particolare, lettera contratto di credito del 12 novembre 2004 e documento di sintesi, lettera contratto di credito anticipi fatture del 12 novembre 2004 e documento di sintesi, lettera contratto di credito del 21 giugno 2005, lettera contratto di credito del 12 marzo
2008, lettera contratto di credito del 23 aprile 2010, lettera contratto di credito del 23 aprile 2010, lettera contratto di credito del 9 settembre 2011, anticipazioni contro cessione credito del 23 settembre 2011 e documento di sintesi, lettera contratto di credito del 24 febbraio 2012, lettera contratto di credito del 6 marzo 2014, anticipazioni contro cessione credito del 30 dicembre 2004, lettera contratto di credito del 29 settembre 2015, lettera contratto di credito del 4 dicembre 2015); - analizzando tale documentazione, si riscontrava l'assenza dei contratti precedenti al 02.11.2004, motivo per il quale il sig.
, tramite il proprio legale, ne chiedeva l'integrazione, insistendo per la consegna Pt_1 del contratto di apertura di conto corrente, risalente, all'ultimo trimestre del 1988; - la banca riscontrava tale richiesta confermando l'inesistenza di qualsiasi contratto sottoscritto prima del 12.11.2004.
La parte attrice affermava che, nel corso di tale rapporto, la convenuta aveva: CP_1 applicato sul conto corrente ordinario, per esposizione propria e per effetto della
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girocontazione sullo stesso degli interessi prodotti dal conto accessorio, la pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori;
addebitato interessi passivi non pattuiti sul conto accessorio n. 131.85.32 per l'intera durata della operatività e sul conto corrente ordinario fino al 12 novembre 2004, ed in più comunque su montanti composti anche dalle voci di addebito;
addebitato somme per spese di tenuta conto, indebite siccome non pattuite ed oltre più in ragione della loro esclusiva funzionalità alla illegittima pratica anatocistica;
addebitato commissioni di massimo scoperto, indebite poiché non pattuite ed in ogni caso nulle sotto il profilo causale;
addebitato commissioni sostitutive non pattuite ed in ogni caso nulle sotto il profilo causale;
calcolato interessi attivi ad un tasso non pattuito, oltre che su un montante non corretto siccome composto anche dagli indebiti di cui alle causali che precedono.
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del
“giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
ER CR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus;
e) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto ai sensi dell'art. 1282 c.c., al tasso legale fino al 31 dicembre 1993 ed al tasso di cui all'art. 117 TUB, vale a dire al tasso minimo di emissione dei BOT nei dodici mesi anteriori ad ogni chiusura trimestrale, dal 1° gennaio 1994 e sino al 24 novembre 2004 quanto al conto ordinario n. 8430.46 e per tutta la operatività del conto accessorio n.
131.85.32;
b) la illegittimità dell'addebito, su tutti i rapporti dei quali è causa, di somme per CMS,
CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio di cui all'art. 117
TUB che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;
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ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 124.834,89 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria;
2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 124.834,89 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
Con decreto ex art. 171 bis del 20.02.2024 il giudice dichiarava la contumacia di
[...]
Controparte_1
All'udienza del 24.04.2024 parte attrice si riportava ai propri atti introduttivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza del 24.04.2024 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Dica il consulente, sulla base della documentazione in atti:
1. quali distinti rapporti siano intercorsi tra le parti, di quale natura e sulla base di quali contratti scritti se presenti, specificando se trattasi di rapporti ancora in essere ovvero estinti alla data dell'introduzione del giudizio;
2. indichi, per ognuno di tali rapporti, quale sia il tasso di interessi previsto in contratto;
3. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata prevista la capitalizzazione degli interessi, con quali modalità di computo e se tali modalità rispettino le prescrizioni della delibera CR del 9 febbraio 2000;
4. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stato regolamentato il regime delle spese e come;
5. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata pattuita un'apertura di credito o la concessione di altra facilitazione creditizia (anticipo su fatture o altro) e con quali modalità;
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6. indichi, per ognuno di tali rapporti, se la CMS sia stata pattuita nei contratti, con riferimento all'indicazione della relativa misura e della base di computo, dica come in concreto la banca abbia calcolato la CMS (se sulla punta di massimo utilizzo nel trimestre di riferimento ovvero sull'accordato o su una diversa base di calcolo), riferisca se la modalità di computo, quale emerge dagli estratti conto, sia o meno conforme alla relativa pattuizione contrattuale;
verifichi altresì se, in costanza di rapporto, la banca abbia applicato, in sostituzione della CMS, gli oneri previsti dalla L. n. 2/09 e se essa abbia dato comunicazione scritta al correntista dell'avvenuto adeguamento del rapporto alle innovazioni introdotte dalla predetta L. n. 2/09 e, successivamente, dal DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché alla disciplina attuativa di cui al DM n.
644/12, in conformità e nei termini indicati da tali disposizioni normative;
indichi
l'ammontare degli oneri applicati in sostituzione della CMS e dica di quanto il saldo del rapporto vada ridotto ove tali oneri si ritengano non dovuti, in difetto di idonea comunicazione di adeguamento del rapporto alla nuova disciplina, ovvero di non conformità degli oneri applicati alle previsioni di legge. Ove si tratti di rapporto sorto dopo le
7. se la previsione contrattuale della CMS o degli oneri sostitutivi sia conforme a legge;
8. indichi, per ogni di tali rapporti, se siano state addebitate nuove commissioni, quali commissioni di istruttoria veloce e commissioni disponibilità fondi, e, in caso di risposta positiva, se siano state applicate in presenza delle condizioni previste dalla legge, quantificandone l'importo;
9. indichi, per ognuno di tali rapporti, se siano stati prodotti gli estratti conto inerenti lo svolgimento del rapporto o gli estratti conto scalari e per quali periodi;
10. determini il consulente il saldo di ogni rapporto intercorrente tra le parti con esclusione di quelli di natura puramente tecnica ovvero che non comportino spese e contabilmente rappresentino una mera duplicazione:
11. ricostruendo i movimenti del conto dal momento della costituzione del rapporto, ovvero dalla diversa data ricavabile dalla documentazione in atti, fino alla data di chiusura del rapporto ovvero fino alla data cui risale l'ultimo degli e/c prodotti in atti;
12. nel caso che la documentazione contabile sia incompleta, consideri il CTU, quale base contabile da cui prendere le mosse, la risultanza indicata nel primo degli estratti
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conto prodotti in giudizio in serie continua;
utilizzi il cd. saldo di raccordo, nel caso gli estratti conto siano discontinui, solo qualora ciò non alteri significativamente il risultato contabile, mentre qualora ciò non sia possibile, il CTU prenderà quale saldo da cui partire quello risultante dall'estratto conto più recente tra quelli prodotti;
13. applicando il tasso d'interesse convenzionale se previsto in contratto o, in difetto, se non risulti in atti il relativo contratto, il tasso d'interesse legale codicistico;
qualora i contratti siano presenti in atti ma non rechino l'indicazione dei tassi di interesse, sostituisca, agli interessi risultanti dagli estratti conto, gli interessi al tasso legale codicistico, ove si tratti di rapporti sorti prima dell'8.7.1992, ovvero, se trattasi di rapporti successivi a detta data, gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT sui saldi debitori del conto, ed al tasso nominale massimo sui saldi creditori, considerando il tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente ad ogni chiusura trimestrale del conto;
14. qualora si tratti di rapporti sorti in epoca anteriore alla delibera CR del 9 febbraio 2000, escludendo la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto, salvo che sia documentata la stipulazione di una nuova convenzione redatta in conformità alla citata delibera;
15. qualora si tratti di rapporti sorti in epoca successiva alla delibera CR del 9 febbraio 2000, escludendo la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto, ove non risultino rispettate le prescrizioni della delibera CR del 9 febbraio
2000;
16. verifichi se, dopo l'1.1.2014, la banca abbia continuato ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ed in caso di positivo riscontro di tale verifica, dica di quanto si riduca il saldo dei rapporti ove si ritenga illegittimo, alla luce della formulazione dell'art. 120 TUB come novellato dalla legge di stabilità per il 2014,
l'anatocismo. Predisponga un conteggio alternativo, che includa la capitalizzazione in relazione al periodo post gennaio 2014, sul presupposto di una non immediata operatività della richiamata modifica dell'art. 120 TUB;
17. verifichi se, per il periodo successivo all'1.10.2016, la banca abbia adeguato il rapporto alle modifiche apportate, all'art. 120 TUB, dal DL n. 18/16, convertito in L. n.
