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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12952 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 36918 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 16.12.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Pepoli n. Parte_1
4, presso lo studio dell'avv. Stefano Cattarulla, che la rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.10.2025 e ritualmente notificato,
[...]
adiva l'intestato Tribunale di Roma esponendo di essere titolare di Parte_1
Pensione di reversibilità, cat. SO, n. 003700322734637 e dell'indennità di accompagnamento, cat. INVCIV, n. e di aver ricevuto dall' PartitaIVA_1 CP_1 la comunicazione del 18.3.2022 di riliquidazione dell'assegno sociale categoria AS n. 04072987, con cui disponeva la revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2001 e contestava la sussistenza di un indebito di euro 2.488,35 nel periodo dall' 1.3.2021 al 30.4.2022. Successivamente, l' con nota del 29.3.2022, richiedeva la ripetizione delle CP_1 somme indebitamente percepite sulla prestazione dell'assegno sociale, dall'1.3.2021 al 30.4.2022, con la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del
1 coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella corrisposta” e con nota di rideterminazione dell'assegno sociale del 7.4.2022, consegnata il 26.4.2022, disponeva la revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 L. 448/2001 anche per il periodo dall'1.1.2020 al 28.2.2021, con determinazione di un indebito pari ad euro 2.488,35. Avverso detto provvedimento, la proponeva apposito ricorso Pt_1 amministrativo il 25.7.2022, al competente Comitato Provinciale dell' che CP_1 veniva rigettato con delibera n. 2227117 del 4.10.2022. La ricorrente lamentava la decurtazione effettuata dall' di trattenute mensili CP_1 sul cedolino di pagamento della pensione di reversibilità, pari ad € 34,51, a titolo di “recupero indebiti” dal mese di febbraio 2023 sino al mese di gennaio 2024. Con il provvedimento del 20.2.2024 l' sollecitava il versamento dell'importo di CP_1
€ 2.488,35 dovuto a titolo di somme indebitamente corrisposte sull'assegno sociale nel periodo dall'1.3.2021 al 30.4.2022 e con nota del 28.4.2025 comunicava che, per recuperare dette somme avrebbe operato una trattenuta pari al 20% sulla pensione di CAT. INVCIV n. 044700307217538 salvo poi decurtare, sui cedolini del mese di luglio e settembre 2025, la somma di 258,22 € a titolo di recupero indebiti piano rateale. Infine, con nota del 21.8.2025, l' comunicava il recupero delle somme CP_1 indebitamente percepite sull'assegno sociale, dall'1.3.2021 al 30.4.2022, mediante un piano rateale di 48 trattenute sulla pensione di reversibilità, CAT. SO n.003-700322734637, che avviava a decorrere dal mese di ottobre 2025 per un importo di € 38.08 mensili. La ricorrente sosteneva l'irripetibilità delle somme erogate richiamando la disciplina specifica dell'indebito assistenziale e, in particolare, i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità dell'assenza di dolo e della tutela del legittimo affidamento dell'accipiens. Deduceva l'illegittimità del recupero operato dall' sulla Controparte_2 prestazione di indennità di accompagnamento e sulla pensione di reversibilità in ragione di trattenute superiori alla misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo. Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione delle trattenute sulla pensione di reversibilità Cat. SO n. 003700322734637 e sull'indennità di accompagnamento Cat. INVCIV n. 044700307217538, di voler accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento dell' del 7.4.2022 impugnato e di “tutti gli ulteriori atti e/o CP_1 provvedimenti presupposti, collegati, connessi, precedenti e/o successivi, anche di data ed estremi sconosciuti alla ricorrente” e condannare l' alla restituzione di CP_1 tutte le somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991, n. 412. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' ricostruendo analiticamente i fatti CP_1
e documentando la sussistenza di tre indebiti contestati alla : Pt_1
1) l'indebito n.16876225, di importo pari ad euro 2.488,35, relativo al periodo dall'1.3.2021 al 30.4.2022, che traeva origine dalla procedura di
“ricostituzione pensioni” del 18.3.2022 che aveva evidenziato come la titolarità della pensione di reversibilità, Cat. SO n. 003700322734637, si fosse tradotta per la ricorrente nel superamento del limite reddituale
2 legittimante la percezione dell'assegno sociale con conseguente revoca della prestazione e della maggiorazione sociale a decorrere dall'1.3.2021. Il pagamento di detto indebito era stato richiesto con nota del 29.3.2022, notificata il 26.4.2022 (doc. nn.
