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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 12/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2004/2023 depositato il 15/03/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170011360947000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso, notificato il 22.11.2022, depositato il 15.3.2023, la sig.ra
, come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n 29320170011360947000, notificata lo 08.03.2023, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 258,95, su ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania per tassa auto, anno di imposta 2012, eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, l'omesso invio dell'invito a fornire chiarimenti e il difetto di motivazione
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è valido se viene rispettata la sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità, deve essere svolta al momento della notifica dell'atto successivo a quello omesso. Nel caso del quo, la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata e a fronte di tale eccezione, stante la mancata costituzione di ADER, non è stata data la prova contraria. Ne consegue che, poiché manca la prova della notifica dell'atto presupposto e ciò costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo, il ricorso va accolto, restando assorbito ogni altro motivo di impugnazione.
Quanto alle spese di giudizio, queste vengono poste a carico di ADER e liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 15 dicembre 2025.
Presidente est.
NZ TO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2004/2023 depositato il 15/03/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170011360947000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con il ricorso, notificato il 22.11.2022, depositato il 15.3.2023, la sig.ra
, come rappresentata e difesa in atti, impugnava avanti questa Corte, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n 29320170011360947000, notificata lo 08.03.2023, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 258,95, su ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania per tassa auto, anno di imposta 2012, eccependo l'intervenuta decadenza e prescrizione, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, l'omesso invio dell'invito a fornire chiarimenti e il difetto di motivazione
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è valido se viene rispettata la sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità, deve essere svolta al momento della notifica dell'atto successivo a quello omesso. Nel caso del quo, la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata e a fronte di tale eccezione, stante la mancata costituzione di ADER, non è stata data la prova contraria. Ne consegue che, poiché manca la prova della notifica dell'atto presupposto e ciò costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo, il ricorso va accolto, restando assorbito ogni altro motivo di impugnazione.
Quanto alle spese di giudizio, queste vengono poste a carico di ADER e liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 15 dicembre 2025.
Presidente est.
NZ TO