49/16, e dalla ER CR del 3.8.2016. Verifichi in particolare se la banca, entro il
31.12.2016, abbia provveduto ad adeguare i rapporti, comunicando alla correntista, ai sensi dell'art. 118 TUB, l'introduzione di clausole conformi al nuovo testo dell'art. 120
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TUB e se sia stato acquisito il consenso scritto del cliente, concernente la specifica autorizzazione preventiva all'addebito degli interessi divenuti esigibili. In difetto di prova di detto adeguamento, escluda, dal saldo come ricalcolato, gli interessi capitalizzati dalla banca, dopo l'1.10.2016, in attuazione del novellato art. 120 TUB;
18. escludendo dal conto la commissione di massimo scoperto se non pattuita per iscritto con
l'indicazione delle modalità di calcolo, escludendo altresì gli oneri applicati in sostituzione della CMS - ai sensi della L. 2/09, e, successivamente, del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n.
644/12 -, ove tali oneri si ritengano non dovuti, in difetto di idonea comunicazione di adeguamento del rapporto alla nuova disciplina, ovvero di non conformità degli oneri applicati alle previsioni di legge;
19. escludendo dal conto l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca a titolo di altre commissioni di cui sopra, se non pattuite per iscritto, ove si ritengano non dovute, in caso di non conformità degli oneri applicati alle previsioni di legge;
20. verifichi se la banca abbia capitalizzato in via trimestrale le CMS o gli oneri sostitutivi e depuri il saldo dei conti degli effetti di detta capitalizzazione;
21. escludendo le spese che non siano convenzionalmente pattuite;
22. applicando la disciplina pattizia in ordine alla regolamentazione delle valute a debito e a credito e, se assente, tenendo conto delle date effettive delle operazioni;
23. indichi conclusivamente l'ammontare dei saldi di tutti i rapporti come ricalcolati, con chiara indicazione dell'esistenza di importi a credito ovvero a debito del correntista”.
In data 31.05.2024 si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 formulate da parte, in quanto infondate in fatto e in diritto e formulando, dunque, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere tutte le domande proposte nei confronti di
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi legali”.
Con ordinanza del 17.06.2024 veniva conferito l'incarico al CTU, dott. Persona_1
In data 15.10.2024 il CTU depositava la relazione tecnica.
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All'udienza del 05.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 28.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione.
Sull'ammissibilità delle domande.
In assenza di questioni preliminari di rito e principiando dall'esame delle domande di accertamento negativo del credito e di ripetizione afferenti al contratto di conto corrente ordinario e ai conti correnti accessori in ordine all'ammissibilità della seconda va affermato quanto segue.
Deve rimandarsi al noto assunto per cui “L'annotazione in conto di una posta di interessi
(o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (Cass. Civ. n. 798/2013).
Ebbene, nel caso di specie risulta, allo stato degli atti prodotti e sulla base delle risultanze della CTU depositata dal Dott. che tra le parti sono stati stipulati due Persona_1 contratti di conto corrente e uno di conto anticipi (nn. 8430.46, 13185.32 e 24760.02), tutti estinti alla data dell'introduzione del presente giudizio.
Sull'onere della prova.
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Ciò premesso, ancora quale impostazione della metodologia di valutazione delle risultanze istruttorie merita di essere puntualizzata la posizione della scrivente in tema di onere della prova.
In particolare, in linea di principio, “Nei giudizi promossi dal cliente – correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali in vista della ripetizione di somme illegittimamente trattenuta dalla banca, grava sull'attore l'onere di provare ed allegare i fatti posti a fondamento della domanda” (Tribunale Roma, n. 7364/2018), principio che con riguardo alla produzione degli estratti conto si esplica nel successivo assunto per cui
“Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Cass. Civ. n. 12845/2018; Tribunale S.Maria Capua Vetere, n. 1220/2018), mentre in caso di incompletezza solo parziale della documentazione in parola, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto.
L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, «se vuoi a), devi b)» - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse
(non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la ctu, secondo
l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito. È evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato”, Cass. Civ.,
n. 10025/2023), mediante un procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate.
Pertanto, in tema di rapporti di conto corrente, nell'ipotesi di domanda giudiziale spiegata dal correntista per ottenere la restituzione dell'indebito, grava su quest'ultimo l'onere di depositare in giudizio gli estratti conto inerenti al rapporto bancario. Tuttavia, in caso di carenza parziale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, l'accertamento
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del dare e avere può attuarsi anche in base ad elementi che consentano di affermare che il debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, mentre diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.
Quanto, invece, alla produzione del/dei contratti tra le parti, l'onere probatorio del correntista si atteggia diversamente a seconda della prospettazione delle invalidità di cui esso/essi risulterebbero asseritamente viziati.
Invero, se il correntista contesta l'applicazione di saggi ultralegali o differenti rispetto a quelli pattuiti, al pari di ulteriori addebiti non compiutamente e validamente concordati ha l'onere di depositare il o i contratti le cui pattuizioni vanno verificate dal Giudice (cfr. tra le tante Tribunale Roma, n. 18496/2017 per cui “Il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere, le stesse, il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; cfr. Tribunale Foggia, n.
7214/2017); viceversa, laddove la parte contesta a monte la condotta della banca per aver applicato addebiti e interessi mai pattuiti o pattuiti in forma nulla, com'è nel caso di specie, è pacifico che il correntista – partendo dal presupposto della mancanza di valida pattuizioni tra le parti – non è tenuto a depositare il documento di cui asserisce a monte la mancanza o la nullità in toto, ribaltando così sulla convenuta l'onere della relativa prova dell'esistenza e della validità del corpo delle pattuizioni che essa intenda far valere in contrasto con la posizione difensiva dell'attore.
Sulla documentazione in atti.
Ciò premesso, va riportata la documentazione in atti su cui verranno eseguite le valutazioni giuridiche e tecniche oggetto di giudizio.
Invero, come si può evincersi dalla CTU in atti sono stati depositati:
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1) lettera-contratto di credito datata 12.11.2004 con la quale la concedeva una linea CP_1 di credito di euro 50.000,00 fino a revoca, utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (6,147%); • tasso nominale extra-fido (13,450%); • spese di amministrazione;
• spese istruttoria e revisione affidamenti.
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
2) lettera-contratto di credito datata 12.11.2004 con la quale la concedeva una linea CP_1 di credito di € 50.000,00 a revoca utilizzabile mediante “servizio anticipo su fatture commerciali” con omessa indicazione del conto corrente di riferimento per il regolamento.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale (5,647%); • commissioni di proroga (euro 7,74); • spese istruttoria e revisione affidamenti.
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
3) lettera-contratto di credito datata 21.06.2005 con la quale la banca concedeva un'apertura di credito di euro 13.600,00 con scadenza al 15.12.2005, utilizzabile mediante
“sconto di portafoglio finanziario” con omessa indicazione del conto di regolamento.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale (6,507%); • CMS (0,500%) con omissione dell'indicazione delle modalità di computo.
