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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 19/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1598/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1598/2008 promossa da:
, ( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
MAIETTA MARINA e MAIETTA FABRIZIO, giusta procura in atti;
ATTORE/I
Contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO/I CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma,
n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della pagina 1 di 6 causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
I. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi,
Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda dell'attore di emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è da accogliere.
II. Con atto di citazione del 22.8.2008 l'attore, conveniva in giudizio CP_1
, avanti il Tribunale di Vallo della Lucania, per dichiarare con
[...]
sentenza il trasferimento, in favore dell'attore stesso, dell'unità immobiliare sita nel comune di Agropoli (SA) Via Montessori, meglio descritta e confinata nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 21.9.2993, nonché alla lett.c) dell'atto di citazione, da intendersi qui tutto integralmente riportato e trascritto.
III. Preliminarmente occorre chiarire che nel presente fascicolo, differentemente da quanto indicato da parte attrice negli ultimi scritti difensivi non risulta alcun atto di intervento della coniuge dell'attore IN ET, che risulta essere procuratrice legale dell'attore disgiuntamente con ZI ET.
Non risulta in atti, neanche un'eventuale rinuncia all'incarico da parte di
IN ET. Pertanto la presente sentenza avrà effetto esclusivamente nei confronti dell'attore. Inoltre, verificata la regolarità delle notifiche in favore del convenuto, occorre dichiarare la sua contumacia attesa la mancata costituzione in giudizio. pagina 2 di 6 IV. Ebbene per quanto concerne la richiesta di esecuzione del contratto, l'art. 2932 c.c. prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo a contrarre, possa essere pronunciata a favore dell'avente diritto una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Secondo dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi detta sentenza ha natura costitutiva.
V. La fattispecie prevista dall'art. 2932 c.c. non rappresenta, pertanto, una vera e propria ipotesi di esecuzione forzata perché essa non modifica coattivamente lo stato di fatto, ma si limita a produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Presupposto necessario per l'ottenimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, anzitutto, il mero fatto rappresentato dall'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabile, in conformità ai principi generali che reggono l'esecuzione in forma specifica. Non occorre, quindi, la preventiva messa in mora del renitente.
VI. Altre due condizioni sono poi menzionate nel 1° co. dell'articolo 2932 c.c..
VII. La prima è rappresentata dall'inciso "qualora sia possibile" e ad essa, secondo la dottrina maggioritaria, vanno ricondotte tutte le ipotesi di impossibilità, sia di fatto (ad es.: perimento della cosa oggetto di un preliminare di vendita) che di diritto (ad es.: avvenuta alienazione della cosa ad un terzo).
VIII. La seconda condizione perché si possa avere un provvedimento ex art. 2932
c.c. è che detta tutela non sia esclusa dal titolo.
IX. L'art. 2932, 2° co., subordina l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore, od alla sua offerta nei modi di legge. Sul punto, va ricordato che il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata è tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva o all'offerta della medesima - che può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale - solo se tale prestazione pagina 3 di 6 sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, o comunque successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va semplicemente imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprietà del bene derivante dalla sentenza medesima (Cass. civ., Sez.III, 04/01/2002,
n.59, in Foro It., 2002, I, 366).
X. Nel caso de qua agitur, invece, il prezzo è stato già interamente pagato da parte acquirente, come da documentazione in atti. Pertanto, è provato che parte attrice abbia adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del prezzo.
XI. Come può ricavarsi dai documenti versati in atti, sussistono tutti i requisiti per addivenire ad una pronuncia ex art. 2932 c.c., essendo palese l'inadempimento della promissaria venditrice, la possibilità della tutela invocata, la non esclusione dal titolo e, infine, l'adempimento del promissario acquirente.
XII. Detta circostanze sono confermate dal mancato interrogatorio formale del convenuto, che regolarmente citato non si è presentato per rispondere al deferito interrogatorio. Infatti secondo l'art. 232 cpc: ”Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.”.
XIII. Inoltre parte attrice ha prodotto tutta la documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia del bene oggetto di trasferimento, nonché il certificato di destinazione urbanistica.
XIV. Quindi è possibile accogliere la domanda relativa al trasferimento dell'immobile ai sensi dell'art.2932 c.c. e conseguentemente la domanda pagina 4 di 6 relativa al rilascio e alla consegna dell'immobile da parte dei convenuti in favore dell'attore.
XV. Deve essere, invece, rigettata la domanda relativa al risarcimento dei danni patiti da parte attrice della quale non risulta precisata né la tipologia né, tantomeno, gli elementi costituivi, talchè la domanda è del tutto generica essendo priva della benché minima allegazione conoscitiva e probatoria.
XVI. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dei convenuti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica:
ACCOGLIE la domanda e per l'effetto TRASFERISCE in favore di
[...]
, nato a [...] [...] e ivi residente 80129 alla via Vincenzo Parte_1
Mosca n. 41, codice fiscale , in regime di comunione CodiceFiscale_3
legale dei beni, il diritto di piena proprietà dell'unità immobiliari riportata in catasto urbano del comune di Agropoli (SA), al foglio 15, p.lla 167, sub 16.
ORDINA al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Salerno, la trascrizione della presente Sentenza;
RIGETTA tutte le altre domande;
NULLA sulle spese;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni.
