Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Canio Di Milia, Letizia Maria Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Letizia Maria Ferraris in Torino, corso Matteotti 29 Bis;
contro
Questura del Verbano Cusio Ossola, non costituita in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
A. Il Decreto della Prefettura del Verbano Cusio Ossola, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato l’11 febbraio 2021 nonché di tutti gli atti endoprocedimentali, successivi connessi e funzionali a quest'ultimi, ancorché non conosciuti, tra cui il
- B. Decreto della Questura del Verbano Cusio Ossola del 25 marzo 2021 notificato il 28 marzo 2021, Cat. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa LE AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura del Verbano Cusio Ossola del 15 gennaio 2021 di divieto, per il ricorrente medesimo, di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti.
Espone in fatto che il suddetto provvedimento avrebbe tratto origine da uno litigio scoppiato con il proprio padre, sfociato in un’aggressione fisica del predetto (che lo avrebbe peraltro colpito con una pala) a seguito del quale sarebbero stati chiamati i Carabinieri del Comando Stazione di -OMISSIS-. Questi, nella relazione di PG, riportando che entrambi sarebbero stati “ in stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze alcoliche ”, hanno proposto l’adozione del divieto dell’uso di armi, munizioni e materiali esplodenti, accolta con l’impugnato provvedimento della Prefettura.
Averso tale atto il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
Erroneità ed insufficiente motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S e travisamento del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
Il ricorrente sarebbe stato aggredito dal padre ma, sulla base delle circostanze di fatto riportate dal personale del Comando intervenuto, la Prefettura avrebbe ritenuto di procedere col divieto all’uso di armi per entrambi i soggetti (padre e figlio). Secondo parte ricorrente, tuttavia, la motivazione addotta nel provvedimento impugnato sarebbe manchevole e, in ogni caso, del tutto insufficiente ed erronea, in quanto il requisito della inaffidabilità del ricorrente per l’uso delle armi sarebbe stato dedotto dalla sola circostanza che, come riferito nella nota del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- del 14.12.2020 e riportato nel decreto prefettizio, il ricorrente, al pari del padre, sarebbe stato “ in stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze alcoliche ”. L’episodio riferito, tuttavia, secondo parte ricorrente, non risulterebbe provato, in quanto non sarebbero stati eseguiti accertamenti specifici (es. alcoltest o accertamenti sanitari) sul ricorrente medesimo, e lo stato di alterazione dello stesso ben avrebbe potuto essere un effetto dell’aggressione subita, e non una causa.
3. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente si duole del provvedimento di diniego di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente della Prefettura del -OMISSIS- del -OMISSIS-, in quanto non sarebbe stato adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità e non affidabilità del ricorrente medesimo all’uso delle armi che avrebbe determinato tale divieto. Secondo parte ricorrente, infatti, in disparte la considerazione che egli è stato aggredito dal padre e colpito dallo stesso con una pala, non sarebbero stati effettuati test che avessero potuto confermare l’alterazione psico - fisica ritenuta dai militari dipendente da eccesso di alcol.
Tali censure non possono trovare accoglimento.
3. In via preliminare occorre evidenziare che la giurisprudenza afferma che “ non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e alla detenzione di munizioni; viceversa, la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L'Amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive. La valutazione che compie l'Autorità di PS in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta". A tal fine, l'Autorità amministrativa può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale”. (T.A.R. Aosta sez. I, 22.04.2025, n. 11)
La deroga al divieto di carattere generale di detenere armi e munizioni trova, dunque, il suo limite nella presenza di rischi, anche solo potenziali, derivanti da vicende e situazioni, anche personali, la cui esistenza va valutata in maniera oggettiva, senza che possa avere rilevanza l’atteggiamento soggettivo del destinatario del provvedimento di divieto.
4. Nel caso di specie i militari sono intervenuti, su segnalazione della compagna del ricorrente, per un violento litigio tra lo stesso ed il di lui padre, che, tra l’altro, colpiva il figlio violentemente ad un polso con una pala. I militari trovavano entrambi in “stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze alcooliche.”
In disparte la considerazione che un verbale di PS fa fede di quanto in essa contenuto fino a querela di falso e che non consta, a questo giudice, che la stessa sia stata presentata dal ricorrente, non essendo stata citata né depositata in atti, i contrasti familiari accesi sono già stati ritenuti dalla giurisprudenza suscettibili, nella loro oggettività, di essere valorizzati al fine del divieto di detenere o utilizzare le armi.
Al riguardo è stato affermato che “ A prescindere dall'addebitabilità della lite all'uno o all'altra questi fatti, che sono riportati in atto pubblico fidefacente e non impugnato con querela di falso, costituiscono ragione sufficiente per l'emanazione dei provvedimenti gravati secondo l'indirizzo … in base al quale la litigiosità familiare è di per sé motivo sufficiente per il diniego o la revoca del porto armi e l'applicazione del divieto di detenere armi. Infatti anche fatti estranei alla gestione delle armi consentono alla pubblica autorità di valutare la mancanza di meritevolezza circa il mantenimento o il conseguimento della licenza di polizia. I provvedimenti in materia emessi dalle competenti Amministrazioni hanno carattere preventivo e loro funzione è quella di prevenire il verificarsi di fatti antigiuridici legati al cattivo uso delle armi. Ogni elemento dal quale ragionevolmente si possa inferire la probabilità di un cattivo uso delle armi giustifica i provvedimenti di ritiro (o di diniego di rilascio), e una situazione di accesa conflittualità familiare integra questa circostanza ” (T.A.R. Firenze, sez. II, 9.05.2022, n. 645)
Tra l’altro, nel verbale di sequestro delle armi in uso al ricorrente e al di lui padre si fa riferimento anche ad un provvedimento del 22.02.2010 del Prefetto della provincia del -OMISSIS- di divieto di detenere armi e munizioni, su richiesta della Stazione CC di -OMISSIS- a seguito di un intervento simile a quello in contestazione dove il padre del ricorrente aveva minacciato di morte i figli (il ricorrente e il fratello).
Dunque, l’esistenza di un clima di accesa e persistente conflittualità in famiglia, tra il padre e il figlio, peraltro residenti nel medesimo alloggio, sfociata in atti di aggressione del primo nei confronti del secondo (ma dall’annotazione di PG dell’intervento dell.11.12.2020 risulta che anche il padre abbia denunziato episodi aggressivi del figlio e della di lui compagna nei suoi confronti), e la disponibilità di numerose armi da parte di entrambi (6 fucili e 2 pistole per il ricorrente, 5 fucili per il di lui padre e in totale 88 cartucce e 3 dardi per balestra), hanno correttamente indotto l’Autorità ad emanare, per entrambi, i provvedimenti di divieto di detenzione delle armi. Tali provvedimenti, come anticipato, hanno funzione cautelativa e preventiva poiché sono volti ad impedire che avvengano fatti che possano mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. Al riguardo è stato affermato che “…il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di portare armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle stesse, essendo invece sufficiente che secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne. Inoltre per il divieto di detenzione armi non è richiesta la prova storica di un abuso delle stesse, essendo sufficiente l'esistenza di elementi che fondino la ragionevole previsione di un uso inappropriato ”. (T.A.R. Firenze, sez. II, 12.03.2018, n.369)
5. Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, non si rilevano i denunciati vizi di illegittimità avverso l’atto impugnato e, pertanto, il ricorso va respinto.
6. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
LM AR Di AP, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
LE AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AL | LM AR Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.