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
4) lettera-contratto di credito datata 12.03.2008 con la quale la banca concedeva due linee di credito, una (i) di euro 30.000,00 fino a revoca utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46 e una (ii) di euro 30.000,00 fino a revoca utilizzabile sotto forma di “anticipo su fatture commerciali”, con omessa indicazione del conto di regolamento.
Con riferimento alla prima linea di credito (i), risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (8,811%); • tasso nominale extra-fido (13,650%); • CMS extra- fido (2,000%) con omessa indicazione delle modalità di computo.
Con riferimento alla seconda linea di credito (ii), risultano pattuite le seguenti condizioni:
• tasso nominale intra-fido ed extra-fido (7,450%); • CMS intra-fido ed extra-fido
(0,125%) ma con omessa indicazione delle modalità di computo. Risultano, altresì, pattuite le commissioni di istruttoria pratica (euro 60,00).
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Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
5) lettera-contratto di credito datata 23.04.2010 con la quale la banca concedeva quattro linee di credito, una (i) di euro 50.000,00 sino a revoca utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46, una (ii) di euro 50.000,00 sino a revoca, utilizzabile sotto forma di “anticipi su fatture con precanalizzazione del pagamento” con omessa indicazione del conto di regolamento, una (iii) di euro 30.000,00 sino a revoca utilizzabile sotto forma di “anticipazioni su fatture con precanalizzazione del pagamento” con omessa indicazione del conto di regolamento e l'ultima (iv) di euro 36.151,98 a revoca utilizzabile sotto forma di “anticipi su fatture con notifica al debitore” con omessa indicazione del conto di regolamento.
Con riferimento alla prima linea di credito (i), risultano pattuite le seguenti condizioni:
• tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3m (360) media del mese precedente + 4,450%); • tasso nominale extra-fido (12,450%); • corrispettivo sull'accordato (0,238%/trim).
Con riferimento alla seconda linea di credito (ii), risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido ed extra-fido (7,500%); • corrispettivo sull'accordato (0,125%/trim).
Con riferimento alla terza linea di credito (iii), risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale (7,500%); • corrispettivo sull'accordato (0,125%/trim).
Con riferimento alla quarta linea di credito (iv), risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale (7,650%).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
6) lettera-contratto di credito datata 23.04.2010 con la quale la concedeva una linea CP_1 di credito di euro 55.000,00 a revoca utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3m (360) media del mese precedente + 4,450%); • tasso nominale extra-fido
(12,450%); • corrispettivo sull'accordato (0,238%/trim).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
7) lettera-contratto di credito datata 09.09.2011 con la quale la concedeva una linea CP_1 di credito di euro 50.000,00 a revoca utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46.
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Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3m (360) media del mese in corso + 3,900%); • tasso nominale extra-fido
(12,450%); • corrispettivo sull'accordato (0,340%/trim).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
8) Documento datato 23.09.2011 ove vengono riprodotte le condizioni giuridiche ed economiche relative a una linea di credito perfezionata in data non specificata di euro
36.000,00 a revoca utilizzabile mediante “anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentati di crediti, contro cessione pro solvendo del credito”.
9) lettera-contratto di credito datata 24.02.2012 con la quale la banca concedeva due linee di credito, una (i) di euro 15.000,00 con scadenza al 20.03.2012, utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 24760.02, e una (ii) di euro 50.000,00 valevole sino a revoca mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 24760.02.
Con riferimento a entrambe le linee di credito (i) (ii), risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido ed extra-fido (15,200%); • corrispettivo sull'accordato (0,500%/trim).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
10) lettera-contratto di credito datata 06.03.2014 con la quale la concedeva una CP_1 linea di credito di euro 50.000,00 con scadenza al 31.03.2015 utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 24760.02.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3m (365) media del mese in corso + 7,500%); • tasso nominale extra-fido
(15,200%); • corrispettivo sull'accordato (0,500%/trim); • commissione di istruttoria veloce (CIV).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
11) Documento datato 30.12.2014 ove vengono riprodotte le condizioni giuridiche ed economiche relative a una linea di credito perfezionata in data non specificata di euro
80.000,00 valevole sino a revoca, utilizzabile mediante “anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentati di crediti, contro cessione pro solvendo del credito”.
12) Documento datato 30.12.2014 ove vengono riprodotte le condizioni giuridiche ed economiche relative a una linea di credito perfezionata in data non specificata di euro
36.000,00 valevole fino a revoca, utilizzabile mediante “anticipazioni su fatture
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commerciali, documenti rappresentati di crediti, contro cessione pro solvendo del credito”.
13) lettera-contratto di credito datata 29.09.2015 con la quale la concedeva una CP_1 linea di credito di euro 25.000,00 con scadenza al 31.12.2015 utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3m (365) media del mese in corso + 7,500%); • tasso nominale extra-fido
(15,200%); • corrispettivo sull'accordato (0,500%/trim); • commissione di istruttoria veloce (CIV).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
14) lettera-contratto di credito datata 04.12.2015 con la quale la concedeva una CP_1 linea di credito di euro 50.000,00 con scadenza al 28.02.2016 utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 24760.02.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3M (365) media del mese in corso + 7,500%); • tasso nominale extra-fido
(15,200%); • corrispettivo sull'accordato (0,500%/trim);• commissione di istruttoria veloce (CIV).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
Tutto ciò premesso, si procede all'esame puntuale delle contestazioni all'operato della banca mosso dalla parte attrice nei suoi scritti difensivi.
Anatocismo.
Quanto all'anatocismo valgono le considerazioni che seguono.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del D.lgs. n. 342/99 e della delibera del
CR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma
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giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 9695/2011).
Viceversa, per i contratti sorti in data successiva al 22.04.2000, di entrata in vigore della delibera CR del 9.2.2000, contenente, come noto, la disciplina di attuazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi debba ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera, l'anatocismo è consentito a condizione che: 1) il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
3) nei rapporti di conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, in forza della menzionata delibera CR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 ER CR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 ER CR citata).
Quanto, poi, ai contratti sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore della menzionata
ER CR e proseguiti successivamente, la Cassazione da ultimo ha specificato che
“In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. Civ. n. 9140/2000).
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Va, infatti, tenuto conto che una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera.
Infine, quanto al periodo successivo al 01.01.14 deve rammentarsi che , l'art. 1, comma
629, della L. n. 147/13 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini :
«il CR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Quanto all'immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr. Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015) deve sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Com'è noto, in aggiunta, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprime un costo del credito e deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro, rilevando il fatto in sé tale costo sia previsto nella regolamentazione contrattuale. Il fatto che gli interessi siano stati inglobati nel capitale, quindi, non ne esclude la rilevanza.
In relazione a tutti i contratti intercorsi tra le parti non risulta validamente pattuito il regime anatocistico con conseguente invalidità delle rispettive pattuizioni, per mancata
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approvazione specifica scritta della relativa clausola e/o mancata disciplina della reciprocità di trattamento degli interessi debitori e creditori.
Dagli atti di causa, non risulta l'avvenuta acquisizione da parte della banca convenuta del consenso scritto del cliente contenente la specifica autorizzazione preventiva all'adozione del nuovo criterio di capitalizzazione degli interessi, secondo quanto disposto dall'art. 118 T.U.B..
Sulle CMS, CIV e CDF.
