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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1046/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1046 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giampiero Proia
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Filippo Maria Giorgi e Roberto Narcisi
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. In data 14 marzo 2016 l' (d'ora in avanti, licenziava, per motivi disciplinari, Parte_1 Pt_1 CP_1
[...]
2. Con sentenza n. 4959/2017 del 25 maggio 2017 il Tribunale del lavoro di Roma:
rigettava il ricorso proposto dal vverso il provvedimento espulsivo;
CP_1
condannava l' al pagamento, in favore del della complessiva somma di €.31.666,50, oltre Pt_1 CP_1
accessori, di cui €.21.666,50 a titolo di risarcimento da mancata assegnazione degli obiettivi dirigenziali da parte di per gli anni 2014, 2015 e 2016, e €.10.000, a titolo di una tantum. Pt_1
3. Con sentenza n. 1255/2022, la Corte di appello rigettava l'appello principale proposto dal e CP_1
dichiarava inammissibile l'appello incidentale avanzato dall' Pt_1
4. Con ordinanza n. 2075/2025 la Cassazione rigettava il ricorso principale del lavoratore, accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale dell' e dichiarava assorbito il secondo. Pt_1
Affermava la S.C. (per quanto ancora qui interessa):
<
condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 31.666,50 in accoglimento parziale della domanda del dirigente di pagamento della componente variabile della retribuzione per gli anni 2013-2016, pagamento non avvenuto per la mancata assegnazione degli obiettivi;
il comportamento inadempiente della società sul punto era stato ritenuto in primo grado fonte di danno risarcibile, trattandosi di adempimento obbligatorio previsto dal CCNL, e il danno era stato quantificato in via equitativa nella misura del 50% del massimo della retribuzione incentivante astrattamente erogabile, tenuto conto dell'impossibilità di verificare l'effettivo raggiungimento di risultati conformi agli obiettivi…
è fondato il primo motivo del ricorso incidentale, con derivato assorbimento del secondo motivo;
è stato precisato da questa Corte che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale (alla stessa stregua, peraltro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell'art. 436
c.p.c., con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza;
ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell'appello incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria che lo contiene almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, per averla omessa o per essere stata la stessa invalidamente eseguita, non può derivarne la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (come,
invece, statuito erroneamente nella specie con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione), dovendo il giudice di appello concedere all'appellante incidentale nuovo termine, da qualificarsi come perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disporsi anche nel caso di intervenuta notificazione tardiva
(così Cass. n. 11888/2007); l'appello incidentale è inammissibile nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, mentre alla omissione della successiva attività di notifica è collegata la diversa sanzione di improcedibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta (Cass n. 24742/2017); peraltro, l'appello incidentale tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile solo se non è stato affatto notificato alla controparte (Cass n. 23159/2024), mentre il mancato rispetto del termine di cui all'art. 436, comma 3, seconda parte, c.p.c. da parte dell'appellante incidentale determina un vizio della vocatio in ius che, anche in ipotesi di prolungata inerzia che si sostanzi nella richiesta di avvio alla notifica del gravame incidentale dopo la scadenza del termine di legge, si traduce in nullità della notificazione, e non già in inesistenza od omissione della stessa, con possibilità per il giudice del gravame di autorizzarne la rinnovazione o di concedere un differimento dell'udienza a fronte rispettivamente della richiesta dell'appellante incidentale di procedere a rinotifica dell'impugnazione o dell'istanza, da parte dell'appellante principale, di differimento dell'udienza di discussione (Cass n. 21889/2020; v. anche Cass n. 5166/2023);
esclusa l'inesistenza o omissione della notifica dell'appello incidentale, il termine è dunque fissato a garanzia del diritto di difesa dell'appellante principale, che può, appunto, dolersi della violazione del termine a difesa;
nel caso in esame, tuttavia, il differimento è stato disposto dalla Corte territoriale, sicché era l'appellante principale che, eventualmente, avrebbe potuto contestare la limitazione dell'ambito delle note difensive alle sole questioni preliminari>>. 5. Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 l' riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, Pt_1
in diversa composizione, giudice del rinvio.
Il esisteva. CP_1
6. Va premesso che la sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda del di CP_1
pagamento della componente variabile della retribuzione relativa agli anni 2013-2016, pacificamente non disposto per mancata assegnazione degli obiettivi dirigenziali da parte di Pt_1
Così il Tribunale aveva argomentato la decisione:
< [vd. CP_2
all. n. 34 del fascicolo di parte convenuta] prevedono che la retribuzione dirigenziale è composta di varie voci,
tra cui la retribuzione variabile incentivante, la cui erogazione è subordinata alla previsione, da parte del datore di lavoro, di appositi sistemi retributivi incentivanti e di specifici obiettivi da raggiungere, nonché alla valutazione ex post del concreto e effettivo raggiungimento, da parte dei singoli dirigenti, degli obiettivi a loro assegnati.
La mancata assegnazione degli obiettivi da parte del datore di lavoro – impedendo ai dirigenti di operare per il raggiungimento degli stessi e di tentare di ottenere la parte di retribuzione di risultato – comporta una lesione della sfera patrimoniale dei dirigenti, quantomeno in termini di chance di ottenere in tutto o in parte tale componente retributiva.
La mancata assegnazione degli obiettivi costituisce, peraltro, un fatto illecito del datore di lavoro – essendo questo obbligato, in forza del C.C.N.L. (o in forza del singolo contratto individuale di lavoro), ad attivare i già
ricordati sistemi retributivi incentivanti, ad assegnare gli obiettivi e a valutare la corrispondenza tra risultati e obiettivi – che, come tale, ben può essere fonte di un danno risarcibile>>.
In via equitativa, il Tribunale aveva liquidato il danno <
incentivante astrattamente erogabile: pertanto al ricorrente spettano Euro 10.000,00 per l'anno 2014, Euro
10.000,00 per l'anno 2015, Euro 1.666,50 per la prima parte dell'anno 2016>>. Inoltre, il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del lla ricezione della retribuzione “una tantum” di CP_1
€.10.000,00, trattandosi di somma pacificamente non pagata.
