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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BALDINI MARIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Alessandria - Corso Crimea 81 15100 Alessandria AL
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Genova - Viale Brigate Partigiane, 2 16100 Genova GE
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240031948740000 2015 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 377/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 04820240031948740000 emessa da Agenzia Entrate Riscossione e notificata il 06/02/2025.,
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti da parte dell'ente impositore;
per violazione dell'art.7, comma 1, l. n. 212/2000.
Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto l'eccepita omessa notifica degli atti presupposti da parte dell'ente impositore doveva essere proposta con ricorso nei confronti dello stesso e cioè dell'ente impositore “Ministero della Giustizia - Tribunale di Alessandria ufficio recupero crediti” (vedi l'art 14 comma 6 bis, D. Lgs. n. 546 del 1992 introdotto dal D.Lgs. n° 220 del 2023, art 1, comma 1, lett. d, in vigore dal 04/01/2024, il quale prescrive che,” in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Parte resistente riteneva inoltre che non aveva rilevanza l'eventuale omessa allegazione alla cartella opposta degli atti dalla stessa richiamati.
All' Udienza parte ricorrente documentava l'avvenuto pagamento del contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' atto impugnato richiedeva il pagamento del contributo unificato sul presupposto che ciò non fosse avvenuto.
Poiché all' udienza parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento del contributo unificato, il ricorso viene accolto con compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BALDINI MARIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Alessandria - Corso Crimea 81 15100 Alessandria AL
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Genova - Viale Brigate Partigiane, 2 16100 Genova GE
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240031948740000 2015 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 377/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 04820240031948740000 emessa da Agenzia Entrate Riscossione e notificata il 06/02/2025.,
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti da parte dell'ente impositore;
per violazione dell'art.7, comma 1, l. n. 212/2000.
Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto l'eccepita omessa notifica degli atti presupposti da parte dell'ente impositore doveva essere proposta con ricorso nei confronti dello stesso e cioè dell'ente impositore “Ministero della Giustizia - Tribunale di Alessandria ufficio recupero crediti” (vedi l'art 14 comma 6 bis, D. Lgs. n. 546 del 1992 introdotto dal D.Lgs. n° 220 del 2023, art 1, comma 1, lett. d, in vigore dal 04/01/2024, il quale prescrive che,” in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Parte resistente riteneva inoltre che non aveva rilevanza l'eventuale omessa allegazione alla cartella opposta degli atti dalla stessa richiamati.
All' Udienza parte ricorrente documentava l'avvenuto pagamento del contributo unificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' atto impugnato richiedeva il pagamento del contributo unificato sul presupposto che ciò non fosse avvenuto.
Poiché all' udienza parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento del contributo unificato, il ricorso viene accolto con compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate.