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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 14228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14228/2023 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Vincenzo Carpentiero Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Guido Filoso
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: preavviso di fermo amministrativo
1
La ricorrente in epigrafe ha dedotto: che in data 10.10.2023 le veniva notificato preavviso di fermo amministrativo n. 02880202300010982000; che il preavviso di fermo si fondava sul mancato pagamento, tra gli altri, dell'avviso di addebito n. 02820130007267261000, presuntivamente notificato in data 19.2.2013, per l'importo di euro 510,15 per contributi dovuti alla per l'anno 2006; l'omessa notifica della suddetta cartella di CP_2
pagamento; l'inesistenza della notifica via pec;
la prescrizione dei crediti e la decadenza del diritto di azione;
la violazione dell'art. 25 del Dpr 602/1973.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di fermo Contr amministrativo dell' n. 02880202300010982000 e della cartella di pagamento n.
02820130007267261000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da un'eventuale esecuzione;
Contr
- dichiarare la nullità del preavviso di fermo amministrativo dell n.
02880202300010982000 e della cartella di pagamento n. 02820130007267261000 per i motivi innanzi esposti;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato per i motivi di cui sopra.
Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio l' , che ha resistito con diffuse Controparte_1
argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree concludendo per il rigetto del ricorso;
spese vinte.
Non si è costituita in giudizio la , nonostante la Controparte_2
regolarità della notifica del ricorso, e pertanto se ne dichiara la contumacia.
2 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, il procedimento veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
L'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella
(cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Nel caso di specie la ricorrente esperisce un'azione di accertamento negativo del debito.
Invero, il fermo amministrativo non è un atto dell'espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento. Logico corollario della esclusione della natura di atto dell'esecuzione forzata del fermo è che il giudizio di impugnazione si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. “Tanto in relazione alla impugnazione del
3 fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 - che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall'art. 618 c.p.c., commi 2 e 3 per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell'appello. Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n. 25745; sez. VI ordinanza
22/05/2017, n. 12769; sez. 2, ordinanza 31/07/2018, n. 20224; sez. VI, ordinanza
09/10/2018, n. 24808)” (Cassazione Civile sentenze nn. 10272 e n. 10271 del 19-04-2021).
Allorché, però, si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Di conseguenza, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall , in quanto essa rappresenta il soggetto Controparte_1
legittimato passivo allorquando si facciano valere vizi riguardanti la procedura esattoriale.
Allo stesso tempo, occorre evidenziare che, ogni caso, residua la legittimazione passiva di tale convenuta perché, in qualità di titolare della procedura esecutiva, è tenuta a realizzare gli atti necessari per l'attuazione della stessa.
Corollario di quanto affermato è la tardività dell'eccezione inerente all'inesistenza del preavviso di fermo notificato ad un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri, in quanto tale doglianza è stata effettuata decorso il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione (avvenuta in data 10.10.2023) con il deposito del ricorso del 15.11.2023.
In ogni caso l'eccezione in questione è infondata anche nel merito. A tal proposito occorre evidenziare che qualsiasi vizio della notifica sarebbe comunque sanato in base al principio del raggiungimento dello scopo, in quanto parte ricorrente ha comunque avuto piena conoscenza dell'atto impugnato. Tali considerazioni sono condivise dalla più recente
4 giurisprudenza di legittimità (Cass. 6417/2019), pronunciatasi su un caso di notifica a mezzo PEC di una cartella esattoriale contenuta in un file con estensione ".pdf" anziché con estensione ".p7m", secondo cui “per quanto riguarda la riferibilità della cartella alla pubblica amministrazione è stato statuito che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo CP_4
la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014 n. 25773): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del
1990, art. 21 octies (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561); per quanto riguarda invece la possibilità di notificare un atto mediante PEC è stato affermato dalle sezioni unite sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre
2018 n. 23620) sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla
Cassazione il file era in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale
(Cass. 18 aprile 2016, n. 7665), sia ancora che in tema di processo telematico, a norma del
5 D. Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della
Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Reg. UE n. 910 del 2014, ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo
"PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m"
e ".pdf". Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 3, del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5 e del cit. D. Dirig., art. 19 bis, commi 2 e 4 (Cass. 27 aprile 2018, n. 10266), dovendosi altresì tenere conto che è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicchè il rinvio disposto dal D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre
2018, n. 27561)”.
Per analoghe ragioni, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione dell'art. 25 del Dpr 602/1973. Tale doglianza, invero, non solo è tardiva, ma anche infondata nel merito. Secondo l'indirizzo espresso da Cass. sez. lav. 5 giugno 2014 nr.
12631, cui questo giudice intende dare continuità, l'invocata norma dell'art. 25 Dpr
602/1973 non è applicabile alla riscossione dei contributi, per la quale opera il diverso termine di decadenza di cui all'art. 25 D.lgs. 46/1999.
L'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, infatti, pur prevedendo l'estensione alle entrate riscosse mediante ruolo a norma del precedente art. 17 - (tra cui rientrano i crediti degli enti previdenziali) - delle disposizioni previste al titolo I (capo II) ed al titolo II del d.P.R. 602 del 1973, fa salve in premessa le speciali disposizioni contenute negli articoli successivi dello stesso testo legislativo: tra esse gli articoli 24 e 25, che dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.