7. L' aveva impugnato la statuizione del Tribunale opponendo che: Pt_1
7.1 <<l'art. 12 c.c.n.l. non prevede un diritto soggettivo del dirigente al riconoscimento della Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giampiero Proia
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Filippo Maria Giorgi e Roberto Narcisi
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. In data 14 marzo 2016 l' (d'ora in avanti, licenziava, per motivi disciplinari, Parte_1 Pt_1 CP_1
[...]
2. Con sentenza n. 4959/2017 del 25 maggio 2017 il Tribunale del lavoro di Roma:
rigettava il ricorso proposto dal vverso il provvedimento espulsivo;
CP_1
condannava l' al pagamento, in favore del della complessiva somma di €.31.666,50, oltre Pt_1 CP_1
accessori, di cui €.21.666,50 a titolo di risarcimento da mancata assegnazione degli obiettivi dirigenziali da parte di per gli anni 2014, 2015 e 2016, e €.10.000, a titolo di una tantum. Pt_1
3. Con sentenza n. 1255/2022, la Corte di appello rigettava l'appello principale proposto dal e CP_1
dichiarava inammissibile l'appello incidentale avanzato dall' Pt_1
4. Con ordinanza n. 2075/2025 la Cassazione rigettava il ricorso principale del lavoratore, accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale dell' e dichiarava assorbito il secondo. Pt_1
Affermava la S.C. (per quanto ancora qui interessa):
<
condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 31.666,50 in accoglimento parziale della domanda del dirigente di pagamento della componente variabile della retribuzione per gli anni 2013-2016, pagamento non avvenuto per la mancata assegnazione degli obiettivi;
il comportamento inadempiente della società sul punto era stato ritenuto in primo grado fonte di danno risarcibile, trattandosi di adempimento obbligatorio previsto dal CCNL, e il danno era stato quantificato in via equitativa nella misura del 50% del massimo della retribuzione incentivante astrattamente erogabile, tenuto conto dell'impossibilità di verificare l'effettivo raggiungimento di risultati conformi agli obiettivi…
è fondato il primo motivo del ricorso incidentale, con derivato assorbimento del secondo motivo;
è stato precisato da questa Corte che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale (alla stessa stregua, peraltro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell'art. 436
c.p.c., con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza;
ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell'appello incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria che lo contiene almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, per averla omessa o per essere stata la stessa invalidamente eseguita, non può derivarne la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (come,
invece, statuito erroneamente nella specie con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione), dovendo il giudice di appello concedere all'appellante incidentale nuovo termine, da qualificarsi come perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disporsi anche nel caso di intervenuta notificazione tardiva
(così Cass. n. 11888/2007); l'appello incidentale è inammissibile nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, mentre alla omissione della successiva attività di notifica è collegata la diversa sanzione di improcedibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta (Cass n. 24742/2017); peraltro, l'appello incidentale tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile solo se non è stato affatto notificato alla controparte (Cass n. 23159/2024), mentre il mancato rispetto del termine di cui all'art. 436, comma 3, seconda parte, c.p.c. da parte dell'appellante incidentale determina un vizio della vocatio in ius che, anche in ipotesi di prolungata inerzia che si sostanzi nella richiesta di avvio alla notifica del gravame incidentale dopo la scadenza del termine di legge, si traduce in nullità della notificazione, e non già in inesistenza od omissione della stessa, con possibilità per il giudice del gravame di autorizzarne la rinnovazione o di concedere un differimento dell'udienza a fronte rispettivamente della richiesta dell'appellante incidentale di procedere a rinotifica dell'impugnazione o dell'istanza, da parte dell'appellante principale, di differimento dell'udienza di discussione (Cass n. 21889/2020; v. anche Cass n. 5166/2023);
esclusa l'inesistenza o omissione della notifica dell'appello incidentale, il termine è dunque fissato a garanzia del diritto di difesa dell'appellante principale, che può, appunto, dolersi della violazione del termine a difesa;
nel caso in esame, tuttavia, il differimento è stato disposto dalla Corte territoriale, sicché era l'appellante principale che, eventualmente, avrebbe potuto contestare la limitazione dell'ambito delle note difensive alle sole questioni preliminari>>. 5. Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 l' riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, Pt_1
in diversa composizione, giudice del rinvio.
Il esisteva. CP_1
6. Va premesso che la sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda del di CP_1
pagamento della componente variabile della retribuzione relativa agli anni 2013-2016, pacificamente non disposto per mancata assegnazione degli obiettivi dirigenziali da parte di Pt_1
Così il Tribunale aveva argomentato la decisione:
< [vd. CP_2
all. n. 34 del fascicolo di parte convenuta] prevedono che la retribuzione dirigenziale è composta di varie voci,
tra cui la retribuzione variabile incentivante, la cui erogazione è subordinata alla previsione, da parte del datore di lavoro, di appositi sistemi retributivi incentivanti e di specifici obiettivi da raggiungere, nonché alla valutazione ex post del concreto e effettivo raggiungimento, da parte dei singoli dirigenti, degli obiettivi a loro assegnati.
La mancata assegnazione degli obiettivi da parte del datore di lavoro – impedendo ai dirigenti di operare per il raggiungimento degli stessi e di tentare di ottenere la parte di retribuzione di risultato – comporta una lesione della sfera patrimoniale dei dirigenti, quantomeno in termini di chance di ottenere in tutto o in parte tale componente retributiva.
La mancata assegnazione degli obiettivi costituisce, peraltro, un fatto illecito del datore di lavoro – essendo questo obbligato, in forza del C.C.N.L. (o in forza del singolo contratto individuale di lavoro), ad attivare i già
ricordati sistemi retributivi incentivanti, ad assegnare gli obiettivi e a valutare la corrispondenza tra risultati e obiettivi – che, come tale, ben può essere fonte di un danno risarcibile>>.
In via equitativa, il Tribunale aveva liquidato il danno <
incentivante astrattamente erogabile: pertanto al ricorrente spettano Euro 10.000,00 per l'anno 2014, Euro
10.000,00 per l'anno 2015, Euro 1.666,50 per la prima parte dell'anno 2016>>. Inoltre, il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del lla ricezione della retribuzione “una tantum” di CP_1
€.10.000,00, trattandosi di somma pacificamente non pagata.
