Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2025, proposto da RC AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Favati e Simona Baldi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’ottemperanza:
alla sentenza n. 437/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pisa, sez. Lavoro, il 5/8/2024 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 1177/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 06.03.2025 il sig. RC AN ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 437/2024 resa dal Tribunale di Pisa, sezione lavoro, il 05.08.2024 nel giudizio iscritto al n. 1177/2023 r.g. avente a oggetto il riconoscimento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docente di cui all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001. Con detta pronuncia, in particolare, il Tribunale di Pisa ha così disposto: “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, e per l’effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, a pagare a RC AN le differenze retributive quantificate in € 632,97, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, oltre alle spese vive con distrazione in favore dei procuratori antistatario .”.
2. La ricorrente ha altresì chiesto il pagamento degli interessi legali dalla spettanza al saldo, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) D. Lgs. n. 104/2010, con vittoria delle spese da attribuire ai procuratori dichiaratisi antistatari.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile.
4. All’udienza del 3 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente la causa e il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
5.1. Risulta, infatti, agli atti di causa che:
- la sentenza ottemperanda n. 437 emessa dal Tribunale di Pisa, sezione lavoro, il 05.08.2024 è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede, in data 05.08.2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Pisa in data 05.03.2025.
6. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, deve essere accolto.
6.1. Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato della sentenza del Tribunale di Pisa, sez. lavoro, n. 437/2024, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
6.2. Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
7. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei tempi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di sessanta giorni;
- condanna il Ministero resistente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER MA HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
AN CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | ER MA HI |
IL SEGRETARIO