Articolo 14 duodecies della Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Articolo 14 undeciesArticolo 14 ter decies
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19 dicembre 2012
Art. 14-duodecies. (( (Creditori posteriori). )) (( 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. )) ((1))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2012
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