7. L' aveva impugnato la statuizione del Tribunale opponendo che: Pt_1
7.1 <CP_2
retribuzione variabile incentivante e, tantomeno, di un determinato importo minimo e/o massimo>>;
<
modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti devono costituire oggetto di consultazione con le
RSA con cadenza almeno annuale>>;
<
condotta dell' che, a causa della nota situazione di dissesto, ha ritenuto di non assegnare, negli anni Pt_2
in questione, gli obiettivi finalizzati al conseguimento della retribuzione variabile incentivante>>;
<
2014 e 2015 dell' i quali dimostrano che negli anni in questione, e fino al 2015, l'azienda ha registrato Pt_1
perdite di esercizio (più di 156 milioni di Euro nel 2012>>;
inoltre, <
dimostrare, comunque, l'entità e la natura>>;
< era onerato di allegare, ed avrebbe dovuto CP_1
dimostrare, specifiche circostanze da cui poter dedurre, anche solo in via presuntiva, che egli, laddove gli obiettivi fossero stati fissati, avrebbe concretamente ottenuto il diritto al pagamento totale o parziale del bonus>>;
< non ha fornito alcuna prova dei risultati che avrebbe conseguito personalmente e che, in CP_1
maniera del tutto arbitraria attribuisce alla Direzione da egli diretta, fermo restando che, come noto, la retribuzione incentivante è sempre collegata anche ai risultati ed agli utili aziendali (come visto, inesistente nel nostro caso)>>; 7.2 <Parte_1
al mancato pagamento dell'indennità una tantum (c.d. “entry bonus”), deducendo e provando che tale importo era stato regolarmente corrisposto al dott. cfr. parr. nn. 11 e 92 della memoria difensiva di CP_1
primo grado).
A dimostrazione dell'intervenuto pagamento, ha prodotto sub doc. n.
5-bis del fascicolo di parte Parte_1
di primo grado, anche la busta paga relativa al mese di novembre 2013, dalla quale risulta incontrovertibilmente che, insieme alle competenze del mese di novembre 2013, la Società ha corrisposto al dott. la somma complessiva di Euro 27.696,76, di cui Euro 10.000,00 a titolo di indennità una CP_1
tantum/entry bonus>>.
8. Orbene, osserva il Collegio che l'art. 12 CCNL Confesercizi così dispone:
“in coerenza con l'esigenza di introdurre nelle aziende dei pubblici servizi locali un modello retributivo maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste alla figura del dirigente ed alle sfide della competizione, della concorrenza e del mercato dei servizi stessi, considerate anche le modifiche della struttura della retribuzione introdotte dal presente CCNL, le aziende attivano sistemi retributivi incentivanti,
nei confronti di ciascun dirigente, collegati al raggiungimento di obiettivi con conseguente introduzione di trattamenti economici aggiuntivi.
2. I sistemi retributivi di cui al comma 1 si articolano sulla base di un processo di valutazione trasparente che vede ciascun dirigente, a qualunque livello, condividere l'identificazione e la definizione degli obiettivi in termini di risultati nell'anno di riferimento. Tali obiettivi e i relativi importi retributivi, commisurati alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi, devono essere formalizzati, anno per anno, con apposita lettera dell'azienda, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento e devono essere basati il più possibile su parametri oggettivamente misurabili.
3. Gli obiettivi possono essere di tipo quantitativo e/o qualitativo.
4. Gli obiettivi di tipo quantitativo, di carattere generale, sono collegati al conseguimento o al miglioramento di risultati economici aziendali correlati al ruolo svolto dal dirigente;
gli obiettivi specifici sono collegati al conseguimento o al miglioramento di risultati dell'area o della divisione funzionale cui appartiene il dirigente,
del team di cui esso è responsabile, nonché dello stesso dirigente.
5. Gli obiettivi di tipo qualitativo specifici di ruolo sono collegati, invece, alle competenze professionali e alle capacità di leadership del dirigente, ai miglioramenti organizzativi, allo sviluppo e alla integrazione delle risorse gestite.
6. La determinazione degli importi retributivi da erogarsi nel mese di giugno, salvo diversa prassi aziendale già in atto, deve essere preceduta da almeno una verifica congiunta in corso d'anno, al fine di rilevare eventuali scostamenti e relative cause e conseguentemente attivare le idonee azioni correttive, nonché da un confronto con il dirigente sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti.
7. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti di cui al presente articolo, unitamente alla realizzazione in azienda di politiche retributive forma oggetto di consultazione con le RSA o, in mancanza, con la sede territorialmente competente, con cadenza almeno annuale. CP_3
In tali incontri sono esaminate e discusse anche le risultanze delle iniziative adottate dalle aziende.
8. I casi in cui non dovessero essere attivati o coerentemente attuati gli strumenti qui previsti, su istanza del dirigente, sono oggetto di esame congiunto tra le parti firmatarie del presente CCNL, che deve esaurirsi entro il termine di 60 giorni. Le conclusioni formano oggetto di apposito verbale che viene trasmesso alle Parti
interessate ai fini del rispetto della presente disciplina.
9. In coerenza con l'esigenza di favorire la diffusione nelle imprese di modelli retributivi rispondenti alle caratteristiche richieste alla figura del dirigente ed alle sfide della competitività e tenuto conto dell'innovazione della struttura della retribuzione introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro 21
dicembre 2004 - vengono allegati al presente contratto modelli di RVI che possono essere di riferimento per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali”.
9. Il tenore della disposizione in esame non consente l'interpretazione suggerita dall' Pt_1
Invero: a) le aziende attivano (ossia devono attivare) sistemi retributivi incentivanti, nei confronti di ciascun dirigente, collegati al raggiungimento di obiettivi con conseguente introduzione di trattamenti economici aggiuntivi;
b) tali obiettivi e i relativi importi retributivi, commisurati alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi, devono essere formalizzati, anno per anno, con apposita lettera dell'azienda, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento e devono essere basati il più possibile su parametri oggettivamente misurabili;
c) la determinazione degli importi retributivi da erogarsi nel mese di giugno, salvo diversa prassi aziendale già in atto, deve essere preceduta da almeno una verifica congiunta in corso d'anno.
