Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01547/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da EN Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MI RA S.r.l. Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Chieffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per l’accertamento
del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 25/07/2025 a mezzo PEC dalla soc. ricorrente al Comune di Lauro ed avente ad oggetto; a) il provvedimento comunale che ha autorizzato la RA MI LS all'occupazione e/o alla detenzione del fondo di proprietà comunale identificato in Catasto Terreni al Foglio 2, p.lla 1279 (sup. 3.842 mq); b) il provvedimento comunale contenente la determinazione del canone dovuto dalla RA MI LS per la detenzione del fondo di cui alla precedente lett. a); c) il contratto stipulato con la RA MI LS per la detenzione del fondo di cui alla precedente lett. a); d) in mancanza dei predetti atti autorizzativi e/o contrattuali, l'atto contenente la quantificazione del canone giornaliero per l'occupazione abusiva del fondo di cui alla precedente lett. a);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VIVENZIO COSTRUZIONI S.R.L. il 14\11\2025:
per l’annullamento
della nota prot. 9105 del 03/11/2025, a firma del Resp.le del Settore Contenzioso del Comune di Lauro, che ha rigettato formalmente la richiesta di accesso inoltrata in data 25/07/2025 dalla soc. ricorrente ed avente ad oggetto; a) il provvedimento comunale che ha autorizzato la RA MI LS all'occupazione e/o alla detenzione del fondo di proprietà comunale identificato in Catasto Terreni al Foglio 2, p.lla 1279 (sup. 3.842 mq); b) il provvedimento comunale contenente la
determinazione del canone dovuto dalla RA MI LS per la detenzione del fondo di cui alla precedente lett. a); c) il contratto stipulato con la RA MI LS per la detenzione del fondo di cui alla precedente lett. a); d) in mancanza dei predetti atti autorizzativi e/o contrattuali, l'atto contenente la quantificazione del canone giornaliero per l'occupazione abusiva del fondo di cui alla precedente lett. a);
nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 25/07/2025, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lauro e della MI RA S.r.l. Semplificata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. MI Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale la VIVENZIO COSTRUZIONI s.r.l. ha impugnato il silenzio del Comune di Lauro formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 25/07/2025 a mezzo PEC al Comune di Lauro ed avente ad oggetto: a) il provvedimento comunale che ha autorizzato la RA MI LS all'occupazione e/o alla detenzione del fondo di proprietà comunale identificato in Catasto Terreni al Foglio 2, p.lla 1279 (sup. 3.842 mq); b) il provvedimento comunale contenente la determinazione del canone dovuto dalla RA MI LS per la detenzione del fondo di cui alla precedente lett. a); c) il contratto stipulato con la RA MI LS per la detenzione del fondo di cui alla precedente lett. a); d) in mancanza dei predetti atti autorizzativi e/o contrattuali, l'atto contenente la quantificazione del canone giornaliero per l'occupazione abusiva del fondo di cui alla precedente lett. a).
Dunque, con il ricorso in esame, la parte ricorrente, preso atto della persistente inerzia del Comune, ha chiesto che sia accertata l’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società istante ha impugnato il provvedimento del Comune prot. 9105 del 03/11/2025, a firma del Responsabile del Settore Contenzioso del Comune di Lauro, con il quale è stata respinta la richiesta di accesso inoltrata in data 25/07/2025, in quanto “identica alla precedente istanza di accesso agli atti presentata dalla EN Costruzioni ed acquisita al prot. n. 2093 dell'11/03/2025 – evasa con provvedimento di diniego prot. n. 2457 del 21/03/2025”.
A fondamento del ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, contrariamente a quanto rilevato dal Comune resistente, in realtà, la nuova istanza (oggetto del presente giudizio) risulterebbe essere giustificata da provvedimenti successivi e sorretta da un interesse del tutto differente rispetto a quello a sostegno della precedente istanza di accesso.
Si è costituito il Comune resistente.
Si è, altresì costituita, quale controinteressata, la RA MI s.r.l..
All’udienza camerale del 21 gennaio 2026, la causa è stata assegnata a sentenza, previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di possibili profili d’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, come preannunciato in udienza.