Vallo della Lucania, 19.2.2024 Il Giudice
Dr. Mario Miele
pagina 5 di 6 Vallo della Lucania, 19/02/2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1598/2008 promossa da:
, ( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
MAIETTA MARINA e MAIETTA FABRIZIO, giusta procura in atti;
ATTORE/I
Contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO/I CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma,
n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della pagina 1 di 6 causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
I. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi,
Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda dell'attore di emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è da accogliere.
II. Con atto di citazione del 22.8.2008 l'attore, conveniva in giudizio CP_1
, avanti il Tribunale di Vallo della Lucania, per dichiarare con
[...]
sentenza il trasferimento, in favore dell'attore stesso, dell'unità immobiliare sita nel comune di Agropoli (SA) Via Montessori, meglio descritta e confinata nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 21.9.2993, nonché alla lett.c) dell'atto di citazione, da intendersi qui tutto integralmente riportato e trascritto.
III. Preliminarmente occorre chiarire che nel presente fascicolo, differentemente da quanto indicato da parte attrice negli ultimi scritti difensivi non risulta alcun atto di intervento della coniuge dell'attore IN ET, che risulta essere procuratrice legale dell'attore disgiuntamente con ZI ET.
Non risulta in atti, neanche un'eventuale rinuncia all'incarico da parte di
IN ET. Pertanto la presente sentenza avrà effetto esclusivamente nei confronti dell'attore. Inoltre, verificata la regolarità delle notifiche in favore del convenuto, occorre dichiarare la sua contumacia attesa la mancata costituzione in giudizio. pagina 2 di 6 IV. Ebbene per quanto concerne la richiesta di esecuzione del contratto, l'art. 2932 c.c. prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo a contrarre, possa essere pronunciata a favore dell'avente diritto una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Secondo dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi detta sentenza ha natura costitutiva.
V. La fattispecie prevista dall'art. 2932 c.c. non rappresenta, pertanto, una vera e propria ipotesi di esecuzione forzata perché essa non modifica coattivamente lo stato di fatto, ma si limita a produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Presupposto necessario per l'ottenimento della tutela ex art. 2932 c.c. è, anzitutto, il mero fatto rappresentato dall'inadempimento dell'obbligo di contrarre, ancorché non imputabile, in conformità ai principi generali che reggono l'esecuzione in forma specifica. Non occorre, quindi, la preventiva messa in mora del renitente.
VI. Altre due condizioni sono poi menzionate nel 1° co. dell'articolo 2932 c.c..
VII. La prima è rappresentata dall'inciso "qualora sia possibile" e ad essa, secondo la dottrina maggioritaria, vanno ricondotte tutte le ipotesi di impossibilità, sia di fatto (ad es.: perimento della cosa oggetto di un preliminare di vendita) che di diritto (ad es.: avvenuta alienazione della cosa ad un terzo).
VIII. La seconda condizione perché si possa avere un provvedimento ex art. 2932
c.c. è che detta tutela non sia esclusa dal titolo.
IX. L'art. 2932, 2° co., subordina l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore, od alla sua offerta nei modi di legge. Sul punto, va ricordato che il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata è tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva o all'offerta della medesima - che può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale - solo se tale prestazione pagina 3 di 6 sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, o comunque successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va semplicemente imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprietà del bene derivante dalla sentenza medesima (Cass. civ., Sez.III, 04/01/2002,
n.59, in Foro It., 2002, I, 366).
X. Nel caso de qua agitur, invece, il prezzo è stato già interamente pagato da parte acquirente, come da documentazione in atti. Pertanto, è provato che parte attrice abbia adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del prezzo.
XI. Come può ricavarsi dai documenti versati in atti, sussistono tutti i requisiti per addivenire ad una pronuncia ex art. 2932 c.c., essendo palese l'inadempimento della promissaria venditrice, la possibilità della tutela invocata, la non esclusione dal titolo e, infine, l'adempimento del promissario acquirente.
XII. Detta circostanze sono confermate dal mancato interrogatorio formale del convenuto, che regolarmente citato non si è presentato per rispondere al deferito interrogatorio. Infatti secondo l'art. 232 cpc: ”Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.”.
XIII. Inoltre parte attrice ha prodotto tutta la documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia del bene oggetto di trasferimento, nonché il certificato di destinazione urbanistica.
XIV. Quindi è possibile accogliere la domanda relativa al trasferimento dell'immobile ai sensi dell'art.2932 c.c. e conseguentemente la domanda pagina 4 di 6 relativa al rilascio e alla consegna dell'immobile da parte dei convenuti in favore dell'attore.
XV. Deve essere, invece, rigettata la domanda relativa al risarcimento dei danni patiti da parte attrice della quale non risulta precisata né la tipologia né, tantomeno, gli elementi costituivi, talchè la domanda è del tutto generica essendo priva della benché minima allegazione conoscitiva e probatoria.
XVI. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dei convenuti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica:
ACCOGLIE la domanda e per l'effetto TRASFERISCE in favore di
[...]
, nato a [...] [...] e ivi residente 80129 alla via Vincenzo Parte_1
Mosca n. 41, codice fiscale , in regime di comunione CodiceFiscale_3
legale dei beni, il diritto di piena proprietà dell'unità immobiliari riportata in catasto urbano del comune di Agropoli (SA), al foglio 15, p.lla 167, sub 16.
ORDINA al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Salerno, la trascrizione della presente Sentenza;
RIGETTA tutte le altre domande;
NULLA sulle spese;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni.
Vallo della Lucania, 19.2.2024 Il Giudice
Dr. Mario Miele
pagina 5 di 6 Vallo della Lucania, 19/02/2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
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