Dunque, l' era tenuta, in adempimento di uno specifico obbligo contrattale, ad attivare il sistema Pt_1
retributivo incentivante.
La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti non era subordinata a un preventivo accordo con le RSA ma doveva formare solo oggetto di consultazione sindacale.
La possibilità, concessa al dirigente, di sollecitare un esame congiunto tra le parti firmatarie del CCNL, in caso di mancata attivazione o coerente attuazione delle misure previste dalla norma, non consente all'azienda,
ove tale iniziativa non sia stata presa dal dirigente, di esimersi dagli obblighi di assegnazione degli obiettivi.
Ne discende che l' avrebbe dovuto attivare il sistema retributivo incentivante fissando gli obiettivi e Pt_1
definendo - previa audizione della (e, si ripete, non previo accordo con la) RSA - i criteri e alle modalità
suddette.
L' è venuta meno a tale specifico obbligo. Pt_1
In vicenda per certi aspetti analoga (riguardante la controversia proposta da dipendente di amministrazione pubblica, esercente attività di servizi) Cass. 5746/2024 ha avuto modo affermare che il dirigente è titolare di un diritto all'assegnazione degli obiettivi, alla determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento e, infine, al compimento delle valutazioni necessarie. Il fatto che nel settembre 2013, sia stato stipulato un accordo aziendale con il quale le associazioni sindacali,
“in ragione delle problematiche in termini sia di competenza che di cassa” hanno preso atto e convenuto che,
per l'anno 2012, non sarebbe spettato per dirigenti e quadri “alcun trattamento a titolo di premialità per i risultati conseguiti” è inconferente, giacché qui si controverte di annualità successive.
Senza contare che il predetto accordo, come già rimarcato dal Tribunale, non è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei quadri e dei dirigenti, ma solo dalle organizzazioni sindacali degli operai e degli impiegati.
Le difficoltà economiche dell'azienda non rappresentano ragioni che, a norma del CCNL, giustificano la mancata assegnazione degli obiettivi e il mancato pagamento del relativo compenso, avuto presente che l'impossibilità assoluta della prestazione ex art. 1256 c.c è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento, di guisa che il debitore deve provare (e ciò, nella specie, non è avvenuto) che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. civ., sez. III, 8
novembre 2002, n. 15712).
E, con specifico riferimento al mancato pagamento del compenso, va ricordato che l'impossibilità definitiva,
alla stregua del principio secondo il quale genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass.
civ., sez. I, 22 giugno 2002, n. 20152).
Ugualmente irrilevante è il verbale di accordo sindacale del 12 dicembre 2016, perché riguardante i soggetti in servizio alle dipendenze di alla data del 31 ottobre 2016, mentre il ricorrente è stato licenziato già Pt_1
nel marzo 2016. Le linee guida fissate dal in materia di indennità di risultato (secondo le quali l'indennità è CP_4
erogabile solo a condizione che la società abbia generato utili nel corso dell'esercizio di riferimento)
riguardano l'Amministratore Delegato e l'Amministratore Unico di società non quotate di servizi pubblici locali a totale o prevalente partecipazione di e, trattandosi di norma derogatoria in peius della Parte_3
normale retribuzione, non è estensibile analogicamente (come opinato dall' a personale non Pt_1
espressamente contemplato e, nella specie, ai dirigenti.
10. Quanto alle conseguenze della violazione di un obbligo siffatto, Cass. cit. ha precisato che il dipendente ha diritto a una tutela risarcitoria, “sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance (Cass., Sez. L,
n. 9392 del 12 aprile 2017) e che “detto danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo.
L' ha lamentato che il non ha fornito alcuna prova dei risultati che avrebbe conseguito Pt_1 CP_1
personalmente, ma non è dato ben comprendere la prova di quali risultati il dirigente avrebbe potuto dare in mancanza dell'assegnazione degli obiettivi.
Giustamente il Tribunale, <
l'effettivo raggiungimento di risultati conformi agli obiettivi predeterminati, ha ritenuto che il danno subito andava determinato in base a criteri equitativi, nell'ambito di un intervallo che va dalla retribuzione spettante in caso di mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi stabiliti dal datore di lavoro (corrispondente a Euro
0,00 di retribuzione variabile incentivante) alla retribuzione spettante in caso di raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati (corrispondente al massimo della retribuzione variabile incentivante erogabile, come previsto dal contratto individuale)>>.
E la liquidazione del danno in misura pari al 50% del massimo della retribuzione variabile incentivante astrattamente erogabile (ossia a metà tra il minimo e il massimo) appare obiettivamente equa e ragionevole. 7.3 L' ha dedotto di aver già versato la somma di €.10.000,00 a titolo di una tantum con la mensilità di Pt_1
novembre 2013, come risultante dalla relativa busta paga (all. 5bis fascicolo 1° grado).
La circostanza non è stata contestata dal é con le memorie depositate nel corso del secondo grado, CP_1
a seguito dell'appello incidentale spiegato dall'azienda, né in questa sede, sicché deve ritenersi pacifica ed espunta dal thema probandi e decidendi.
Pertanto, in parziale accoglimento del gravame incidentale dell' va rigettata la domanda di pagamento Pt_1
della somma di €.10.000,00, oltre accessori, richiesta dal titolo di una tantum. CP_1
8. Considerato l'esito complessivo del giudizio (rigetto della impugnativa di licenziamento e accoglimento parziale della domanda di differenze retributive), vanno compensate interamente tra le parti, le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
2075/202, sul ricorso in riassunzione proposto in data 28 aprile 2025 dall' nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' avverso la sentenza n. 4959/2017 Parte_1
del 25 maggio 2017 del Tribunale del lavoro di Roma, rigetta la domanda di pagamento della somma di
€.10.000,00, oltre accessori, richiesta dal titolo di una tantum;
CP_1
conferma nel resto, la predetta sentenza n. 4959/2017.
Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1046 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giampiero Proia
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Filippo Maria Giorgi e Roberto Narcisi
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. In data 14 marzo 2016 l' (d'ora in avanti, licenziava, per motivi disciplinari, Parte_1 Pt_1 CP_1
[...]
2. Con sentenza n. 4959/2017 del 25 maggio 2017 il Tribunale del lavoro di Roma:
rigettava il ricorso proposto dal vverso il provvedimento espulsivo;
CP_1
condannava l' al pagamento, in favore del della complessiva somma di €.31.666,50, oltre Pt_1 CP_1
accessori, di cui €.21.666,50 a titolo di risarcimento da mancata assegnazione degli obiettivi dirigenziali da parte di per gli anni 2014, 2015 e 2016, e €.10.000, a titolo di una tantum. Pt_1
3. Con sentenza n. 1255/2022, la Corte di appello rigettava l'appello principale proposto dal e CP_1
dichiarava inammissibile l'appello incidentale avanzato dall' Pt_1
4. Con ordinanza n. 2075/2025 la Cassazione rigettava il ricorso principale del lavoratore, accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale dell' e dichiarava assorbito il secondo. Pt_1
Affermava la S.C. (per quanto ancora qui interessa):
<
condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 31.666,50 in accoglimento parziale della domanda del dirigente di pagamento della componente variabile della retribuzione per gli anni 2013-2016, pagamento non avvenuto per la mancata assegnazione degli obiettivi;
il comportamento inadempiente della società sul punto era stato ritenuto in primo grado fonte di danno risarcibile, trattandosi di adempimento obbligatorio previsto dal CCNL, e il danno era stato quantificato in via equitativa nella misura del 50% del massimo della retribuzione incentivante astrattamente erogabile, tenuto conto dell'impossibilità di verificare l'effettivo raggiungimento di risultati conformi agli obiettivi…
è fondato il primo motivo del ricorso incidentale, con derivato assorbimento del secondo motivo;
è stato precisato da questa Corte che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale (alla stessa stregua, peraltro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell'art. 436
c.p.c., con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza;
ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell'appello incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria che lo contiene almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, per averla omessa o per essere stata la stessa invalidamente eseguita, non può derivarne la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (come,
invece, statuito erroneamente nella specie con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione), dovendo il giudice di appello concedere all'appellante incidentale nuovo termine, da qualificarsi come perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disporsi anche nel caso di intervenuta notificazione tardiva
(così Cass. n. 11888/2007); l'appello incidentale è inammissibile nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, mentre alla omissione della successiva attività di notifica è collegata la diversa sanzione di improcedibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta (Cass n. 24742/2017); peraltro, l'appello incidentale tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile solo se non è stato affatto notificato alla controparte (Cass n. 23159/2024), mentre il mancato rispetto del termine di cui all'art. 436, comma 3, seconda parte, c.p.c. da parte dell'appellante incidentale determina un vizio della vocatio in ius che, anche in ipotesi di prolungata inerzia che si sostanzi nella richiesta di avvio alla notifica del gravame incidentale dopo la scadenza del termine di legge, si traduce in nullità della notificazione, e non già in inesistenza od omissione della stessa, con possibilità per il giudice del gravame di autorizzarne la rinnovazione o di concedere un differimento dell'udienza a fronte rispettivamente della richiesta dell'appellante incidentale di procedere a rinotifica dell'impugnazione o dell'istanza, da parte dell'appellante principale, di differimento dell'udienza di discussione (Cass n. 21889/2020; v. anche Cass n. 5166/2023);
esclusa l'inesistenza o omissione della notifica dell'appello incidentale, il termine è dunque fissato a garanzia del diritto di difesa dell'appellante principale, che può, appunto, dolersi della violazione del termine a difesa;
nel caso in esame, tuttavia, il differimento è stato disposto dalla Corte territoriale, sicché era l'appellante principale che, eventualmente, avrebbe potuto contestare la limitazione dell'ambito delle note difensive alle sole questioni preliminari>>. 5. Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 l' riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, Pt_1
in diversa composizione, giudice del rinvio.
Il esisteva. CP_1
6. Va premesso che la sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda del di CP_1
pagamento della componente variabile della retribuzione relativa agli anni 2013-2016, pacificamente non disposto per mancata assegnazione degli obiettivi dirigenziali da parte di Pt_1
Così il Tribunale aveva argomentato la decisione:
< [vd. CP_2
all. n. 34 del fascicolo di parte convenuta] prevedono che la retribuzione dirigenziale è composta di varie voci,
tra cui la retribuzione variabile incentivante, la cui erogazione è subordinata alla previsione, da parte del datore di lavoro, di appositi sistemi retributivi incentivanti e di specifici obiettivi da raggiungere, nonché alla valutazione ex post del concreto e effettivo raggiungimento, da parte dei singoli dirigenti, degli obiettivi a loro assegnati.
La mancata assegnazione degli obiettivi da parte del datore di lavoro – impedendo ai dirigenti di operare per il raggiungimento degli stessi e di tentare di ottenere la parte di retribuzione di risultato – comporta una lesione della sfera patrimoniale dei dirigenti, quantomeno in termini di chance di ottenere in tutto o in parte tale componente retributiva.
La mancata assegnazione degli obiettivi costituisce, peraltro, un fatto illecito del datore di lavoro – essendo questo obbligato, in forza del C.C.N.L. (o in forza del singolo contratto individuale di lavoro), ad attivare i già
ricordati sistemi retributivi incentivanti, ad assegnare gli obiettivi e a valutare la corrispondenza tra risultati e obiettivi – che, come tale, ben può essere fonte di un danno risarcibile>>.
In via equitativa, il Tribunale aveva liquidato il danno <
incentivante astrattamente erogabile: pertanto al ricorrente spettano Euro 10.000,00 per l'anno 2014, Euro
10.000,00 per l'anno 2015, Euro 1.666,50 per la prima parte dell'anno 2016>>. Inoltre, il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del lla ricezione della retribuzione “una tantum” di CP_1
€.10.000,00, trattandosi di somma pacificamente non pagata.
7. L' aveva impugnato la statuizione del Tribunale opponendo che: Pt_1
7.1 <<l'art. 12 c.c.n.l. non prevede un diritto soggettivo del dirigente al riconoscimento della Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giampiero Proia
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistito e difeso dagli avv. Filippo Maria Giorgi e Roberto Narcisi
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. In data 14 marzo 2016 l' (d'ora in avanti, licenziava, per motivi disciplinari, Parte_1 Pt_1 CP_1
[...]
2. Con sentenza n. 4959/2017 del 25 maggio 2017 il Tribunale del lavoro di Roma:
rigettava il ricorso proposto dal vverso il provvedimento espulsivo;
CP_1
condannava l' al pagamento, in favore del della complessiva somma di €.31.666,50, oltre Pt_1 CP_1
accessori, di cui €.21.666,50 a titolo di risarcimento da mancata assegnazione degli obiettivi dirigenziali da parte di per gli anni 2014, 2015 e 2016, e €.10.000, a titolo di una tantum. Pt_1
3. Con sentenza n. 1255/2022, la Corte di appello rigettava l'appello principale proposto dal e CP_1
dichiarava inammissibile l'appello incidentale avanzato dall' Pt_1
4. Con ordinanza n. 2075/2025 la Cassazione rigettava il ricorso principale del lavoratore, accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale dell' e dichiarava assorbito il secondo. Pt_1
Affermava la S.C. (per quanto ancora qui interessa):
<
condanna della stessa al pagamento della somma di Euro 31.666,50 in accoglimento parziale della domanda del dirigente di pagamento della componente variabile della retribuzione per gli anni 2013-2016, pagamento non avvenuto per la mancata assegnazione degli obiettivi;
il comportamento inadempiente della società sul punto era stato ritenuto in primo grado fonte di danno risarcibile, trattandosi di adempimento obbligatorio previsto dal CCNL, e il danno era stato quantificato in via equitativa nella misura del 50% del massimo della retribuzione incentivante astrattamente erogabile, tenuto conto dell'impossibilità di verificare l'effettivo raggiungimento di risultati conformi agli obiettivi…
è fondato il primo motivo del ricorso incidentale, con derivato assorbimento del secondo motivo;
è stato precisato da questa Corte che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale (alla stessa stregua, peraltro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell'art. 436
c.p.c., con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza;
ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell'appello incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria che lo contiene almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, per averla omessa o per essere stata la stessa invalidamente eseguita, non può derivarne la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (come,
invece, statuito erroneamente nella specie con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione), dovendo il giudice di appello concedere all'appellante incidentale nuovo termine, da qualificarsi come perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disporsi anche nel caso di intervenuta notificazione tardiva
(così Cass. n. 11888/2007); l'appello incidentale è inammissibile nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, mentre alla omissione della successiva attività di notifica è collegata la diversa sanzione di improcedibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta (Cass n. 24742/2017); peraltro, l'appello incidentale tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile solo se non è stato affatto notificato alla controparte (Cass n. 23159/2024), mentre il mancato rispetto del termine di cui all'art. 436, comma 3, seconda parte, c.p.c. da parte dell'appellante incidentale determina un vizio della vocatio in ius che, anche in ipotesi di prolungata inerzia che si sostanzi nella richiesta di avvio alla notifica del gravame incidentale dopo la scadenza del termine di legge, si traduce in nullità della notificazione, e non già in inesistenza od omissione della stessa, con possibilità per il giudice del gravame di autorizzarne la rinnovazione o di concedere un differimento dell'udienza a fronte rispettivamente della richiesta dell'appellante incidentale di procedere a rinotifica dell'impugnazione o dell'istanza, da parte dell'appellante principale, di differimento dell'udienza di discussione (Cass n. 21889/2020; v. anche Cass n. 5166/2023);
esclusa l'inesistenza o omissione della notifica dell'appello incidentale, il termine è dunque fissato a garanzia del diritto di difesa dell'appellante principale, che può, appunto, dolersi della violazione del termine a difesa;
nel caso in esame, tuttavia, il differimento è stato disposto dalla Corte territoriale, sicché era l'appellante principale che, eventualmente, avrebbe potuto contestare la limitazione dell'ambito delle note difensive alle sole questioni preliminari>>. 5. Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 l' riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, Pt_1
in diversa composizione, giudice del rinvio.
Il esisteva. CP_1
6. Va premesso che la sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda del di CP_1
pagamento della componente variabile della retribuzione relativa agli anni 2013-2016, pacificamente non disposto per mancata assegnazione degli obiettivi dirigenziali da parte di Pt_1
Così il Tribunale aveva argomentato la decisione:
< [vd. CP_2
all. n. 34 del fascicolo di parte convenuta] prevedono che la retribuzione dirigenziale è composta di varie voci,
tra cui la retribuzione variabile incentivante, la cui erogazione è subordinata alla previsione, da parte del datore di lavoro, di appositi sistemi retributivi incentivanti e di specifici obiettivi da raggiungere, nonché alla valutazione ex post del concreto e effettivo raggiungimento, da parte dei singoli dirigenti, degli obiettivi a loro assegnati.
La mancata assegnazione degli obiettivi da parte del datore di lavoro – impedendo ai dirigenti di operare per il raggiungimento degli stessi e di tentare di ottenere la parte di retribuzione di risultato – comporta una lesione della sfera patrimoniale dei dirigenti, quantomeno in termini di chance di ottenere in tutto o in parte tale componente retributiva.
La mancata assegnazione degli obiettivi costituisce, peraltro, un fatto illecito del datore di lavoro – essendo questo obbligato, in forza del C.C.N.L. (o in forza del singolo contratto individuale di lavoro), ad attivare i già
ricordati sistemi retributivi incentivanti, ad assegnare gli obiettivi e a valutare la corrispondenza tra risultati e obiettivi – che, come tale, ben può essere fonte di un danno risarcibile>>.
In via equitativa, il Tribunale aveva liquidato il danno <
incentivante astrattamente erogabile: pertanto al ricorrente spettano Euro 10.000,00 per l'anno 2014, Euro
10.000,00 per l'anno 2015, Euro 1.666,50 per la prima parte dell'anno 2016>>. Inoltre, il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del lla ricezione della retribuzione “una tantum” di CP_1
€.10.000,00, trattandosi di somma pacificamente non pagata.
