TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/12/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1404/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1404/2022 R.G., vertente tra:
(C.F. ), compiutamente generalizzato Parte_1 C.F._1 nell'atto di citazione, con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Righini ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
OPPONENTE contro
(P. VA TA , C.f. ), CP_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della del 07/06/2017 con numero Parte_2
35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._2 con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N C.F._3 giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del Persona_1
28 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP); OPPOSTA
CONCLUSIONI: alla udienza del 1.10.2025 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Oggetto del giudizio è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 243/2022, emesso il 08.03.2022 in favore della per Controparte_1
l'importo di €. 10.279,42 (oltre interessi e spese di procedura), corrispondente al saldo passivo di conto corrente risultante dall'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB dai dirigenti della Controparte_3
(originaria contraente), credito oggetto di successive cessioni in blocco e da ultimo ceduto alla opposta, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione.
L'opponente: 1) eccepiva la insufficienza della indicazione della cessione in favore di ai fini della prova che anche il credito oggetto di ingiunzione Controparte_1 fosse incluso nella cessione medesima;
2) disconosceva ex art. 214 c.c. le firme apposte sui contratti allegati al ricorso monitorio (contratto di conto corrente e contratto di autorizzazione all'uso di carta bancomat); 3) eccepiva la prescrizione del credito, risultando il contratto di conto corrente sottoscritto il 24.10.2002; 4) eccepiva la inidoneità dei documenti allegati al ricorso (“estratti a sofferenza” o
“saldaconto”) a costituire prova del credito.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
costituitasi in giudizio, contestava le suddette doglianze Controparte_1 affermando l'esistenza del proprio diritto di credito, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo dovuto.
Depositava sub doc. 5 una dichiarazione a firma dell'opponente del seguente tenore:
Chiedeva, inoltre, la verificazione ex art. 216 c.c. delle scritture disconosciute.
Alla udienza del 3 maggio 2023, parte opponente disconosceva anche la firma apposta sul suddetto documento 5, di cui la parte opposta chiedeva la verificazione e il precedente istruttore formulava una proposta conciliativa, che peraltro veniva accettata solo dalla parte opposta. Successivamente, respinta la istanza ex art. 648 c.p.c. e scambiate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante la CTU grafologica chiesta dalla opposta.
Essa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art.190 c.p.c.
***
Con riguardo alla titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), ha chiarito che:
- la prova della titolarità dal latto attivo del rapporto non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essa essere fornita anche mediante elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice;
- ove la contestazione riguardi non la esistenza del contratto di cessione ma la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Ancora, con la Ordinanza n. 5478 del 29/02/2024, la Suprema Corte ha affermato, in tema di prova della cessione del credito: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Ciò premesso, nel caso in esame, in cui la contestazione ha riguardato esclusivamente l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli ceduti, da ultimo, a la titolarità del credito in capo alla Controparte_4 convenuta opposta può ritenersi dimostrata:
- dall'avviso di cessione, contenente i riferimenti alle precedenti cessioni e alle caratteristiche dei crediti ceduti (doc. 5 ricorso monitorio);
- dal contratto di cessione (doc. 9 monitorio) e dall'estratto della lista dei crediti ceduti (doc. 10 monitorio), ove si legge:
- dalla corrispondenza del “NDG: 24502713” indicato nella suddetta lista con quello identificativo del credito a sofferenza della originaria titolare (cfr. docc. 6 e 7 allegati al ricorso monitorio) e con quello indicato CP_3 dallo stesso nella dichiarazione sostanzialmente ricognitiva Parte_1 di debito di cui al doc. 5 depositato con la comparsa di risposta (scrittura la cui firma deve attribuirsi proprio al , come verificato in seno alla CTU Pt_1 grafologica);
- dalla disponibilità da parte della cessionaria dei documenti probatori del credito che ai sensi dell'art. 1262 c.c. il cedente deve consegnare al cessionario e, in particolare: i) dei contratti sottoscritti dal (consegnati Pt_1 in originale alla CTU per l'espletamento della perizia grafologica); ii) degli estratti dal 26.2.2007 al 31.10.2016 del rapporto a sofferenza certificati conformi ex art. 50 TUB dai dirigenti della (docc. 6 e 7 del ricorso CP_3 monitorio); iii) della dichiarazione con cui il si riconosceva debitore Pt_1 nei confronti della originaria titolare del credito e proponeva di pagare a saldo e stralcio €. 7.000,00;
- dal fatto, altresì, che non risulta che altri abbia mai avanzato pretese nei confronti del per il credito oggetto di causa, pur risalente nel tempo. Pt_1
Pertanto, deve concludersi per la titolarità in capo alla opposta del credito azionato e per la infondatezza della relativa eccezione.
Quanto alle ulteriori eccezioni, ritiene la scrivente di condividere integralmente la relazione depositata dalla CTU dott.ssa la quale, dopo aver Persona_2 esaminato approfonditamente le firme apposte sui contratti e le scritture comparative, ha riscontrato quelle significative concordanze tra le stesse che consentono di concludere per la riconducibilità al Tario di tutte le firme disconosciute, nonostante la deliberata variazione nello stile di scrittura, riconducibile a un tentativo di dissimulazione ovvero a una evoluzione/personalizzazione della firma nel tempo.
I contratti allegati al ricorso monitorio e la scrittura avente ad oggetto la proposta del Tario di corrispondere €. 7.000,00 a “saldo e stralcio dell'intero debito” nei confronti della devono essere attribuiti, quindi, all'odierno opponente. CP_3
Ciò posto, le eccezioni relative alla inidoneità dei documenti prodotti in sede monitoria a dimostrare il credito e alla prescrizione risultano generiche e infondate.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, n.12818; Cassazione civile sez. I, 23/01/2023, n.1892).
Orbene, nel caso in esame la opposta ha allegato al ricorso monitorio gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB e l'opponente si è limitato ad affermarne la inidoneità probatoria, senza svolgere alcuna specifica contestazione relativa all'importo a debito ovvero alla conformità dello stesso con le scritture contabili della banca. Inoltre, proprio con riferimento al rapporto a sofferenza di cui agli estratti conto, il aveva sostanzialmente riconosciuto il proprio debito verso Pt_1 la banca, proponendo di versare €. 7.000,00, salvo disconoscere nel presente giudizio ogni sottoscrizione apposta e ai contratti e alla suddetta dichiarazione. Di tale contegno processuale, ribadito anche personalmente dalla parte alla udienza del 10.7.2024, si tiene conto pure ai fini della piena prova del credito vantato.
Ne consegue che il credito può ritenersi dimostrato nell'ammontare risultante dagli estratti conto certificati ex art. 50 TUB allegati al ricorso monitorio.
Quanto alla prescrizione, di cui l'opponente non ha indicato neppure il termine di decorrenza iniziale, va osservato che, successivamente al riconoscimento del debito datato 28.12.2007, risulta un atto interruttivo della prescrizione del 2017 (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio e doc. 4 allegato alla comparsa di risposta), con la conseguenza che il credito può ritenersi tuttora esistente.
*** Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 243/2022 e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (a valori prossimi ai minimi), tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale concretamente svolta.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- rigetta l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo n. 243/2022 definitivamente esecutivo;
- condanna a corrispondere alla le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in €. 2.600,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Ravenna, il 10.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, l'opponente ha dedotto che la opposta non ha depositato i precedenti atti di cessione e i relativi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, contratti di cessione precedentemente non contestati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1404/2022 R.G., vertente tra:
(C.F. ), compiutamente generalizzato Parte_1 C.F._1 nell'atto di citazione, con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Righini ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
OPPONENTE contro
(P. VA TA , C.f. ), CP_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2 società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della del 07/06/2017 con numero Parte_2
35239.3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._2 con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N C.F._3 giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del Persona_1
28 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP); OPPOSTA
CONCLUSIONI: alla udienza del 1.10.2025 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Oggetto del giudizio è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 243/2022, emesso il 08.03.2022 in favore della per Controparte_1
l'importo di €. 10.279,42 (oltre interessi e spese di procedura), corrispondente al saldo passivo di conto corrente risultante dall'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB dai dirigenti della Controparte_3
(originaria contraente), credito oggetto di successive cessioni in blocco e da ultimo ceduto alla opposta, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione.
L'opponente: 1) eccepiva la insufficienza della indicazione della cessione in favore di ai fini della prova che anche il credito oggetto di ingiunzione Controparte_1 fosse incluso nella cessione medesima;
2) disconosceva ex art. 214 c.c. le firme apposte sui contratti allegati al ricorso monitorio (contratto di conto corrente e contratto di autorizzazione all'uso di carta bancomat); 3) eccepiva la prescrizione del credito, risultando il contratto di conto corrente sottoscritto il 24.10.2002; 4) eccepiva la inidoneità dei documenti allegati al ricorso (“estratti a sofferenza” o
“saldaconto”) a costituire prova del credito.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
costituitasi in giudizio, contestava le suddette doglianze Controparte_1 affermando l'esistenza del proprio diritto di credito, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo dovuto.
Depositava sub doc. 5 una dichiarazione a firma dell'opponente del seguente tenore:
Chiedeva, inoltre, la verificazione ex art. 216 c.c. delle scritture disconosciute.
Alla udienza del 3 maggio 2023, parte opponente disconosceva anche la firma apposta sul suddetto documento 5, di cui la parte opposta chiedeva la verificazione e il precedente istruttore formulava una proposta conciliativa, che peraltro veniva accettata solo dalla parte opposta. Successivamente, respinta la istanza ex art. 648 c.p.c. e scambiate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante la CTU grafologica chiesta dalla opposta.
Essa giunge oggi in decisione, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art.190 c.p.c.
