Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2000, n. 3792
CASS
Sentenza 2 novembre 2000

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In tema di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di agevolazione dell'immigrazione clandestina, la mancata riproduzione, nel testo dell'art. 2 comma 1, d. lgs. n. 113 del 1999 - il quale ha sostituito l'art. 12, comma 4, d. lgs. n. 286 del 1998 - dell'inciso "salvo che si tratti di mezzo appartenente a persona estranea al reato", figurante nel testo originario, non può essere intesa nel senso che la riserva sia venuta meno e che alla confisca, in tale ipotesi, debba procedersi comunque, prescindendosi da detto limite, in quanto quest'ultimo è presente nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 240, commi 3 e 4, cod. pen., fermo restando che per persona estranea al reato deve intendersi esclusivamente chi risulti non solo non avervi concorso, ma non avere neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione di esso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2000, n. 3792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3792
    Data del deposito : 2 novembre 2000

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