7. L' aveva impugnato la statuizione del Tribunale opponendo che: Pt_1
7.1 <
retribuzione variabile incentivante e, tantomeno, di un determinato importo minimo e/o massimo>>;
<
modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti devono costituire oggetto di consultazione con le
RSA con cadenza almeno annuale>>;
<
condotta dell' che, a causa della nota situazione di dissesto, ha ritenuto di non assegnare, negli anni Pt_2
in questione, gli obiettivi finalizzati al conseguimento della retribuzione variabile incentivante>>;
<
2014 e 2015 dell' i quali dimostrano che negli anni in questione, e fino al 2015, l'azienda ha registrato Pt_1
perdite di esercizio (più di 156 milioni di Euro nel 2012>>;
inoltre, <
dimostrare, comunque, l'entità e la natura>>;
< era onerato di allegare, ed avrebbe dovuto CP_1
dimostrare, specifiche circostanze da cui poter dedurre, anche solo in via presuntiva, che egli, laddove gli obiettivi fossero stati fissati, avrebbe concretamente ottenuto il diritto al pagamento totale o parziale del bonus>>;
< non ha fornito alcuna prova dei risultati che avrebbe conseguito personalmente e che, in CP_1
maniera del tutto arbitraria attribuisce alla Direzione da egli diretta, fermo restando che, come noto, la retribuzione incentivante è sempre collegata anche ai risultati ed agli utili aziendali (come visto, inesistente nel nostro caso)>>; 7.2 <
al mancato pagamento dell'indennità una tantum (c.d. “entry bonus”), deducendo e provando che tale importo era stato regolarmente corrisposto al dott. cfr. parr. nn. 11 e 92 della memoria difensiva di CP_1
primo grado).
A dimostrazione dell'intervenuto pagamento, ha prodotto sub doc. n.
5-bis del fascicolo di parte Parte_1
di primo grado, anche la busta paga relativa al mese di novembre 2013, dalla quale risulta incontrovertibilmente che, insieme alle competenze del mese di novembre 2013, la Società ha corrisposto al dott. la somma complessiva di Euro 27.696,76, di cui Euro 10.000,00 a titolo di indennità una CP_1
tantum/entry bonus>>.
8. Orbene, osserva il Collegio che l'art. 12 CCNL Confesercizi così dispone:
“in coerenza con l'esigenza di introdurre nelle aziende dei pubblici servizi locali un modello retributivo maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste alla figura del dirigente ed alle sfide della competizione, della concorrenza e del mercato dei servizi stessi, considerate anche le modifiche della struttura della retribuzione introdotte dal presente CCNL, le aziende attivano sistemi retributivi incentivanti,
nei confronti di ciascun dirigente, collegati al raggiungimento di obiettivi con conseguente introduzione di trattamenti economici aggiuntivi.
2. I sistemi retributivi di cui al comma 1 si articolano sulla base di un processo di valutazione trasparente che vede ciascun dirigente, a qualunque livello, condividere l'identificazione e la definizione degli obiettivi in termini di risultati nell'anno di riferimento. Tali obiettivi e i relativi importi retributivi, commisurati alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi, devono essere formalizzati, anno per anno, con apposita lettera dell'azienda, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento e devono essere basati il più possibile su parametri oggettivamente misurabili.
3. Gli obiettivi possono essere di tipo quantitativo e/o qualitativo.
4. Gli obiettivi di tipo quantitativo, di carattere generale, sono collegati al conseguimento o al miglioramento di risultati economici aziendali correlati al ruolo svolto dal dirigente;
gli obiettivi specifici sono collegati al conseguimento o al miglioramento di risultati dell'area o della divisione funzionale cui appartiene il dirigente,
del team di cui esso è responsabile, nonché dello stesso dirigente.
5. Gli obiettivi di tipo qualitativo specifici di ruolo sono collegati, invece, alle competenze professionali e alle capacità di leadership del dirigente, ai miglioramenti organizzativi, allo sviluppo e alla integrazione delle risorse gestite.
6. La determinazione degli importi retributivi da erogarsi nel mese di giugno, salvo diversa prassi aziendale già in atto, deve essere preceduta da almeno una verifica congiunta in corso d'anno, al fine di rilevare eventuali scostamenti e relative cause e conseguentemente attivare le idonee azioni correttive, nonché da un confronto con il dirigente sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti.
7. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti di cui al presente articolo, unitamente alla realizzazione in azienda di politiche retributive forma oggetto di consultazione con le RSA o, in mancanza, con la sede territorialmente competente, con cadenza almeno annuale. CP_3
In tali incontri sono esaminate e discusse anche le risultanze delle iniziative adottate dalle aziende.
8. I casi in cui non dovessero essere attivati o coerentemente attuati gli strumenti qui previsti, su istanza del dirigente, sono oggetto di esame congiunto tra le parti firmatarie del presente CCNL, che deve esaurirsi entro il termine di 60 giorni. Le conclusioni formano oggetto di apposito verbale che viene trasmesso alle Parti
interessate ai fini del rispetto della presente disciplina.
9. In coerenza con l'esigenza di favorire la diffusione nelle imprese di modelli retributivi rispondenti alle caratteristiche richieste alla figura del dirigente ed alle sfide della competitività e tenuto conto dell'innovazione della struttura della retribuzione introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro 21
dicembre 2004 - vengono allegati al presente contratto modelli di RVI che possono essere di riferimento per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali”.
9. Il tenore della disposizione in esame non consente l'interpretazione suggerita dall' Pt_1
Invero: a) le aziende attivano (ossia devono attivare) sistemi retributivi incentivanti, nei confronti di ciascun dirigente, collegati al raggiungimento di obiettivi con conseguente introduzione di trattamenti economici aggiuntivi;
b) tali obiettivi e i relativi importi retributivi, commisurati alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi, devono essere formalizzati, anno per anno, con apposita lettera dell'azienda, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento e devono essere basati il più possibile su parametri oggettivamente misurabili;
c) la determinazione degli importi retributivi da erogarsi nel mese di giugno, salvo diversa prassi aziendale già in atto, deve essere preceduta da almeno una verifica congiunta in corso d'anno.
