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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/10/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
AR SA LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1646/2022 R.G. tra
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
NC LL (comunicazioni a Email_1
- Attore-
e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vito Petrarota Controparte_1 Controparte_2
(comunicazioni a Email_2
– Convenuto –
OGGETTO: “opposizione tardiva a decreto ingiuntivo per consegna documenti”;
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 16.10.2025):
Per tutte le parti costituite: come da note sostitutive del verbale di udienza del 16.10.2025, svolta in trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1725/2021 emesso nel procedimento r.g.
n. 5249/2021 del Tribunale di Trani con cui alla odierna opponente era ingiunta la consegna di copia integrale della seguente documentazione sociale come da elencazione contenuta nell'atto di citazione.
Deduceva l'Associazione opponente di avere avuto conoscenza della predetta intimazione solo a seguito della notifica dell'atto di precetto del 21.2.2022 non avendo mai ricevuto né rifiutato alcuna notifica del decreto ingiuntivo e, pertanto, di avere depositato istanza per la declaratoria
1 di inefficacia del decreto ingiuntivo ex artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.; nel merito, deduceva la carenza di legittimazione ad accedere agli atti associativi atteso che tale legittimazione appartiene ai soci senza limitazioni se tale richiesta è volta a valutare la bontà dell'operato degli organi sociali, con il limite della buona fede.
Inoltre, deduceva che i convenuti si sono qualificati rispettivamente Consigliere generale e
Presidente sezionale della sede di Terlizzi, omettendo il di riferire di essere cessato CP_2
dalla carica con il rinnovo degli organi sociali del 7.7.2021, mentre il rassegnava le CP_1
proprie dimissioni da presidente sezionale il 5.7.2021, tanto da essere legittimati alla richiesta della documentazione per cui è ingiunzione;
deducevano inoltre che i convenuti notificavano atto di citazione per la declaratoria di nullità degli organi sociali e che, in conseguenza della mancata partecipazione all'Assemblea generale del 7.7.2021, la cui convocazione era stata chiesta dai convenuti, ed alla assemblea sezionale del 15.3.2022, essendo evidente la contrarietà al programma comunitario, l'avversità totale alle direttive ed agli organi associativi, il Consiglio
generale deliberava lo scioglimento del Consiglio sezionale di Terlizzi e la perdita della qualità di associati con espulsione dei convenuti per gravi motivi.
Osservava poi l'opponente la pretestuosità delle eccezioni gestionali mosse contro l'associazione,
stante l'evidente condivisione e conoscenza di bilanci e verbali delle assemblee sociali.
Concludeva pertanto chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, voler disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento r.g. n.
5913/2021 stanti i profili di connessione soggettive ed oggettiva;
nel merito, accertare il difetto di legittimazione attiva alla chiesta consegna e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto,
con vittoria di spese e competenze di lite.
[... Con comparsa di costituzione e risposta del 9.6.2022 si costituivano i convenuti e CP_3
(avv. V. Petrarota) che, in via preliminare, deducevano l'inammissibilità CP_4
dell'opposizione tardiva poiché notificata oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 650
c.p.c., essendo l'atto di citazione notificato il 22.3.2022 e dunque oltre il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto del 21.2.2022 con cui l'odierna attrice aveva conoscenza del decreto ingiuntivo;
in via ancora preliminare, deduceva la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto atteso che la relata di notifica reca la dicitura “invio rifiutato” non essendo tuttavia possibile comprendere a chi sia attribuibile tale rifiuto, inoltre evidenziando che la notifica del
2 decreto ingiuntivo è stata effettuata a mezzo posta ed è pertanto regolata dalla l. n. 890/1982.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza di prima comparizione del 7.7.2022, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e quella di riunione del presente procedimento a quello con r.g.
n. 1646/2022, assegnati su richiesta i termini ex art. 183 c.p.c. ed all'esito vista la richiesta delle parti di rinvio per la precisazione delle conclusioni, si rinviava all'udienza del 16.10.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive, che entrambe le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate e la decisione era depositata ex art. 281
sexies ed art. 127 ter c.p.c. u.c. al giorno successivo a quello dell'udienza in trattazione scritta.
Diritto.
In via preliminare, occorre ribadire il rigetto della richiesta di riunione del presente procedimento al procedimento r.g. n. 5913/2021 attesa la generica formulazione della domanda di riunione, senza alcuna indicazione dei profili di connessione oggettiva e soggettiva.
In rito, e con motivo assorbente rispetto alle altre questioni, occorre esaminare, poiché fondata,
l'eccezione sollevata dalla parte convenuta di inammissibilità della proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. poiché fondata sul presupposto dell'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo e, dunque, sulla mancata conoscenza del provvedimento monitorio a seguito della notifica dello stesso.
Infatti, gli odierni convenuti provvedevano alla notifica del decreto ingiuntivo opposto a mezzo posta presso la sede sociale e, tuttavia, la relata di notifica riportava la dicitura “invio rifiutato”.
Nel caso di notifica a mezzo posta, se il destinatario rifiuta la notifica, questa si considera comunque avvenuta;
l'agente postale appone la sua firma e la data sull'avviso di ricevimento,
che viene restituito al mittente con il piego, e la notifica produce i suoi effetti legali, come se fosse stata consegnata. In tal caso, infatti, il rifiuto è considerato come un'accettazione, a meno che il destinatario non riesca a dimostrare l'impossibilità incolpevole di averne avuto notizia.
Stabilisce, infatti, l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 che “se il destinatario (..) rifiuta la raccomandata
l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento, appone, quindi, la data e la propria firma
3 sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego, nel
caso di rifiuto del destinatario di riceverlo”.
Nel caso che ci occupa, dunque, la notifica del decreto ingiuntivo del 5.11.2021 a mezzo del servizio postale deve considerarsi andata a buon fine, con conseguente inammissibilità
dell'opposizione tardiva proposta poiché instaurata in assenza dei presupposti di legge.
Negli stessi termini, del resto, si pronunciava il Giudice del procedimento monitorio cui era chiesta la revoca della dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, che evidenziava la non applicabilità dell'art. 140 c.p.c.
Per tali ragioni, la domanda di parte attrice è inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato, a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
AR SA LL - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1646/2022
del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta dall Parte_1
in persona del l.r.p.t. con atto di citazione notificato il 22.3.2022 e, per l'effetto,
[...]
conferma il decreto ingiuntivo n. 1725/2021 pronunciato nel procedimento r.g. n. 5249/2021
che, pertanto, dichiara esecutivo;
2. dichiara tenuta e condanna l in persona del l.r.p.t. al Parte_1
pagamento delle competenze di lite in favore dei convenuti e Controparte_1 CP_2
che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 5.260,00 per
[...]
competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria –
ridotta del 50% stante il solo deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. -, fase decisionale,
rifotta del 50% in ragione della decisione in forma semplificata), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, IV e SA come per legge.
Trani, 17.10.2025
Il Giudice
AR SA LL
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