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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/04/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 671 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2017, la signora ha Parte_1
adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con cui l' le ha richiesto la restituzione di somme percepite a titolo di indennità di CP_1
disoccupazione agricola relativamente all'anno 2013, e, contestualmente, la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le 102 giornate lavorative prestate alle dipendenze della ditta Vittoria Società Cooperativa
Agricola.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l' resistente ha preliminarmente CP_2
eccepito l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 del
D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970 n. 83, ed ha inoltre contestato nel merito la fondatezza delle domande proposte dalla ricorrente.
La controversia, come emerge dagli atti, verte essenzialmente sulla verifica della tempestività del ricorso rispetto ai termini di decadenza stabiliti dalla normativa vigente.
Ai sensi del citato art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/1970, contro i provvedimenti definitivi lesivi di diritti soggettivi in materia di iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli, è consentita l'azione giudiziaria da parte dell'interessato entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento stesso. In tale contesto si inserisce l'art. 38, comma 7, della Legge
6 luglio 2011 n. 111, che ha attribuito valore legale alla pubblicazione telematica degli elenchi sul sito istituzionale dell' , in sostituzione della notifica CP_1
personale, disposizione dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021.
Nel caso in esame, è pacifico che la variazione trimestrale relativa alla cancellazione della ricorrente è stata pubblicata sul sito istituzionale dell' dal CP_1
15 giugno 2016 al 1° luglio 2016. A partire da quest'ultima data, decorrevano i termini per la proposizione di ricorso amministrativo alla Commissione CISOA entro 30 giorni, ed in difetto, il termine di 120 giorni per proporre azione giudiziaria.
La scadenza del termine di decadenza, pertanto, deve individuarsi nel giorno 27 novembre 2016. Poiché il ricorso è stato depositato il 23 febbraio 2017, esso risulta proposto tardivamente, quando ormai era definitivamente maturata la decadenza dal diritto di agire in giudizio.
Alla luce di ciò, deve ritenersi che la questione relativa alla decadenza riveste carattere assorbente rispetto a ogni altra questione di merito sollevata nel ricorso introduttivo. Ne consegue che, in ragione della rilevanza pregiudiziale della decadenza, non si rende necessario esaminare nel merito le ulteriori doglianze formulate dalla parte attrice.
Sotto il profilo sistematico, giova ribadire che la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare la natura sostanziale del termine di decadenza in esame, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni sulla sospensione e interruzione dei termini processuali (Cass. Civ. Sez. Lav., sentenze n. 5942/2001, n.
8650/2008, n. 15813/2009).
La decadenza, inoltre, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, costituendo una preclusione insuperabile all'accertamento nel merito della pretesa sostanziale.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso proposto da Parte_1
deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza.
[...]
Considerata la particolare complessità della questione giuridica, anche alla luce dell'evoluzione normativa e della produzione giurisprudenziale successiva, nonché avuto riguardo alla buona fede ed alla comprensibile incertezza in cui può essere incorsa la parte ricorrente, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Tale decisione appare conforme a criteri di equità e si fonda anche sulla considerazione della recente giurisprudenza che può aver determinato un ragionevole affidamento in capo alla parte ricorrente circa la proponibilità dell'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara
• l'inammissibilità del ricorso proposto da contro l' Parte_1 [...]
per intervenuta decadenza;
Controparte_3
• compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Patti 29/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo