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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/05/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 11/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 714/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 P.IVA_1
ass. avv. GIVONE EDMONDO
PARTI RICORRENTI
contro
, c.f. , ass. avv. GRECO Controparte_1 P.IVA_2
ATANASIO MAURIZIO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L , con atto n. 8103.19/11/2018.0165907 del 19.11.2018, ha accertato il mancato CP_2 versamento da parte di , nella sua qualità di legale rappresentante di Parte_1 [...]
delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni Parte_2 dei lavoratori, per l'importo complessivo di € 3.709,80 nei mesi da dicembre 2015 a novembre
2016.
1.2 Sulla base di detto accertamento l'Istituto previdenziale ha emesso le ordinanze ingiunzioni nn.
OI – 00133969 e OI – 001558862, la prima notificata alla società quale obbligato in solido in data
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 714/2024
12 aprile 2024 e la seconda notificata a quale trasgressore in data 17 aprile 2024, Parte_1 ingiungendo il pagamento della somma di € 11.129,40 a titolo di sanzione amministrativa.
1.3 I debitori ingiunti hanno, dunque, impugnato dette ordinanze e ne hanno chiesto l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
a) la pretesa sanzionatoria è prescritta ai sensi dell'art. 28 L 689/1981 atteso che tra l'accertamento della violazione – avvenuto con l'atto del 19 novembre 2018 (notificato ai ricorrenti in data 27 dicembre 2018 e 7 gennaio 2019) – e la notifica delle ordinanze ingiunzioni intercorrono oltre cinque anni;
b) le ordinanze ingiunzioni presentano una motivazione meramente apparente;
c) la sanzione è stata inflitta in assenza di illecito posto che alla data di emissione dell'ordinanza ingiunzione l'azienda aveva già provveduto al pagamento integrale dei contributi;
d) la sanzione è comunque sproporzionata rispetto all'entità dei contributi omessi.
2. L' si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso in quanto: a) dal punto di CP_2 vista formale i provvedimenti erano correttamente motivati, essendo chiarita l'entità della contribuzione omessa e il periodo di spettanza;
b) nel merito, l'illecito era sussistente in quanto, sebbene i contributi fossero stati pagati, il pagamento non era avvenuto nel termine di tre mesi dalla commessa violazione e/o dalla contestazione dell'omissione delle quote a carico;
c) la pretesa non era prescritta atteso che erano intervenuti atti interruttivi dei termini di prescrizione e che doveva tenersi conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid.
3. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
4. La violazione accertata - e in relazione alla quale sono state emesse le ordinanze ingiunzioni per cui è causa - è il “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” (cfr. paragrafo
“violazioni” delle O.I. prodotte).
4.1 L'illecito contestato, però, non è sussistente. Invero la società in data 30 aprile 2019 ha presentato istanza di definizione agevolata avente ad oggetto, tra gli altri, anche le quote a carico oggetto di giudizio. L'istanza è stata accolta ed è stato convenuto il pagamento dell'importo di €
11.638,87 in diciotto rate, la prima con scadenza al 31 luglio 2019 e l'ultima con scadenza al 30 novembre 2023. Le ordinanze ingiunzioni sono state notificate rispettivamente in data 12 aprile
2024 e 17 aprile 2024; a tale data, però, il debito era già stato completamente saldato.
4.2. Al riguardo non può poi essere accolta la tesi dell secondo cui la sanzione sarebbe CP_2 comunque giustificata in quanto, essendo l'ultima rata scaduta in data 30 novembre 2023 e non avendo il ricorrente richiesto che le prime rate venissero imputate al pagamento del debito dell' , il pagamento comunque sarebbe tardivo, con la conseguenza che l'illecito si sarebbe CP_2
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 714/2024
comunque perfezionato. Infatti omesso pagamento e tardivo pagamento sono due comportamenti diversi e integrano due illeciti diversi;
pertanto non può essere giustificata una sanzione irrogata per omesso versamento a fronte di una fattispecie di tardivo pagamento.
4.3 Per i motivi su esposti le ordinanze ingiunzioni devono essere annullate in ragione dell'insussistenza del comportamento illecito contestato. Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di previdenza, scaglione di riferimento, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 2.700, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e
C.p.a. nonché € 43 per esposti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Annulla le ordinanze ingiunzioni nn. OI – 001558862 notificata in data 17 aprile 2024 e OI
– 001533969 notificata in data 12 aprile 2024
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 43 per contributo unificato.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 11/03/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 11/03/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 714/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 P.IVA_1
ass. avv. GIVONE EDMONDO
PARTI RICORRENTI
contro
, c.f. , ass. avv. GRECO Controparte_1 P.IVA_2
ATANASIO MAURIZIO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L , con atto n. 8103.19/11/2018.0165907 del 19.11.2018, ha accertato il mancato CP_2 versamento da parte di , nella sua qualità di legale rappresentante di Parte_1 [...]
delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni Parte_2 dei lavoratori, per l'importo complessivo di € 3.709,80 nei mesi da dicembre 2015 a novembre
2016.
1.2 Sulla base di detto accertamento l'Istituto previdenziale ha emesso le ordinanze ingiunzioni nn.
OI – 00133969 e OI – 001558862, la prima notificata alla società quale obbligato in solido in data
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 714/2024
12 aprile 2024 e la seconda notificata a quale trasgressore in data 17 aprile 2024, Parte_1 ingiungendo il pagamento della somma di € 11.129,40 a titolo di sanzione amministrativa.
1.3 I debitori ingiunti hanno, dunque, impugnato dette ordinanze e ne hanno chiesto l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
a) la pretesa sanzionatoria è prescritta ai sensi dell'art. 28 L 689/1981 atteso che tra l'accertamento della violazione – avvenuto con l'atto del 19 novembre 2018 (notificato ai ricorrenti in data 27 dicembre 2018 e 7 gennaio 2019) – e la notifica delle ordinanze ingiunzioni intercorrono oltre cinque anni;
b) le ordinanze ingiunzioni presentano una motivazione meramente apparente;
c) la sanzione è stata inflitta in assenza di illecito posto che alla data di emissione dell'ordinanza ingiunzione l'azienda aveva già provveduto al pagamento integrale dei contributi;
d) la sanzione è comunque sproporzionata rispetto all'entità dei contributi omessi.
2. L' si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso in quanto: a) dal punto di CP_2 vista formale i provvedimenti erano correttamente motivati, essendo chiarita l'entità della contribuzione omessa e il periodo di spettanza;
b) nel merito, l'illecito era sussistente in quanto, sebbene i contributi fossero stati pagati, il pagamento non era avvenuto nel termine di tre mesi dalla commessa violazione e/o dalla contestazione dell'omissione delle quote a carico;
c) la pretesa non era prescritta atteso che erano intervenuti atti interruttivi dei termini di prescrizione e che doveva tenersi conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid.
3. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
4. La violazione accertata - e in relazione alla quale sono state emesse le ordinanze ingiunzioni per cui è causa - è il “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali” (cfr. paragrafo
“violazioni” delle O.I. prodotte).
4.1 L'illecito contestato, però, non è sussistente. Invero la società in data 30 aprile 2019 ha presentato istanza di definizione agevolata avente ad oggetto, tra gli altri, anche le quote a carico oggetto di giudizio. L'istanza è stata accolta ed è stato convenuto il pagamento dell'importo di €
11.638,87 in diciotto rate, la prima con scadenza al 31 luglio 2019 e l'ultima con scadenza al 30 novembre 2023. Le ordinanze ingiunzioni sono state notificate rispettivamente in data 12 aprile
2024 e 17 aprile 2024; a tale data, però, il debito era già stato completamente saldato.
4.2. Al riguardo non può poi essere accolta la tesi dell secondo cui la sanzione sarebbe CP_2 comunque giustificata in quanto, essendo l'ultima rata scaduta in data 30 novembre 2023 e non avendo il ricorrente richiesto che le prime rate venissero imputate al pagamento del debito dell' , il pagamento comunque sarebbe tardivo, con la conseguenza che l'illecito si sarebbe CP_2
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 714/2024
comunque perfezionato. Infatti omesso pagamento e tardivo pagamento sono due comportamenti diversi e integrano due illeciti diversi;
pertanto non può essere giustificata una sanzione irrogata per omesso versamento a fronte di una fattispecie di tardivo pagamento.
4.3 Per i motivi su esposti le ordinanze ingiunzioni devono essere annullate in ragione dell'insussistenza del comportamento illecito contestato. Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di previdenza, scaglione di riferimento, valori inferiori ai medi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 2.700, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e
C.p.a. nonché € 43 per esposti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Annulla le ordinanze ingiunzioni nn. OI – 001558862 notificata in data 17 aprile 2024 e OI
– 001533969 notificata in data 12 aprile 2024
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 43 per contributo unificato.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 11/03/2025
Il giudice
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