Nello specifico, per quanto concerne le commissioni di massimo scoperto, la banca ha addebitato le stesse sino al 2008, omettendo di indicare le modalità di computo. Ed infatti, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009 le CMS sono state sostituite dal c.d. corrispettivo su accordato, che funge da specie di tassa che si applica ai conti affidati sulla parte non utilizzata del fido, in presenza di un saldo negativo di almeno 30 giorni.
Anche rispetto a tale modifica, tuttavia, non emerge dagli atti alcuna comunicazione concernente l'introduzione del nuovo regime commissionale.
Sino all'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 2/09 e ss., la commissione di massimo scoperto corrispondeva sostanzialmente a due tipologie: a) pagamento di una somma calcolata in percentuale sull'importo concesso a credito, al netto di quello effettivamente utilizzato;
b) pagamento di una somma calcolata sull'ammontare massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo sia avvenuto "entro il fido accordato" ovvero "extrafido".
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la tesi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010,
Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona
19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005,
App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale
Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n.
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774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto
Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale
Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia
28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000).
Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
Così anche la giurisprudenza di merito che con riguardo alle pattuizioni anteriori al 2011 ha chiarito che “In astratto la commissione di massimo scoperto ha una sua giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione;
in concreto, la cms deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca” (Tribunale Brescia, n. 3161/2017; ed ancora Tribunale Lucca, n. 2628/2016 per cui “In tema di conto corrente bancario, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario. Alla nullità della clausola di commissione di massimo scoperto consegue l'epurazione dal saldo debitorio degli addebiti di conto corrente generici effettuati dall'istituto bancario a tale titolo”), confermata, infine, dalla
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giurisprudenza di legittimità per cui “ la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art.
2- bis, deve ritenersi in tesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio
2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM” (cfr. Cass. Civ. n. 12965/2016).
Viceversa, ai sensi della L. 2/09, e, successivamente, del DL n. 201/11, conv. in L. n.
214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 è stata disciplinata, diversamente, la commissione di disponibilità fondi nel senso che l'art. 2 bis, comma 1, per la parte che interessa ha previsto che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Tale articolo, peraltro, è stato poi abrogato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma
4, conv., con modif., nella L. 24 marzo 2012, n. 27, mentre la disciplina delle commissioni di massimo scoperto, ivi contenuta, era stata poco prima sostituita dal
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D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117 bis, (t.u.b.), inserito dal D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, art. 6 bis, conv., con modif., nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, che a pena di nullità consente la previsione nei contratti di apertura di credito, "quali unici oneri a carico del cliente", di "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...", imponendo inoltre per detta commissione il limite massimo dello "0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente". Con il che la commissione di massimo scoperto come definita nelle Istruzioni della Banca d'Italia più volte menzionate è stata definitivamente superata.
Pertanto, le modifiche peggiorative che la banca ha apportato alle condizioni economiche originariamente pattuite devono considerarsi nulle ove non risultano comunicate alla correntista, in virtù dell'art. 118 T.U.B..
Sugli interessi bancari ultralegali.
Quanto alla mancata pattuizione della misura del tasso di interesse debitore sul conto corrente ordinario sino al 12.11.2004 e sul conto accessorio n. 131.85.32, comporta la violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui prevede, al comma 4, che i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. In caso di inosservanza il comma 7 prevede che si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli, per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
Sulla rideterminazione del saldo.
Quanto alla rideterminazione del saldo finale alla data di estinzione del conto corrente principale, il 24.08.2017, si intende aderire alle risultanze della CTU, elaborate in coerenza con i principi normativi e giurisprudenziali richiamati.
In particolare, con riferimento alle competenze maturate sul c/c n. 8430.46: calcolando gli interessi attivi, al netto della ritenuta fiscale, al tasso legale sino al 11.11.2004 e al tasso
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integrativo BOT ex art. 117 TUB per il periodo successivo;
calcolando gli interessi passivi al tasso legale sino al 11.11.2004 e al tasso risultante dagli estratti conto per il periodo successivo;
espungendo le CMS per l'intero periodo documentato;
espungendo il corrispettivo sull'accordato sino al 22.04.2010 e mantenendo tale onere per il periodo successivo;
espungendo la commissione di istruttoria veloce (CIV) sino al 29.09.2015 e mantenendo tale onere per il periodo successivo;
espungendo le spese sino al 11.11.2004
e mantenendo invariati i relativi addebiti per il periodo successivo;
applicando il regime di capitalizzazione semplice per l'intero periodo documentato.
Con riferimento alle competenze maturate sul c/anticipi n. 13185.32: calcolando gli interessi attivi, al netto della ritenuta fiscale, al tasso legale per l'intero periodo documentato;
calcolando gli interessi passivi al tasso legale per l'intero periodo documentato;
espungendo le CMS per l'intero periodo documentato;
espungendo le spese per l'intero periodo documentato;
applicando il regime di capitalizzazione semplice per l'intero periodo documentato.
Infine, con riferimento alle competenze maturate sul conto n. 24760.02: calcolando gli interessi attivi, al netto della ritenuta fiscale, al tasso integrativo BOT ex art. 117 TUB per l'intero periodo documentato;
calcolando gli interessi passivi al tasso risultante dagli estratti conto per l'intero periodo documentato;
mantenendo il corrispettivo sull'accordato per l'intero periodo documentato;
espungendo le spese per l'intero periodo documentato;
applicando il regime di capitalizzazione semplice per l'intero periodo documentato.
Correttamente il consulente ha effettuato il calcolo limitatamente ai periodi per i quali si disponeva di idonea documentazione, provvedendo, per i periodi intermedi non documentati, a sottrarre a ogni saldo iniziale di ciascun periodo documentato, ma preceduto da un periodo non documentato, la differenza tra il saldo banca e il saldo ricalcolato, quantificato al termine del precedente periodo documentato.
Preso atto di tutto quanto esposto, il CTU ha rideterminato il saldo del c/c n. 8430.46, alla data del 24.10.2017 (data di estinzione del conto), in € 120.027,63 a credito del correntista.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (fino a € 260.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Per la medesima ragione, le spese della CTU contabile come liquidata da separato decreto in atti sono poste a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
b) In accoglimento della domanda formulata da ed accertate la nullità dei Parte_1 rapporti dedotti, come in parte motiva, condanna la Controparte_1
al pagamento a titolo di restituzione di indebito in favore del primo della somma
[...] di € 120.027,63, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) Condanna la come rappresentata in atti, al Controparte_1 pagamento in favore di , delle spese processuali che si liquidano in euro Parte_1
14.103,00 per compensi professionali, e in euro 786,00 per spese, oltre Iva Cpa e rimborso al 15% con attribuzione al procuratore dichiaratosene antistatario;
d) Pone le spese di CTU, come liquidate da separato decreto in atti, in via definitiva a carico di Controparte_1
Così deciso in Grosseto il 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2029/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
28/10/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabiani Franco, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Como, Via
Albertolli, n. 9, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Michele Zanotti, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Livorno, Scali d'Azeglio, n. 20, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Conclusioni: all'udienza del 28/10/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Parte attrice esponeva in fatto che: - nell'ambito dell'esercizio della propria attività imprenditoriale, accendeva presso la filiale di Follonica di Controparte_1 un conto corrente di corrispondenza, contrassegnato con il n. 8430.46,
[...] rispetto al quale veniva concessa un'agevolazione di credito, ossia un fido di cassa;
- la banca, inoltre, concedeva anche il c.d. anticipo fatture, accendendo due separati conti correnti accessori, contrassegnati dai nn. 24760.02 (operante dal I trimestre del 2012 al III trimestre del 2017) e 131.85.32 (operante dal IV trimestre 1988 al IV trimestre 1995); - le risultanze economiche per maturazione di interessi, commissioni e spese, maturate sul conto accessorio venivano girocontate sul conto corrente ordinario e poi trimestralmente capitalizzate;
- il rapporto di conto corrente si estingueva il 24.08.2017; - il correntista rivolgeva alla banca richiesta ex art. 119 TUB, attraverso una lettera raccomandata del
18.03.2019, al fine di ricevere copia dei documenti contrattuali e diffidando l'istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente addebitato sui conti correnti in applicazione dei titoli contestati, quantificandone gli importi;
- l'istituto di credito dava riscontro alla predetta richiesta con lettera del 13.05.2019, sostenendo la correttezza delle pratiche applicate ai conti correnti azionati e consegnando la documentazione contrattuale
(in particolare, lettera contratto di credito del 12 novembre 2004 e documento di sintesi, lettera contratto di credito anticipi fatture del 12 novembre 2004 e documento di sintesi, lettera contratto di credito del 21 giugno 2005, lettera contratto di credito del 12 marzo
2008, lettera contratto di credito del 23 aprile 2010, lettera contratto di credito del 23 aprile 2010, lettera contratto di credito del 9 settembre 2011, anticipazioni contro cessione credito del 23 settembre 2011 e documento di sintesi, lettera contratto di credito del 24 febbraio 2012, lettera contratto di credito del 6 marzo 2014, anticipazioni contro cessione credito del 30 dicembre 2004, lettera contratto di credito del 29 settembre 2015, lettera contratto di credito del 4 dicembre 2015); - analizzando tale documentazione, si riscontrava l'assenza dei contratti precedenti al 02.11.2004, motivo per il quale il sig.
, tramite il proprio legale, ne chiedeva l'integrazione, insistendo per la consegna Pt_1 del contratto di apertura di conto corrente, risalente, all'ultimo trimestre del 1988; - la banca riscontrava tale richiesta confermando l'inesistenza di qualsiasi contratto sottoscritto prima del 12.11.2004.
La parte attrice affermava che, nel corso di tale rapporto, la convenuta aveva: CP_1 applicato sul conto corrente ordinario, per esposizione propria e per effetto della
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girocontazione sullo stesso degli interessi prodotti dal conto accessorio, la pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori;
addebitato interessi passivi non pattuiti sul conto accessorio n. 131.85.32 per l'intera durata della operatività e sul conto corrente ordinario fino al 12 novembre 2004, ed in più comunque su montanti composti anche dalle voci di addebito;
addebitato somme per spese di tenuta conto, indebite siccome non pattuite ed oltre più in ragione della loro esclusiva funzionalità alla illegittima pratica anatocistica;
addebitato commissioni di massimo scoperto, indebite poiché non pattuite ed in ogni caso nulle sotto il profilo causale;
addebitato commissioni sostitutive non pattuite ed in ogni caso nulle sotto il profilo causale;
calcolato interessi attivi ad un tasso non pattuito, oltre che su un montante non corretto siccome composto anche dagli indebiti di cui alle causali che precedono.
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ill.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare:
a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del
“giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
ER CR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus;
e) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto ai sensi dell'art. 1282 c.c., al tasso legale fino al 31 dicembre 1993 ed al tasso di cui all'art. 117 TUB, vale a dire al tasso minimo di emissione dei BOT nei dodici mesi anteriori ad ogni chiusura trimestrale, dal 1° gennaio 1994 e sino al 24 novembre 2004 quanto al conto ordinario n. 8430.46 e per tutta la operatività del conto accessorio n.
131.85.32;
b) la illegittimità dell'addebito, su tutti i rapporti dei quali è causa, di somme per CMS,
CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio di cui all'art. 117
TUB che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario qualora, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso fosse divenuto creditore o maggiormente creditore;
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ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 124.834,89 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria;
2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 124.834,89 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
Con decreto ex art. 171 bis del 20.02.2024 il giudice dichiarava la contumacia di
[...]
Controparte_1
All'udienza del 24.04.2024 parte attrice si riportava ai propri atti introduttivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza del 24.04.2024 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Dica il consulente, sulla base della documentazione in atti:
1. quali distinti rapporti siano intercorsi tra le parti, di quale natura e sulla base di quali contratti scritti se presenti, specificando se trattasi di rapporti ancora in essere ovvero estinti alla data dell'introduzione del giudizio;
2. indichi, per ognuno di tali rapporti, quale sia il tasso di interessi previsto in contratto;
3. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata prevista la capitalizzazione degli interessi, con quali modalità di computo e se tali modalità rispettino le prescrizioni della delibera CR del 9 febbraio 2000;
4. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stato regolamentato il regime delle spese e come;
5. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata pattuita un'apertura di credito o la concessione di altra facilitazione creditizia (anticipo su fatture o altro) e con quali modalità;
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6. indichi, per ognuno di tali rapporti, se la CMS sia stata pattuita nei contratti, con riferimento all'indicazione della relativa misura e della base di computo, dica come in concreto la banca abbia calcolato la CMS (se sulla punta di massimo utilizzo nel trimestre di riferimento ovvero sull'accordato o su una diversa base di calcolo), riferisca se la modalità di computo, quale emerge dagli estratti conto, sia o meno conforme alla relativa pattuizione contrattuale;
verifichi altresì se, in costanza di rapporto, la banca abbia applicato, in sostituzione della CMS, gli oneri previsti dalla L. n. 2/09 e se essa abbia dato comunicazione scritta al correntista dell'avvenuto adeguamento del rapporto alle innovazioni introdotte dalla predetta L. n. 2/09 e, successivamente, dal DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché alla disciplina attuativa di cui al DM n.
644/12, in conformità e nei termini indicati da tali disposizioni normative;
indichi
l'ammontare degli oneri applicati in sostituzione della CMS e dica di quanto il saldo del rapporto vada ridotto ove tali oneri si ritengano non dovuti, in difetto di idonea comunicazione di adeguamento del rapporto alla nuova disciplina, ovvero di non conformità degli oneri applicati alle previsioni di legge. Ove si tratti di rapporto sorto dopo le
7. se la previsione contrattuale della CMS o degli oneri sostitutivi sia conforme a legge;
8. indichi, per ogni di tali rapporti, se siano state addebitate nuove commissioni, quali commissioni di istruttoria veloce e commissioni disponibilità fondi, e, in caso di risposta positiva, se siano state applicate in presenza delle condizioni previste dalla legge, quantificandone l'importo;
9. indichi, per ognuno di tali rapporti, se siano stati prodotti gli estratti conto inerenti lo svolgimento del rapporto o gli estratti conto scalari e per quali periodi;
10. determini il consulente il saldo di ogni rapporto intercorrente tra le parti con esclusione di quelli di natura puramente tecnica ovvero che non comportino spese e contabilmente rappresentino una mera duplicazione:
11. ricostruendo i movimenti del conto dal momento della costituzione del rapporto, ovvero dalla diversa data ricavabile dalla documentazione in atti, fino alla data di chiusura del rapporto ovvero fino alla data cui risale l'ultimo degli e/c prodotti in atti;
12. nel caso che la documentazione contabile sia incompleta, consideri il CTU, quale base contabile da cui prendere le mosse, la risultanza indicata nel primo degli estratti
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conto prodotti in giudizio in serie continua;
utilizzi il cd. saldo di raccordo, nel caso gli estratti conto siano discontinui, solo qualora ciò non alteri significativamente il risultato contabile, mentre qualora ciò non sia possibile, il CTU prenderà quale saldo da cui partire quello risultante dall'estratto conto più recente tra quelli prodotti;
13. applicando il tasso d'interesse convenzionale se previsto in contratto o, in difetto, se non risulti in atti il relativo contratto, il tasso d'interesse legale codicistico;
qualora i contratti siano presenti in atti ma non rechino l'indicazione dei tassi di interesse, sostituisca, agli interessi risultanti dagli estratti conto, gli interessi al tasso legale codicistico, ove si tratti di rapporti sorti prima dell'8.7.1992, ovvero, se trattasi di rapporti successivi a detta data, gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT sui saldi debitori del conto, ed al tasso nominale massimo sui saldi creditori, considerando il tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente ad ogni chiusura trimestrale del conto;
14. qualora si tratti di rapporti sorti in epoca anteriore alla delibera CR del 9 febbraio 2000, escludendo la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto, salvo che sia documentata la stipulazione di una nuova convenzione redatta in conformità alla citata delibera;
15. qualora si tratti di rapporti sorti in epoca successiva alla delibera CR del 9 febbraio 2000, escludendo la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto, ove non risultino rispettate le prescrizioni della delibera CR del 9 febbraio
2000;
16. verifichi se, dopo l'1.1.2014, la banca abbia continuato ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ed in caso di positivo riscontro di tale verifica, dica di quanto si riduca il saldo dei rapporti ove si ritenga illegittimo, alla luce della formulazione dell'art. 120 TUB come novellato dalla legge di stabilità per il 2014,
l'anatocismo. Predisponga un conteggio alternativo, che includa la capitalizzazione in relazione al periodo post gennaio 2014, sul presupposto di una non immediata operatività della richiamata modifica dell'art. 120 TUB;
17. verifichi se, per il periodo successivo all'1.10.2016, la banca abbia adeguato il rapporto alle modifiche apportate, all'art. 120 TUB, dal DL n. 18/16, convertito in L. n.
