Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1133
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompatibilità del piano di classifica consortile con la normativa vigente

    La Corte ritiene applicabile l'art. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 546/1992, che pone l'onere della prova in capo alla pubblica amministrazione. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale non ha nemmeno chiamato in causa il Consorzio di Bonifica per dimostrare la fondatezza della pretesa.

  • Accolto
    Mancanza di beneficio dall'attività consortile

    La Corte ritiene applicabile l'art. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 546/1992, che pone l'onere della prova in capo alla pubblica amministrazione. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale non ha nemmeno chiamato in causa il Consorzio di Bonifica per dimostrare la fondatezza della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1133
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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