Dunque, l' era tenuta, in adempimento di uno specifico obbligo contrattale, ad attivare il sistema Pt_1
retributivo incentivante.
La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti non era subordinata a un preventivo accordo con le RSA ma doveva formare solo oggetto di consultazione sindacale.
La possibilità, concessa al dirigente, di sollecitare un esame congiunto tra le parti firmatarie del CCNL, in caso di mancata attivazione o coerente attuazione delle misure previste dalla norma, non consente all'azienda,
ove tale iniziativa non sia stata presa dal dirigente, di esimersi dagli obblighi di assegnazione degli obiettivi.
Ne discende che l' avrebbe dovuto attivare il sistema retributivo incentivante fissando gli obiettivi e Pt_1
definendo - previa audizione della (e, si ripete, non previo accordo con la) RSA - i criteri e alle modalità
suddette.
L' è venuta meno a tale specifico obbligo. Pt_1
In vicenda per certi aspetti analoga (riguardante la controversia proposta da dipendente di amministrazione pubblica, esercente attività di servizi) Cass. 5746/2024 ha avuto modo affermare che il dirigente è titolare di un diritto all'assegnazione degli obiettivi, alla determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento e, infine, al compimento delle valutazioni necessarie. Il fatto che nel settembre 2013, sia stato stipulato un accordo aziendale con il quale le associazioni sindacali,
“in ragione delle problematiche in termini sia di competenza che di cassa” hanno preso atto e convenuto che,
per l'anno 2012, non sarebbe spettato per dirigenti e quadri “alcun trattamento a titolo di premialità per i risultati conseguiti” è inconferente, giacché qui si controverte di annualità successive.
Senza contare che il predetto accordo, come già rimarcato dal Tribunale, non è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei quadri e dei dirigenti, ma solo dalle organizzazioni sindacali degli operai e degli impiegati.
Le difficoltà economiche dell'azienda non rappresentano ragioni che, a norma del CCNL, giustificano la mancata assegnazione degli obiettivi e il mancato pagamento del relativo compenso, avuto presente che l'impossibilità assoluta della prestazione ex art. 1256 c.c è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento, di guisa che il debitore deve provare (e ciò, nella specie, non è avvenuto) che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass. civ., sez. III, 8
novembre 2002, n. 15712).
E, con specifico riferimento al mancato pagamento del compenso, va ricordato che l'impossibilità definitiva,
alla stregua del principio secondo il quale genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass.
civ., sez. I, 22 giugno 2002, n. 20152).
Ugualmente irrilevante è il verbale di accordo sindacale del 12 dicembre 2016, perché riguardante i soggetti in servizio alle dipendenze di alla data del 31 ottobre 2016, mentre il ricorrente è stato licenziato già Pt_1
nel marzo 2016. Le linee guida fissate dal in materia di indennità di risultato (secondo le quali l'indennità è CP_4
erogabile solo a condizione che la società abbia generato utili nel corso dell'esercizio di riferimento)
riguardano l'Amministratore Delegato e l'Amministratore Unico di società non quotate di servizi pubblici locali a totale o prevalente partecipazione di e, trattandosi di norma derogatoria in peius della Parte_3
normale retribuzione, non è estensibile analogicamente (come opinato dall' a personale non Pt_1
espressamente contemplato e, nella specie, ai dirigenti.
10. Quanto alle conseguenze della violazione di un obbligo siffatto, Cass. cit. ha precisato che il dipendente ha diritto a una tutela risarcitoria, “sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance (Cass., Sez. L,
n. 9392 del 12 aprile 2017) e che “detto danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo.
L' ha lamentato che il non ha fornito alcuna prova dei risultati che avrebbe conseguito Pt_1 CP_1
personalmente, ma non è dato ben comprendere la prova di quali risultati il dirigente avrebbe potuto dare in mancanza dell'assegnazione degli obiettivi.
Giustamente il Tribunale, <
l'effettivo raggiungimento di risultati conformi agli obiettivi predeterminati, ha ritenuto che il danno subito andava determinato in base a criteri equitativi, nell'ambito di un intervallo che va dalla retribuzione spettante in caso di mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi stabiliti dal datore di lavoro (corrispondente a Euro
0,00 di retribuzione variabile incentivante) alla retribuzione spettante in caso di raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati (corrispondente al massimo della retribuzione variabile incentivante erogabile, come previsto dal contratto individuale)>>.
E la liquidazione del danno in misura pari al 50% del massimo della retribuzione variabile incentivante astrattamente erogabile (ossia a metà tra il minimo e il massimo) appare obiettivamente equa e ragionevole. 7.3 L' ha dedotto di aver già versato la somma di €.10.000,00 a titolo di una tantum con la mensilità di Pt_1
novembre 2013, come risultante dalla relativa busta paga (all. 5bis fascicolo 1° grado).
La circostanza non è stata contestata dal é con le memorie depositate nel corso del secondo grado, CP_1
a seguito dell'appello incidentale spiegato dall'azienda, né in questa sede, sicché deve ritenersi pacifica ed espunta dal thema probandi e decidendi.
Pertanto, in parziale accoglimento del gravame incidentale dell' va rigettata la domanda di pagamento Pt_1
della somma di €.10.000,00, oltre accessori, richiesta dal titolo di una tantum. CP_1
8. Considerato l'esito complessivo del giudizio (rigetto della impugnativa di licenziamento e accoglimento parziale della domanda di differenze retributive), vanno compensate interamente tra le parti, le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
2075/202, sul ricorso in riassunzione proposto in data 28 aprile 2025 dall' nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' avverso la sentenza n. 4959/2017 Parte_1
del 25 maggio 2017 del Tribunale del lavoro di Roma, rigetta la domanda di pagamento della somma di
€.10.000,00, oltre accessori, richiesta dal titolo di una tantum;
CP_1
conferma nel resto, la predetta sentenza n. 4959/2017.
Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis