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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1133/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3921/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041248839000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6323/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00412488 39 000, notificata in data 11 marzo 2025 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, riferita alla quota consortile 2023 (€ 66,88) del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino, per terreni ricadenti nel Comune di Taurianova.
Parte ricorrente, con riferimento al piano di classifica consortile, rappresenta l'incompatibilità dello stesso, adottato nel 2014 ed elaborato sulla base delle linee guida stabilite in materia dalla Regione Calabria nel medesimo anno, con la normativa positiva del 2017 oggi vigente, che ha radicalmente innovato sulla medesima materia;
quindi la ricorrente mette in evidenzia varie discrasie presenti nel piano (ad esempio ricava, tenuto conto che Il Consorzio di Bonifica abbraccia un comprensorio con superficie pari ad ettari
96.094, ricadenti su 35 Comuni, che la superficie che riceve effettivamente il beneficio irriguo ammonta a poco più dell'1% della superficie dell'intero comprensorio consortile).
Quindi evidenzia, conclusivamente, di non avere mai ricevuto alcun beneficio di qualsiasi natura derivante dall'attività istituzionale del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino e, in tema di onere della prova, fa riferimento all'articolo 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546 del 1992, che ha innovato la materia sulla distribuzione dell'onere stesso.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità della motivazione della cartella opposta.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, peraltro pertinentemente richiamato da parte ricorrente in relazione alla distribuzione dell'onere della prova: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione della ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto che la resistente Agenzia non ha ritenuto di chiamare in causa il Consorzio ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3921/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041248839000 CONTR. BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6323/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00412488 39 000, notificata in data 11 marzo 2025 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, riferita alla quota consortile 2023 (€ 66,88) del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino, per terreni ricadenti nel Comune di Taurianova.
Parte ricorrente, con riferimento al piano di classifica consortile, rappresenta l'incompatibilità dello stesso, adottato nel 2014 ed elaborato sulla base delle linee guida stabilite in materia dalla Regione Calabria nel medesimo anno, con la normativa positiva del 2017 oggi vigente, che ha radicalmente innovato sulla medesima materia;
quindi la ricorrente mette in evidenzia varie discrasie presenti nel piano (ad esempio ricava, tenuto conto che Il Consorzio di Bonifica abbraccia un comprensorio con superficie pari ad ettari
96.094, ricadenti su 35 Comuni, che la superficie che riceve effettivamente il beneficio irriguo ammonta a poco più dell'1% della superficie dell'intero comprensorio consortile).
Quindi evidenzia, conclusivamente, di non avere mai ricevuto alcun beneficio di qualsiasi natura derivante dall'attività istituzionale del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino e, in tema di onere della prova, fa riferimento all'articolo 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546 del 1992, che ha innovato la materia sulla distribuzione dell'onere stesso.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità della motivazione della cartella opposta.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, peraltro pertinentemente richiamato da parte ricorrente in relazione alla distribuzione dell'onere della prova: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione della ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto che la resistente Agenzia non ha ritenuto di chiamare in causa il Consorzio ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.