Sentenza 14 luglio 2014
Massime • 1
Integra il tentativo del reato di turbativa di pubblico incanto, ai sensi degli artt. 56 e 353 cod. pen., la condotta di chi offre denaro al fine non equivoco di indurre altri a non partecipare ad un'asta, allorché l'offerta venga respinta o non si verifichi l'astensione dall'asta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna di un imputato che, prima dello svolgimento della gara per l'aggiudicazione di un immobile, aveva offerto ad altro soggetto la restituzione dei soldi da questi versati a titolo di cauzione per poter partecipare all'asta, allo scopo di ottenere che questa andasse deserta e consentire così alla sua famiglia, in attesa di ricevere delle somme di denaro, di rientrare in possesso del bene).
Commentario • 1
- 1. Aggiudicazione immobile all'asta: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2014, n. 9671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9671 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO LO - Presidente - del 14/07/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - N. 2411
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO LO G. - Consigliere - N. 48397/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Lecce il 6.5.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 6.5.2013 la corte di appello di Lecce confermava nei confronti di SS LO la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 15.7.2011, aveva condannato il suddetto SS alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile ON NN, in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 353 c.p. (capo A); artt. 56 e 610 c.p. (capo C).
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il SS, personalmente, lamentando violazione di legge in relazione, agli artt. 56, 353 e 610 c.p., in quanto le minacce rivolte dal SS alla signora
ON ed al marito di quest'ultima, UR RO, vanno collocate, temporalmente, dopo l'aggiudicazione dell'immobile conteso e, pertanto, non possono avere influito sull'esito della gara;
inoltre evidenzia il ricorrente, l'affermazione di responsabilità per entrambi i reati si fonda solo sulle dichiarazioni della persona offesa, prive di adeguati riscontri, mentre, con riferimento alle conversazioni telefoniche utilizzate ai fini della decisione, la corte di appello ha errato nell'attribuire ad esse un significato di tipo intimidatorio, che non posseggono.
3. Il ricorso non può essere accolto, stante l'inammissibilità, sotto profili diversi, dei motivi che lo sostengono.
4. Ed invero, quanto al primo rilievo prospettato dal ricorrente, non può non rilevarsi come la corte territoriale abbia fornito adeguata ed esaustiva risposta alla doglianza difensiva formulata al riguardo in appello e riproposta con il ricorso per cassazione, evidenziando, come il SS LO si fosse avvicinato ai coniugi UR, non solo dopo, ma anche prima l'aggiudicazione della gara, offrendo alla ON la restituzione dei soldi già versati da quest'ultima a titolo di cauzione per poter partecipare alla gara, allo scopo di ottenere che la gara andasse deserta, per poter consentire, in tal modo, alla sua famiglia, in attesa di ricevere delle somme di denaro, di rientrare in possesso del bene (cfr. p.
3-4 dell'impugnata sentenza).
Tale condotta integra gli estremi del delitto di turbativa di pubblico incanto, sia pure nella forma tentata, che ricorre ogniqualvolta, come affermato dall'orientamento dominante in sede di legittimità, l'offerta di denaro, destinata al fine non equivoco di indurre altri a non partecipare ad un'asta, venga respinta o non si verifichi l'astensione dall'asta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6^, 03/12/2010, n. 44497, rv. 248965). Rispetto a tale limpido argomentare l'inammissibilità del ricorso del SS, ai sensi del combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), discende dalla circostanza che esso si fonda su motivi che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. 4^, 18.9.1997 -13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. 5^, 27.1.2005 - 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. 5^, 12.12.1996, n. 3608, rv. 207389). Gli ulteriori motivi di ricorso devono ritenersi del pari inammissibili, ma sotto diversi profili.
Essi, infatti, da un lato risultano del tutto generici, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina l'inammissibilità
dell'impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. 6^, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Cass., sez. 6^, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087). Dall'altro, con essi vengono esposte di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1^, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. 6^, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. 3^, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6^, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148). La corte territoriale, peraltro, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha indicato specificamente le ragioni che militano per la sussistenza del delitto di tentativo di violenza privata (cfr. pp. 5-6- dell'impugnata sentenza), individuando come riscontri alla narrazione dei fatti fornita dalla persona offesa (peraltro non necessari), le dichiarazioni del UR RO e del terzo estraneo AL EL, per quel che riguarda il delitto di cui al capo A), nonché, con riferimento al delitto di cui al capo C), dei testi RL NO e RO DO, incaricati della ristrutturazione dell'immobile acquistato dalla ON, testi tutti la cui attendibilità non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in 1000,00 euro, tenuto conto dei profili di colpa relativi alla evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015