Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2002, n. 7561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7561 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
6 N 8 5 A 9 O I . 1 I / R N Z 4 . A / A 6 67478 R B T 3 T . . U S L I R B . L I G P A . 1 E R D . A CORTE07 561 / 0 R T B REPUBBLICA ITALIANA L Oggetto A E A T IRPEF. Tardiva D consegna dei ruoli D I 1 A S I 3 all'Intendenza di finanza E N 1 R T (oggi D.R.E.). E . S E Decadenza dal diritto di N N I T E esigere il tributo. JPREM DI CASSAZIONE A S A L Snasiste E SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.02897/00 Dott. Vittorio Glauco Ebner Presidente Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. Rel. Cron. 21039 Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Consigliere Rep. Dott. SC Anton Genovese Consigliere Ud. 12/03/02 Dott. Achille Meloncelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 67478 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Distrettuale delle II.DD.-I° Ufficio di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege ricorrenti ->
contro
De SI SA SC, elettivamente domiciliato l'avvocatoin Roma, ltv. delle Navi, n. 19, presso Ferdinando Lezzerini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso controricorrente · 4 2 12 i avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, n. 61/16/99, depositata il 19.7.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 27.11.1997, diretto alla commissione tributaria provinciale di Roma, De SI SA SC chiese l'annullamento della cartella esattoriale notificatagli il 19.2.1997, con cui gli veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di Lire 16.729.080, relativa all'IRPEF per l'anno 1990, eccependo la decadenza dell'ufficio dall'esercizio dell'azione di liquidazione e riscossione e l'erroneità di dati posti a fondamento della rettifica, in quanto il centro di servizio imposte dirette di Roma aveva asserita mente disconosciuto la deducibilità di oneri, indicati da esso contribuente in Lire 20.594.000. Nelle more del giudizio, il ricorrente comunicò, con memoria in data 9.9.1998, che la direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Roma, 2 Я con provvedimento in data 5.6.1998 gli aveva concesso lo sgravio parziale, pari a Lire 15.166.000, della cartella impugnata, mantenendo al ruolo i residui tributi, che l'ufficio riferiva ad oneri non deducibili concernenti l'assicurazione sanitaria e che egli 'affermava di aver pagato in data 6.8.1998, per un chiedendo peraltro che latotale di Lire 1.872.076, commissione adita dichiarasse tale importo non dovuto. Con sentenza in data 15.10.1998, la commissione provinciale accolse il ricorso compensando le spese. Avverso tale pronunzia propose appello l'ufficio, sostenendo la tempestività dell'iscrizione a ruolo del tributo, siccome eseguita entro i termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 171 D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600; nonché la tempestività della notifica, in quanto il termine indicato dall'articolo 36bis, D. P.R. n. 600/1973 sarebbe stabilito per regolare l'attività interna dell'amministrazione e dunque avrebbe natura ordinatoria. Con sentenza depositata il 19.7.1999, la commissione tributaria regionale di Roma rigettò l'appello dell'ufficio, argomentando nel senso che si era verificata decadenza relativamente alla non liquidazione del tributo stante il carattere G 3 meramente ordinatorio del termine previsto D.P.R. n. 600/1973 bensì 36bis, dall'articolo relativamente alla fase di riscossione del medesimo, disciplinata, con termini stabiliti a pena di decadenza, dal combinato disposto degli articoli 17, D. P. R. n. 602/1973 (iscrizione a ruolo) e 43, D. P.R. n. 600/1973 (notifica dell'avviso di accertamento). In particolare, ritenendo scaduto il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo in data 31.12.1996, la consegna di detto ruolo alla direzione regionale delle competente, avvenuta in data 8.1.1997, entrate risultava tardiva e ciò rendeva conseguentemente inefficace la notifica della cartella esattoriale al contribuente, effettuata il 19.2.1997. 2 Per l'annullamento di tale sentenza ricorre l'amministrazione finanziaria, presentando un motivo di gravame. Resiste l'intimato De SI SA SC mediante controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, l'amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 13, 17, 23, 24 e 25, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato Я alla ritenuta intempestività dalla questione relativa della consegna dei ruoli. Il ricorso è infondato. Rileva esattamente la sentenza impugnata che, relativamente alla fase di riscossione del tributo, e secondo il diritto vigente alla data di notifica della cartella esattoriale, la normativa applicabile in materia di decadenza era quella prevista dal combinato disposto degli articoli 17, D.P.R. n. 602/1973 (cui probabilmente si riferisce il motivo di gravame, pur avendo citato altro D.P.R.), e 43, D.P.R. n.600/1973. Il citato articolo 17, primo comma, nel testo all'epoca vigente, disponeva, infatti, che: "Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai .....devono essere iscritte in ruoli contribuenti.... formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600". - prima della modifica Quest'ultima norma disponeva dall'articolo 15, comma 1, lett. a) del apportata D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241, applicabile alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1°.1.1999 (articolo 16) - che: "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è م stata presentata la dichiarazione". Trattasi degli avvisi di accertamento previsti dal precedente articolo 42, comprendente quelli in rettifica, che possono liquidazionescaturire anche dalle operazioni di disciplinate dall'articolo 36bis (l'indebita deduzione di oneri, corrispondente al caso di specie, era prevista dal comma 2, lett. e del testo vigente all'epoca), stesso D.P.R.. Dall'esame congiunto delle norme sopra citate discende, pertanto, che, secondo la disciplina vigente alla data di notifica del documento che ha dato origine al processo, l'iscrizione a ruolo delle imposte liquidate doveva essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione. L'anno di presentazione della dichiarazione, nel caso in esame, è il 1991, trattandosi dei redditi conseguiti dal contribuente nell'anno 1990, sicché il suddetto termine perentorio venne a scadenza il 31.12.1996; per conseguenza, l'effettiva formazione e consegna dei ruoli all'intendenza di finanza, eseguita in data posteriore (8.1.1997) è tardiva e produce la decadenza dell'amministrazione dal diritto di pretendere la riscossione del tributo. Sostiene la ricorrente che la commissione tributaria Я regionale sarebbe incorsa in error in procedendo, rilevabile anche d'ufficio da questa corte, nel ritenere che la data dell'8.1.1997 (rilevata dalla cartella esattoriale notificata al contribuente) si riferisse alla consegna dei ruoli all'intendenza di finanza (oggi direzione regionale delle entrate), allorché invece si riferiva alla consegna di essi dall'intendenza all'esattore, ed era perciò irrilevante ai fini della decadenza. Afferma, inoltre, che la data utile per stabilire la decadenza, non contenuta affatto nella cartella esattoriale, è unicamente quella del processo verbale di consegna dei ruoli all'intendenza di finanza, previsto dall'articolo 13, D.P.R. n. 602/1973. Peraltrc non risulta censurata la sentenza d'appello per avere specificamente omesso di considerare il documento (processo verbale di consegna dei ruoli) da cui desumere tale data, che l'amministrazione neppure indica nel ricorso. Se ne deduce che tale documento non è stato prodotto. Legittimamente quindi il giudice ei ancor prima, il contribuente hanno ritenuto che la data di consegna, indicata sulla cartella esattoriale notificata, fosse quella della consegna dei ruoli;
e che questa pertanto era tardiva, essendosi già verificata la decadenza. In r mancanza di contrari riscontri obiettivi, idonei a sostenere la censura della sentenza impugnata sul punto, detta conclusione è da ritenere corretta. A diverse conclusioni non sarebbe possibile pervenire neppure in base alla circostanza che l'atto notificato al contribuente era una cartella esattoriale, e non l'avvisc di accertamento, stante la consolidata giurisprudenza per cui il diritto del contribuente di contestare, in tal caso, la pretesa tributaria, anziché soltanto i vizi della cartella, discende proprio dalla mancata o invalida notifica dell'avviso di accertamento (S.U. n. 12544/1998, Cass. nn.1149/1999, 2411/2000). : Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, siccome infondato. Le spese di questo 3 giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la ! soccombenza. .
P. Q. M.
E N La Corte di Cassazione IO Z A R T Rigetta il ricorso. Condanna 1' amministrazione 6 S I 8 A G 9 I 5 E 1 R / . R 4 N ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, A / A D - 6 T 2 E B . U T . liquidate complessivamente in Euro 350, di cui Euro 50 R B N . L I E .P S L E R D A di consiglio de T . L B E nella camera per spese. A D ERIA T A I in Roma, I S 1 Così deciso N 3 R LL E 1 E S CE . T I N N A A 1 CA sezione civile - tributaria, il 12 marzo 2002. M IN E a R O ttis IE ITAT 3 Il presidente Il consigliere est. L a 2 L Фикус цит B E S o C z PO n N e E A i D IL CANCELLIERE C1 C g g IL 8 O Innocenzo tista