Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 132
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte rileva che l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. Stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non è stata fornita prova contraria alla dedotta omessa notifica. Pertanto, il ricorso viene accolto.

  • Altro
    Decadenza e prescrizione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'atto presupposto.

  • Altro
    Omessa notifica avviso di accertamento

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'atto presupposto.

  • Altro
    Omesso invio invito a fornire chiarimenti

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'atto presupposto.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso per omessa notifica dell'atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 132
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 132
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo