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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6764 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 22955/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22955/2020 promossa da:
in p.l.r.p.t., con sede in alla via Parte_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A C.F. e P.IVA ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata in alla via Comunale del Principe n. 13/A, presso l'Avv. Pt_1
Annalisa Intorcia (C.F. , e l'Avv. Francesco Lembo C.F._1
(C.F. ) che la rappresentano e difendono giusta C.F._2 procura in calce all'atto di citazione, pec:
Email_1
Email_2
OPPONENTE contro in p.l.r.p.t., con sede in EZ (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Conti (C.F. P.IVA_2
con studio in Genova alla via Carducci n. 3/6, tutti C.F._3 elettivamente domiciliati in alla via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale Pt_1 presso lo studio del'Avv. Vincenzo Petrolino (c.f. , C.F._4 che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Pec Email_3
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OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 proponeva, nei confronti della opposizione avverso
[...] CP_1 decreto ingiuntivo n. 5653/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.09.2020 nel procedimento R.G. 14734/2020, notificato in data 01.10.2020 con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di €. 410.767,19. Eccepiva l'opponente la carenza di legittimazione attiva della convenuta, il mancato assolvimento dell'onere della prova, l'infondatezza della pretesa, l'inesigibilità delle fatture e sulla non debenza degli interessi, chiedendo, pertanto, dichiararsi inammissibile, infondata ed improponibile la pretesa creditoria dell'opposta e chiedendo dichiararsi illegittimo nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva l'opposta la quale contestava specificamente, tanto in fatto quanto in diritto, la domanda della opponente.
Acquisiti i fatti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, a scioglimento della riserva del 06.02.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda deve essere accolta per i seguenti motivi.
Per quanto attiene l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della la stessa deve essere rigettata, in quanto, come oramai per CP_1 costante giurisprudenza “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali;
tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam.” (Cass. civ. 24.10.2023 n. 29420).
Ed ancora “L'art. 9 della L. n. 2248/865, All. E, secondo cui sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata è applicabile solo allo Stato e agli enti pubblici territoriali, ma non può estendersi ad enti diversi da tali soggetti. L'applicazione analogica della suddetta norme nel caso delle aziende sanitarie locali è da escludersi proprio per le caratteristiche peculiari che differenziano tali enti da quelli statali o Part territoriali: infatti al fine d perseguire i propri fini istituzionali, le sono
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costituite con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, e la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento (cui è demandata la disciplina per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente). Pertanto, in caso di cessione dei crediti ritualmente notificata e conforme alla normativa, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non avrà alcun effetto sulla validità della stessa che dovrà considerarsi pienamente opponibile nei confronti dell'ente stesso.” (cfr. Trib. Milano sez. I 11.11.2020. n. 7130).
In base alla documentazione prodotto dalla opposta appare chiara la avvenuta comunicazione della cessione del credito operata e perfezionatasi per effetto proprio della avvenuta comunicazione. Nel caso di specie, peraltro, risulta evidente, che pur laddove volesse ritenersi sussistente il diritto della
[...]
a manifestare il rifiuto, in qualità di cessionaria, avverso Parte_1 la cessione del credito, nel termine di quarantacinque giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione, anche tale manifestazione di volontà non risulta pervenuta. Peraltro, nel caso, la legittimità del rifiuto della cessione del credito dovrebbe ritenersi sussistente soltanto fino a quando il contratto è in corso di esecuzione.
Va però osservato che manca agli atti un contratto scritto tra le parti e nello specifico si evidenzia che “per l'applicazione della disciplina in esame non è richiesto soltanto un presupposto di carattere soggettivo, ma è altresì necessario un elemento oggettivo, ossia che la prestazione, consistente nella consegna di merci o nell'esecuzione di un servizio, sia stata eseguita nell'ambito di una “transazione commerciale”, ovvero di un contratto a prestazioni corrispettive” (cfr. sentenza n. 8473/2021 del Tribunale di Napoli, X Sezione Civile pubblicata il 18.10.2021 successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza 2332/2023 pubblicata il 22.05.2023).
E' notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (sez. 3, sent. n. 3373 del 12.02.2010). Orbene, nel caso di specie l'opposta ha depositato in giudizio copiosa documentazione attestante, tra l'altro, le proposte contrattuali, per
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acquisto o noleggio e le fatture emesse. Risultano altresì, come detto, depositati nel presente giudizio i contratti di cessione del credito.
In virtù di quanto esposto, risulta assolto soltanto parzialmente l'onere probatorio richiesto, in quanto, come noto, in caso di Enti pubblici trova applicazione la disciplina dei contratti della P.A. che impone la forma scritta ad substantiam, del contratto concluso con la Pubblica Amministrazione stessa. In tema di contratto della P.A. infatti, anche se questa agisca iure privatorum, il contratto d'opera professionale, cosi come il contratto di appalto deve necessariamente rivestire la forma scritta, e deve pertanto tradursi nella redazione di un apposito documento scritto recante la sottoscrizione delle parti ed in particolare del titolare dell'Organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, risultando preclusa la conclusione tramite corrispondenza, poiché la pattuizione deve essere versata in atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale carenza del contratto in forma scritta, peraltro, non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. consistono in manifestazioni di volontà che non sono sostituibili con comportamenti concludenti, né, tantomeno, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa resta atto interno all'Ente, suscettibile di revoca da parte dello stesso.
Ed invero, “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 07/01.2019 n. 130; Cass. Civ. Sez. III, 10/01/2019 n. 453). Peraltro, la necessità della forma scritta è ribadita per costante giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che soltanto tale forma consente di identificare in maniera puntuale l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto (ex multis: Cass. 26.10.2007 n. 22537; Cass. 23.01.2018 n. 1549; Cass. 20.06.2018 n. 17016). Né valgono a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto “I contratti con la pubblica amministrazione
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devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.” (Cass. civ. sez. I 22/06/2018 n. 16562).
Ed ancora, appare utile rilevare, proprio in considerazione della natura della Parte che la manifestazione di volontà contrattuale deve seguire determinate regole e procedure, dovendo provenire da un soggetto a ciò preposto e munito del potere di rappresentanza dell'Ente stesso, o da soggetto a ciò specificamente delegato, e, pertanto, non può manifestarsi di volta in volta per ogni singola proposta soggetta ad approvazione. Nè risulta ammissibile, Parte espressamente esclusa poiché coinvolta la quale P.A., una accettazione per fatti concludenti, come pure potrebbe essere astrattamente ipotizzabile in merito all'avvenuto parziale pagamento in corso di causa.
Restano in ogni caso assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1
p.l.r.p.t., con sede in alla via Comunale del Principe n. 13/A C.F. e Pt_1
- 5 -
P.IVA , nei confronti di in p.l.r.p.t., con P.IVA_1 Controparte_1 sede in EZ (C.F. ) disattesa ogni altra contraria P.IVA_2 istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da in Parte_1
p.l.r.p.t., con sede in alla via Comunale del Principe n. Pt_1
13/A C.F. e P.IVA nei confronti di P.IVA_1 CP_1 in p.l.r.p.t., con sede in EZ (C.F.
[...]
) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto P.IVA_2
n. 5653/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.09.2020 nel procedimento R.G. 14734/2020, notificato in data 01.10.2020 per il pagamento di €. di €. 410.767,19 e, per l'effetto;
2) Condanna in p.l.r.p.t., con sede in Venezia- Controparte_1
TR (C.F. , al pagamento delle spese di lite in P.IVA_2 favore della in p.l.r.p.t., con sede in Parte_1 alla via Comunale del Principe n. 13/A C.F. e P.IVA Pt_1
spese che si liquidano in €. 22.457,00 per P.IVA_1 competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute.
