Sentenza 2 novembre 2000
Massime • 1
In tema di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di agevolazione dell'immigrazione clandestina, la mancata riproduzione, nel testo dell'art. 2 comma 1, d. lgs. n. 113 del 1999 - il quale ha sostituito l'art. 12, comma 4, d. lgs. n. 286 del 1998 - dell'inciso "salvo che si tratti di mezzo appartenente a persona estranea al reato", figurante nel testo originario, non può essere intesa nel senso che la riserva sia venuta meno e che alla confisca, in tale ipotesi, debba procedersi comunque, prescindendosi da detto limite, in quanto quest'ultimo è presente nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 240, commi 3 e 4, cod. pen., fermo restando che per persona estranea al reato deve intendersi esclusivamente chi risulti non solo non avervi concorso, ma non avere neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2000, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORQUATO GEMELLI - Presidente - del 02/11/2000
Dott. ANTONIO MARCHESE - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIUSEPPE DE NARDO - Consigliere - N. 6231
Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ENRICO DELEHAYE - Consigliere - N. 21607/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA NI, n. 30/4/63
avverso l'ordinanza emessa il 9/2/00 dal Tribunale di Brindisi sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Cedrangolo che ha concluso per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 611 C.P.P. Osserva:
con ordinanza in data 9/2/00 emessa in contraddittorio il Tribunale di Brindisi, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di restituzione di un'autovettura Mercedes presentata, in qualità di terzo asseritamente estraneo, dal proprietario RA NI.
Detta autovettura era stata sequestrata in occasione dell'arresto di AN QU, che ne era in possesso e stava con essa trasportando dei cittadini extracomunitari clandestinamente introdotti nello Stato, ed era stata poi confiscata con la sentenza di applicazione di pena su richiesta emessa nei confronti dello stesso AN per il reato di cui all'art. 12 comma 1 D.L.vo 286/1998. Avverso la pronuncia del Tribunale il difensore del RA ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ingiustificatamente disattesa la versione del suo assistito di avere lasciato l'autovettura, per riparazioni, nell'officina da meccanico del AN e di essere stato del tutto ignaro e incolpevole dell'uso illecito che costui ne aveva fatto.
Il rappresentante della Procura generale della Repubblica presso questa Corte intervenuto nella odierna udienza camera le ha fatto rilevare che il ricorso andava fissato e trattato nelle forme dell'art. 611, e non dell'art. 127 C.P.P. come in realtà è avvenuto.
Ciò è esatto, ma non poteva giustificare il richiesto invio poiché è stato adottato un rito che offre maggiori garanzie alle parti, consentendone la comparizione, ed il rappresentante della Procura generale è stato messo in condizione di formulare le sue conclusioni.
La doglianza del ricorrente merita accoglimento sotto il profilo del denunciato difetto di motivazione.
Va premesso che pure dopo la modifica apportata al comma 4 dell'art.12 D.L.vo 286/1998 dall'art. 2 comma 1 D.L.vo 286/1998 dall'art. 2 comma 1 D.L.vo 113/1999 - che, nel prevedere l'obbligatorietà della confisca del mezzo di trasporto usato per i reati di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 12 espressamente estendendola anche ai casi di applicazione della pena su richiesta delle parti, non ha ripetuto l'inciso "salvo che si tratti di mezzo... appartenente a persona estranea al reato" che figurava nel testo precedente - la disposizione va interpretata nel senso che neppure in tale ipotesi si può prescindere da detto limite, che è presente nelle disposizioni di carattere generale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 240 C.P., fermo restando quanto dalla giurisprudenza di questa Corte al riguardo costantemente affermato (cfr., tra le molte, la sentenza di questa Sezione 6/11/95, Amedei-rv. 202.757) e cioè che può ritenersi estraneo al reato soltanto chi risulti non solo non avervi concorso ma non avere nemmeno avuto alcun tipo di colpevole collegamento diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione di esso per difetto di vigilanza o altro.
Questa interpretazione si armonizza con la previsione nel comma 8 dello stesso art. 12, mantenuta dal legislatore anche dopo le modifiche apportate con il D.L.vo 113/1999, della possibilità per i terzi proprietari dei beni confiscati, attraverso la richiamata procedura di cui all'art. 100 comma 2 DPR 309/1990, di svolgere le loro deduzioni davanti all'autorità giudiziaria e di chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione, e soprattutto è l'unica che può salvaguardare la norma da altrimenti inevitabili censure di incostituzionalità.
Non si può invero trascurare che il giudice delle leggi con la sentenza 9.10/1/97 n. 1 ha ancora ribadito in materia di contrabbando, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 301 comma 1 DPR 43/1973, il principio, già affermato in altre decisioni e perfettamente adattabile anche alla materia dell'immigrazione clandestina, secondo cui la pur giustificata maggiore severità di trattamento di un fenomeno criminoso perché lesivo di primari interessi dello Stato, quando venga estesa dall'autore dell'illecito al terzo estraneo al reato sino al punto di privare quest'ultimo della possibilità di dimostrare la propria buona fede e incolpevolezza per evitare provvedimenti ablativi di beni, non può ritenersi sorretta dai requisiti di adeguatezza e proporzionalità che costituiscono vincoli generali dell'attività legislativa intesa a comprimere diritti di privati. Orbene, nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non ha in alcun modo preso in considerazione le concrete ragioni addotte dal RA a sostegno della sua affermazione di estraneità al reato, respingendone in modo apodittico la domanda senza che risulti avere valutato la specificità del caso alla luce dei sopra enunciati principi che escludono un rigido automatismo della confisca nei confronti del terzo proprietario del mezzo usato per la commissione del reato.
Si impone dunque l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per nuovo, più approfondito, esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001