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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 749/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica ON AR - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239005024565 CONTRIBUTI CONS 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239005024565 CONTRIBUTI CONS 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239005024565 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120019494463000 CONTRIBUTO CONS 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120019494463000 CONTRIBUTO CONS 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120022871676000 TARES 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020239005024565000 notificata il 27.11.2023 afferente a due cartelle in esso meglio specificate.
Ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita Agenzia delle Entrate CO che ha contestato le dedizioni avversarie chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte. riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Nel merito si evidenzia, anzitutto, che tutte le cartelle risultano notificate, come risulta dalla produzione documentale riversata in atti.
A ciò si aggiunga che con riferimento al debito tributario il ricorrente ha ricevuto un successivo atto interruttivo e, in particolare, l'avviso di intimazione n. 030201790043400180008.
Tale atto comprende entrambe le cartelle le cartelle impugnate ed è stato regolarmente notificato all'indirizzo
PEC della ricorrente in data 5.9.2017.
Non risulta che lo stesso sia stato impugnato, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito. Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto, con regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della CO delle spese di lite che liquida in € 950,00, oltre iva ed accessori come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 749/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica ON AR - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239005024565 CONTRIBUTI CONS 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239005024565 CONTRIBUTI CONS 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239005024565 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120019494463000 CONTRIBUTO CONS 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120019494463000 CONTRIBUTO CONS 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120022871676000 TARES 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020239005024565000 notificata il 27.11.2023 afferente a due cartelle in esso meglio specificate.
Ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita Agenzia delle Entrate CO che ha contestato le dedizioni avversarie chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte. riesaminate le carte processuali, ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Nel merito si evidenzia, anzitutto, che tutte le cartelle risultano notificate, come risulta dalla produzione documentale riversata in atti.
A ciò si aggiunga che con riferimento al debito tributario il ricorrente ha ricevuto un successivo atto interruttivo e, in particolare, l'avviso di intimazione n. 030201790043400180008.
Tale atto comprende entrambe le cartelle le cartelle impugnate ed è stato regolarmente notificato all'indirizzo
PEC della ricorrente in data 5.9.2017.
Non risulta che lo stesso sia stato impugnato, sicché è divenuta incontestabile l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito. Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto, con regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della CO delle spese di lite che liquida in € 950,00, oltre iva ed accessori come per legge.