49/16, e dalla ER CR del 3.8.2016. Verifichi in particolare se la banca, entro il
31.12.2016, abbia provveduto ad adeguare i rapporti, comunicando alla correntista, ai sensi dell'art. 118 TUB, l'introduzione di clausole conformi al nuovo testo dell'art. 120
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TUB e se sia stato acquisito il consenso scritto del cliente, concernente la specifica autorizzazione preventiva all'addebito degli interessi divenuti esigibili. In difetto di prova di detto adeguamento, escluda, dal saldo come ricalcolato, gli interessi capitalizzati dalla banca, dopo l'1.10.2016, in attuazione del novellato art. 120 TUB;
18. escludendo dal conto la commissione di massimo scoperto se non pattuita per iscritto con
l'indicazione delle modalità di calcolo, escludendo altresì gli oneri applicati in sostituzione della CMS - ai sensi della L. 2/09, e, successivamente, del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n.
644/12 -, ove tali oneri si ritengano non dovuti, in difetto di idonea comunicazione di adeguamento del rapporto alla nuova disciplina, ovvero di non conformità degli oneri applicati alle previsioni di legge;
19. escludendo dal conto l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca a titolo di altre commissioni di cui sopra, se non pattuite per iscritto, ove si ritengano non dovute, in caso di non conformità degli oneri applicati alle previsioni di legge;
20. verifichi se la banca abbia capitalizzato in via trimestrale le CMS o gli oneri sostitutivi e depuri il saldo dei conti degli effetti di detta capitalizzazione;
21. escludendo le spese che non siano convenzionalmente pattuite;
22. applicando la disciplina pattizia in ordine alla regolamentazione delle valute a debito e a credito e, se assente, tenendo conto delle date effettive delle operazioni;
23. indichi conclusivamente l'ammontare dei saldi di tutti i rapporti come ricalcolati, con chiara indicazione dell'esistenza di importi a credito ovvero a debito del correntista”.
In data 31.05.2024 si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 formulate da parte, in quanto infondate in fatto e in diritto e formulando, dunque, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere tutte le domande proposte nei confronti di
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi legali”.
Con ordinanza del 17.06.2024 veniva conferito l'incarico al CTU, dott. Persona_1
In data 15.10.2024 il CTU depositava la relazione tecnica.
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All'udienza del 05.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 28.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione.
Sull'ammissibilità delle domande.
In assenza di questioni preliminari di rito e principiando dall'esame delle domande di accertamento negativo del credito e di ripetizione afferenti al contratto di conto corrente ordinario e ai conti correnti accessori in ordine all'ammissibilità della seconda va affermato quanto segue.
Deve rimandarsi al noto assunto per cui “L'annotazione in conto di una posta di interessi
(o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (Cass. Civ. n. 798/2013).
Ebbene, nel caso di specie risulta, allo stato degli atti prodotti e sulla base delle risultanze della CTU depositata dal Dott. che tra le parti sono stati stipulati due Persona_1 contratti di conto corrente e uno di conto anticipi (nn. 8430.46, 13185.32 e 24760.02), tutti estinti alla data dell'introduzione del presente giudizio.
Sull'onere della prova.
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Ciò premesso, ancora quale impostazione della metodologia di valutazione delle risultanze istruttorie merita di essere puntualizzata la posizione della scrivente in tema di onere della prova.
In particolare, in linea di principio, “Nei giudizi promossi dal cliente – correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali in vista della ripetizione di somme illegittimamente trattenuta dalla banca, grava sull'attore l'onere di provare ed allegare i fatti posti a fondamento della domanda” (Tribunale Roma, n. 7364/2018), principio che con riguardo alla produzione degli estratti conto si esplica nel successivo assunto per cui
“Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Cass. Civ. n. 12845/2018; Tribunale S.Maria Capua Vetere, n. 1220/2018), mentre in caso di incompletezza solo parziale della documentazione in parola, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “In tema di azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto.
L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, «se vuoi a), devi b)» - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse
(non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la ctu, secondo
l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito. È evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato”, Cass. Civ.,
n. 10025/2023), mediante un procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate.
Pertanto, in tema di rapporti di conto corrente, nell'ipotesi di domanda giudiziale spiegata dal correntista per ottenere la restituzione dell'indebito, grava su quest'ultimo l'onere di depositare in giudizio gli estratti conto inerenti al rapporto bancario. Tuttavia, in caso di carenza parziale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, l'accertamento
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del dare e avere può attuarsi anche in base ad elementi che consentano di affermare che il debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, mentre diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.
Quanto, invece, alla produzione del/dei contratti tra le parti, l'onere probatorio del correntista si atteggia diversamente a seconda della prospettazione delle invalidità di cui esso/essi risulterebbero asseritamente viziati.
Invero, se il correntista contesta l'applicazione di saggi ultralegali o differenti rispetto a quelli pattuiti, al pari di ulteriori addebiti non compiutamente e validamente concordati ha l'onere di depositare il o i contratti le cui pattuizioni vanno verificate dal Giudice (cfr. tra le tante Tribunale Roma, n. 18496/2017 per cui “Il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere, le stesse, il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; cfr. Tribunale Foggia, n.
7214/2017); viceversa, laddove la parte contesta a monte la condotta della banca per aver applicato addebiti e interessi mai pattuiti o pattuiti in forma nulla, com'è nel caso di specie, è pacifico che il correntista – partendo dal presupposto della mancanza di valida pattuizioni tra le parti – non è tenuto a depositare il documento di cui asserisce a monte la mancanza o la nullità in toto, ribaltando così sulla convenuta l'onere della relativa prova dell'esistenza e della validità del corpo delle pattuizioni che essa intenda far valere in contrasto con la posizione difensiva dell'attore.
Sulla documentazione in atti.
Ciò premesso, va riportata la documentazione in atti su cui verranno eseguite le valutazioni giuridiche e tecniche oggetto di giudizio.
Invero, come si può evincersi dalla CTU in atti sono stati depositati:
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1) lettera-contratto di credito datata 12.11.2004 con la quale la concedeva una linea CP_1 di credito di euro 50.000,00 fino a revoca, utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (6,147%); • tasso nominale extra-fido (13,450%); • spese di amministrazione;
• spese istruttoria e revisione affidamenti.
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
2) lettera-contratto di credito datata 12.11.2004 con la quale la concedeva una linea CP_1 di credito di € 50.000,00 a revoca utilizzabile mediante “servizio anticipo su fatture commerciali” con omessa indicazione del conto corrente di riferimento per il regolamento.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale (5,647%); • commissioni di proroga (euro 7,74); • spese istruttoria e revisione affidamenti.
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
3) lettera-contratto di credito datata 21.06.2005 con la quale la banca concedeva un'apertura di credito di euro 13.600,00 con scadenza al 15.12.2005, utilizzabile mediante
“sconto di portafoglio finanziario” con omessa indicazione del conto di regolamento.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale (6,507%); • CMS (0,500%) con omissione dell'indicazione delle modalità di computo.
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
4) lettera-contratto di credito datata 12.03.2008 con la quale la banca concedeva due linee di credito, una (i) di euro 30.000,00 fino a revoca utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46 e una (ii) di euro 30.000,00 fino a revoca utilizzabile sotto forma di “anticipo su fatture commerciali”, con omessa indicazione del conto di regolamento.
Con riferimento alla prima linea di credito (i), risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (8,811%); • tasso nominale extra-fido (13,650%); • CMS extra- fido (2,000%) con omessa indicazione delle modalità di computo.
Con riferimento alla seconda linea di credito (ii), risultano pattuite le seguenti condizioni:
• tasso nominale intra-fido ed extra-fido (7,450%); • CMS intra-fido ed extra-fido
(0,125%) ma con omessa indicazione delle modalità di computo. Risultano, altresì, pattuite le commissioni di istruttoria pratica (euro 60,00).
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Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
5) lettera-contratto di credito datata 23.04.2010 con la quale la banca concedeva quattro linee di credito, una (i) di euro 50.000,00 sino a revoca utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46, una (ii) di euro 50.000,00 sino a revoca, utilizzabile sotto forma di “anticipi su fatture con precanalizzazione del pagamento” con omessa indicazione del conto di regolamento, una (iii) di euro 30.000,00 sino a revoca utilizzabile sotto forma di “anticipazioni su fatture con precanalizzazione del pagamento” con omessa indicazione del conto di regolamento e l'ultima (iv) di euro 36.151,98 a revoca utilizzabile sotto forma di “anticipi su fatture con notifica al debitore” con omessa indicazione del conto di regolamento.
Con riferimento alla prima linea di credito (i), risultano pattuite le seguenti condizioni:
• tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3m (360) media del mese precedente + 4,450%); • tasso nominale extra-fido (12,450%); • corrispettivo sull'accordato (0,238%/trim).
Con riferimento alla seconda linea di credito (ii), risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido ed extra-fido (7,500%); • corrispettivo sull'accordato (0,125%/trim).
Con riferimento alla terza linea di credito (iii), risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale (7,500%); • corrispettivo sull'accordato (0,125%/trim).
Con riferimento alla quarta linea di credito (iv), risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale (7,650%).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
6) lettera-contratto di credito datata 23.04.2010 con la quale la concedeva una linea CP_1 di credito di euro 55.000,00 a revoca utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3m (360) media del mese precedente + 4,450%); • tasso nominale extra-fido
(12,450%); • corrispettivo sull'accordato (0,238%/trim).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
7) lettera-contratto di credito datata 09.09.2011 con la quale la concedeva una linea CP_1 di credito di euro 50.000,00 a revoca utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46.
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Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3m (360) media del mese in corso + 3,900%); • tasso nominale extra-fido
(12,450%); • corrispettivo sull'accordato (0,340%/trim).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
8) Documento datato 23.09.2011 ove vengono riprodotte le condizioni giuridiche ed economiche relative a una linea di credito perfezionata in data non specificata di euro
36.000,00 a revoca utilizzabile mediante “anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentati di crediti, contro cessione pro solvendo del credito”.
9) lettera-contratto di credito datata 24.02.2012 con la quale la banca concedeva due linee di credito, una (i) di euro 15.000,00 con scadenza al 20.03.2012, utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 24760.02, e una (ii) di euro 50.000,00 valevole sino a revoca mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 24760.02.
Con riferimento a entrambe le linee di credito (i) (ii), risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido ed extra-fido (15,200%); • corrispettivo sull'accordato (0,500%/trim).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
10) lettera-contratto di credito datata 06.03.2014 con la quale la concedeva una CP_1 linea di credito di euro 50.000,00 con scadenza al 31.03.2015 utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 24760.02.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3m (365) media del mese in corso + 7,500%); • tasso nominale extra-fido
(15,200%); • corrispettivo sull'accordato (0,500%/trim); • commissione di istruttoria veloce (CIV).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
11) Documento datato 30.12.2014 ove vengono riprodotte le condizioni giuridiche ed economiche relative a una linea di credito perfezionata in data non specificata di euro
80.000,00 valevole sino a revoca, utilizzabile mediante “anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentati di crediti, contro cessione pro solvendo del credito”.
12) Documento datato 30.12.2014 ove vengono riprodotte le condizioni giuridiche ed economiche relative a una linea di credito perfezionata in data non specificata di euro
36.000,00 valevole fino a revoca, utilizzabile mediante “anticipazioni su fatture
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commerciali, documenti rappresentati di crediti, contro cessione pro solvendo del credito”.
13) lettera-contratto di credito datata 29.09.2015 con la quale la concedeva una CP_1 linea di credito di euro 25.000,00 con scadenza al 31.12.2015 utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 8430.46.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3m (365) media del mese in corso + 7,500%); • tasso nominale extra-fido
(15,200%); • corrispettivo sull'accordato (0,500%/trim); • commissione di istruttoria veloce (CIV).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
14) lettera-contratto di credito datata 04.12.2015 con la quale la concedeva una CP_1 linea di credito di euro 50.000,00 con scadenza al 28.02.2016 utilizzabile mediante apertura di credito regolata sul c/c n. 24760.02.
Risultano pattuite le seguenti condizioni: • tasso nominale intra-fido (variabile pari al tasso Euribor 3M (365) media del mese in corso + 7,500%); • tasso nominale extra-fido
(15,200%); • corrispettivo sull'accordato (0,500%/trim);• commissione di istruttoria veloce (CIV).
Non risulta validamente pattuito il regime anatocistico.
Tutto ciò premesso, si procede all'esame puntuale delle contestazioni all'operato della banca mosso dalla parte attrice nei suoi scritti difensivi.
Anatocismo.
Quanto all'anatocismo valgono le considerazioni che seguono.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del D.lgs. n. 342/99 e della delibera del
CR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma
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giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 9695/2011).
Viceversa, per i contratti sorti in data successiva al 22.04.2000, di entrata in vigore della delibera CR del 9.2.2000, contenente, come noto, la disciplina di attuazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi debba ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera, l'anatocismo è consentito a condizione che: 1) il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
3) nei rapporti di conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, in forza della menzionata delibera CR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 ER CR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 ER CR citata).
Quanto, poi, ai contratti sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore della menzionata
ER CR e proseguiti successivamente, la Cassazione da ultimo ha specificato che
“In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. Civ. n. 9140/2000).
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Va, infatti, tenuto conto che una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della nominata delibera.
Infine, quanto al periodo successivo al 01.01.14 deve rammentarsi che , l'art. 1, comma
629, della L. n. 147/13 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini :
«il CR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Quanto all'immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr. Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015) deve sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Com'è noto, in aggiunta, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprime un costo del credito e deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro, rilevando il fatto in sé tale costo sia previsto nella regolamentazione contrattuale. Il fatto che gli interessi siano stati inglobati nel capitale, quindi, non ne esclude la rilevanza.
