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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 192/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Ghibellina 77, Messina, presso lo studio dell'Avv. Antonino Cappadona che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fausto Maniaci per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via La Farina 263, presso la sede dell'Azienda, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Puglisi e dall'Avv. Caterina Tomasello che la rappresentano e difendono per procura in atti,
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via
Cavalluccio 7, Messina, presso lo studio dell'Avv. Adriana La Manna che la rappresenta e difende per procura in atti, appellate,
Controparte_3
(c.f. ), in persona del liquidatore pro
[...] P.IVA_3 tempore,
(c.f. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4
1 rappresnetante pro tempore, appellate contumaci, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni (appello avverso la sentenza n.
2225/23 R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21 febbraio 2024 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2225/23 R.S. con la quale il Tribunale di Messina ha accerta(to) la concorrente (al 50%) responsabilità dell'Asp e della per il sinistro dell'11.11.07, accerta(to) che in dipendenza del sinistro CP_2 dell'11.11.07 la sig.ra ha subito danni non patrimoniali per Parte_1 complessivi € 13.150,78, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, rigetta(to) la domanda di ulteriore risarcimento rispetto a quanto già ricevuto formulata dall'attrice e condanna(to) l'attrice al pagamento delle spese di lite in CP_ favore dell'Asp e della oltre al pagamento delle spese di c.t.u., dichiara(ndo) improcedibili le domande nei confronti della e della CP_5 [...]
CP_4
, operatore medico in servizio 118, aveva convenuto in Parte_1 giudizio l' lamentando che in data 11 novembre 2007, mentre a CP_6 bordo dell'ambulanza delta 24 tg. CRIA165D di proprietà della CP_7
si stava recando ad eseguire un intervento di soccorso a seguito di una
[...] segnalazione, era stata coinvolta in un sinistro stradale: l'ambulanza sulla quale viaggiava quale trasportata era stata investita dalla autovettura OR DE di proprietà della della dott.ssa e la aveva CP_2 Controparte_2 Pt_1 riportato lesioni personali. La aveva precisato di aver agito nei confronti Pt_1 dell'ASP non già nella sua qualità di datore di lavoro ma ai sensi dell'art. 2043
c.c.
Il giudice di primo grado aveva inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2049 c.c., atteso che l'ASP, per svolgere il servizio di soccorso ed emergenza, a seguito di apposita convenzione, si serviva dei mezzi della che CP_7 operava quindi per conto dell' ; aveva quindi ritenuto la Controparte_1 responsabilità dell' convenuta in concorso con la società proprietaria CP_1
2 dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro ma aveva poi rigettato la domanda risarcitoria formulata dalla , dando atto che in data 16 settembre 2008 la Pt_1 stessa aveva ricevuto, da parte dell'Assicurazione della , la Controparte_1 somma di € 18.851,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti e che tale importo doveva ritenersi, alla luce della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, satisfattivo delle pretese dell'attrice.
Con il primo motivo di appello la ha censurato la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui il giudice di primo grado aveva erroneamente determinato il danno da invalidità permanente attribuendo a ciascun punto di invalidità riconosciuto alla danneggiata non il valore di € 7.746,85 (come quantificato dalla compagnia di assicurazione e non contestato dall'ASP convenuta) ma il valore previsto dalla tabella ministeriale delle c.d. micropermanenti. Applicando il valore del punto percentuale riconosciuto dall'ASP, il risarcimento spettante all'attrice ammontava ad € 74.161,58.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. il quale le aveva riconosciuto un periodo di 140 gg. di invalidità temporanea piuttosto che 195 gg. così come risultanti dalla documentazione clinica allegata. Ha chiesto quindi il rinnovo della c.t.u., dolendosi comunque della quantificazione del danno da invalidità temporanea operata dal Tribunale.
Con il terzo motivo di appello la ha lamentato la ripartizione di Pt_1 responsabilità nella causazione del sinistro accertata dal Tribunale nella misura del 50% a carico del conducente della ambulanza (e per esso dell'ASP) e del 50%
a carico del conducente della OR DE (e per esso della;
tale CP_2 ripartizione doveva ritenersi irrilevante per la , la quale aveva diritto ad Pt_1 essere risarcita per l'intero dall' convenuta. CP_1
Con il quarto motivo, infine, l'appellante ha lamentato la condanna al pagamento delle spese processuali disposta a suo carico.
L' costituendosi, ha contestato la fondatezza delle doglianze CP_6 svolte dall'appellante e ha chiesto il rigetto del gravame. della dott.ssa si è costituita e ha chiesto la CP_2 Controparte_2 conferma della sentenza impugnata.
3 Il primo motivo di gravame è infondato.
La ha corrisposto in data 6 settembre 2008 alla l'importo di Parte_2 Pt_1
€ 18.851,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti;
come risulta dalla stessa comparsa di costituzione in primo grado dell' la pur CP_6 CP_8 avendo riconosciuto che la dott.ssa aveva riportato a seguito del sinistro Pt_1 postumi permanenti quantificabili in una percentuale di invalidità del 5%, aveva poi risarcito solo 2 punti di invalidità attribuendo ad ogni punto il valore di €
7.746,85 nonché € 51,65 per ogni giorno di invalidità temporanea totale ed €
25,83 per l'invalidità parziale.
Il giudice di prime cure, secondo la tesi dell'appellante, avrebbe dovuto adeguare il risarcimento da liquidare alla misura riconosciuta dalla e Parte_2 non contestata dall'ASP.
Il rilievo non può essere condiviso.
Deve ritenersi, in assenza del deposito della polizza stipulata dall'ASP con la che il valore attribuito al punto di invalidità dalla compagnia CP_8 assicuratrice fosse una misura concordata tra l'assicurazione ed il contraente assicurato e, pertanto, non contestata dalle parti, come rilevato dalla . Pt_1
Tuttavia, e tale rilievo appare dirimente, la ha espressamente dichiarato di Pt_1 agire in giudizio nei confronti della ASP ai sensi dell'art. 2043 c.c. sicché la liquidazione del danno a favore della danneggiata non può che avvenire da parte dell'autorità giudiziaria secondo i criteri legali (nella specie, le tabelle ministeriali per la liquidazione delle c.d. micropermanenti) e non già sulla base di parametri previsti in un contratto che non trova applicazione nella specie.
Ne deriva, pertanto, il rigetto del primo motivo di appello.
Deve, invece, ritenersi parzialmente fondato il secondo motivo di gravame.
Sulla scorta della documentazione medica in atti il c.t.u. ha correttamente determinato la durata del periodo di invalidità temporanea in complessivi 140 giorni, non trovando riscontro nei certificati depositati il periodo di 195 giorni indicato dalla . Ciò posto, tuttavia, il giudice di primo grado ha errato nel Pt_1 calcolo del risarcimento dovuto avendo liquidato solo 100 giorni di invalidità temporanea (40 gg. al 75%, 30 gg. al 50%, 30 gg. al 25%), non liquidando alcuna indennità per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 10% riconosciuti dal
4 c.t.u. Il risarcimento per tale periodo ammonta, in base alle tabelle vigenti alla data della presente decisione (ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, 30 marzo 2025 n.
8352), ad € 224,72 (€ 56,18 x 10% x 40 gg.).
Il riconoscimento di tale importo, da sommare a quanto già liquidato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, non incide, tuttavia, sul quantum spettante alla danneggiata in misura tale da superare il risarcimento già corrisposto dalla nel 2008. Ne deriva, pertanto, la conferma della Parte_2 sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda della Pt_1 ritenendo che le somme da lei già incassate superassero il risarcimento alla stessa spettante in base alla liquidazione giudiziale.
In ordine al terzo motivo di gravame deve rilevarsi la carenza di interesse della ad impugnare il riparto di responsabilità tra l'ASP e la operato Pt_1 CP_2 dal Tribunale.
Come risulta dalla sentenza impugnata, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuto l'ASP tenuta al risarcimento integrale dei danni subiti dalla Pt_1 all'esito del sinistro stradale;
il riparto di responsabilità ex art. 2054 c.c. tra i due veicoli coinvolti, pertanto, non riguarda e non pregiudica in alcun modo la posizione dell'appellante che non ha quindi alcun interesse a dolersi di tale statuizione.
Anche il quarto motivo di appello è infondato.
La ha agito in giudizio chiedendo la condanna dell'ASP al risarcimento Pt_1 dei danni da lei subiti da quantificarsi in misura superiore rispetto alle somme già incassate, domanda che è stata rigettata con conseguente soccombenza della danneggiata. Il giudice di prime cure ha quindi correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e l' devono, invece, CP_6 interamente compensarsi tra la e la non avendo l'appellante Pt_1 CP_2 svolto alcuna domanda nei confronti della società chiamata in causa.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
5 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
Come chiarito dalla S.C., infatti, in tema di impugnazioni, il meccanismo sanzionatorio del cd. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, ha la finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose ed è applicabile laddove l'impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità o di improcedibilità, con apprezzamento da svolgere in base all'esito complessivo dell'impugnazione e non ad una verifica atomistica e circoscritta delle singole doglianze (Cass. Civ. Sez. lav., 17 maggio 2018 n.
12103, secondo cui la debenza del pagamento aggiuntivo viene collegata al dato oggettivo della definizione in senso sfavorevole all'impugnante, senza lasciare margini di discrezionalità sulla valutazione parziale di fondatezza delle singole censure comunque ininfluenti sull'esito finale della impugnazione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2225/23 R.S. emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento, a favore dell' delle Parte_1 CP_6 spese del giudizio liquidate in € 6.500,00 per compensi (€ 1.500,00 fase studio, €
1.000,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase trattazione, € 2.400,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese tra l'appellante e la Controparte_2 CP_2
[...]
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 18 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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