Così deciso in Napoli il 04 luglio 2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22955/2020 promossa da:
in p.l.r.p.t., con sede in alla via Parte_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A C.F. e P.IVA ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata in alla via Comunale del Principe n. 13/A, presso l'Avv. Pt_1
Annalisa Intorcia (C.F. , e l'Avv. Francesco Lembo C.F._1
(C.F. ) che la rappresentano e difendono giusta C.F._2 procura in calce all'atto di citazione, pec:
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OPPONENTE contro in p.l.r.p.t., con sede in EZ (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Conti (C.F. P.IVA_2
con studio in Genova alla via Carducci n. 3/6, tutti C.F._3 elettivamente domiciliati in alla via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale Pt_1 presso lo studio del'Avv. Vincenzo Petrolino (c.f. , C.F._4 che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Pec Email_3
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OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2 proponeva, nei confronti della opposizione avverso
[...] CP_1 decreto ingiuntivo n. 5653/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.09.2020 nel procedimento R.G. 14734/2020, notificato in data 01.10.2020 con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di €. 410.767,19. Eccepiva l'opponente la carenza di legittimazione attiva della convenuta, il mancato assolvimento dell'onere della prova, l'infondatezza della pretesa, l'inesigibilità delle fatture e sulla non debenza degli interessi, chiedendo, pertanto, dichiararsi inammissibile, infondata ed improponibile la pretesa creditoria dell'opposta e chiedendo dichiararsi illegittimo nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva l'opposta la quale contestava specificamente, tanto in fatto quanto in diritto, la domanda della opponente.
Acquisiti i fatti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, a scioglimento della riserva del 06.02.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda deve essere accolta per i seguenti motivi.
Per quanto attiene l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva della la stessa deve essere rigettata, in quanto, come oramai per CP_1 costante giurisprudenza “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali;
tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam.” (Cass. civ. 24.10.2023 n. 29420).
Ed ancora “L'art. 9 della L. n. 2248/865, All. E, secondo cui sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata è applicabile solo allo Stato e agli enti pubblici territoriali, ma non può estendersi ad enti diversi da tali soggetti. L'applicazione analogica della suddetta norme nel caso delle aziende sanitarie locali è da escludersi proprio per le caratteristiche peculiari che differenziano tali enti da quelli statali o Part territoriali: infatti al fine d perseguire i propri fini istituzionali, le sono
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costituite con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, e la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento (cui è demandata la disciplina per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente). Pertanto, in caso di cessione dei crediti ritualmente notificata e conforme alla normativa, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non avrà alcun effetto sulla validità della stessa che dovrà considerarsi pienamente opponibile nei confronti dell'ente stesso.” (cfr. Trib. Milano sez. I 11.11.2020. n. 7130).
In base alla documentazione prodotto dalla opposta appare chiara la avvenuta comunicazione della cessione del credito operata e perfezionatasi per effetto proprio della avvenuta comunicazione. Nel caso di specie, peraltro, risulta evidente, che pur laddove volesse ritenersi sussistente il diritto della
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a manifestare il rifiuto, in qualità di cessionaria, avverso Parte_1 la cessione del credito, nel termine di quarantacinque giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione, anche tale manifestazione di volontà non risulta pervenuta. Peraltro, nel caso, la legittimità del rifiuto della cessione del credito dovrebbe ritenersi sussistente soltanto fino a quando il contratto è in corso di esecuzione.
Va però osservato che manca agli atti un contratto scritto tra le parti e nello specifico si evidenzia che “per l'applicazione della disciplina in esame non è richiesto soltanto un presupposto di carattere soggettivo, ma è altresì necessario un elemento oggettivo, ossia che la prestazione, consistente nella consegna di merci o nell'esecuzione di un servizio, sia stata eseguita nell'ambito di una “transazione commerciale”, ovvero di un contratto a prestazioni corrispettive” (cfr. sentenza n. 8473/2021 del Tribunale di Napoli, X Sezione Civile pubblicata il 18.10.2021 successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza 2332/2023 pubblicata il 22.05.2023).