“Con la conseguenza che l'esigenza di non lasciare il debitore esposto alla procedura di recupero esattoriale per un tempo irragionevole - in epoca successiva alla iscrizione a
6 ruolo dei contributi dovuti e prima della notifica della cartella esattoriale- trova adeguata soddisfazione nelle previsione del termine di prescrizione quinquennale del credito dell'Ente previdenziale” (cfr. Cass. sentenza 2 febbraio 2016, n. 1975).
Venendo al merito del giudizio, giova ribadire, come già detto in narrativa, che secondo la giurisprudenza “La mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D.Lgs.
46/1999 preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice - adito con l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo fondato sull'avviso di addebito non opposto - l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dello stesso avviso di addebito” (Corte appello Torino sez. lav., 08/02/2021, n.38).
Pertanto, con il ricorso avverso il preavviso di fermo parte ricorrente non può far valere vizi inerenti all'avviso di addebito regolarmente notificato e non impugnato, ma esclusivamente l'esame di fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione dei titoli.
Ebbene, dagli atti di causa risulta che l'avviso di addebito menzionato in narrativa è stato notificato in data 19.2.2013 tramite servizio postale. Pertanto, risulta infondata l'eccezione attorea relativa alla mancata notifica dell'atto antecedente e propedeutico alla notifica dell'intimazione.
Parimenti, risulta infondata l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, occorre rammentare che “Il contributi della invece si prescrivono CP_2
nel termine decennale ex art. 19, L. n. 576/1980, perché l'art. 66 della L. n.
247/2012 (entrato in vigore il 2 febbraio 2013) stabilisce che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla ". Controparte_2
Tale disposizione ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3, Legge n. 335/1995 alla , CP_2
facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al primo comma del cit. art. 19.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime
7 precedente” (cfr. Cass. 6729/2013, Cass. n. 18953/2014). Il termine decennale opera per tutti i contributi per i quali non sia maturata la prescrizione quinquennale alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2012.
Il termine decennale opera anche per le sanzioni. Opzione interpretativa avallata dal dato testuale, atteso che il primo comma dell'art. 19 fa riferimento ad “ogni relativo accessorio”
e il secondo comma individua lo stesso dies a quo della prescrizione - che è quello decennale indicato nel primo comma - per contributi e sanzioni. La lettura combinata dei due commi esclude un diverso regime di prescrizione per contributi e sanzioni, decennale per i primi e quinquennale per i secondi. In tal senso il consolidato insegnamento giurisprudenziale: “Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” (Cass. n. 29751/2022).
La prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla dei dati reddituali CP_2
dell'iscritto, così come previsto dal secondo comma dell'art. 19: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_2
dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23” (cfr. Cass. n. 13639/2019, Cass. n. 27509/2019).
Nella pronuncia n. 35873/2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che "La L. 20 settembre
1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto regime della prescrizione medesima a Controparte_2
seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione (Cass. n.
6259 del 2011)", precisando che "tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies
8 a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere” (cfr. Tribunale
Modena sez. lav., 18/07/2024, n.510).
Applicando i principi delineati al caso de quo, dai documenti in atti risulta che: l'avviso sotteso al preavviso di fermo impugnato fa riferimento a crediti per sanzioni relative all'anno 2006 ed è stato notificato per posta in data 19.2.2013 dopo l'entrata in vigore della legge 247/2012 (2.2.2013), quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale per i crediti in questione. Parte ricorrente, tuttavia, non ha tempestivamente fatto valere tale eccezione di prescrizione non impugnando il suddetto avviso. A quanto precede consegue che, fermo il principio di irretrattabilità dell'avviso di addebito non impugnato, la ricorrente può in tale sede far valere esclusivamente la prescrizione decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito (19.2.2013) a quella di notifica del preavviso di fermo (10.10.2023), la quale, per le ragioni menzionate in narrativa, ha natura decennale e non quinquennale come, invece, asserito dalla Pt_1
Di tal che, non risulta decorso il termine di prescrizione in esame.
Ciò anche in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione per il periodo emergenziale Covid. Come eccepito dalla parte resistente, infatti, per i crediti di natura contributiva trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma
9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Di conseguenza, nel caso di specie devono essere considerati i periodi di sospensione dal
3.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021.
9 Inoltre, occorre evidenziare la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ed infatti, la ricorrente in data 25.6.2019 ha aderito alla definizione agevolata riguardante, altresì, l'avviso di addebito n. 02820130007267261000. Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'adesione alla definizione agevolata è un atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Tale considerazione è condivisa dalla giurisprudenza ad avviso della quale “La presentazione dell'istanza di rateazione e dell'istanza di definizione agevolata costituisce atto interruttivo della prescrizione in quanto implica riconoscimento del debito. Ciò a maggior ragione qualora tale volontà ricognitiva non solo sia stata esplicitata con la presentazione dell'istanza, ma sia stata anche seguita dal pagamento di alcune rate, comportamento certamente concludente da parte del contribuente” (Corte appello Torino sez. lav., 30/06/2021, n.396).
Successivamente il predetto avviso di addebito è stato oggetto dell'intimazione di pagamento n. 02820239008164624000 notificata in data 24.7.2023.
In conclusione, dunque, per tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria in favore dell' , mentre CP_1 CP_1
non sono dovute in favore della in ragione della sua contumacia. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate riscossione delle spese del giudizio che si liquidano in euro 251,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
10 -Nulla per le spese in favore della . Controparte_2
Aversa, 25.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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