Com’è noto, il comportamento inerziale della Pubblica Amministrazione ha un significativo apprezzamento da parte del nostro ordinamento giuridico, il quale, in un’ottica finalistica del soddisfacimento del preminente interesse pubblicistico, appresta, in favore del privato, due tipi di tutela: una preventiva di semplificazione procedimentale, in tema di silenzio assenso ed una successiva, nella materia del tutto residuale e recessiva del silenzio rigetto. Al di fuori dei tassativi casi di valenza legalmente qualificata della condotta inerte pubblicistica, si configura la fattispecie del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento, rigorosamente circoscritta alla pura e semplice violazione dell’obbligo giuridico di provvedere, che, perciò solo, integra un tipico caso di inadempimento, stigmatizzabile con i rimedi originanti dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a.
L’obbligo di provvedere nel termine di legge è palesemente scandito nell’art. 2 della Legge 241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell’affidamento privato, da un lato consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall’altro, impone all’Amministrazione di definire un procedimento, avviato con istanza privata, mediante l’adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge.
Il decorso del termine normativamente previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d'istruttoria procedimentale; in effetti, in assenza di un'esplicita prescrizione di decadenza del potere, alla previsione del termine di conclusione del procedimento deve essere attribuita una funzione meramente acceleratoria; detto altrimenti, il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, non assurge a requisito inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente (Tar Potenza, sez. I, 24/03/2020, n.212).
Ai fini della declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato nonché della condanna della stessa, è necessario che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2019, n.8349).
Ebbene, facendo applicazione del quadro legislativo e giurisprudenziale testè citato, va detto che il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, atteso che il Comune resistente, in data 3/11/2025 e, dunque, nelle more del presente giudizio, ha respinto respinto la richiesta di accesso inoltrata in data 25/07/2025 dalla società ricorrente, con provvedimento prot. 9105/2025 (impugnato col ricorso per motivi aggiunti).
Invece, il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.
Com’è noto, a norma dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., per poter agire nel processo amministrativo occorre essere non solo titolari di una posizione giuridica soggettiva qualificata, ma anche di una posizione di interesse a ricorrere, nel senso che non basta l’idoneità astratta a conseguire un risultato utile, ma occorre il conseguimento di un vantaggio concreto ed attuale conseguibile attraverso la pronunzia del giudice amministrativo.
Risulta, pertanto, insufficiente a radicare l’interesse al ricorso il riferimento ad una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione, come avviene nella vicenda in esame, il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell’Amministrazione (cfr. Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).
Per regola consolidata della giurisprudenza del Giudice amministrativo, “nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, atteso che la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che quello va gravato insieme a questa” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46; Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; Sez. IV, 11 ottobre 2018, n. 5846; Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331; Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862; Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913). Ed infatti è soltanto l'atto conclusivo del procedimento ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari (Cfr. ex multis T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 05/03/2020, n. 439).
Infatti “la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; mentre ricorre invece l'atto meramente confermativo (non impugnabile), allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n.4642).
Pertanto solo l'atto di conferma in senso proprio va a sostituire l'atto confermato, rendendo necessaria la sua impugnazione, mentre l'atto meramente confermativo non onera il ricorrente della sua impugnazione, la quale risulta inammissibile per difetto di interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2020, n.2570).
Richiamate le predette coordinate ermeneutiche di carattere generale, va detto che il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile, poiché ha ad oggetto l’impugnazione di un atto meramente confermativo, ovverosia il diniego opposto dal Comune alla reiterazione dell’istanza di accesso già proposta dalla ricorrente in data 11 marzo 2025 e riscontrata negativamente con provvedimento del 21 marzo 2025, q non tempestivamente impugnato.
Pertanto, essendosi la seconda istanza di accesso limitata a ripetere pedissequamente il contenuto della prima, il Comune non ha dovuto compiere una nuova istruttoria e addurre una nuova motivazione a sostegno del diniego, impedendo in tal modo la riapertura del termine decadenziale di impugnazione.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso principale;
b) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
c) spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MI Di TI, Primo Referendario, Estensore
LA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO