CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1126/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FA UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4319/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1192/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420200008393354000 BOLLO 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1192 del 25.01.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma respingeva il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DELL'ACQUILA, per conto della REGIONE LAZIO avverso la cartella di pagamento n. 05420200008393354000 di complessivi € 1.202,54, afferente omesso versamento tassa automobilistica anno 2018. L'appellante propone i seguenti motivi di impugnazione:
1. nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC all'indirizzo Email_1, che l'appellante assume essere esclusivamente dedicato all'esercizio della professione forense e non utilizzabile per atti personali estranei all'attività professionale;
2. carenza di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione dell'Aquila, essendo il contribuente residente in [...]al momento della notifica della cartella;
3. contraddittorietà e discrasia tra atti in relazione alla competenza regionale: mentre la tassa automobilistica relativa all'anno 2018 veniva richiesta dalla Regione Lazio, il superbollo relativo allo stesso veicolo ed anno era stato richiesto dalla Regione Abruzzo, con riconoscimento giurisdizionale della competenza di quest'ultima. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, riportandosi integralmente alle controdeduzioni depositate in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata Entrambe le parti concludono le argomentazioni difensive con la richiesta di accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Il primo motivo deve essere respinto. L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, prevede che, nel caso di notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC nei confronti delle imprese individuali o costituite in forma societaria e nei confronti dei professionisti iscritti in albi o elenchi, l'indirizzo da utilizzare è quello di posta elettronica certificata risultante dall'INI-PEC, istituito dall'art.
6-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005. 1.1. Deve ritenersi valida la notifica alla PEC di un'attività professionale anche per atti ad essa estranei. L'indirizzo PEC risultante da pubblico registro (INI-PEC) è idoneo a ricevere notificazioni giudiziarie anche quando l'atto notificato non è direttamente collegato all'attività professionale per cui la casella è stata attivata (Cass. n. 1615 del 22.01.2025). Tale principio è stato ulteriormente confermato con ordinanza n. 33514 del 22 dicembre 2025, con la quale la Suprema Corte ha ribadito il concetto del c.d. “domicilio digitale unico”, affermando che la PEC professionale costituisce un canale legittimo e valido per la notifica degli atti giudiziari, anche personali. Peraltro, anche a voler ipotizzare un vizio della notificazione (che peraltro non sussiste alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamate), tale vizio sarebbe comunque sanato ex artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c. per effetto della tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, che ha dimostrato la piena conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
2. Il secondo motivo va respinto. La questione della competenza territoriale dell'agente della riscossione va risolta avendo riguardo al momento dell'iscrizione a ruolo, e non al momento della notifica della cartella di pagamento. La competenza territoriale per l'emissione della cartella di pagamento è determinata, inderogabilmente, dal criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'Agente e il domicilio fiscale del contribuente (Cass. n. 657 del 22.09.2025).
2.1. Nel caso in esame, il ruolo è stato reso esecutivo in data 18 novembre 2020; la data di decorrenza del nuovo domicilio fiscale del contribuente in Roma, Indirizzo_1, è 14 dicembre 2020. Ne consegue che, al momento dell'iscrizione a ruolo (18 novembre 2020), il contribuente aveva ancora il proprio domicilio fiscale in L'Aquila, rendendo così pienamente legittima la competenza dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione dell'Aquila a ricevere il ruolo e a notificare la cartella di pagamento.
3. Il terzo motivo va respinto. La competenza a richiedere il pagamento della tassa automobilistica è determinata ai in base al luogo di immatricolazione del veicolo o, in mancanza, alla residenza del proprietario. Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che la cartella di pagamento è stata emessa “per conto della Regione Lazio”, circostanza che depone per la competenza territoriale di tale Regione.
4. Ogni altra eccezione e/o argomentazione difensiva delle parti deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
5. Le spese del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello. Spese a carico dell'appellante che si liquidano in € 1.200,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI NI
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FA UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4319/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1192/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420200008393354000 BOLLO 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 1192 del 25.01.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma respingeva il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DELL'ACQUILA, per conto della REGIONE LAZIO avverso la cartella di pagamento n. 05420200008393354000 di complessivi € 1.202,54, afferente omesso versamento tassa automobilistica anno 2018. L'appellante propone i seguenti motivi di impugnazione:
1. nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC all'indirizzo Email_1, che l'appellante assume essere esclusivamente dedicato all'esercizio della professione forense e non utilizzabile per atti personali estranei all'attività professionale;
2. carenza di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione dell'Aquila, essendo il contribuente residente in [...]al momento della notifica della cartella;
3. contraddittorietà e discrasia tra atti in relazione alla competenza regionale: mentre la tassa automobilistica relativa all'anno 2018 veniva richiesta dalla Regione Lazio, il superbollo relativo allo stesso veicolo ed anno era stato richiesto dalla Regione Abruzzo, con riconoscimento giurisdizionale della competenza di quest'ultima. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, riportandosi integralmente alle controdeduzioni depositate in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata Entrambe le parti concludono le argomentazioni difensive con la richiesta di accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Il primo motivo deve essere respinto. L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, prevede che, nel caso di notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC nei confronti delle imprese individuali o costituite in forma societaria e nei confronti dei professionisti iscritti in albi o elenchi, l'indirizzo da utilizzare è quello di posta elettronica certificata risultante dall'INI-PEC, istituito dall'art.
6-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005. 1.1. Deve ritenersi valida la notifica alla PEC di un'attività professionale anche per atti ad essa estranei. L'indirizzo PEC risultante da pubblico registro (INI-PEC) è idoneo a ricevere notificazioni giudiziarie anche quando l'atto notificato non è direttamente collegato all'attività professionale per cui la casella è stata attivata (Cass. n. 1615 del 22.01.2025). Tale principio è stato ulteriormente confermato con ordinanza n. 33514 del 22 dicembre 2025, con la quale la Suprema Corte ha ribadito il concetto del c.d. “domicilio digitale unico”, affermando che la PEC professionale costituisce un canale legittimo e valido per la notifica degli atti giudiziari, anche personali. Peraltro, anche a voler ipotizzare un vizio della notificazione (che peraltro non sussiste alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamate), tale vizio sarebbe comunque sanato ex artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c. per effetto della tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, che ha dimostrato la piena conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
2. Il secondo motivo va respinto. La questione della competenza territoriale dell'agente della riscossione va risolta avendo riguardo al momento dell'iscrizione a ruolo, e non al momento della notifica della cartella di pagamento. La competenza territoriale per l'emissione della cartella di pagamento è determinata, inderogabilmente, dal criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'Agente e il domicilio fiscale del contribuente (Cass. n. 657 del 22.09.2025).
2.1. Nel caso in esame, il ruolo è stato reso esecutivo in data 18 novembre 2020; la data di decorrenza del nuovo domicilio fiscale del contribuente in Roma, Indirizzo_1, è 14 dicembre 2020. Ne consegue che, al momento dell'iscrizione a ruolo (18 novembre 2020), il contribuente aveva ancora il proprio domicilio fiscale in L'Aquila, rendendo così pienamente legittima la competenza dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione dell'Aquila a ricevere il ruolo e a notificare la cartella di pagamento.
3. Il terzo motivo va respinto. La competenza a richiedere il pagamento della tassa automobilistica è determinata ai in base al luogo di immatricolazione del veicolo o, in mancanza, alla residenza del proprietario. Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che la cartella di pagamento è stata emessa “per conto della Regione Lazio”, circostanza che depone per la competenza territoriale di tale Regione.
4. Ogni altra eccezione e/o argomentazione difensiva delle parti deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
5. Le spese del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello. Spese a carico dell'appellante che si liquidano in € 1.200,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI NI