***
Con riguardo alla titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), ha chiarito che:
- la prova della titolarità dal latto attivo del rapporto non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essa essere fornita anche mediante elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice;
- ove la contestazione riguardi non la esistenza del contratto di cessione ma la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Ancora, con la Ordinanza n. 5478 del 29/02/2024, la Suprema Corte ha affermato, in tema di prova della cessione del credito: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum; il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Ciò premesso, nel caso in esame, in cui la contestazione ha riguardato esclusivamente l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli ceduti, da ultimo, a la titolarità del credito in capo alla Controparte_4 convenuta opposta può ritenersi dimostrata:
- dall'avviso di cessione, contenente i riferimenti alle precedenti cessioni e alle caratteristiche dei crediti ceduti (doc. 5 ricorso monitorio);
- dal contratto di cessione (doc. 9 monitorio) e dall'estratto della lista dei crediti ceduti (doc. 10 monitorio), ove si legge:
- dalla corrispondenza del “NDG: 24502713” indicato nella suddetta lista con quello identificativo del credito a sofferenza della originaria titolare (cfr. docc. 6 e 7 allegati al ricorso monitorio) e con quello indicato CP_3 dallo stesso nella dichiarazione sostanzialmente ricognitiva Parte_1 di debito di cui al doc. 5 depositato con la comparsa di risposta (scrittura la cui firma deve attribuirsi proprio al , come verificato in seno alla CTU Pt_1 grafologica);
- dalla disponibilità da parte della cessionaria dei documenti probatori del credito che ai sensi dell'art. 1262 c.c. il cedente deve consegnare al cessionario e, in particolare: i) dei contratti sottoscritti dal (consegnati Pt_1 in originale alla CTU per l'espletamento della perizia grafologica); ii) degli estratti dal 26.2.2007 al 31.10.2016 del rapporto a sofferenza certificati conformi ex art. 50 TUB dai dirigenti della (docc. 6 e 7 del ricorso CP_3 monitorio); iii) della dichiarazione con cui il si riconosceva debitore Pt_1 nei confronti della originaria titolare del credito e proponeva di pagare a saldo e stralcio €. 7.000,00;
- dal fatto, altresì, che non risulta che altri abbia mai avanzato pretese nei confronti del per il credito oggetto di causa, pur risalente nel tempo. Pt_1
Pertanto, deve concludersi per la titolarità in capo alla opposta del credito azionato e per la infondatezza della relativa eccezione.
Quanto alle ulteriori eccezioni, ritiene la scrivente di condividere integralmente la relazione depositata dalla CTU dott.ssa la quale, dopo aver Persona_2 esaminato approfonditamente le firme apposte sui contratti e le scritture comparative, ha riscontrato quelle significative concordanze tra le stesse che consentono di concludere per la riconducibilità al Tario di tutte le firme disconosciute, nonostante la deliberata variazione nello stile di scrittura, riconducibile a un tentativo di dissimulazione ovvero a una evoluzione/personalizzazione della firma nel tempo.
I contratti allegati al ricorso monitorio e la scrittura avente ad oggetto la proposta del Tario di corrispondere €. 7.000,00 a “saldo e stralcio dell'intero debito” nei confronti della devono essere attribuiti, quindi, all'odierno opponente. CP_3
Ciò posto, le eccezioni relative alla inidoneità dei documenti prodotti in sede monitoria a dimostrare il credito e alla prescrizione risultano generiche e infondate.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, n.12818; Cassazione civile sez. I, 23/01/2023, n.1892).
Orbene, nel caso in esame la opposta ha allegato al ricorso monitorio gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB e l'opponente si è limitato ad affermarne la inidoneità probatoria, senza svolgere alcuna specifica contestazione relativa all'importo a debito ovvero alla conformità dello stesso con le scritture contabili della banca. Inoltre, proprio con riferimento al rapporto a sofferenza di cui agli estratti conto, il aveva sostanzialmente riconosciuto il proprio debito verso Pt_1 la banca, proponendo di versare €. 7.000,00, salvo disconoscere nel presente giudizio ogni sottoscrizione apposta e ai contratti e alla suddetta dichiarazione. Di tale contegno processuale, ribadito anche personalmente dalla parte alla udienza del 10.7.2024, si tiene conto pure ai fini della piena prova del credito vantato.
Ne consegue che il credito può ritenersi dimostrato nell'ammontare risultante dagli estratti conto certificati ex art. 50 TUB allegati al ricorso monitorio.
Quanto alla prescrizione, di cui l'opponente non ha indicato neppure il termine di decorrenza iniziale, va osservato che, successivamente al riconoscimento del debito datato 28.12.2007, risulta un atto interruttivo della prescrizione del 2017 (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio e doc. 4 allegato alla comparsa di risposta), con la conseguenza che il credito può ritenersi tuttora esistente.
*** Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 243/2022 e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (a valori prossimi ai minimi), tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale concretamente svolta.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- rigetta l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo n. 243/2022 definitivamente esecutivo;
- condanna a corrispondere alla le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in €. 2.600,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Ravenna, il 10.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, l'opponente ha dedotto che la opposta non ha depositato i precedenti atti di cessione e i relativi avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, contratti di cessione precedentemente non contestati.