In relazione a tutti i contratti intercorsi tra le parti non risulta validamente pattuito il regime anatocistico con conseguente invalidità delle rispettive pattuizioni, per mancata
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approvazione specifica scritta della relativa clausola e/o mancata disciplina della reciprocità di trattamento degli interessi debitori e creditori.
Dagli atti di causa, non risulta l'avvenuta acquisizione da parte della banca convenuta del consenso scritto del cliente contenente la specifica autorizzazione preventiva all'adozione del nuovo criterio di capitalizzazione degli interessi, secondo quanto disposto dall'art. 118 T.U.B..
Sulle CMS, CIV e CDF.
Nello specifico, per quanto concerne le commissioni di massimo scoperto, la banca ha addebitato le stesse sino al 2008, omettendo di indicare le modalità di computo. Ed infatti, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009 le CMS sono state sostituite dal c.d. corrispettivo su accordato, che funge da specie di tassa che si applica ai conti affidati sulla parte non utilizzata del fido, in presenza di un saldo negativo di almeno 30 giorni.
Anche rispetto a tale modifica, tuttavia, non emerge dagli atti alcuna comunicazione concernente l'introduzione del nuovo regime commissionale.
Sino all'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 2/09 e ss., la commissione di massimo scoperto corrispondeva sostanzialmente a due tipologie: a) pagamento di una somma calcolata in percentuale sull'importo concesso a credito, al netto di quello effettivamente utilizzato;
b) pagamento di una somma calcolata sull'ammontare massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo sia avvenuto "entro il fido accordato" ovvero "extrafido".
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la tesi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010,
Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona
19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005,
App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale
Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n.
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774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto
Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale
Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia
28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000).
Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
Così anche la giurisprudenza di merito che con riguardo alle pattuizioni anteriori al 2011 ha chiarito che “In astratto la commissione di massimo scoperto ha una sua giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione;
in concreto, la cms deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca” (Tribunale Brescia, n. 3161/2017; ed ancora Tribunale Lucca, n. 2628/2016 per cui “In tema di conto corrente bancario, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario. Alla nullità della clausola di commissione di massimo scoperto consegue l'epurazione dal saldo debitorio degli addebiti di conto corrente generici effettuati dall'istituto bancario a tale titolo”), confermata, infine, dalla
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giurisprudenza di legittimità per cui “ la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art.
2- bis, deve ritenersi in tesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio
2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM” (cfr. Cass. Civ. n. 12965/2016).
Viceversa, ai sensi della L. 2/09, e, successivamente, del DL n. 201/11, conv. in L. n.
214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 è stata disciplinata, diversamente, la commissione di disponibilità fondi nel senso che l'art. 2 bis, comma 1, per la parte che interessa ha previsto che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Tale articolo, peraltro, è stato poi abrogato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma
4, conv., con modif., nella L. 24 marzo 2012, n. 27, mentre la disciplina delle commissioni di massimo scoperto, ivi contenuta, era stata poco prima sostituita dal
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D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117 bis, (t.u.b.), inserito dal D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, art. 6 bis, conv., con modif., nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, che a pena di nullità consente la previsione nei contratti di apertura di credito, "quali unici oneri a carico del cliente", di "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...", imponendo inoltre per detta commissione il limite massimo dello "0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente". Con il che la commissione di massimo scoperto come definita nelle Istruzioni della Banca d'Italia più volte menzionate è stata definitivamente superata.
Pertanto, le modifiche peggiorative che la banca ha apportato alle condizioni economiche originariamente pattuite devono considerarsi nulle ove non risultano comunicate alla correntista, in virtù dell'art. 118 T.U.B..
Sugli interessi bancari ultralegali.
Quanto alla mancata pattuizione della misura del tasso di interesse debitore sul conto corrente ordinario sino al 12.11.2004 e sul conto accessorio n. 131.85.32, comporta la violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui prevede, al comma 4, che i contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. In caso di inosservanza il comma 7 prevede che si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli, per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
Sulla rideterminazione del saldo.
Quanto alla rideterminazione del saldo finale alla data di estinzione del conto corrente principale, il 24.08.2017, si intende aderire alle risultanze della CTU, elaborate in coerenza con i principi normativi e giurisprudenziali richiamati.
In particolare, con riferimento alle competenze maturate sul c/c n. 8430.46: calcolando gli interessi attivi, al netto della ritenuta fiscale, al tasso legale sino al 11.11.2004 e al tasso
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integrativo BOT ex art. 117 TUB per il periodo successivo;
calcolando gli interessi passivi al tasso legale sino al 11.11.2004 e al tasso risultante dagli estratti conto per il periodo successivo;
espungendo le CMS per l'intero periodo documentato;
espungendo il corrispettivo sull'accordato sino al 22.04.2010 e mantenendo tale onere per il periodo successivo;
espungendo la commissione di istruttoria veloce (CIV) sino al 29.09.2015 e mantenendo tale onere per il periodo successivo;
espungendo le spese sino al 11.11.2004
e mantenendo invariati i relativi addebiti per il periodo successivo;
applicando il regime di capitalizzazione semplice per l'intero periodo documentato.
Con riferimento alle competenze maturate sul c/anticipi n. 13185.32: calcolando gli interessi attivi, al netto della ritenuta fiscale, al tasso legale per l'intero periodo documentato;
calcolando gli interessi passivi al tasso legale per l'intero periodo documentato;
espungendo le CMS per l'intero periodo documentato;
espungendo le spese per l'intero periodo documentato;
applicando il regime di capitalizzazione semplice per l'intero periodo documentato.
Infine, con riferimento alle competenze maturate sul conto n. 24760.02: calcolando gli interessi attivi, al netto della ritenuta fiscale, al tasso integrativo BOT ex art. 117 TUB per l'intero periodo documentato;
calcolando gli interessi passivi al tasso risultante dagli estratti conto per l'intero periodo documentato;
mantenendo il corrispettivo sull'accordato per l'intero periodo documentato;
espungendo le spese per l'intero periodo documentato;
applicando il regime di capitalizzazione semplice per l'intero periodo documentato.
Correttamente il consulente ha effettuato il calcolo limitatamente ai periodi per i quali si disponeva di idonea documentazione, provvedendo, per i periodi intermedi non documentati, a sottrarre a ogni saldo iniziale di ciascun periodo documentato, ma preceduto da un periodo non documentato, la differenza tra il saldo banca e il saldo ricalcolato, quantificato al termine del precedente periodo documentato.
Preso atto di tutto quanto esposto, il CTU ha rideterminato il saldo del c/c n. 8430.46, alla data del 24.10.2017 (data di estinzione del conto), in € 120.027,63 a credito del correntista.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (fino a € 260.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Per la medesima ragione, le spese della CTU contabile come liquidata da separato decreto in atti sono poste a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) revoca la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
b) In accoglimento della domanda formulata da ed accertate la nullità dei Parte_1 rapporti dedotti, come in parte motiva, condanna la Controparte_1
al pagamento a titolo di restituzione di indebito in favore del primo della somma
[...] di € 120.027,63, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) Condanna la come rappresentata in atti, al Controparte_1 pagamento in favore di , delle spese processuali che si liquidano in euro Parte_1
14.103,00 per compensi professionali, e in euro 786,00 per spese, oltre Iva Cpa e rimborso al 15% con attribuzione al procuratore dichiaratosene antistatario;
d) Pone le spese di CTU, come liquidate da separato decreto in atti, in via definitiva a carico di Controparte_1
Così deciso in Grosseto il 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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