E' notorio che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (sez. 3, sent. n. 3373 del 12.02.2010). Orbene, nel caso di specie l'opposta ha depositato in giudizio copiosa documentazione attestante, tra l'altro, le proposte contrattuali, per
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acquisto o noleggio e le fatture emesse. Risultano altresì, come detto, depositati nel presente giudizio i contratti di cessione del credito.
In virtù di quanto esposto, risulta assolto soltanto parzialmente l'onere probatorio richiesto, in quanto, come noto, in caso di Enti pubblici trova applicazione la disciplina dei contratti della P.A. che impone la forma scritta ad substantiam, del contratto concluso con la Pubblica Amministrazione stessa. In tema di contratto della P.A. infatti, anche se questa agisca iure privatorum, il contratto d'opera professionale, cosi come il contratto di appalto deve necessariamente rivestire la forma scritta, e deve pertanto tradursi nella redazione di un apposito documento scritto recante la sottoscrizione delle parti ed in particolare del titolare dell'Organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, risultando preclusa la conclusione tramite corrispondenza, poiché la pattuizione deve essere versata in atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale carenza del contratto in forma scritta, peraltro, non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. consistono in manifestazioni di volontà che non sono sostituibili con comportamenti concludenti, né, tantomeno, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa resta atto interno all'Ente, suscettibile di revoca da parte dello stesso.
Ed invero, “i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, quale garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, e ciò anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria;
da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 07/01.2019 n. 130; Cass. Civ. Sez. III, 10/01/2019 n. 453). Peraltro, la necessità della forma scritta è ribadita per costante giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che soltanto tale forma consente di identificare in maniera puntuale l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto (ex multis: Cass. 26.10.2007 n. 22537; Cass. 23.01.2018 n. 1549; Cass. 20.06.2018 n. 17016). Né valgono a provare l'accordo richieste di preventivi ed accettazioni intervenute successivamente in quanto “I contratti con la pubblica amministrazione
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devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.” (Cass. civ. sez. I 22/06/2018 n. 16562).
Ed ancora, appare utile rilevare, proprio in considerazione della natura della Parte che la manifestazione di volontà contrattuale deve seguire determinate regole e procedure, dovendo provenire da un soggetto a ciò preposto e munito del potere di rappresentanza dell'Ente stesso, o da soggetto a ciò specificamente delegato, e, pertanto, non può manifestarsi di volta in volta per ogni singola proposta soggetta ad approvazione. Nè risulta ammissibile, Parte espressamente esclusa poiché coinvolta la quale P.A., una accettazione per fatti concludenti, come pure potrebbe essere astrattamente ipotizzabile in merito all'avvenuto parziale pagamento in corso di causa.
Restano in ogni caso assorbite le altre questioni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice onorario dott. Francesco Russo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1
p.l.r.p.t., con sede in alla via Comunale del Principe n. 13/A C.F. e Pt_1
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P.IVA , nei confronti di in p.l.r.p.t., con P.IVA_1 Controparte_1 sede in EZ (C.F. ) disattesa ogni altra contraria P.IVA_2 istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da in Parte_1
p.l.r.p.t., con sede in alla via Comunale del Principe n. Pt_1
13/A C.F. e P.IVA nei confronti di P.IVA_1 CP_1 in p.l.r.p.t., con sede in EZ (C.F.
[...]
) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto P.IVA_2
n. 5653/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 28.09.2020 nel procedimento R.G. 14734/2020, notificato in data 01.10.2020 per il pagamento di €. di €. 410.767,19 e, per l'effetto;
2) Condanna in p.l.r.p.t., con sede in Venezia- Controparte_1
TR (C.F. , al pagamento delle spese di lite in P.IVA_2 favore della in p.l.r.p.t., con sede in Parte_1 alla via Comunale del Principe n. 13/A C.F. e P.IVA Pt_1
spese che si liquidano in €. 22.457,00 per P.IVA_1 competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute.
Così deciso in Napoli il 04 luglio 2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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