4-5 memoria) e sollecitato con provvedimento del 7.3.2024, notificato in data 7.4.2024 (doc. nn 6-7 memoria). Con la comunicazione datata 28.4.2025, notificata il 15.5.2025, l' CP_1 aveva avvisato la che era stato predisposto un piano di recupero Pt_1 rateale sulla pensione CAT. INVCIV n. 044700307217538, tramite trattenute pari al 20% (doc. nn.
8-8 bis memoria). Con la comunicazione del 14 ottobre 2025 (doc. n. 9 memoria) si disponeva, invece, l'attuazione di un piano di recupero rateale comportante trattenute mensili sulla pensione di reversibilità di importo di € 38,08 a decorre dal mese di ottobre 2025 (doc. nn. 17-18- 19 memoria).
2) L'indebito n. 16910489, di importo pari ad euro 2.488,35, relativo al periodo dall'1.1.2020 al 28.2.2021 che traeva origine dalla procedura di elaborazione centralizzata del 30.3.2022 la quale aveva evidenziato la sussistenza di somme indebitamente corrisposte sulla prestazione dell'assegno sociale per superamento del limite reddituale, stante la concomitante percezione della pensione di reversibilità, anche con riferimento al periodo dall'1.1.2020 al 28.2.2021 con conseguente revoca della prestazione e della maggiorazione sociale. La ripetizione dell'indebito era stata richiesta con nota del 7 aprile 2022, notificata in data 26.4.2022 (doc. nn. 10-11 memoria) ed estinta, in maniera integralmente satisfattiva, in ragione della compensazione cartolare operata dall' , per l'importo di € 2.074,31, con il Controparte_2 credito degli arretrati dovuti alla a titolo di maggiorazione sociale Pt_1 sulla prestazione di reversibilità a decorrere dall' 1.1.19 e per la parte residua a fronte del piano di recupero attuato sulla pensione di reversibilità dal mese di febbraio 2023 sino al mese gennaio 2024.
3) L'indebito n. 17123098, di importo pari ad euro 2.156,57, relativo al periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2019 che era stato generato dalla procedura di ricostituzione del 4.8.2022 con la quale si erano verificati i dati reddituali delle prestazioni in capo alla ricorrente. Detta procedura si era tradotta nella revoca della prestazione assistenziale e della maggiorazione sociale anche per tale periodo con conseguente richiesta di ripetizione delle somme ritenute indebitamente erogate con nota del 9 agosto 2022, notificata in data 5.9.2022 (doc. nn. 13-14 memoria). In ragione della ricostituzione succitata è stata anche ricalcolata la maggiorazione sociale percepita dalla sulla prestazione SO, n. 003 Pt_1
7003 22734637 a partire dal 1.1.2019 con riconoscimento di un credito di euro 4.230,88 che è stato dall' compensato cartolarmente con il CP_1 debito succiato che ha trovato, dunque, integrale satisfazione (doc. n 16 memoria). All'udienza del 16.12.2025, udite le parti, stante la natura documentale della vertenza, il giudice decideva la causa con la pubblica lettura della sentenza.
3 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. L'odierna controversia ha ad oggetto l'indebito derivante dal pagamento non dovuto dell'assegno sociale e della maggiorazione sociale percepita dalla ricorrente nel periodo concomitante all'erogazione della pensione di reversibilità. Si verte, pertanto, in materia di indebito assistenziale.
3. Giova richiamare brevemente i principi generali in materia. È noto come nel sottosistema dell'indebito assistenziale non possono essere applicate le disposizioni che disciplinano l'indebito previdenziale, quali l'art. 13 comma 1 L. 412/91 e l'art. 52 L. 88/98 che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, sono volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico e non sono suscettibili di interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito (Cass. 13915/2021; Cass. 31373/2019; Cass. 15550 e 15719 del 2019). In materia di indebito assistenziale occorre, quindi, far riferimento a diversi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura. In particolare, con riferimento alla mancanza del requisito reddituale, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, all'indebito assistenziale trovano applicazione le norme che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e, quindi, l'art.
3-ter d.l. 850/76 convertito, con modificazioni, dalla L. 29/77 e l'art. 3 comma 9 d.l. 173/88 convertito, con modificazioni, dalla L. 291/88, secondo cui gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di accertare la sussistenza delle condizioni prescritte per il loro godimento e disporre l'eventuale revoca o modifica con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (Cass. 28771/2018; Cass. 19638/ 2015; Cass. 8970/ 2014; Cass. 1446/2008; Cass. 7048/2006). Dall'analisi delle suddette norme, che individuano una disciplina di carattere speciale e, pertanto, derogatoria della disposizione di diritto comune sancita dall'art. 2033 c.c., si evince la regola per cui l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge. L'eccesiva rigidità di tale regola trova un temperamento nell'ipotesi di dolo comprovato del percettore che, a priori, esclude qualsiasi affidamento. Segnatamente, la Suprema Corte è intervenuta chiarendo: “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 2023, n. 5606; cfr. anche Cass. 13223/2020, Cass. 26036/2019, Cass. 28711/2018).
4 Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo dell'accipiens è la stessa giurisprudenza di legittimità ad indicare che esso non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. 31372/2019) mentre potrebbe riscontrarsi "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme" (Cass. 28771/2018). Inoltre, nessun obbligo di restituzione può configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il d.l. 269/2003, art. 42 conv. in L. 326/2003, CP_1 consentiva di accedere ai redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato ulteriormente esplicitato dall'art. 15 del d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009 che impone, dal primo gennaio 2010, all'amministrazione finanziaria ed ogni altra amministrazione pubblica che detengano informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, di fornire all' CP_1
- in via telematica - le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari e rispettivi coniugi e familiari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio, in via telematica, dall' CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito dall'art. 13 d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del Casellario dell'Assistenza “per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidenti sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'amministrazione finanziaria: pertanto essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale quanto la stessa sia già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
5 L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) e che devono essere perciò dichiarati all' CP_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce o dovrebbe conoscere (Cass. CP_1 CP_1
13223/20). 4. Tanto premesso in termini generali e venendo al caso di specie deve anzitutto rilevarsi che il recupero dell'indebito trae origine da motivi reddituali afferenti alla titolarità in capo alla di prestazioni di natura assistenziale e previdenziale Pt_1 integralmente erogate dall' . Controparte_2
Difatti, è fatto pacifico che la ricorrente già titolare di indennità di accompagnamento Cat. INVCIV n. 044700307217538 e di assegno sociale, categoria AS, numero 04072987, con decorrenza dal 1.4.2008 sia, a seguito di domanda presentata il 12.2.2018, divenuta titolare di pensione di reversibilità, cat. SO, n. 003700322734637 con decorrenza dall'1.3.2018. Costituisce, altresì, circostanza pacifica fra le parti che il superamento del limite reddituale ostativo all'erogazione dell'assegno sociale (e delle sue componenti) sia stato prodotto in ragione della percezione da parte della ricorrente della pensione di reversibilità con riferimento ai periodi in contestazione (1.1.2020-28.2.2021 / 1.3.2021- 30.4.2022). Specificatamente, il superamento della soglia reddituale per il pensionato non coniugato, fissato in € 5.954,00 per l'anno 2019, € 5.997,79 per l'anno 2020, € 5.983,64 per l'anno 2021 ed € 6.097,39 per l'anno 2022 è avvenuto per il possesso di un reddito da pensione di reversibilità rispettivamente di € 6.703,00 per l'anno 2019 ed € 6.817,00 per l'anno 2020 ed € 6.669,00 per gli anni 2021/22 (come da informazioni desunte da casellario dei pensionati per ammissione dell' . CP_1
5. Ritiene l'Ufficio che l'esistenza dello specifico coefficiente soggettivo del dolo non possa ravvisarsi nell'incremento reddituale prodotto dalla percezione della pensione di reversibilità, non essendo un siffatto incremento “talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio” (cfr. Cass. 28771/18). Sussiste, invece, la tutela del legittimo affidamento della percipiente circa il fatto che è l' il soggetto che eroga i diversi trattamenti e che, pertanto, li possa e CP_1 debba conoscere utilizzando l'ordinaria diligenza. Tutto ciò premesso, il superamento dei limiti reddituali si traduce nell'impossibilità, prescritta normativamente, di revocare la prestazione assistenziale retroattivamente con conseguente infondatezza della pretesa dell' negli anni antecedenti alla comunicazione dell'indebito notificata il CP_1
26.4.2022. 6. Ne consegue l'illegittimità delle trattenute effettuate sull'indennità di accompagnamento (ratei luglio e settembre 2025) e sulla pensione di reversibilità (ratei da febbraio 2023 a gennaio 2024 e da ottobre 2025 ancora in corso) non
6 sorrette da alcun titolo giustificativo che vanno pertanto ripetute in favore di parte ricorrente.
7. Il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento dell'insussistenza degli indebiti richiesti con le note del 29.3.2022 e del 7 aprile 2022, notificate in data 26.4.2022 e condanna dell' alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 trattenute sulle prestazioni in godimento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'insussistenza degli indebiti richiesti con le note del 29.3.2022 e del 7.4.2022, notificate in data 26.4.2022 e per l'effetto condanna dell' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a tale CP_1 titolo sulle prestazioni in godimento, oltre accessori come per legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 16.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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